ONERI
DEDUCIBILI
Art.
11 Tuir
INDICE:
-
Oneri deducibili e oneri detraibili
-
Canoni di locazione
-
Interessi su mutui ipotecari
-
Assicurazione sulla vita e F.i.p.
-
Ristrutturazioni edilizie
-
Spese sanitarie
-
Spese Veterinarie
-
Spese funebri
-
Spese di istruzione
-
Erogazioni Liberali
-
Contributi previdenziali e assistenziali
obbligatori e facoltativi
1.
Oneri deducibili e oneri detraibili
Molto
spesso in sede di dichiarazione dei redditi ci si
chiede quali spese si possono scaricare e quali no,
scopo di questa pagine e' quello di dare in modo
chiaro un idea sulla panoramica normativa in
materia.
La
prima cosa da chiarire e' che tali spese non si
recuperano integralmente, ma solo nella misura
dell'imposta corrispondente, ad esempio su
1.000,00€ di assicurazione sulla vita recupero solo
190,00€.
La
seconda cosa che bisogna comprendere e' che gli
Oneri deducibili (cioe' le spese che si possono
scaricare dalla dichiarazione dei redditi) sono di
due tipi: Spese deducibili e Spese detraibili.
Le
spese deducibili, si sottragono dal reddito
imponibile e quindi vanno ad influenzare il calcolo
dell'imposta.
Le
spese detraibili, invece danno diritto ad una
detrazione d'imposta cioe' ad una somma di denaro in
percentuale da sottrarre all'imposta già calcolata.
Vi
chiederete, ma non e' la stessa cosa? no, perche' le
spese deducibili dal reddito sono in genere piu'
vantaggiose in particolare per i redditi alti, ad
esempio se mi trovo in un aliquota del 40% risparmio
su 1000,00€ la bellezza di 400€, mentre se la stessa
spesa e' considerata spesa detraibile su 1000,00€
risparmio solo 190,00€ ad un aliquota fissa del 19%,
indipendentemente da quale aliquota sconto.
Attenzione: per gli
oneri deducibili vale il principio di cassa e non di
competenza, in poche parole bisogna vedere la data
di pagamento e non la competenza. Ad esempio la rata
di mutuo di dicembre 2004 pagata il 02/01/2005 va
detratta nel 2005 e non nel 2004
2.
Canoni di locazione (spesa detraibile)
I
canoni di locazione non sono deducibili, ma danno
diritto ad una detrazione d'imposta e soltanto per i
contratti a canone controllato o convenzionato
(art.13 dpr 917/86), cioe' stipulati con con le
associazioni degli inquilini e proprietari, per gli
altri contratti non c'e' nessuna possibilità di
recupero.
Se nella città mancano queste associazioni e se il
contratto e' conforme comunque a quelli a canone
controllato spetta ugualmente l'agevolazione (circ.min.12/4/2000
n.95/e).
L'agevolazione consiste in una
detrazione fissa dall'imposta di :€ 495,80 se il
reddito non supera 15.493,71 ovvero di € 247,90 se
il reddito e' superiore a 15.493,71 ma non a
30987,41.
Per i redditi superiori non spetta nulla. I
contratti stipulati con le case popolari non
rientrano tra i contratti a canone controllato (circ.min.
12/4/2000 n.95/E) .
Inoltre dal 2001
per tutti i tipi di contratto e soltanto per i
lavoratori dipendenti che hanno trasferito la
propria residenza nel comune di lavoro nei
comuni limitrofi, fuori dalla propria regione di
origine ed entro i 100 km, spetta una detrazione
di :
€991,60 se il
reddito non supera €15.493,71.
€495,80 se
superiore fino a €30.987,41.
Per poter usufruire
della detrazione e' necessario aver effettuato
il cambio di residenza almeno tre anni prima
dell'anno in cui si chiede la detrazione.
3.
Interessi su mutui ipotecari
Interessi su Mutuo per
l'acquisto dell'abitazione principale: La
detrazione spetta se il mutuo e' stato contratto per
l'acquisto di un immobile destinato ad abitazione
principale. Le condizioni per poter usufruire della
detrazione sono: l'esistenza di un contratto di
mutuo, un ipoteca a garanzia, residenza in Italia o
in paesi Cee con stabile organizzazione in Italia,
annotazione deli estremi dell'atto di acquisto
dell'immobile sul certificato degli interessi pagati
all'Istituto di credito .
Attenzione: della rata
del mutuo si puo' scaricare solo la quota interessi
e non la quota capitale rimborsata,all'inizio gli
interessi saranno alti, ma col passare degli anni
andranno sempre piu' a decrescere.
Beneficiari: possono detrarre gli interessi sia
il proprietario sia gli intestatari del mutuo pro
quota, nonche' il nudo proprietario. Inoltre possono
beneficiare della detrazione anche gli eredi del
mutuatario oppure colui che si accolla un mutuo già
acceso.
