VERIFICHE FISCALI
Guardia di Finanza, come affrontare i
controlli
INDICE:
-
TUTTE LE REGOLE DA RISPETTARE PER EVITARE
SORPRESE
-
LIMITI E VIZI DELLA VERIFICA FISCALE
-
Un esempio di vizi nella verifica fiscale
nella sentenza della Commissione Tributaria di
Lucca.
1.TUTTE LE
REGOLE DA RISPETTARE PER EVITARE SORPRESE
1. ACCERTARSI DI AVERE
L'ATTESTAZIONE DELLA TENUTA DELLE SCRITTURE
CONTABILI RILASCIATA DAL COMMERCIALISTA.
2. PER I SOGGETTI
OBBLIGATI ALLA TENUTA DEL REGISTRO DEI CORRISPETTIVI
ACCERTARSI DI AGGIORNARLO GIORNO PER GIORNO.
3. PER I SOGGETTI
OBBLIGATI ALLA TENUTA DEL REGISTRATORE DI CASSA,
ACCERTARSI DI AVER EFFETTUATO LA REVISIONE ANNUALE,
COSI' DETTO BOLLINO BLU, E DI AVERE A PORTATA DI
MANO IL LIBRETTO DELLA MACCHINA, LA COMUNICAZIONE DI
AVVENUTA FISCALIZZAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
ED IL REGISTRO DI MANCATO FUNZIONAMENTO.
4. PER I SOGGETTI
OBBLIGATI AL RILASCIO DELLE RICEVUTE FISCALI,
ACCERTARSI DI AVERE SEMPRE AGGIORNATO IL REGISTRO DI
CARICO E SCARICO STAMPATI, SUL QUALE BISOGNA
ANNOTARE IN GIORNATA NELLA QUALE E' AVVENUTO
L'ACQUISTO I NUMERI DI SERIE LA DATA E IL FORNITORE
RELATIVI ALLE RICEVUTE ACQUISITE.
5. LA COSA PIÙ IMPORTANTE
: EVITARE ASSOLUTAMENTE DI TENERE CONTABILITA' NON
UFFICIALI, LE QUALI POSSONO FAR SCATTARE LA
PRESUNZIONE DI TENUTA DI UNA CONTABILITA' AL NERO,
CON CONSEGUENTE ACCERTAMENTO DI EVASIONE FISCALE.
6. SIATE SEMPRE
DIPLOMATICI E GENTILI, LE BUONE MANIERE RIPAGANO
SEMPRE, TRA L'ALTRO ANCHE I FINANZIERI FANNO IL LORO
LAVORO.
7. SE AVETE DELLE
OSSERVAZIONI DA FARE, FATELE VERBALIZZARE, E' UN
VOSTRO DIRITTO, LA MANCATA VERBALIZZAZIONE DELLE
OSSERVAZIONI SI CONSIDERANO NON FATTE.
8. RICORDATE CHE GLI
AGENTI DI POLIZIA TRIBUTARIA VANNO A GUARDARE
DAPPERTUTTO, SACCHETTI DELLA SPAZZATURA COMPRESI.
9. CONSULTATEVI SEMPRE
CON IL COMMERCIALISTA
10. NON DITE MAI BUGIE,
IL MENTIRE IRRITA MOLTO E SOLLECITA INDAGINI PIÙ
APPROFONDITE, SE AVETE QUALCOSA DA NASCONDERE E'
MEGLIO DIRE NON RICORDO.
2.LIMITI E
VIZI DELLA VERIFICA FISCALE
L'accesso costituisce
sicuramente il momento più delicato nell'ambito
delle diverse fasi in cui si snoda l'attività di
verifica fiscale. Questo momento e' importante per
gli organi verificatori, che hanno la possibilità di
reperire documentazione extracontabile a sostegno
della prova dell'evasione, ma costituisce una vera e
propria emergenza per il contribuente, che viene
praticamente bloccato nell'esercizio della sua
attività.
La prima cosa da
verificare: L'attestazione di tenuta delle
scritture contabili. Quando si affida la tenuta
della propria contabilità ad un commercialista e'
necessario farsi rilasciare un'attestazione in cui
il professionista elenchi le scritture contabili in
suo possesso, che deve essere esibita
contestualmente alla richiesta degli organi
verificatori, la mancata esibizione e' sanzionata.
L'art. 52, comma 1 del D.P.R. n. 633 del 1972
stabilisce che nella ipotesi in cui il contribuente
dichiari "che le scritture contabili o alcune di
esse si trovino presso altri soggetti deve esibire
una attestazione dei soggetti stessi recanti la
specificazione delle scritture in loro possesso" e
la mancata esibizione dell' attestazione importa
l'applicazione della sanzione di cui al comma 5
della stessa norma. L'esibizione deve essere
contestuale con la richiesta dell'organo
investigatore Commissione Tributaria centrale
Sezione 10 Sentenza 11.02.1998, n. 599
Mancata esibizione dei
libri contabili:
Non è configurabile la violazione dell'art. 52,
D.P.R.n. 633/1972, in caso di mancata esibizione di
registri, durante una verifica della Guardia di
finanza, se tale mancanza sia causata dall'ufficio
Iva che ha trattenuto i suddetti libri senza
rilasciare ricevuta circa l'avvenuto deposito.Dec.
n. 3202 del 3 febbraio 1994 (dep. il 3 ottobre 1994)
della Comm. trib. centr., Sez. XVIII - Pres. Chieppa,
Rel. Catapano, E' chiaro che tale sentenza e'
applicabile anche per i registri che si trovano in
vidimazione presso i Notai, ed e' altresi' evidente
che la causa di forza maggiore non e' sanzionabile.
