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ONERI DEDUCIBILI

Art. 11 Tuir

INDICE:

  1. Oneri deducibili e oneri detraibili

  2. Canoni di locazione

  3. Interessi su mutui ipotecari

  4. Assicurazione sulla vita e F.i.p.

  5. Ristrutturazioni edilizie

  6. Spese sanitarie

  7. Spese Veterinarie

  8. Spese funebri

  9. Spese di istruzione

  10. Erogazioni Liberali

  11. Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e facoltativi

1. Oneri deducibili e oneri detraibili

Molto spesso in sede di dichiarazione dei redditi ci si chiede quali spese si possono scaricare e quali no, scopo di questa pagine e' quello di dare in modo chiaro un idea sulla panoramica normativa in materia.

La prima cosa da chiarire e' che tali spese non si recuperano integralmente, ma solo nella misura dell'imposta corrispondente, ad esempio  su 1.000,00€ di assicurazione sulla vita recupero solo 190,00€.

La seconda cosa che bisogna comprendere e' che gli Oneri deducibili (cioe' le spese che si possono scaricare dalla dichiarazione dei redditi) sono di due tipi: Spese deducibili e Spese detraibili.

Le spese deducibili, si sottragono dal reddito imponibile e quindi vanno ad influenzare il calcolo dell'imposta.

Le spese detraibili, invece danno diritto ad una detrazione d'imposta cioe' ad una somma di denaro in percentuale da sottrarre all'imposta già calcolata.

Vi chiederete, ma non e' la stessa cosa? no, perche' le spese deducibili dal reddito sono in genere piu' vantaggiose in particolare per i redditi alti, ad esempio se mi trovo in un aliquota del 40% risparmio su 1000,00€ la bellezza di 400€, mentre se la stessa spesa e' considerata spesa detraibile su 1000,00€ risparmio solo 190,00€ ad un aliquota fissa del 19%, indipendentemente da quale aliquota sconto.

Attenzione: per gli oneri deducibili vale il principio di cassa e non di competenza, in poche parole bisogna vedere la data di pagamento e non la competenza. Ad esempio la rata di mutuo di dicembre 2004 pagata il 02/01/2005 va detratta nel 2005 e non nel 2004

2. Canoni di locazione (spesa detraibile)

I canoni di locazione non sono deducibili, ma danno diritto ad una detrazione d'imposta e soltanto per i contratti a canone controllato o convenzionato (art.13 dpr 917/86), cioe' stipulati con con le associazioni degli inquilini e proprietari, per gli altri contratti non c'e' nessuna possibilità di recupero.
Se nella città mancano queste associazioni  e se il contratto e' conforme comunque a quelli a canone controllato spetta ugualmente l'agevolazione (circ.min.12/4/2000 n.95/e).
L'agevolazione consiste in una detrazione fissa dall'imposta  di :€ 495,80 se il reddito non supera 15.493,71 ovvero di € 247,90 se il reddito e' superiore a 15.493,71 ma non a 30987,41.
Per i redditi superiori non spetta nulla. I contratti stipulati con le case popolari non rientrano tra i contratti a canone controllato (circ.min. 12/4/2000 n.95/E) .         

Inoltre dal 2001 per tutti i tipi di contratto e soltanto per i lavoratori dipendenti che hanno trasferito  la propria residenza nel comune di lavoro nei comuni limitrofi, fuori dalla propria regione di origine ed entro i 100 km, spetta una detrazione di :
€991,60 se il reddito non supera €15.493,71.
€495,80 se superiore fino a €30.987,41.
Per poter usufruire della detrazione e' necessario aver effettuato il cambio di residenza almeno tre anni prima dell'anno in cui si chiede la detrazione.

 3. Interessi su mutui ipotecari 

Interessi su Mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale: La detrazione spetta se il mutuo e' stato contratto per l'acquisto di un immobile destinato ad abitazione principale. Le condizioni per poter usufruire della detrazione sono: l'esistenza di un contratto di mutuo, un ipoteca a garanzia, residenza in Italia o in paesi Cee con stabile organizzazione in Italia, annotazione deli estremi dell'atto di acquisto dell'immobile sul certificato degli interessi pagati all'Istituto di credito .                                                
Attenzione: della rata del mutuo si puo' scaricare solo la quota interessi e non la quota capitale rimborsata,all'inizio gli interessi saranno alti, ma col passare degli anni andranno sempre piu' a decrescere.