Requisiti di abitazione principale: L'immobile
deve essere di categoria A/1 a A/11, escluso la
A/10(studi o uffici), tale abitazione deve essere
destinata a dimora abituale risultante dall'Anagrafe
o da autocertificazione, la destinazione ad
abitazione principale deve avvenire entro 1 anno.
In caso di acquisto di unità immobiliare locata,
la detrazione spetta a condizione che entro tre
mesi dall'acquisto sia stato notificato al
locatario l'atto di intimazione di licenza o di
sfratto per finita locazione e che entro un anno
dal rilascio l'unità immobiliare sia adibita ad
abitazione principale.Nel caso l'immobile acquistato
sia oggetto di lavori di ristrutturazione
edilizia, comprovata dalla relativa concessione
edilizia o
atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere
dalla data in cui l'unità immobiliare è adibita a
dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto.In
caso di divorzio, al coniuge che abbia
trasferito la propria dimora abituale, spetta
comunque la detrazione per la propria quota di
competenza se presso l'immobile hanno la propria
dimora abituale i propri familiari.
Attenzione: il
requisito della dimora abituale non e' richiesto
agli appartenenti alle forze
armate e alle forze di polizia art.66 c.2
Legge 342/2000
Misura della detrazione: Gli interessi possono
essere scaricati nella misura massima di
3.615,20€ riferibile a tutti i cointestatari.
Con l'avvertenza che gli interessi passivi possono
essere scaricati solo nei limiti del valore
dichiarato dell'acquisto dell'immobile, ad
esempio se ho acquistato un immobile per 200.000,00
euro e ho fatto il mutuo per 250.000,00 possono
saricare li interessi solo su 200.000,00.
Quindi qualora il mutuo acceso per l'acquisto
dell'immobile sia superiore al valore dichiarato nel
rogito, l'Agenzia delle Entrate, con circolare n.
15 del 20 aprile 2005, ha precisato che la
detrazione va effettuata considerando il rapporto di
seguito espresso:
costo di
acquisizione dell'immobile x interessi pagati
____________________________________________
capitale dato in mutuo
In pratica,
considerato che la base imponibile era fino al 31
dicembre 2005 il prezzo concordato fra le parti, il
valore indicato nell'atto non era generalmente il
valore reale dell'operazione. Di fatto le parti
dichiaravano, illecitamente, il valore catastale
nella considerazione che, come previsto dall'articolo
52 del Dpr n. 131/1986 (Testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro), non
sono sottoposti a rettifica il valore o
corrispettivo degli immobili qualora questo
corrisponda al valore catastale che si ottiene
moltiplicando la rendita catastale per i
coefficienti di aggiornamento. Di conseguenza, il
capitale dato in mutuo per l'acquisto dell'immobile,
che di fatto rispecchiava il vero valore dello
stesso, poteva discostarsi dal valore dichiarato
nell'atto come costo di acquisizione dell'immobile.
La Finanziaria
per il 2006 ha cercato di porre rimedio a tale
situazione stabilendo che, a differenza di quanto
avveniva fino al 31 dicembre 2005, a decorrere
dal 1° gennaio 2006, ed esclusivamente per gli atti
di compravendita fra privati, la tassazione che
grava sull'immobile va commisurata al valore
catastale e non al valore dichiarato nel rogito.
Questo
significa che il prezzo reale dichiarato nel rogito
è ininfluente ai fini della tassazione delle imposte
di registro, ipotecaria e catastale, considerato che
tali imposte vanno applicate solo sul valore
catastale , ma avra' effetto pero' ai fini della
determinazione della plusvalenza di cessione.
Di conseguenza, il
valore del mutuo corrisponderà molto più
frequentemente di quanto avvenisse in passato al
valore dell'immobile dichiarato nel rogito e sarà
generalmente in linea con i valori correnti di
mercato.
La detrazione degli
interessi passivi sarà dunque commisurata al valore
realmente pattuito per la compravendita
dell'immobile, consentendo così di superare la
limitazione prevista nel caso in cui il valore del
mutuo in linea con il valore di acquisto dello
stesso sia superiore al valore dichiarato nel
rogito.
Attenzione: Nel caso il
mutuo sia intestato ad entrambi i coniugi, la
detrazione massima e' di 1.807,60€ per ognuno,
se tra i coniugi a lavorare e'
solo uno e l'altro e' a carico (cioe' senza
redditi), scarica tutto colui che lavora. Per poter
essere a carico non bisogna superare un redditi
annuo di 2840,51€.
Il
decreto ministeriale 30 luglio 1999, n. 311 ha
stabilito le modalità e le condizioni alle quali è
subordinata tale detrazione
Articolo 15, lettera b), del nuovo Tuir, Dpr 917/86
.
Interessi su mutuo per acquisto seconda casa:
Per l'acquisto
della seconda casa da adibire a proprio uso, e'
possibile detrarre gli interessi nella misura
massima di 2.065,83 entro tale limite devono
rientrare eventuali interessi sul mutuo per
l'acquisto dell'abitazione principale. Ad esempio se
si paga già il mutuo per l'acquisto prima casa e gli
interessi ammontano a 1.000,00€ per la seconda casa
si possono scaricare massimo 1.065,83€, se invece
gli interessi per la prima casa sono di ammontare
superiore, quella per la seconda casa non si possono
scaricare.
continua.......