La seconda cosa da
verificare e' l'esistenza e la legittimità
dell'ordine di accesso, secondo cui tale ordine
può essere dato solo dal "funzionario dirigente
dell'ufficio", ovvero dal "comandante del reparto
della Guardia di finanza".
I verificatori devono
esibire il foglio, debitamente sottoscritto,
in via preventiva, dalla figura individuata dalla
legge ed appena ricordata, che deve essere sempre
esibito (e consegnato in copia al contribuente,
all'atto dell'accesso), unitamente alle tessere
personali di riconoscimento degli operanti e nel
quale si deve precisare:
- quali
funzionari/militari sono autorizzati ad eseguire
l'accesso;
- presso quali locali lo
stesso deve avvenire;
- che tipo di controllo
deve essere svolto;
- in quale giorno ed in
quali orari devono avere luogo le attività. Su
quest'ultimo punto, peraltro, va detto che gli orari
indicati sul documento in oggetto non
necessariamente corrispondono con quelli di
esecuzione del servizio.
L'art 12 della Legge
212/2000 stabilisce che al contribuente devono
essere enunciate " le ragioni giustificative
dell'intervento".
La Guardia di finanza
sostiene l'assoluta importanza di assicurare la
massima riservatezza rispetto all'attività
informativa ed investigativa pregressa, avendo cura,
altresì, di non compromettere l'efficacia Viene
anche richiamato l'obbligo del segreto d'ufficio
sulle informazioni che vengono acquisite prima
dell'avvio della verifica nel contesto dell'azione
di intelligence. Tale considerazione e' da
condividere per il buon esito della verifica, anche
se nel rispetto della legge un minimo di motivazione
e' indispensabile.
Il luogo dell'ispezione
In linea generale,
l'accesso può essere iniziato presso qualunque luogo
in cui l'Amministrazione finanziaria ritiene di
poter individuare elementi utili al controllo da
svolgere, indipendentemente che si tratti o meno di
luoghi riferibili al contribuente ispezionato,
quindi anche presso lo studio del commercialista.
art 52 Dpr 633/72 e art 38 Dpr 600/73.
I vizi dell'attività di
accesso
Le conseguenze che
eventuali irregolarità possono comportare
sull'ammissibilità delle relative prove si
concretizzano nell'annullabilità dell'atto posto in
essere
.- l'avviso di
accertamento rientra nel genus più ampio dei
provvedimenti amministrativi per i quali vige il
principio della "invalidità derivata", cioè il
vizio commesso nell'ambito del processo verbale di
constatazione finisce per colpire anche l'atto
successivo e conseguente;
- la norma dell'art.
191 del codice di procedura penale circa
l'inutilizzabilità delle prove illegittimamente
acquisite trova applicazione anche in campo
tributario; - la prova irritualmente acquisita è
come se non esistesse, per cui l'atto di
accertamento che si fonda su tale prova è viziato
per mancanza di motivazione, ex art.7
dello Statuto dei diritti del contribuente;
- detta inutilizzabilità
non abbisogna di un'espressa disposizione
sanzionatoria, derivando dalla regola generale
secondo cui l'assenza del presupposto di un
procedimento amministrativo infirma tutti gli atti
nei quali si articola;
- l'acquisizione di un
documento con violazione di legge non può rifluire a
vantaggio del detentore, che sia l'autore di tale
violazione, o ne sia comunque direttamente o
indirettamente responsabile.
LIMITI ALLA PERMANENZA
L'art.12 dello Statuto
del contribuente limita la permanenza dei
verificatori presso il contribuente in 30 giorni,
prorogabili di ulteriori 30, nei casi di particolare
complessità dell'indagine individuati e motivati dal
dirigente dell'ufficio.La conseguenza di questa
violazione, anche se non comminata espressamente,
è l'inutilizzabilità degli elementi di prova
raccolti oltre il limite fissato dall'art. 12,
comma 5.
3. Un esempio di vizi nella verifica fiscale nella
sentenza della Commissione Tributaria di Lucca.
La Commissione
tributaria provinciale di Lucca, nella
sentenza n. 16 dell'8 marzo 2005, ha disposto
l'annullamento dell'accertamento, tra gli altri
motivi, perché: - "il contribuente non è stato
informato delle ragioni che abbiano giustificato la
verifica dell'oggetto nonché della facoltà di
farsi assistere da un professionista così come
recita il comma 2, fin dal momento in cui è stata
acquisita la documentazione", - "in ordine alla
durata della verifica, che ... si è protratta
oltre il termine dei 60 giorni 'lavorativi' ...
e che in ogni caso, quale che sia la decorrenza che
si intende attribuire, ha superato i trenta giorni
di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 212/2000, senza
che la protrazione ulteriore sia stata preceduta da
un atto del dirigente dell'ufficio che desse atto
'motivatamente' della individuazione della
ricorrenza di un caso di particolare complessità
dell'indagine, così come prevede la norma di
riferimento". |