Beneficiari: possono detrarre gli interessi sia il proprietario sia gli intestatari del mutuo pro quota, nonche' il nudo proprietario. Inoltre possono beneficiare della detrazione anche gli eredi del mutuatario oppure colui che si accolla un mutuo già acceso.

Requisiti di abitazione principale: L'immobile deve essere di categoria A/1 a A/11, escluso la A/10(studi o uffici), tale abitazione deve essere destinata a dimora abituale risultante dall'Anagrafe o da autocertificazione, la destinazione ad abitazione principale deve avvenire entro 1 anno. In caso di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale.Nel caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o
atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto.In caso di divorzio, al coniuge che abbia trasferito la propria dimora abituale, spetta comunque la detrazione per la propria quota di competenza se presso l'immobile hanno la propria dimora abituale i propri familiari.

Attenzione: il requisito della dimora abituale non e' richiesto agli appartenenti alle forze armate e alle forze di polizia art.66 c.2 Legge 342/2000

Misura della detrazione: Gli interessi possono essere scaricati nella misura massima di 3.615,20€ riferibile a tutti i cointestatari. Con l'avvertenza che gli interessi passivi possono essere scaricati solo nei limiti del valore dichiarato dell'acquisto dell'immobile, ad esempio se ho acquistato un immobile per 200.000,00 euro e ho fatto il mutuo per 250.000,00 possono saricare li interessi solo su 200.000,00. Quindi qualora il mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile sia superiore al valore dichiarato nel rogito, l'Agenzia delle Entrate, con circolare n. 15 del 20 aprile 2005, ha precisato che la detrazione va effettuata considerando il rapporto di seguito espresso:

costo di acquisizione dell'immobile x interessi pagati
____________________________________________
capitale dato in mutuo

In pratica, considerato che la base imponibile era fino al 31 dicembre 2005 il prezzo concordato fra le parti, il valore indicato nell'atto non era generalmente il valore reale dell'operazione. Di fatto le parti dichiaravano, illecitamente, il valore catastale nella considerazione che, come previsto dall'articolo 52 del Dpr n. 131/1986 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), non sono sottoposti a rettifica il valore o corrispettivo degli immobili qualora questo corrisponda al valore catastale che si ottiene moltiplicando la rendita catastale per i coefficienti di aggiornamento. Di conseguenza, il capitale dato in mutuo per l'acquisto dell'immobile, che di fatto rispecchiava il vero valore dello stesso, poteva discostarsi dal valore dichiarato nell'atto come costo di acquisizione dell'immobile.

La Finanziaria per il 2006 ha cercato di porre rimedio a tale situazione stabilendo che, a differenza di quanto avveniva fino al 31 dicembre 2005, a decorrere dal 1° gennaio 2006, ed esclusivamente per gli atti di compravendita fra privati, la tassazione che grava sull'immobile va commisurata al valore catastale e non al valore dichiarato nel rogito.

Questo significa che il prezzo reale dichiarato nel rogito è ininfluente ai fini della tassazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, considerato che tali imposte vanno applicate solo sul valore catastale , ma avra' effetto pero' ai fini della determinazione della plusvalenza di cessione.

Di conseguenza, il valore del mutuo corrisponderà molto più frequentemente di quanto avvenisse in passato al valore dell'immobile dichiarato nel rogito e sarà generalmente in linea con i valori correnti di mercato.

La detrazione degli interessi passivi sarà dunque commisurata al valore realmente pattuito per la compravendita dell'immobile, consentendo così di superare la limitazione prevista nel caso in cui il valore del mutuo in linea con il valore di acquisto dello stesso sia superiore al valore dichiarato nel rogito.


 

Attenzione: Nel caso il mutuo sia intestato ad entrambi i coniugi, la detrazione massima e' di 1.807,60€ per ognuno, se tra i coniugi a lavorare e' solo uno e l'altro e' a carico (cioe' senza redditi), scarica tutto colui che lavora. Per poter essere a carico non bisogna superare un redditi annuo di 2840,51€.

Il decreto ministeriale 30 luglio 1999, n. 311 ha stabilito le modalità e le condizioni alle quali è subordinata tale detrazione

Articolo 15, lettera b), del nuovo Tuir, Dpr 917/86 .

Interessi su mutuo per acquisto seconda casa: Per l'acquisto della seconda casa da adibire a proprio uso, e' possibile detrarre gli interessi nella misura massima di 2.065,83 entro tale limite devono rientrare eventuali interessi sul mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale. Ad esempio se si paga già il mutuo per l'acquisto prima casa e gli interessi ammontano a 1.000,00€ per la seconda casa si possono scaricare massimo 1.065,83€, se invece gli interessi per la prima casa sono di ammontare superiore, quella per la seconda casa non si possono scaricare.

continua.......