4.
Assicurazione sulla vita e F.i.p.
Dal
1º gennaio 2001 il regime fiscale dei contratti
di assicurazione sulla vita risulta cosi`
disciplinato. 1) I contratti di assicurazione
sulla vita individuali assimilati all'adesione a un
fondo pensione di cui al Dlgs 124/93 (i cosiddetti
Pip - Piani individuali di previdenza). Questi
rientrano tra le nuove forme di previdenza
individuale introdotte con la riforma di cui al
Dlgs 47/2000 e si realizzano attraverso la
sottoscrizione di un contratto di assicurazione
sulla vita avente finalita` previdenziali. Essi sono
equiparati alle forme di previdenza individuale,
attuate mediante adesione a fondi aperti e a quelle
collettive dei fondi chiusi. Ai sensi dell'articolo
10, nuova lettera e bis) del Tuir, pertanto, anche i
premi pagati per un Pip potranno essere dedotti fino
all'importo massimo del 12% del reddito
complessivo e comunque per un importo non
superiore a 5.164,57 euro. Se sussistono
anche redditi di lavoro dipendente, relativamente a
questi redditi, la deducibilita` compete per un
importo complessivamente non superiore al doppio
della quota di Tfr destinata al Pip, pur sempre nel
rispetto di entrambi i limiti sopra indicati. La
prestazione potra` essere erogata soltanto al
raggiungimento dell'eta` pensionabile (anzianita` o
vecchiaia) e potra` essere corrisposta in capitale
fino al 50% del montante maturato mentre la restante
parte verra` erogata in rendita. La tassazione
avverra` in capo al percipiente con il regime della
tassazione separata, per la parte in capitale, e con
quello della tassazione progressiva, per la parte in
rendita. Salvo alcune deroghe, comunque, in entrambi
i casi sara` tassata solo la parte del capitale o
della rendita che corrisponde ai contributi dedotti,
mentre non sara` piu` incisa quella parte di
montante corrispondente ai rendimenti, gia` stati
tassati anno per anno nella fase di accumulo del
piano previdenziale. 2) I contratti di
assicurazioni sulla vita di natura finanziaria.
Ai sensi dell'articolo 15, lettera f) del
nuovoTuir, i premi pagati per una polizza di
assicurazione sulla vita possono essere detratti,
fino a naturale scadenza del contratto, nel limite
di 1.291,14 euro all'anno soltanto se questo
e` stato sottoscritto in data anteriore al 1º
gennaio 2001, mentre la detrazione non e` piu`
consentita se la stipula decorre da quella data per
la parte del premio riferibile alla componente
finanziaria della polizza (somma destinata a essere
convertita in capitale o rendita). Rimangono,
comunque, detraibili le quote di premio relative
alla copertura del rischio morte. L'esclusione di
vantaggi fiscali rispetto ai Pip trova la sua
giustificazione - tra l'altro - nella circostanza
che questi contratti possono erogare la prestazione
anche in epoca anteriore al raggiungimento dell'eta`
pensionabile e risulta inoltre possibile riscattare
l'intera somma in capitale, diversamente da quello
che avviene per i prodotti assicurativi strutturati
con effettive finalita` pensionistiche.
In
sintesi
Per le
assicurazioni sulla vita (onere detraibile) bisogna
tener presente che i contratti stipulati prima del
2001 sono tutti deducibili a condizione che abbiano
durata non inferiore a 5 anni e nello stesso periodo
non siano richiesti prestiti, dal 1/1/2001 sono
deducibili solo le assicurazioni sulla vita che
coprano uno dei seguenti rischi: morte, invalidità
permanente non inferiore al 5%, non autosufficienza.
Per tutti i contratti il
limite massimo di deducibilità e' di 1.291,14€.
Attenzione: per le
nuove polizze stipulate dal 2001 la compagnia di
assicurazione non deve avere diritto di recesso dal
contratto in caso contrario non e' deducibile.
FIP, Fondo integrativo di
previdenza (onere deducibile). Dal 2001 sono
deducibili nella misura del 12% del reddito per un
importo massimo di 5.164,57€.E' molto
conveniente per i redditi la cui tassazione supera
il 19%, in quanto deducibili direttamente dal
reddito.
