ADEMPIMENTI FISCALI
PERIODICI
Indice:
-
L'attestazione del commercialista
-
Vidimazione dei registri contabili
-
La
fatturazione
-
La
registrazione nei registri contabili
-
La
contabilità con sistemi meccanografici
-
Semplificazioni
-
Le
fatture acquisti tardive
-
Il
Registratore di Cassa
1.
L'attestazione del commercialista
Quando si affida la tenuta della
propria contabilità ad un commercialista e'
necessario farsi rilasciare un'attestazione in cui
il professionista elenchi le scritture contabili in
suo possesso, che deve essere esibita
contestualmente alla richiesta degli organi
verificatori, la mancata esibizione e' sanzionata.
L'art. 52, comma 1 del D.P.R. n. 633 del 1972
stabilisce che nella ipotesi in cui il
contribuente dichiari "che le scritture contabili o
alcune di esse si trovino presso altri soggetti deve
esibire una attestazione dei soggetti stessi recanti
la specificazione delle scritture in loro possesso"
e la mancata esibizione dell' attestazione importa
l'applicazione della sanzione di cui al comma 5
della stessa norma. L'esibizione deve essere
contestuale con la richiesta dell'organo
investigatore Commissione Tributaria centrale
Sezione 10 Sentenza 11.02.1998, n. 599
2.
Vidimazione dei registri contabili
L'articolo 8 della legge 18
ottobre 2001, n. 383, ha soppresso l'obbligo
di bollatura del libro giornale, del libro
inventari e degli altri registri previsti dalle
norme tributarie, restano esclusi da questa
disposizione i libri sociali previsti
dall'articolo 2421 del Codice civile, rimane
l'obbligo di apporre le marche da bollo su libro
giornale ed inventari, Nel caso dei registri Iva e
di eventuali altri registri fiscali, l'unico obbligo
ancora rimasto è quello della numerazione delle
pagine, mentre non è dovuta alcuna imposta (marche
da bollo...).L'aumento dell'imposta di bollo da
10,33 euro a 11 euro vale in tutti i casi in cui
doveva essere applicato il bollo di 10,33 euro.
L'aumento del bollo di 10,33 euro, che è passato
a 11 euro, con effetto dal 1° agosto 2004
(legge del 30 luglio 2004, n. 191, di conversione
del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, pubblicata
nel supplemento ordinario 136/L alla "Gazzetta
ufficiale" 178 del 31 luglio 2004, entrata in vigore
il 1° agosto 2004). Con riferimento alla numerazione
dei libri prescritti dal primo comma dell'articolo
2214 del Codice civile, cioè del libro giornale e
del libro degli inventari, la legge 18 ottobre 2001,
n. 383, ha disposto la maggiorazione dell'imposta di
bollo da 10,33 euro, a 20,66 euro (dal 1° agosto
2004, da 11 euro a 22 euro), per ogni 100
pagine o frazione di 100 pagine. La
maggiorazione dell'imposta di bollo riguarda, di
norma, gli imprenditori individuali e le società di
persone, esonerati dall'obbligo del pagamento
della tassa di concessione governativa di 51,65 euro.
Al riguardo, nella relazione alla legge 383/2001 si
legge che "la riduzione di gettito dovuta al mancato
pagamento della tassa sulle concessioni governative
in occasione della vidimazione del libro giornale e
del libro degli inventari viene compensata
dall'aumento dell'imposta di bollo". L'aumento
dell'imposta di bollo non riguarda però i soggetti
che, per la numerazione del libro inventari e
del libro giornale, pagano in modo forfetario la
tassa sulle concessioni governative, cioè le
società di capitali, ex soggetti Irpeg, che dal
2004 sono soggetti all'imposta sul reddito delle
società (Ires), che versano annualmente la tassa
di concessione governativa nella misura
forfetaria di 309,87 euro, a prescindere dal
numero dei libri o registri tenuti e delle relative
pagine; questa misura è elevata a 516,46 euro,
qualora, alla data del primo gennaio dell'anno di
riferimento, l'ammontare del capitale o del fondo
di dotazione superi l'importo di 516.456,90 euro.