4. Assicurazione sulla vita e F.i.p.

Dal 1º gennaio 2001 il regime fiscale dei contratti di assicurazione sulla vita risulta cosi` disciplinato. 1) I contratti di assicurazione sulla vita individuali assimilati all'adesione a un fondo pensione di cui al Dlgs 124/93 (i cosiddetti Pip - Piani individuali di previdenza). Questi rientrano tra le nuove forme di previdenza individuale introdotte con la riforma di cui al Dlgs 47/2000 e si realizzano attraverso la sottoscrizione di un contratto di assicurazione sulla vita avente finalita` previdenziali. Essi sono equiparati alle forme di previdenza individuale, attuate mediante adesione a fondi aperti e a quelle collettive dei fondi chiusi. Ai sensi dell'articolo 10, nuova lettera e bis) del Tuir, pertanto, anche i premi pagati per un Pip potranno essere dedotti fino all'importo massimo del 12% del reddito complessivo e comunque per un importo non superiore a 5.164,57 euro. Se sussistono anche redditi di lavoro dipendente, relativamente a questi redditi, la deducibilita` compete per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota di Tfr destinata al Pip, pur sempre nel rispetto di entrambi i limiti sopra indicati. La prestazione potra` essere erogata soltanto al raggiungimento dell'eta` pensionabile (anzianita` o vecchiaia) e potra` essere corrisposta in capitale fino al 50% del montante maturato mentre la restante parte verra` erogata in rendita. La tassazione avverra` in capo al percipiente con il regime della tassazione separata, per la parte in capitale, e con quello della tassazione progressiva, per la parte in rendita. Salvo alcune deroghe, comunque, in entrambi i casi sara` tassata solo la parte del capitale o della rendita che corrisponde ai contributi dedotti, mentre non sara` piu` incisa quella parte di montante corrispondente ai rendimenti, gia` stati tassati anno per anno nella fase di accumulo del piano previdenziale. 2) I contratti di assicurazioni sulla vita di natura finanziaria. Ai sensi dell'articolo 15, lettera f) del nuovoTuir, i premi pagati per una polizza di assicurazione sulla vita possono essere detratti, fino a naturale scadenza del contratto, nel limite di 1.291,14 euro all'anno soltanto se questo e` stato sottoscritto in data anteriore al 1º gennaio 2001, mentre la detrazione non e` piu` consentita se la stipula decorre da quella data per la parte del premio riferibile alla componente finanziaria della polizza (somma destinata a essere convertita in capitale o rendita). Rimangono, comunque, detraibili le quote di premio relative alla copertura del rischio morte. L'esclusione di vantaggi fiscali rispetto ai Pip trova la sua giustificazione - tra l'altro - nella circostanza che questi contratti possono erogare la prestazione anche in epoca anteriore al raggiungimento dell'eta` pensionabile e risulta inoltre possibile riscattare l'intera somma in capitale, diversamente da quello che avviene per i prodotti assicurativi strutturati con effettive finalita` pensionistiche.

In sintesi

Per le assicurazioni sulla vita (onere detraibile) bisogna tener presente che i contratti stipulati prima del 2001 sono tutti deducibili a condizione che abbiano durata non inferiore a 5 anni e nello stesso periodo non siano richiesti prestiti, dal 1/1/2001 sono deducibili solo le assicurazioni sulla vita che coprano uno dei seguenti rischi: morte, invalidità permanente non inferiore al 5%, non autosufficienza. Per tutti i contratti il limite massimo di deducibilità e' di 1.291,14€.

Attenzione: per le nuove polizze stipulate dal 2001 la compagnia di assicurazione non deve avere diritto di recesso dal contratto in caso contrario non e' deducibile.

FIP, Fondo integrativo di previdenza (onere deducibile). Dal 2001 sono deducibili nella misura del 12% del reddito per un importo massimo di 5.164,57€.E' molto conveniente per i redditi la cui tassazione supera il 19%, in quanto deducibili direttamente dal reddito.