I contributi Fasi quale
assicurazione per rimborso spese sanitarie non sono
deducibili:L' agenzia delle Entrate e`
intervenuta recentemente in materia di deducibilita`
dei contributi di assistenza sanitaria, con la
risoluzione 78/E del 28 maggio 2004. In questa sede
e` stato rilevato che le concrete modalita` di
funzionamento del fondo, come previste dallo statuto
e dal regolamento, non consentono l'imputazione
diretta al pensionato del contributo posto a carico
dell'impresa e, quindi, di ravvisare in questa
contribuzione una componente reddituale. Per le
stesse ragioni, i dirigenti pensionati, a differenza
di quelli in servizio, non possono beneficiare, in
relazione ai contributi fasi, tanto a loro carico,
quanto a carico delle aziende, della detrazione di
cui all'articolo 51, comma 2, lettera a) del Tuir,
Dpr 917/86. Da cio` ne deriva che, in linea
generale, le spese sanitarie che hanno dato luogo al
rimborso al pensionato danno diritto alla detrazione
dall'Irpef nella misura del 19% sulla parte che
eccede la franchigia di 129,11 euro, ai sensi
dell'articolo 15, comma 1, lettera c), del Tuir (gia`
articolo 13 bis del Tuir). Tuttavia, nel caso
specifico, la spesa sanitaria non viene rimborsata
al pensionato, ma viene sostenuta direttamente dal
fondo. Da cio` ne deriva l'inapplicabilita` del
citato articolo 15, e la non detraibilita` delle
spese in argomento
5.
Ristrutturazioni edilizie 36% irpef e 10% iva
Continua la serie di proroghe in materia di recupero
edilizio. Il disegno di legge Finanziaria 2006
prevede, infatti, la possibilità di fruire della
detrazione IRPEF del 36% anche per le spese
sostenute, fino al 31 dicembre del 2006, in
relazione ad interventi di recupero su parti comuni
di edifici residenziali e singole unità immobiliari.
Prorogata, inoltre, la detrazione sulle spese
sostenute per i lavori di ristrutturazione
effettuati, nel corso del 2006, da imprese di
costruzione e/o ristrutturazione o da cooperative
edilizie che provvedano, entro il 30 giugno 2007,
alla successiva alienazione o assegnazione
dell'immobile. Per tutto il 2006 trova, infine,
applicazione l'aliquota IVA agevolata del 10% sulle
prestazioni aventi per oggetto interventi di
recupero del patrimonio edilizio
6.
Spese sanitarie
Sono
deducibili le spese mediche specialistiche e
l'acquisto di medicinali, documentati da scontrini
della farmacia, non e' necessario per questi ultimi
la ricetta, basta l'autocertificazione del
contribuente che attesta, che le spese sono
sostenute per esso stesso o per i familiari a
carico. le spese sanitarie, sono deducibili per la
parte che eccede lire 250 mila,euro
129,11. Dette spese sono costituite
esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza
specifica. A norma dell'articolo 15, lettera c),
penultimo periodo, del nuovo Tuir, Dpr 917/86
sono detraibili le spese sanitarie anche se sono
state parzialmente rimborsate a
condizione che i premi assicurativi non siano stati
detratti dall'imponibile complessivo.Ora si tratta
di valutare a causa di quale premio assicurativo le
spese mediche sono state rimborsate. Se si tratta di
una polizza malattia, essa non comporta alcuna
detrazione; quindi le spese sanitarie sarebbero
detraibili al lordo della quota rimborsata. Se si
tratta di una polizza tesa a coprire il rischio di
invalidità permanente allora il premio è stato
detratto e ciò non permette la detrazione delle
spese sanitarie lorde, ma solo della quota rimasta
effettivamente a carico dell'assicurato.
Le spese sanitarie rimborsate
dal Fasi: Per quanto concerne i dirigenti
in pensione è consentito portare integralmente in
detrazione le spese mediche, nella misura del
19%, per la parte che eccede 129,11 euro, anche
se già interamente rimborsate dal fondo di
appartenenza, tenendo conto che i contributi versati
al fasi concorrono alla formazione del reddito
(circolare 24/E del 10 giugno 2004 e risoluzione
78/E del 28 maggio 2004). Nel calcolo delle spese
mediche su cui spetta la citata detrazione potranno,
altresì, essere considerate anche quelle rimborsate
dalla compagnia assicuratrice a seguito di polizze
stipulate dal datore di lavoro (i relativi premi di
assicurazione pagati dal datore di lavoro non sono
infatti detraibili né deducibili da parte del
dipendente - si veda «Annuario del contribuente
2005», pagina 105, pubblicato dall'agenzia delle
Entrate)
7.
Spese Veterinarie
Le
spese veterinarie, sono deducibili fino all'importo
di lire 750.000 euro 387,34, limitatamente
alla parte che eccede lire 250.000 euro 129,11.
Con decreto del Ministero delle finanze sono
individuate le tipologie di animali per le quali
spetta la detraibilità delle predette spese; ilD.M.
6 giugno 2001, n. 289.stabilisce che compete in
relazione alle spese veterinarie sostenute per la
cura di animali legalmente detenuti a scopo di
compagnia o per la pratica sportiva. Articolo 15,
lettera cbis), del nuovo Tuir, Dpr 917/86 .
8.