L'imposta di bollo, dovuta per la formalità di
numerazione, va pagata prima che il registro sia
posto in uso, cioè prima di effettuare le
annotazioni sul registro. L'imposta di bollo, che
per le società che versano la tassa di concessione
governativa nella misura forfettaria di 309,87 euro
è di 11 euro, è assolta mediante marche o bollo a
punzone o con il versamento da fare con il modello
F23, usando il codice tributo 458T denominato
"imposta di bollo su libri e registri". In
quest'ultimo caso gli estremi della relativa
ricevuta di pagamento devono essere riportati sulla
prima pagina di ciascun libro o registro si ricorda
che L'imposta di bollo, dovuta per la formalità
di numerazione, va assolta prima che il registro sia
posto in uso, ossia prima di effettuare le
annotazioni sulla prima pagina.
La numerazione delle scritture
contabili, Le circolari n. 3407 /C e n. 3450/C,
del Ministero dell'industria quest'ultima del 16
novembre 1998, hanno chiarito come la progressività
numerica delle pagine del libro giornale e del libro
degli inventari non possa essere illimitata, bensì
annuale. Deve, quindi, essere seguito il principio
della progressività entro ciascun anno al fine di
evitare che possano essere indicati sulle singole
pagine numeri eccessivamente elevati nell'arco
dell'intera vita dell'impresa.Per cui la numerazione
avviene indicando il numero della pagina e l'anno
es. pagina 1/2006.
3. La
fatturazione
La fatturazione e' obbligatoria, la
fattura deve essere sempre emessa nei confronti dei
soggetti iva, mentre verso i privati, la fattura va
emessa, se non si e' obbligati ad emettere scontrino
o ricevuta fiscale (locali aperti al pubblico), in
quest'ultimo caso la fattura va emessa a richiesta e
sulla stessa vanno annotati gli estremi dello
scontrino o della ricevuta fiscale, per tale
categoria di Commercio al minuto ed attività
assimilate (art. 22 Dpr 633/1972 modificato ex
art. 3 comma 6 legge 7/2000) l'emissione della
fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal
cliente entro il momento di effettuazione
dell'operazione, ma gli imprenditori che acquistano
beni che formano oggetto dell'attività propria
dell'impresa sono obbligati a richiederla. Quando si
e' obbligati ad emettere fattura? l'art.6 del
D.p.r. n.633/72, quali sono i momenti
impositivi, in linea generale, per la cessione di
beni, la consegna, e per la prestazione di servizi e
i professionisti, il pagamento.Devono emettere
fattura anche coloro, che non applicano l'iva, per
operazioni esenti e non imponibili, in merito si
consulti l'art. 21 commi 1 e 6 DPR 633/1972,
Sono escluse dall'obbligo della fattura le
operazioni escluse dal campo di applicazione
dell'imposta (ad esempio poste in essere tra due
privati); commercio di libri, giornali e periodici,
di generi di monopolio, relative a spettacoli,
giochi e trattenimenti pubblici, vendita al pubblico
di documenti da viaggio, ed eventualmente anche le
operazioni esenti a condizione che sia espressamente
richiesto l'esonero dall'obbligo di fatturazione (e
registrazione).
Gli elementi obbligatori della fattura (art.
21 commi 2, 3 e 6 DPR 633/1972).
La fattura, emessa in duplice esemplare,
deve contenere a pena di validità le seguenti
indicazioni:
1) data e numero progressivo;
2) il numero di partita Iva dell'emittente (è
facoltativa l'indicazione in fattura della partita
Iva degli acquirenti dei beni e dei committenti dei
servizi, ma e' consigliabile inserirla, in quanto la
partita iva evita qualsiasi possibilità di errore di
identificazione). Per le operazioni intracomunitarie
anche il numero di identificazione attribuito dallo
Stato estero al soggetto acquirente (cfr. art. 46 L.
427/1993);
3) il riferimento ad entrambi i soggetti tra cui
è effettuata l'operazione: ditta, ragione sociale,
denominazione (rispettivamente per le imprese
individuali, le società di persone e di capitali).
Per gli esercenti arti e professioni nome e cognome;
4) la residenza o il domicilio di entrambi i
soggetti tra cui è effettuata l'operazione. Per i
non residenti l'ubicazione della stabile
organizzazione.
Il codice civile prevede altresì:
a) per le società (cfr. art. 2250 cod. civ.)
l'obbligo di indicare nei loro atti e corrispondenza
e quindi anche nelle fatture emesse:
- la sede sociale;
- il registro delle imprese presso cui sono
iscritte e il relativo numero di iscrizione;
- solo per le società di capitali, il capitale
sociale nella misura effettivamente versata e quale
risulta dall'ultimo bilancio;
- dopo lo scioglimento, indicazione dello stato
di liquidazione;
b) per le imprese individuali si veda invece
l'articolo 2199 cod. civ.che obbliga
l'indicazione del numero di iscrizione al pubblico
registro delle imprese.