I contributi Fasi quale assicurazione per rimborso spese sanitarie non sono deducibili:L' agenzia delle Entrate e` intervenuta recentemente in materia di deducibilita` dei contributi di assistenza sanitaria, con la risoluzione 78/E del 28 maggio 2004. In questa sede e` stato rilevato che le concrete modalita` di funzionamento del fondo, come previste dallo statuto e dal regolamento, non consentono l'imputazione diretta al pensionato del contributo posto a carico dell'impresa e, quindi, di ravvisare in questa contribuzione una componente reddituale. Per le stesse ragioni, i dirigenti pensionati, a differenza di quelli in servizio, non possono beneficiare, in relazione ai contributi fasi, tanto a loro carico, quanto a carico delle aziende, della detrazione di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a) del Tuir, Dpr 917/86. Da cio` ne deriva che, in linea generale, le spese sanitarie che hanno dato luogo al rimborso al pensionato danno diritto alla detrazione dall'Irpef nella misura del 19% sulla parte che eccede la franchigia di 129,11 euro, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), del Tuir (gia` articolo 13 bis del Tuir). Tuttavia, nel caso specifico, la spesa sanitaria non viene rimborsata al pensionato, ma viene sostenuta direttamente dal fondo. Da cio` ne deriva l'inapplicabilita` del citato articolo 15, e la non detraibilita` delle spese in argomento

5. Ristrutturazioni edilizie 36% irpef e 10% iva

Continua la serie di proroghe in materia di recupero edilizio. Il disegno di legge Finanziaria 2006 prevede, infatti, la possibilità di fruire della detrazione IRPEF del 36% anche per le spese sostenute, fino al 31 dicembre del 2006, in relazione ad interventi di recupero su parti comuni di edifici residenziali e singole unità immobiliari. Prorogata, inoltre, la detrazione sulle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione effettuati, nel corso del 2006, da imprese di costruzione e/o ristrutturazione o da cooperative edilizie che provvedano, entro il 30 giugno 2007, alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. Per tutto il 2006 trova, infine, applicazione l'aliquota IVA agevolata del 10% sulle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio

6. Spese sanitarie

Sono deducibili le spese mediche specialistiche e l'acquisto di medicinali, documentati da scontrini della farmacia, non e' necessario per questi ultimi la ricetta, basta l'autocertificazione del contribuente che attesta, che le spese sono sostenute per esso stesso o per i familiari a carico. le spese sanitarie, sono deducibili per la parte che eccede lire 250 mila,euro
129,11
. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica. A norma dell'articolo 15, lettera c), penultimo periodo, del nuovo Tuir, Dpr 917/86 sono detraibili le spese sanitarie anche se sono state parzialmente rimborsate a condizione che i premi assicurativi non siano stati detratti dall'imponibile complessivo.Ora si tratta di valutare a causa di quale premio assicurativo le spese mediche sono state rimborsate. Se si tratta di una polizza malattia, essa non comporta alcuna detrazione; quindi le spese sanitarie sarebbero detraibili al lordo della quota rimborsata. Se si tratta di una polizza tesa a coprire il rischio di invalidità permanente allora il premio è stato detratto e ciò non permette la detrazione delle spese sanitarie lorde, ma solo della quota rimasta effettivamente a carico dell'assicurato.

Le spese sanitarie rimborsate dal Fasi: Per quanto concerne i dirigenti in pensione è consentito portare integralmente in detrazione le spese mediche, nella misura del 19%, per la parte che eccede 129,11 euro, anche se già interamente rimborsate dal fondo di appartenenza, tenendo conto che i contributi versati al fasi concorrono alla formazione del reddito (circolare 24/E del 10 giugno 2004 e risoluzione 78/E del 28 maggio 2004). Nel calcolo delle spese mediche su cui spetta la citata detrazione potranno, altresì, essere considerate anche quelle rimborsate dalla compagnia assicuratrice a seguito di polizze stipulate dal datore di lavoro (i relativi premi di assicurazione pagati dal datore di lavoro non sono infatti detraibili né deducibili da parte del dipendente - si veda «Annuario del contribuente 2005», pagina 105, pubblicato dall'agenzia delle Entrate)

7. Spese Veterinarie

Le spese veterinarie, sono deducibili fino all'importo di lire 750.000  euro 387,34, limitatamente alla parte che eccede lire 250.000 euro 129,11. Con decreto  del Ministero delle finanze sono individuate le tipologie di animali per le quali spetta la detraibilità delle predette spese; ilD.M. 6 giugno 2001, n. 289.stabilisce che compete in relazione alle spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva. Articolo 15, lettera cbis), del nuovo Tuir, Dpr 917/86 .