Spese funebri
Le
spese funebri sostenute in dipendenza della morte di
persone indicate nell'articolo 433 del codice
civile e di affidati o affiliati, per importo
non superiore a 3 milioni di lire euro 1.549,37,per
ciascuna di esse; L'art.433 del cc stabilisce
l'elenco dei familiari obbligati agli limenti e sono
questi a poter usufruire della deducibilità delle
spese funebri: 1) il coniuge; 2) i figli legittimi o
legittimati o naturali o adottivi, e, in loro
mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali; 3)
i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti
prossimi, anche naturali; gli adottanti; 4) i generi
e le nuore; 5) il suocero e la suocera; 6) i
fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con
precedenza dei germani sugli unilaterali.
Articolo 15, lettera d), del nuovo Tuir, Dpr 917/86
.
9.
Spese di istruzione
Le
spese per frequenza di corsi di istruzione
secondaria e universitaria, in misura non superiore
a quella stabilita per le tasse e i
contributi degli istituti statali.
Articolo 15,
lettera e), del nuovo Tuir, Dpr 917/86
Gli
asili nido deducibilità solo per il 2006: La
"questione" degli asili nido è da qualche tempo
all'attenzione dell'opinione pubblica e della
politica per le sue evidenti ricadute sociali; da
ultimo l'articolo 1, comma 335, della legge 23
dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria per il
2006), ha stabilito che: "Limitatamente al
periodo d'imposta 2005, per le spese documentate
sostenute dai genitori per il pagamento di rette
relative alla frequenza di asili nido per un importo
complessivamente non superiore a 632 euro annui
per ogni figlio ospitato negli stessi, spetta
una detrazione dall'imposta lorda nella misura del
19%, secondo le disposizioni dell'articolo 15 del
Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni".La nuova
previsione normativa presenta aspetti sicuramente
condivisibili, ma ne esistono altri che,
probabilmente, sarebbero stati meritevoli di una
maggiore attenzione in quanto non chiariti neppure
nella circolare n. 6 del 13 febbraio 2006
dell'Agenzia delle Entrate.
In particolare,
mentre si sottolinea che possono usufruire della
disposizione agevolativa non solo i lavoratori
dipendenti, ma indiscriminatamente i titolari di
ogni categoria di reddito, si rileva che:la
sua efficacia è limitata agli oneri sostenuti nel
periodo d'imposta 2005; dunque i contribuenti se
ne potranno servire solo per i modelli 730 e Unico
2006;
per usufruire del beneficio occorre, rispettare
rigidamente il principio "di cassa" nel senso
che il contribuente/ genitore può detrarre
dall'imposta relativa al 2005 (nei limiti stabiliti)
solo le spese sostenute in tale anno indipendentemente
"dall'anno scolastico" cui le stesse si riferiscono;
dell'agevolazione possono "servirsi" solo i genitori
che abbiano sostenuto i costi, ma non anche
familiari diversi dai genitori che, pur essendo in
possesso della prescritta documentazione abbiano,
effettivamente, sostenuto il costo. Tale restrizione
non può ritenersi condivisibile nella considerazione
che, ai sensi della vigente disciplina fiscale in
tema di oneri deducibili anche i nonni, ad esempio,
possono avere "a carico " i propri nipoti;
per i figli vanno intesi tutti quelli cui fa
riferimento l'art. 12 del Tuir (naturali, affidati,
affiliati, ecc.) esclusi i cd. "adottati a
distanza";
non vengono operate distinzioni nel novero degli
"asili nido " (o, come precisato dall'Agenzia delle
Entrate, riguardo alle caratteristiche tipologiche
dell'asilo), nel senso che gli stessi possono essere
gestiti da privati ovvero, ad esempio, da enti
locali;l'agevolazione si estende alle sole rate
relative alla frequenza di asili nido da parte di
bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni;
pertanto, non possono usufruire dell'agevolazione le
rette di frequenza alla scuola materna, dato che per
asili nido si intendono le strutture dirette a
garantire la formazione e la socializzazione dei
bambini che rispondano all'età già indicata (v.
circ. n. 15/2002); è necessario che il costo
sopportato risulti da idonea documentazione, ad
esempio fattura, cobollettino bancario o postale,
ricevuta o quietanza di pagamento o infine, si
ritiene, bonifico, con l'indicazione del genitore
che l'ha sostenuto. In merito alla documentazione e
alla ripartizione dell'onere, la circolare n. 6
citata, rifacendosi ai principi più volte richiamati
nelle istruzioni delle dichiarazioni, ricorda che la
detrazione va divisa tra i genitori sulla base
dell'onere da ciascuno sostenuto. Inoltre, qualora
il documento di spesa sia intestato al bimbo o ad
uno dei coniugi, è sempre possibile specificare,
mediante apposita annotazione nello stesso, le
percentuali di spese imputabili a ciascuno dei
genitori aventi diritto (e ciò, si sottolinea,
indipendentemente dalla percentuale "di carico"
dichiarata al fine di usufruire della deduzione per
carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del Testo
unico delle imposte sui redditi); lo sconto
d'imposta massimo ottenibile è di 120,08 euro, e
cioè il 19% del tetto massimo di spesa di 632,00
euro annui;Infine, in merito alla possibilità, per i
lavoratori dipendenti, di usufruire
dell'agevolazione pur in presenza dell'avvenuto
ricorso al disposto dell'articolo 51, comma 2,
lettera f bis) del Tuir, in base al quale non
concorrono a formare il reddito di lavoro
dipendente, tra l'altro, le somme corrisposte ai
dipendenti per la frequenza di asili da parte dei
familiari indicati nell'articolo 12, dello stesso
Tuir, si rileva quanto segue.