5) natura, qualità e quantità dei beni e dei
servizi formanti oggetto dell'operazione. Se la
fattura comprende più beni o servizi soggetti ad
aliquote diverse, per ciascuno di essi va indicata
distintamente la natura, qualità e quantità.
6) corrispettivi ed altri dati necessari per
determinare la base imponibile, compreso il valore
normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o
abbuono ex art. 15 n. 2 DPR 633/1972. Se la fattura
comprende più beni o servizi soggetti ad aliquote
diverse, per ciascuno di essi vanno indicati
distintamente i corrispettivi e gli altri dati
necessari.
7) valore normale degli altri beni ceduti a
titolo di sconto, premio o abbuono;
8) aliquota e ammontare dell'imposta, con
arrotondamento alla lira delle frazioni inferiori.
Se la fattura comprende più beni o servizi soggetti
ad aliquote diverse, per essi va indicata
distintamente ciascuna aliquota ed il relativo
ammontare dell'imposta.
1) Per le operazioni non imponibili od esenti,
occorre l'annotazione che si tratta di operazione
non soggetta, non imponibile o esente, con
l'indicazione della relativa norma.
2) Per le fatture differite occorre indicare data
e numero del documento di trasporto o di altro
documento.
3) Per le cessioni ad esportatori abituali
bisogna indicare gli estremi della dichiarazione
d'intento (cfr. art. 1 comma 1 lett. c) DL 746/1983
CFF 992).
4) Per le cessioni di confezioni contenenti più
beni soggetti alla stessa o ad aliquote diverse,
previo deposito aggiornato all'Ufficio Iva dei
prospetti con la descrizione analitica dei tipi di
confezioni e le diverse aliquote Iva ed invio degli
stessi alla guardia di finanza ed ai clienti, è
sufficiente indicare in fattura:
- il tipo di confezione, senza elencare i singoli
beni;
- il prezzo complessivo;
- gli importi imponibili alle diverse aliquote e
le imposte relative,
- gli estremi della CM 24 marzo 1992, n.
19/440105).
5) Se le fatture (note, quietanze, parcelle,
ecc.) sono soggette ad Iva, l'imposta di bollo non è
mai dovuta. Al contrario è dovuta l'imposta di bollo
Ris. n. 98/E del 3 luglio 2001 Agenzia delle Entrate
- se l'importo complessivo riportato sul documento
supera lire 150.000 pari a €77,46 e sempreché
l'operazione sia:
- esclusa dal campo Iva;
- soggetta ad aliquota zero;
- esente ex art. 10 DPR 633/1972;
- non imponibile in quanto concernente cessioni
intracomunitarie, cessioni dirette ad esportatori
abituali, servizi internazionali, operazioni
assimilate alle esportazioni, servizi collegati a
scambi internazionali.
Autofattura (art. 17 comma 3; art. 21 comma 5
DPR 633/1972).
Se sono soggetti Iva, l'acquirente del bene o il
committente del servizio devono provvedere ad
emettere essi stessi la fattura in luogo del cedente
o prestatore del servizio nei seguenti casi
espressamente stabiliti:
a) autoconsumo, l'autofattura va emessa in un
unico esemplare e va registrata solo nel registro
delle fatture emesse;
b) acquisto di beni o servizi da produttori
agricoli o ittici esonerati dall'obbligo di
fatturazione. L'autofattura va emessa in duplice
copia, di cui una inviata al cedente o prestatore
del servizio;
c) acquisto di rottami, carta da macero, ecc. da
raccoglitori ambulanti che svolgono la propria
attività in modo professionale (cfr. art. 74 comma 8
DPR 633/1972);
d) acquisto di beni o servizi da un non residente
privo di stabile organizzazione o di un
rappresentante fiscale in Italia. L'autofattura va
emessa in una copia e va registrata sia nel registro
fatture emesse che nel registro acquisti
(l'imponibile non concorre a formare il volume
d'affari);
e) conferimenti dei prodotti agricoli in
cooperative, consorzi e associazioni agricole (cfr.
art. 34 DPR 633/1972);
f) mancato ricevimento di fattura relativa ad
acquisti intracomunitari: entro il mese successivo
va emessa autofattura in una sola copia indicando il
numero di identificazione Iva del fornitore (art. 45
comma 5 L. 427/1993);
g) irregolare emissione di fattura per
un'operazione intracomunitaria con importo inferiore
al reale, l'autofattura integrativa va emessa entro
15 giorni dalla registrazione della fattura
originaria;
h) in caso di mancato ricevimento della fattura
entro 4 mesi dall'effettuazione dell'operazione,
l'acquirente del bene o committente del servizio (se
agiscono nell'ambito dell'esercizio dell'impresa,
arte o professione) sono obbligati ad emettere e
presentare all'ufficio IVA autofattura in duplice
esemplare entro il trentesimo giorno successivo.