8. Spese funebri

Le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell'articolo 433 del codice civile e di affidati o affiliati, per importo non superiore a 3 milioni di lire euro 1.549,37,per ciascuna di esse; L'art.433 del cc stabilisce l'elenco dei familiari obbligati agli limenti e sono questi a poter usufruire della deducibilità delle spese funebri: 1) il coniuge; 2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali; 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti; 4) i generi e le nuore; 5) il suocero e la suocera; 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

Articolo 15, lettera d), del nuovo Tuir, Dpr 917/86 .

9. Spese di istruzione

Le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i
contributi degli istituti statali.
Articolo 15, lettera e), del nuovo Tuir, Dpr 917/86 

Gli asili nido deducibilità solo per il 2006: La "questione" degli asili nido è da qualche tempo all'attenzione dell'opinione pubblica e della politica per le sue evidenti ricadute sociali; da ultimo l'articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria per il 2006), ha stabilito che: "Limitatamente al periodo d'imposta 2005, per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19%, secondo le disposizioni dell'articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni".La nuova previsione normativa presenta aspetti sicuramente condivisibili, ma ne esistono altri che, probabilmente, sarebbero stati meritevoli di una maggiore attenzione in quanto non chiariti neppure nella circolare n. 6 del 13 febbraio 2006 dell'Agenzia delle Entrate.

In particolare, mentre si sottolinea che possono usufruire della disposizione agevolativa non solo i lavoratori dipendenti, ma indiscriminatamente i titolari di ogni categoria di reddito, si rileva che:la sua efficacia è limitata agli oneri sostenuti nel periodo d'imposta 2005; dunque i contribuenti se ne potranno servire solo per i modelli 730 e Unico 2006;
per usufruire del beneficio occorre, rispettare rigidamente il principio "di cassa" nel senso che il contribuente/ genitore può detrarre dall'imposta relativa al 2005 (nei limiti stabiliti) solo le spese sostenute in tale anno indipendentemente "dall'anno scolastico" cui le stesse si riferiscono;
dell'agevolazione possono "servirsi" solo i genitori che abbiano sostenuto i costi, ma non anche familiari diversi dai genitori che, pur essendo in possesso della prescritta documentazione abbiano, effettivamente, sostenuto il costo. Tale restrizione non può ritenersi condivisibile nella considerazione che, ai sensi della vigente disciplina fiscale in tema di oneri deducibili anche i nonni, ad esempio, possono avere "a carico " i propri nipoti;
per i figli vanno intesi tutti quelli cui fa riferimento l'art. 12 del Tuir (naturali, affidati, affiliati, ecc.) esclusi i cd. "adottati a distanza";
non vengono operate distinzioni nel novero degli "asili nido " (o, come precisato dall'Agenzia delle Entrate, riguardo alle caratteristiche tipologiche dell'asilo), nel senso che gli stessi possono essere gestiti da privati ovvero, ad esempio, da enti locali;l'agevolazione si estende alle sole rate relative alla frequenza di asili nido da parte di bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni; pertanto, non possono usufruire dell'agevolazione le rette di frequenza alla scuola materna, dato che per asili nido si intendono le strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione dei bambini che rispondano all'età già indicata (v. circ. n. 15/2002); è necessario che il costo sopportato risulti da idonea documentazione, ad esempio fattura, cobollettino bancario o postale, ricevuta o quietanza di pagamento o infine, si ritiene, bonifico, con l'indicazione del genitore che l'ha sostenuto. In merito alla documentazione e alla ripartizione dell'onere, la circolare n. 6 citata, rifacendosi ai principi più volte richiamati nelle istruzioni delle dichiarazioni, ricorda che la detrazione va divisa tra i genitori sulla base dell'onere da ciascuno sostenuto. Inoltre, qualora il documento di spesa sia intestato al bimbo o ad uno dei coniugi, è sempre possibile specificare, mediante apposita annotazione nello stesso, le percentuali di spese imputabili a ciascuno dei genitori aventi diritto (e ciò, si sottolinea, indipendentemente dalla percentuale "di carico" dichiarata al fine di usufruire della deduzione per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del Testo unico delle imposte sui redditi); lo sconto d'imposta massimo ottenibile è di 120,08 euro, e cioè il 19% del tetto massimo di spesa di 632,00 euro annui;Infine, in merito alla possibilità, per i lavoratori dipendenti, di usufruire dell'agevolazione pur in presenza dell'avvenuto ricorso al disposto dell'articolo 51, comma 2, lettera f bis) del Tuir, in base al quale non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, tra l'altro, le somme corrisposte ai dipendenti per la frequenza di asili da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dello stesso Tuir, si rileva quanto segue.