Poiché la circolare
n. 238 del 22 dicembre 2000 ha previsto che
l'esclusione dal reddito di lavoro dipendente dei
rimborsi in commento si rende applicabile qualora il
datore di lavoro acquisisca e conservi la
documentazione comprovante l'utilizzo delle somme da
parte del dipendente coerentemente con le finalità
per le quali sono state corrisposte (ad esempio, per
le rette mensili relative alla custodia dei figli in
asili nido) si ritiene che:
- nell'ipotesi in
cui sia stata rimborsata l'intera spesa sostenuta,
il dipendente non possa usufruire della detrazione;
- nella diversa
ipotesi sia stata rimborsata solo una parte della
stessa, il sostituto d'imposta su richiesta possa,
al fine di permettere al dipendente di usufruire
dell'agevolazione sulla parte di spesa rimasta
effettivamente a suo carico, restituire al
dipendente l'originale del documento (trattenendone
una copia per sé) dopo avere specificato sullo
stesso quanto dell'importo indicato è già stato
rimborsato ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lett.
f bis del Testo unico delle imposte sui redditi.
10. Erogazioni Liberali
Tale novità è stata
introdotta dall'articolo 14 del Dl n. 35 del 14
marzo 2005 (cosiddetto decreto competitività,
convertito in legge n. 80/2005) e rappresenta una
modalità alternativa, anche se non cumulabile alle
norme fiscali già esistenti, per la riduzione del
carico fiscale Irpef a seguito di donazioni ad enti
socialmente rilevanti, in particolare, all'articolo
15, comma 1, lett. i bis) . Tale ultimo articolo
prevede una detrazione dall'Irpef pari al 19% delle
liberalità in denaro agli enti individuati per un
importo non superiore a 2.065,83 euro.
I soggetti
destinatari delle erogazioni liberali devono
necessariamente essere:
Onlus di cui
all'articolo 10 del Dlgs n. 460/1997 comprese le
cosiddette Onlus di diritto (organismi di
volontariato, cooperative sociali e relativi
consorzi e organizzazioni non governative) di cui al
comma 8 e le Onlus parziali (enti ecclesiastici o
associazioni di promozione sociale per l'attività
svolta come Onlus) di cui al successivo comma 9;
associazioni di promozione sociale iscritte nel
registro nazionale ed i relativi livelli di
organizzazione territoriale e circoli affiliati
aventi diritto ad automatica iscrizione nel registro
nazionale;
fondazioni e associazioni riconosciute che hanno per
oggetto statutario la tutela, la promozione e la
valorizzazione.
Le offerte deducibili possono essere in denaro, ma
anche in natura a differenza di quanto già previsto
dall'articolo 15, comma 1, lett. i bis) del Tuir.
Considerato che la
norma pone problemi di deducibilità massima delle
stesse (10% del reddito complessivo dichiarato e
comunque nell'ammontare massimo di 70.000 euro
l'anno), la circolare n. 39/E del 29 agosto 2005, di
commento al provvedimento, ha chiarito che il valore
da attribuire ai beni eventualmente oggetto di
donazione è il valore normale cobollettino sì come
determinato in base a quanto disposto dall'articolo
9, comma 3, del Testo unico delle imposte sui
redditi. Secondo la stessa circolare inoltre è utile
che il donante acquisisca "a comprova della
donazione in natura in aggiunta alla documentazione
attestante il valore normale come sopra determinato
(listini, tariffari, mercuriali, perizia ecc.),
anche una ricevuta da parte del donatario che
contenga la descrizione analitica e dettagliata dei
beni donati con l'indicazione dei relativi valori".
Pur in assenza di
qualsiasi previsione normativa, la circolare sopra
citata chiarisce che le offerte in denaro devono
essere effettuate tramite banca, ufficio postale ed
altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23
del Dlgs n. 241/1997 quali carte di debito, carte di
credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
Come già
precedentemente anticipato, anticipato, la nuova
agevolazione non è sostitutiva delle precedenti, ma
si affianca alle stesse, pur non essendo consentito
il cumulo.