Occorre contestualmente versare la relativa imposta
(cfr. art. 6 comma 8 Dlgs. 471/1997);
i) ricevimento di fattura irregolare (idem c.s.)
j) schede carburante, si tratta di una
particolare ipotesi di autofattura (DM 7 giugno
1977).
Di norma la procedura dell'autofattura tende ad
assicurare il pagamento dell'IVA rendendo
responsabile un soggetto fiscalmente individuabile.
Infatti l'Iva è corrisposta su tutto il valore del
bene in occasione del successivo passaggio.
4. La registrazione nei
registri contabili
La registrazione delle fatture
emesse :la fattura è emessa entro il giorno
15 del mese successivo a quello della consegna o
spedizione (art.21 comma 4 Dpr.633/72) e deve essere
registrata entro il termine di emissione .Il
contribuente deve annotare entro quindici giorni
le fatture emesse, nell'ordine della loro
numerazione e con riferimento alla data della loro
emissione, in apposito registro (art.23).la
registrazione va effettuata quindi entro 15 giorni
dall'emissione, ma considerato il fatto, che ai fini
dell'imposta a debito deve essere considerata nel
periodo di competenza, al fine di evitare artifici
contabili, la fattura emessa va registrata entro
il mese di competenza e comunque entro 15 giorni
dall'emissione. In caso di utilizzo di macchine
elettrocontabili: entro 60 giorni dalla data di
effettuazione dell'operazione Art. 1 del D.M. 11
agosto 1975,
La registrazione dei
corrispettivi: L'annotazione deve essere
eseguita,con riferimento al giorno in cui le
operazioni sono effettuate, entro il giorno non
festivo successivo. In pratica entro il giorno
successivo.(art.24) In caso di contabilità
meccanografica: entro 60 giorni dalla data di
effettuazione dell'operazione - Risoluzione 16
febbraio 1994, n. VI-12-1644
La Registrazione delle fatture
acquisto: deve annotarle in apposito registro
anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero
alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato
il diritto alla detrazione della relativa
imposta.(art.25)Le fatture relative agli acquisti
intracomunitari devono essere annotate, entro il
mese di ricevimento ovvero anche successivamente ma
comunque entro quindici giorni dal ricevimento, e
con riferimento al relativo mese art.47 D.L. 30
agosto 1993, n. 331 convertito in L. 29 ottobre
1993, n. 427. in definitiva per le fatture
d'acquisto la registrazione deve avvenire prima
della liquidazione periodica o della dichiarazione
annuale nella quale è esercitato il diritto alla
detrazione d'imposta, quindi in caso di contabilità
manuale: entro la liquidazione periodica ovvero
l'anno nella cui dichiarazione viene esercitato il
diritto di detrazione della relativa imposta, In
caso di utilizzo di macchine elettrocontabili: entro
60 giorni dalla data di effettuazione
dell'operazione
art.6comma 1, del D.P.R. 9
dicembre 1996, n. 695.
Liquidazione iva: entro il
giorno 16 del mese succesivo al periodo di
competenza, come previsto dal combinato art. 27 Dpr
633/72 e art.1 D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, La
dichiarazione iva periodica: L'eliminazione di
quest'obbligo è prevista dall'art. 11, comma 1, del
regolamento che è intervenuto direttamente sull'art.
1 del D.P.R. n. 100/98 commi 2, 2- bis e 2- ter
disponendone l'abrogazione. in virtù di quanto
disposto dall'art. 11, comma 1, lettera c), del
D.P.R. n. 435/2001, l'iscrizione delle liquidazioni
periodiche Iva nei relativi registri non costituisce
più un adempimento obbligatorio.
Registro beni ammortizzabili,
la registrazione deve vvenire entro la presentazione
della dichiarazione dei redditi, per i soggetto in
contabilità ordinaria L' art. 12 del D.P.R. n.
435/2001 prevede, un'ulteriore semplificazione
concedendo la facoltà di non tenere il registro
dei beni ammortizzabili a condizione, che le
annotazioni vengono effettuate sul libro giornale.