Poiché la circolare n. 238 del 22 dicembre 2000 ha previsto che l'esclusione dal reddito di lavoro dipendente dei rimborsi in commento si rende applicabile qualora il datore di lavoro acquisisca e conservi la documentazione comprovante l'utilizzo delle somme da parte del dipendente coerentemente con le finalità per le quali sono state corrisposte (ad esempio, per le rette mensili relative alla custodia dei figli in asili nido) si ritiene che:

- nell'ipotesi in cui sia stata rimborsata l'intera spesa sostenuta, il dipendente non possa usufruire della detrazione;

- nella diversa ipotesi sia stata rimborsata solo una parte della stessa, il sostituto d'imposta su richiesta possa, al fine di permettere al dipendente di usufruire dell'agevolazione sulla parte di spesa rimasta effettivamente a suo carico, restituire al dipendente l'originale del documento (trattenendone una copia per sé) dopo avere specificato sullo stesso quanto dell'importo indicato è già stato rimborsato ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lett. f bis del Testo unico delle imposte sui redditi.

10. Erogazioni Liberali

Tale novità è stata introdotta dall'articolo 14 del Dl n. 35 del 14 marzo 2005 (cosiddetto decreto competitività, convertito in legge n. 80/2005) e rappresenta una modalità alternativa, anche se non cumulabile alle norme fiscali già esistenti, per la riduzione del carico fiscale Irpef a seguito di donazioni ad enti socialmente rilevanti, in particolare, all'articolo 15, comma 1, lett. i bis) . Tale ultimo articolo prevede una detrazione dall'Irpef pari al 19% delle liberalità in denaro agli enti individuati per un importo non superiore a 2.065,83 euro.

I soggetti destinatari delle erogazioni liberali devono necessariamente essere:

Onlus di cui all'articolo 10 del Dlgs n. 460/1997 comprese le cosiddette Onlus di diritto (organismi di volontariato, cooperative sociali e relativi consorzi e organizzazioni non governative) di cui al comma 8 e le Onlus parziali (enti ecclesiastici o associazioni di promozione sociale per l'attività svolta come Onlus) di cui al successivo comma 9;
associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale ed i relativi livelli di organizzazione territoriale e circoli affiliati aventi diritto ad automatica iscrizione nel registro nazionale;
fondazioni e associazioni riconosciute che hanno per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione.
Le offerte deducibili possono essere in denaro, ma anche in natura a differenza di quanto già previsto dall'articolo 15, comma 1, lett. i bis) del Tuir.

Considerato che la norma pone problemi di deducibilità massima delle stesse (10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nell'ammontare massimo di 70.000 euro l'anno), la circolare n. 39/E del 29 agosto 2005, di commento al provvedimento, ha chiarito che il valore da attribuire ai beni eventualmente oggetto di donazione è il valore normale cobollettino sì come determinato in base a quanto disposto dall'articolo 9, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi. Secondo la stessa circolare inoltre è utile che il donante acquisisca "a comprova della donazione in natura in aggiunta alla documentazione attestante il valore normale come sopra determinato (listini, tariffari, mercuriali, perizia ecc.), anche una ricevuta da parte del donatario che contenga la descrizione analitica e dettagliata dei beni donati con l'indicazione dei relativi valori".

Pur in assenza di qualsiasi previsione normativa, la circolare sopra citata chiarisce che le offerte in denaro devono essere effettuate tramite banca, ufficio postale ed altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del Dlgs n. 241/1997 quali carte di debito, carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Come già precedentemente anticipato, anticipato, la nuova agevolazione non è sostitutiva delle precedenti, ma si affianca alle stesse, pur non essendo consentito il cumulo.

Per valutare quale delle norme agevolative risulti più conveniente occorrerà procedere ad un calcolo materiale applicando le norme stesse e tenendo presente che:

1. l'agevolazione prevista dal Tuir (articolo 15, comma 1, lett. ibis) del Tuir) si applica solo alle offerte in denaro e si concretizza in una detrazione dall'Irpef;

2. l'agevolazione prevista dall'articolo 14 del Dl n. 35/2005 è applicabile ad offerte in denaro e in natura ed è deducibile dal reddito imponibile ai fini Irpef nei limiti del 10% del reddito stesso e fino ad un massimo di euro 70.000.

La scelta del regime fiscale più conveniente dipenderà, di fatto, dall'aliquota marginale del contribuente.