Per valutare quale
delle norme agevolative risulti più conveniente
occorrerà procedere ad un calcolo materiale
applicando le norme stesse e tenendo presente che:
1. l'agevolazione
prevista dal Tuir (articolo 15, comma 1, lett. ibis)
del Tuir) si applica solo alle offerte in denaro e
si concretizza in una detrazione dall'Irpef;
2. l'agevolazione
prevista dall'articolo 14 del Dl n. 35/2005 è
applicabile ad offerte in denaro e in natura ed è
deducibile dal reddito imponibile ai fini Irpef nei
limiti del 10% del reddito stesso e fino ad un
massimo di euro 70.000.
La scelta del regime
fiscale più conveniente dipenderà, di fatto,
dall'aliquota marginale del contribuente.
E' possibile
applicare la nuova norma per le donazioni effettuate
dal 17 marzo 2005 (data di entrata in vigore del Dl
n. 35/2005), mentre le liberalità nei confronti di
enti che svolgono attività di tutela dei beni
storico-artistici sono deducibili solo se effettuate
dal 15 maggio 2005 (data di entrata in vigore della
legge di conversione del Dl n. 35/2005).
Infine, così come
precisato dalla circolare n. 39/E del 19 agosto 2005
e ribadito sia nelle istruzioni al modello 730/2006
per la compilazione della sezione II del quadro E
relativa agli "Oneri deducibili ", sia nelle
istruzioni al modello Unico 2006, la deducibilità
delle erogazioni a favore di associazioni e
fondazioni riconosciute che svolgono o promuovono
attività di ricerca scientifica è subordinata
all'emanazione ed entrata in vigore di un apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
volto ad individuarne i beneficiari.
11.
Assegno di mantenimento
Gli
assegni periodici corrisposti al coniuge,
ad esclusione di quelli destinati al mantenimento
dei figli, in conseguenza di separazione legale
ed effettiva, di scioglimento o annullamento del
matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili,
nella misura in cui risultano da provvedimenti
dell'autorità giudiziaria. Dpr 917/86, articolo
10, comma 1, lettera c).
Per
poter scaricare tale spesa, non basta la sentenza,
ma e' necessaria la copia del bonifico, dell'assegno
bancario o circolare oppure in caso di
pagamento in contanti la dichiarazione del
coniuge di avvenuto pagamento.
attenzione: Dalla data della sentenza l'assegno di
mantenimento costituisce reddito per la
"moglie-beneficiaria" e quindi va dichiarato.
Attenzione
L'assegno periodico segue le regole di cui, sopra, l'assegno
una tantum, non puo' essere portato in
deduzione e non costituisce reddito per il coniuge,
in quanto costituisce attribuzione patrimoniale e
non reddito. Per la non deducibilità Sent. n. 30
del 21 febbraio 2005 (dep. il 25 febbraio 2005)
della Comm. trib. reg. di Roma, Sez. X - Pres.
Meloncelli, Rel. Di, mentre per la non
tassabilità da parte del coniuge beneficiario
Corte Costituzionale Ord. n. 383 del 22 novembre
2001 (dep. il 6 dicembre 2001) della Corte Cost. -
Pres. Ruperto, Red. Contri
12..
Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori
e facoltativi
I
contributi previdenziali ed assistenziali
obbligatori versati in ottemperanza a
disposizioni di legge (artigiani commercianti, casse
professionali) costituiscono oneri deducibili dal
reddito ex art. 10 nuovo Tuir, ma seguono il
principio di cassa (sono scaricati nell'anno in
cui sono pagati).
I
contributi previdenziali versati in ottemperanza a
disposizioni legislative sono da considerarsi
oneri deducibili della sfera privata
dell'imprenditore e non rientranti tra i costi
di competenza dell'impresa. Pertanto, essi non
possono essere dedotti dal reddito d'impresa e,
conseguentemente, non vanno annotati su alcun
registro contabile. In sede di dichiarazione dei
redditi, il commerciante e/o artigiano dovrà
compilare il Quadro RP del Modello Unico PF
indicandoli fra gli oneri deducibili effettivamente
pagati nell'anno. Tuttavia si osserva che, qualora i
contributi previdenziali in questione siano stati
contabilizzati dall'impresa, gli stessi
rappresentano dei costi indeducibili.
Attenzione: il
contributo 2% o 4% pagati dai professionisti,
e' un contributo, che prevede la rivalsa sul cliente
e quindi non puo' essere considerato onere
deducibile ne' costo di esercizio, a tal
fine e' necessario farsi rilasciare un certificato
dalla cassa nazionale al fine di epurare il
contributo 2% o 4% dagli altri contributi il cui
costo e' effettivamente sostenuto dal professionista
e quindi deducibile.
I
contributi previdenziali ed assistenziali
facoltativi
Il
regime fiscale dei contributi versati ai fondi di
previdenza complementare è regolamentato dall'art.
10, lett. e bis) del Tuir.
La norma consente la
deduzione degli importi versati nel limite del 12%
del reddito complessivo e, comunque, per un importo
non superiore a 5.164, 57 Euro in valore assoluto.