Libro giornale: le
registrazioni vanno effettuate entro 60 giorni
dall'effettuazione dell'operazione
Libro Inventari: entro la
presentazione della dichiarazione dei redditi.
5. La contabilità con
sistemi meccanografici
In relazione alle modalità di stampa dei dati
contabili sui registri, importanti modifiche alle
disposizioni contenute nell'art. 7, comma 4, del
D.L. 10 giugno 1994, n. 357 (33) sono state disposte
dall'art. 3 della L. 21 novembre 2000, n. 342.
Situazione ante modifica
Anteriormente all'entrata in vigore della L. n.
342/2000 in caso di verifica i registri tenuti con
sistemi meccanografici erano considerati regolari
nel caso in cui:
- i dati contabili erano memorizzati entro i
termini ordinari di legge (60 giorni);
- i dati contabili erano stampati entro la chiusura
dell'esercizio per la stampa.
Situazione post modifica
Allo stato attuale la tenuta di qualsiasi
registro contabile mediante sistemi meccanografici è
considerata regolare, anche se non trascritta su
supporto cartaceo nel termine dei 60 giorni
previsti, a condizione che :
- i dati contabili siano stampati entro la
scadenza della dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d'imposta cui i dati
contabili si riferiscono;
- in caso di ispezioni e controlli da parte degli
organi competenti sia possibile stampare su supporti
cartacei i dati memorizzati relativi all'esercizio
per il quale non siano scaduti i termini per la
presentazione delle relative dichiarazioni dei
redditi.
Si ricorda che la tenuta di qualsiasi registro
contabile deve essere in ogni caso effettuata
mediante la stampa degli stessi anche nel caso di
riproduzione sotto forma di immagini e archiviazione
su supporti elettronici.
In definitiva la stampa dei registri per la
contabilità meccanizzata deve avvenire entro la data
di presentazione della dichiarazione, per i
professionisti entro il 31 ottobre dell'anno
successivo, termine per l'invio telematico.
6. Semplificazioni
Il decreto sulle semplificazioni
fiscali (Dpr 7 dicembre 2001, n. 435)
concede la facoltà di non tenere i registri Iva
quando le annotazioni risultano effettuate sul libro
giornale o sul registro cronologico e sono eseguite
nei termini delle annotazioni Iva.
In particolare la possibilità di non tenere il
registro dei beni ammortizzabili e i registri
previsti dalla normativa Iva, ossia il registro
delle fatture, il registro degli acquisti e quello
dei corrispettivi è subordinata alle seguenti
condizioni: - la registrazione nel libro giornale
dei dati contabili previsti dalla disciplina
dell'Iva deve essere effettuata nei termini da
quest'ultima stabiliti;
- a richiesta dell'amministrazione finanziaria,
devono essere forniti i dati previsti dalla
disciplina Iva in forma aggregata, organizzati
secondo gli stessi criteri ivi individuati. Il
contribuente per evadere le richieste
dell'amministrazione, dovrà attivarsi, anche secondo
modalità non prestabilite dalla norma, per adeguare
le scritture contabili in modo da fornire i dati
aggregati secondo i criteri già previsti dalle norme
relative ai registri Iva. Un ulteriore
semplificazione per il registro dei corrispettivi e'
stata operata con la soppressione dell'obbligo di
allegare al registro lo scontrino di chiusura.
7. Le fatture acquisti
tardive
L'articolo 19 del Dpr 633/72 prevede
che questo sorge quando l'imposta diviene esigibile
e può essere esercitato entro il termine della
dichiarazione del secondo anno successivo a quello
in cui il diritto è sorto. Per ui una fattura del
2006 uo' essere registrata entro il 31/12/2008.
8.Il Registratore di Cassa
L'art. 11, D.M. 23.3.1983 precisa
che l'utente deve -in casi di mancato o irregolare
funzionamento, per qualsiasi motivo, degli
apparecchi misuratori fiscali- richiedere
tempestivamente l'intervento della ditta tenuta alla
manutenzione e annotare data e ora della richiesta
sul libretto di dotazione dell'apparecchio. Fino a
quando non sia ultimato il servizio di assistenza,
in luogo del rilascio dello scontrino fiscale,
l'utente deve poi annotare distintamente, su
apposito registro, con riepilogo giornaliero, i
corrispettivi relativi a ciascuna operazione. Per
cui e' necessario munirsi preventivamente del
registro di mancato funzionamento. |