E' possibile applicare la nuova norma per le donazioni effettuate dal 17 marzo 2005 (data di entrata in vigore del Dl n. 35/2005), mentre le liberalità nei confronti di enti che svolgono attività di tutela dei beni storico-artistici sono deducibili solo se effettuate dal 15 maggio 2005 (data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl n. 35/2005).

Infine, così come precisato dalla circolare n. 39/E del 19 agosto 2005 e ribadito sia nelle istruzioni al modello 730/2006 per la compilazione della sezione II del quadro E relativa agli "Oneri deducibili ", sia nelle istruzioni al modello Unico 2006, la deducibilità delle erogazioni a favore di associazioni e fondazioni riconosciute che svolgono o promuovono attività di ricerca scientifica è subordinata all'emanazione ed entrata in vigore di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri volto ad individuarne i beneficiari.

11. Assegno di mantenimento

Gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Dpr 917/86, articolo 10, comma 1, lettera c).

Per poter scaricare tale spesa, non basta la sentenza, ma e' necessaria la copia del bonifico, dell'assegno bancario o circolare  oppure in caso di pagamento in contanti la dichiarazione del coniuge di avvenuto pagamento.

attenzione: Dalla data della sentenza l'assegno di mantenimento costituisce reddito per la "moglie-beneficiaria" e quindi va dichiarato.

Attenzione

L'assegno periodico segue le regole di cui, sopra, l'assegno una tantum, non puo' essere portato in deduzione e non costituisce reddito per il coniuge, in quanto costituisce attribuzione patrimoniale e non reddito. Per la non deducibilità Sent. n. 30 del 21 febbraio 2005 (dep. il 25 febbraio 2005) della Comm. trib. reg. di Roma, Sez. X - Pres. Meloncelli, Rel. Di, mentre per la non tassabilità da parte del coniuge beneficiario Corte Costituzionale Ord. n. 383 del 22 novembre 2001 (dep. il 6 dicembre 2001) della Corte Cost. - Pres. Ruperto, Red. Contri

 

12.. Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e facoltativi    

I contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori versati in ottemperanza a disposizioni di legge (artigiani commercianti, casse professionali) costituiscono oneri deducibili dal reddito ex art. 10 nuovo Tuir, ma seguono il principio di cassa (sono scaricati nell'anno in cui sono pagati).

I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni legislative sono da considerarsi oneri deducibili della sfera privata dell'imprenditore e non rientranti tra i costi di competenza dell'impresa. Pertanto, essi non possono essere dedotti dal reddito d'impresa e, conseguentemente, non vanno annotati su alcun registro contabile. In sede di dichiarazione dei redditi, il commerciante e/o artigiano dovrà compilare il Quadro RP del Modello Unico PF indicandoli fra gli oneri deducibili effettivamente pagati nell'anno. Tuttavia si osserva che, qualora i contributi previdenziali in questione siano stati contabilizzati dall'impresa, gli stessi rappresentano dei costi indeducibili.

Attenzione: il contributo 2% o 4% pagati dai professionisti, e' un contributo, che prevede la rivalsa sul cliente e quindi non puo' essere considerato onere deducibile ne' costo di esercizio, a tal fine e' necessario farsi rilasciare un certificato dalla cassa nazionale al fine di epurare il contributo 2% o 4% dagli altri contributi il cui costo e' effettivamente sostenuto dal professionista e quindi deducibile.

I contributi previdenziali ed assistenziali facoltativi

Il regime fiscale dei contributi versati ai fondi di previdenza complementare è regolamentato dall'art. 10, lett. e bis) del Tuir.

La norma consente la deduzione degli importi versati nel limite del 12% del reddito complessivo e, comunque, per un importo non superiore a 5.164, 57 Euro in valore assoluto. Tali limiti sono applicabili a tutti i contribuenti; tuttavia, i titolari di reddito di lavoro dipendente per i quali la contrattazione collettiva ha previsto la costituzione di cd. "fondi chiusi" per potere dedurre tali contributi anche dal reddito di lavoro dipendente, devono versare anche una quota di Tfr pari alla metà dei contributi fiscalmente deducibili.

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, il limite in valore assoluto pari a 5.164,57 Euro è comprensivo dei contributi versati sia dal datore di lavoro sia dal lavoratore nonché delle somme (contributi e premi) versate alle forme pensionistiche individuali.

