con decorrenza, 1/1/2010,
il tasso di interesse legale passa dal
3% al 1% (D.M. 4/12/09);
come si calcolano, in che misura
spettano
In diritto civile vige il principio in
virtu’ del quale i debiti liquidi ed
esigibili si considerano produttivi di
interessi, altrimenti il debitore
conseguirebbe un ingiustificato
arricchimento.
l’art.1284 del codice stabilisce , che
nel silenzio delle parti l’interesse
deve considerarsi nella misura di quello
legale.
ma a quanto ammonta questo
interesse legale?
Per
quanto concerne il metodo di calcolo
gli interessi legali si applicano, in
misura semplice e non composta.
Gli interessi possono essere chiesti
anno per anno oppure in un'unica
soluzione all’atto della risoluzione del
contratto come previsto dall’art. 11
della legge 392/78.
Certo
che con le nuove disposizioni, si e’
posto un fermo alle attività
speculative, dato che il tasso
d’interesse era alto (10%) i creditori
aspettavano con calma, al fine di far
lievitare il plusvalore, tanto nessuno
dava un tasso di interesse così alto.
INTERESSI LEGALI
(art. 1284 codice civile) |
DAL |
AL |
INTERESSE LEGALE |
NORMATIVA - DECRETO MINISTERIALE |
21/04/1942 |
15/12/1990 |
5% |
ART.1284 CODICE
CIVILE |
16/12/1990 |
31/12/1996 |
10% |
Legge 26 novembre
1990, n. 353 |
01/01/1997 |
31/12/1998 |
5% |
Legge 23 dicembre
1996, n. 662 |
01/01/1999 |
31/12/2000 |
2,5% |
D.M. 10 dicembre
1998 |
01/01/2001 |
31/12/2001 |
3,5% |
D.M. 11 dicembre
2000 |
01/01/2002 |
31/12/2003 |
3% |
D.M. 11 dicembre
2001 |
01/01/2004 |
31/12/2007 |
2,5% |
D.M. 1 dicembre
2003 |
01/01/2008 |
31/12/2009 |
3% |
D.M. 12 dicembre
2007 |
01/01/2010 |
|
1% |
D.M. 4 dicembre
2009 |
Evoluzione normativa del tasso legale di
interesse dal 1865 ad oggi
norma |
periodo |
tasso d’interesse
|
|
rd
25/6/1865 n.2358 |
dal 1/1/1886
al
20/4/1942 |
4%
civile
5%comm.le |
|
rd 16/3/42 n.262
art.1284 cc |
dal 21/4/1942
al
15/12/1990 |
5%
|
|
l.26/11/90 n.353
l.29/12/90 n.408 |
dal 16/12/90
al
31/12/96 |
10% |
|
l.23/12/96 n.662
art.2-3 c.185-164 |
dal 1/1/1997
al
31/12/1998 |
5%
|
|
d.m. tesoro
10/12/1998 |
dal 1/1/99 al 31/12/2000
|
2.5% |
|
dm 11/12/2000 |
dal 1/1/2001 al 31/12/2001 |
3,5%
|
|
dm 11/12/2001
dm
1/12/2003
dm
12 dicembre 2007
D.M. 4/12/09 |
dal 1/1/2002 al 31/12/2002
dal 01/01/2004 ad oggi
31/12/2007
dal 01/01/2008
dal 01/01/2010
|
3%
2,5%
3%
1%
|
|
formula di matematica finanziaria da
applicare es. al tasso del 2.5%
c(1+i)n capitale che moltiplica 1+il
tasso d’interesse (2,5%=0.025)
moltiplicato per n=numero anni
Fonte normativa:
Art. 1284 cc
Saggio degli interessi
[1] Il saggio degli
interessi legali è determinato in misura
pari al 5 per cento [ora 1 per cento]
in ragione d'anno. Il Ministro del
tesoro, con proprio decreto pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana non oltre il 15
dicembre dell'anno precedente a
quello cui il saggio si riferisce,
può modificarne annualmente la misura,
sulla base del rendimento medio annuo
lordo dei titoli di Stato di durata non
superiore a dodici mesi e tenuto conto
del tasso di inflazione registrato
nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre
non sia fissata una nuova misura del
saggio, questo rimane invariato per
l'anno successivo.
[2] Allo stesso saggio si computano gli
interessi convenzionali, se le parti non
ne hanno determinato la misura.
[3] Gli interessi superiori alla misura
legale devono essere determinati per
iscritto; altrimenti sono dovuti nella
misura legale. |