Tali limiti sono applicabili a tutti i contribuenti;
tuttavia, i titolari di reddito di lavoro dipendente
per i quali la contrattazione collettiva ha previsto
la costituzione di cd. "fondi chiusi" per potere
dedurre tali contributi anche dal reddito di lavoro
dipendente, devono versare anche una quota di Tfr
pari alla metà dei contributi fiscalmente
deducibili.
Per quanto riguarda
i lavoratori dipendenti, il limite in valore
assoluto pari a 5.164,57 Euro è comprensivo dei
contributi versati sia dal datore di lavoro sia dal
lavoratore nonché delle somme (contributi e premi)
versate alle forme pensionistiche individuali.
Il regime indicato
si applica a tutti i titolari di redditi di lavoro
dipendente o assimilati per i quali è previsto
l'istituto del Tfr, mentre avranno il regime cd.
"ordinario " soggetti quali i dipendenti pubblici o
i titolari di redditi assimilati a quello di lavoro
dipendente (borse di studio o redditi di
collaborazione coordinata e continuativa).
Qualora il reddito
sia certificato con il modello Cud, al punto 8 viene
rappresentata la "situazione " relativa ai
contributi versati alla previdenza complementare con
i codici 1, 2, 3 e 4.
Il caso dei cd.
"vecchi iscritti ai vecchi fondi"
I cd. "vecchi
iscritti ai vecchi fondi" (per i quali sarà stato
indicato il codice "1" a casella 8 del modello Cud),
e cioè coloro che risultavano iscritti alla data del
28 aprile 1993 a forme pensionistiche complementari
già istituite alla data del 15 novembre 1992,
relativamente alla deduzione dei contributi versati
alla previdenza complementare hanno una situazione
particolarmente avvantaggiata.
In particolare, come
norma "a regime" l'articolo 10, comma 1, lettera e
bis) del Tuir non prevede per tali soggetti, quale
condizione di deducibilità dei contributi, la
destinazione di quote del Tfr a fondi pensione.
Conseguentemente, i cd. "vecchi iscritti" possono
liberamente disporre del proprio plafond di
deducibilità mediante versamenti contributivi a
forme pensionistiche complementari senza l'obbligo
di destinare anche il proprio Tfr per poter fruire
della deduzione dei contributi. Per tali
contribuenti, quindi, la casella 30 del modello Cud
2006 sarà bianca anche nel caso in cui, per accordo,
si sia stabilito di destinare parte del Tfr al fondo
pensione (cfr. circolare n. 34/2002, risposta n. 7).
L'ipotesi del
versamento dei maggiori contributi
Sempre con
riferimento ai "vecchi iscritti ai vecchi fondi",
l'articolo 4, comma 3, del Dlgs n. 47/ 2000
prevedeva inoltre - come norma "transitoria" - che,
fino al 31 dicembre 2005 (si veda in proposito il
decreto di attuazione 13 dicembre 2000), tali
soggetti potessero aumentare il limite in valore
assoluto di deducibilità dei contributi per un
importo pari al maggior ammontare tra 5.164,57 euro
e l'importo dei contributi effettivamente versati e
dedotti nell'anno 1999 (rimanendo comunque fermo il
limite percentuale del 12% del reddito complessivo).
Poiché il termine
transitorio del 31 dicembre 2005 è scaduto e non
sono state previste proroghe, a partire dal 1°
gennaio 2006, tali soggetti potranno dedurre i
contributi nei limiti percentuali ordinariamente
previsti per gli altri contribuenti (pur continuando
a non avere alcun vincolo di versamento del
trattamento di fine rapporto).
Versamenti in
eccesso rispetto alla quota deducibile
Mentre fino allo
scorso anno molti fondi "chiusi" accettavano
contributi solo nei limiti della quota fiscalmente
deducibile, recentemente alcuni fondi "chiusi", al
fine di incrementare il proprio finanziamento,
stanno ammettendo versamenti maggiori rispetto alla
quota deducibile dal reddito di lavoro dipendente.
Ad esempio Previndai, a seguito dell'accordo del 24
novembre 2004 tra Confindustria e Federmanager, ha
previsto che "con decorrenza 1° gennaio 2005 gli
iscritti al Fondo Previndai possono versare al fondo
contributi aggiuntivi, aggiuntivi, volontari ed a
totale carico degli iscritti medesimi. L'aliquota di
contribuzione aggiuntiva è pari all'1%, 1,5% o 2%
della retribuzione globale lorda effettivamente
percepita, a scelta del dirigente medesimo, da
comunicare al Fondo e all'azienda al momento
dell'opzione. La misura stessa può essere nel tempo
modificata, ma con intervalli non inferiori ad un
anno. Il versamento dei contributi aggiuntivi
avviene con le stesse modalità e negli stessi
termini operanti per il versamento della
contribuzione ordinaria".
Evidentemente,
qualora la contribuzione aggiuntiva versata non
trovi capienza, in tutto o in parte, nei limiti di
deducibilità previsti per legge, la quota eccedente,
in quanto non dedotta (e perciò comunicata al fondo
entro il 30 settembre), sarà esente da tassazione al
momento della liquidazione della posizione.
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