Il regime indicato si applica a tutti i titolari di redditi di lavoro dipendente o assimilati per i quali è previsto l'istituto del Tfr, mentre avranno il regime cd. "ordinario " soggetti quali i dipendenti pubblici o i titolari di redditi assimilati a quello di lavoro dipendente (borse di studio o redditi di collaborazione coordinata e continuativa).

Qualora il reddito sia certificato con il modello Cud, al punto 8 viene rappresentata la "situazione " relativa ai contributi versati alla previdenza complementare con i codici 1, 2, 3 e 4.

Il caso dei cd. "vecchi iscritti ai vecchi fondi"

I cd. "vecchi iscritti ai vecchi fondi" (per i quali sarà stato indicato il codice "1" a casella 8 del modello Cud), e cioè coloro che risultavano iscritti alla data del 28 aprile 1993 a forme pensionistiche complementari già istituite alla data del 15 novembre 1992, relativamente alla deduzione dei contributi versati alla previdenza complementare hanno una situazione particolarmente avvantaggiata.

In particolare, come norma "a regime" l'articolo 10, comma 1, lettera e bis) del Tuir non prevede per tali soggetti, quale condizione di deducibilità dei contributi, la destinazione di quote del Tfr a fondi pensione. Conseguentemente, i cd. "vecchi iscritti" possono liberamente disporre del proprio plafond di deducibilità mediante versamenti contributivi a forme pensionistiche complementari senza l'obbligo di destinare anche il proprio Tfr per poter fruire della deduzione dei contributi. Per tali contribuenti, quindi, la casella 30 del modello Cud 2006 sarà bianca anche nel caso in cui, per accordo, si sia stabilito di destinare parte del Tfr al fondo pensione (cfr. circolare n. 34/2002, risposta n. 7).

L'ipotesi del versamento dei maggiori contributi

Sempre con riferimento ai "vecchi iscritti ai vecchi fondi", l'articolo 4, comma 3, del Dlgs n. 47/ 2000 prevedeva inoltre - come norma "transitoria" - che, fino al 31 dicembre 2005 (si veda in proposito il decreto di attuazione 13 dicembre 2000), tali soggetti potessero aumentare il limite in valore assoluto di deducibilità dei contributi per un importo pari al maggior ammontare tra 5.164,57 euro e l'importo dei contributi effettivamente versati e dedotti nell'anno 1999 (rimanendo comunque fermo il limite percentuale del 12% del reddito complessivo).

Poiché il termine transitorio del 31 dicembre 2005 è scaduto e non sono state previste proroghe, a partire dal 1° gennaio 2006, tali soggetti potranno dedurre i contributi nei limiti percentuali ordinariamente previsti per gli altri contribuenti (pur continuando a non avere alcun vincolo di versamento del trattamento di fine rapporto).

Versamenti in eccesso rispetto alla quota deducibile

Mentre fino allo scorso anno molti fondi "chiusi" accettavano contributi solo nei limiti della quota fiscalmente deducibile, recentemente alcuni fondi "chiusi", al fine di incrementare il proprio finanziamento, stanno ammettendo versamenti maggiori rispetto alla quota deducibile dal reddito di lavoro dipendente. Ad esempio Previndai, a seguito dell'accordo del 24 novembre 2004 tra Confindustria e Federmanager, ha previsto che "con decorrenza 1° gennaio 2005 gli iscritti al Fondo Previndai possono versare al fondo contributi aggiuntivi, aggiuntivi, volontari ed a totale carico degli iscritti medesimi. L'aliquota di contribuzione aggiuntiva è pari all'1%, 1,5% o 2% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita, a scelta del dirigente medesimo, da comunicare al Fondo e all'azienda al momento dell'opzione. La misura stessa può essere nel tempo modificata, ma con intervalli non inferiori ad un anno. Il versamento dei contributi aggiuntivi avviene con le stesse modalità e negli stessi termini operanti per il versamento della contribuzione ordinaria".

Evidentemente, qualora la contribuzione aggiuntiva versata non trovi capienza, in tutto o in parte, nei limiti di deducibilità previsti per legge, la quota eccedente, in quanto non dedotta (e perciò comunicata al fondo entro il 30 settembre), sarà esente da tassazione al momento della liquidazione della posizione.

 

DEDUZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

DETERMINAZIONE DELLE DEDUZIONI PER FAMILIARI A CARICO

ALIQUOTE IRPEF

Le nuove aliquote Irpef/Ire art. 11 Tuir come modificate dal Governo Prodi con L. 27 dicembre 2006, n. 296 Decorrenza: Dal 1° gennaio 2007