ADEMPIMENTI FISCALI ANNUALI
Indice:
- La comunicazione
annuale dati Iva
- La Dichiarazione
Iva
- La dichiarazione
dei redditi,modello Unico
- La dichiarazione
ici
1 .La
Comunicazione annuale Dati Iva
L'art. 9 del D.P.R. 7
dicembre 2001, n. 435, nell'aggiungere l'art.
8-bis al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, ha
istituito (con effetto dall'anno 2002) un
nuovo adempimento tributario. Si tratta della
presentazione di una "comunicazione annuale dati
Iva".
I termini di presentazione
della comunicazione che scadono di sabato sono
prorogati direttamente al primo giorno feriale
successivo. La presentazione della comunicazione
deve essere presentata entro fine febbraio
dell’anno successivo al periodo d’imposta di
competenza .
Infine, è appena il caso di
rimarcare che per la mancata presentazione della
comunicazione annuale o per l'invio della stessa con
dati incompleti o non veritieri si applica la
(sola) sanzione amministrativa tributaria
prevista dall'art. 11 del D.Lgs. 18 dicembre
1997, n. 471 e sue modificazioni (sanzione
da euro 258 ad euro 2.065). Non va poi
trascurata la puntualizzazione secondo la quale
la natura non dichiarativa della
comunicazione annuale dati Iva
comporta l'inapplicabilità delle disposizioni
stabilite dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre
1997, n. 472 e sue modificazioni, in materia
di ravvedimento operoso nel caso di violazione
degli obblighi di dichiarazione (Agenzia delle
Entrate, circolare n. 6/E del 25 gennaio 2002. E
quindi, conclude la medesima Agenzia delle Entrate,
non essendo prevista la possibilità di
rettificare o integrare una comunicazione dati Iva
già presentata, eventuali errori nella compilazione
devono essere corretti in sede di dichiarazione
annuale.
La comunicazione dati Iva deve
essere presentata, esclusivamente in via
telematica, direttamente o tramite gli
incaricati di cui all'art.3 commi 2-bis e 3,
del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 entro il mese
di febbraio di ciascun anno. La comunicazione
non ha la natura e gli effetti della dichiarazione
annuale Iva ma quelli, giuridicamente più semplici,
di comunicazione dei dati e notizie. Essa non è,
pertanto, manifestazione di scienza e/o di volontà
ma di conoscenza.
Le persone fisiche che hanno
realizzato nel periodo di riferimento (anno per il
quale deve essere presentata la comunicazione) un
volume di affari inferiore o uguale a
25.822,84 euro (lire
cinquantamilioni) sono esonerate, lo
stesso tutti i contribuenti, che hanno effettuato
esclusivamente operazioni esenti.
2. LA
DICHIARAZIONE ANNUALE IVA
In via generale và
presentata congiuntamente a unico,La
dichiarazione annuale Iva deve essere presentata da
tutti coloro che esercitano un'attività d'impresa o
professionale, titolari di una partita Iva.
Dal 2010 sarà possibile presentarla disgiuntamente
in sostituzione della comunicazione annuale dati iva
da effettuarsi entro il 28 febbraio, tale opzione e'
conveniente per chi ha urgenza di compensare l'iva a
credito.
L'obbligo permane anche per i contribuenti che
non hanno effettuato operazioni imponibili nel
corso dell'anno.
Devono presentarla in via autonoma e non in forma
unificata:
- le società di capitali e gli enti soggetti
all'Irpeg con periodo d'imposta non coincidente con
l'anno solare;
- le società controllanti e controllate, che
partecipano alla liquidazione dell'Iva di gruppo ai
sensi dell'art. 73 del D.P.R. n.633/1972, anche per
periodi inferiori all'anno;
- i soggetti risultanti da operazioni straordinarie
o da altre trasformazioni sostanziali soggettive
tenuti a comprendere nella propria dichiarazione
annuale il modulo relativo alle operazioni dei
soggetti fusi, incorporati, trasformati, eccetera,
che abbiano partecipato durante l'anno alla
procedura della liquidazione dell'Iva di gruppo;
- i curatori fallimentari e i commissari
liquidatori, per le dichiarazioni da questi
presentate per conto dei soggetti falliti o
sottoposti a procedura di liquidazione coatta
amministrativa, per ogni periodo d'imposta fino ala
chiusura delle rispettive procedure concorsuali;
- i soggetti non residenti che si avvalgono di un
rappresentante fiscale tenuto a presentare la
dichiarazione Iva per loro conto;
- i soggetti non residenti identificati direttamente
ai sensi dell'art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972;
- particolari soggetti (ad esempio, i venditori
"porta a porta" qualora non siano tenuti alla
presentazione della dichiarazione unificata in
quanto titolari di redditi per i quali non sussiste
l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei
redditi e dell'Irap;
- i soggetti risultanti da operazioni straordinarie
o da altre trasformazioni sostanziali soggettive,
avvenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio e
la data di presentazione della dichiarazione
relativa all'anno , tenuti a presentare tale
dichiarazione annuale per conto dei soggetti estinti
a seguito della operazione intervenuta (fusione,
scissione, eccetera).
Modalità di presentazione
In base al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e
successive modificazioni, la dichiarazione Iva deve
essere presentata in via telematica. il termine
di presentazione e' il 31 luglio in forma
cartacea e quello di trasmissione telematica i 31
ottobre |