FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).

VERIFICHE FISCALI

Guardia di Finanza, come affrontare i controlli

 

INDICE:

  1. TUTTE LE REGOLE DA RISPETTARE PER EVITARE SORPRESE

  2. LIMITI E VIZI DELLA VERIFICA FISCALE

  3. Un esempio di vizi nella verifica fiscale nella sentenza della Commissione Tributaria di Lucca.

 

 

1.TUTTE LE REGOLE DA RISPETTARE PER EVITARE SORPRESE

 

1. ACCERTARSI DI AVERE L'ATTESTAZIONE DELLA TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI RILASCIATA DAL COMMERCIALISTA.

 

2. PER I SOGGETTI OBBLIGATI ALLA TENUTA DEL REGISTRO DEI CORRISPETTIVI ACCERTARSI DI AGGIORNARLO GIORNO PER GIORNO.

3. PER I SOGGETTI OBBLIGATI ALLA  TENUTA DEL REGISTRATORE DI CASSA, ACCERTARSI DI AVER EFFETTUATO LA REVISIONE ANNUALE, COSI' DETTO BOLLINO BLU, E DI AVERE A PORTATA DI MANO IL LIBRETTO DELLA MACCHINA, LA COMUNICAZIONE DI AVVENUTA FISCALIZZAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE ED IL REGISTRO DI MANCATO FUNZIONAMENTO.

 

4. PER I SOGGETTI OBBLIGATI AL RILASCIO DELLE RICEVUTE FISCALI, ACCERTARSI DI AVERE SEMPRE AGGIORNATO IL REGISTRO DI CARICO E SCARICO STAMPATI, SUL QUALE BISOGNA ANNOTARE IN GIORNATA NELLA QUALE E' AVVENUTO L'ACQUISTO I NUMERI DI SERIE LA DATA E IL FORNITORE  RELATIVI ALLE RICEVUTE ACQUISITE.

 

5. LA COSA PIÙ IMPORTANTE : EVITARE ASSOLUTAMENTE DI TENERE CONTABILITA' NON UFFICIALI, LE QUALI POSSONO FAR SCATTARE LA PRESUNZIONE DI TENUTA DI UNA CONTABILITA' AL NERO, CON CONSEGUENTE ACCERTAMENTO DI EVASIONE FISCALE.

 

6. SIATE SEMPRE DIPLOMATICI E GENTILI, LE BUONE MANIERE RIPAGANO SEMPRE, TRA L'ALTRO ANCHE I FINANZIERI FANNO IL LORO LAVORO.

 

7. SE AVETE DELLE OSSERVAZIONI DA FARE, FATELE VERBALIZZARE, E' UN VOSTRO DIRITTO, LA MANCATA VERBALIZZAZIONE DELLE OSSERVAZIONI SI CONSIDERANO NON FATTE.

 

8. RICORDATE CHE GLI AGENTI DI POLIZIA TRIBUTARIA VANNO A GUARDARE DAPPERTUTTO, SACCHETTI DELLA SPAZZATURA COMPRESI.

 

9. CONSULTATEVI SEMPRE CON IL COMMERCIALISTA

10. NON DITE MAI BUGIE, IL MENTIRE IRRITA MOLTO E SOLLECITA INDAGINI PIÙ APPROFONDITE, SE AVETE QUALCOSA DA NASCONDERE E' MEGLIO DIRE NON RICORDO.

 

2.LIMITI E VIZI DELLA VERIFICA FISCALE

L'accesso costituisce sicuramente il momento più delicato nell'ambito delle diverse fasi in cui si snoda l'attività di verifica fiscale. Questo momento e' importante per gli organi verificatori, che hanno la possibilità di reperire documentazione extracontabile a sostegno della prova dell'evasione, ma costituisce una vera e propria emergenza per il contribuente, che viene praticamente bloccato nell'esercizio della sua attività.

 

La prima cosa da verificare: L'attestazione di tenuta delle scritture contabili. Quando si affida la tenuta della propria contabilità ad un commercialista e' necessario farsi rilasciare un'attestazione in cui il professionista elenchi le scritture contabili in suo possesso, che deve essere esibita contestualmente alla richiesta degli organi verificatori, la mancata esibizione e' sanzionata.  L'art. 52, comma 1  del D.P.R. n. 633 del 1972 stabilisce che nella ipotesi in cui il contribuente dichiari "che le scritture contabili o alcune di esse si trovino presso altri soggetti deve esibire una attestazione dei soggetti stessi recanti la specificazione delle scritture in loro possesso" e la mancata esibizione dell' attestazione importa l'applicazione della sanzione di cui al comma 5 della stessa norma. L'esibizione deve essere contestuale con la richiesta dell'organo investigatore Commissione Tributaria centrale Sezione 10 Sentenza 11.02.1998, n. 599

 

Mancata esibizione dei libri contabili: Non è configurabile la violazione dell'art. 52, D.P.R.n. 633/1972, in caso di mancata esibizione di registri, durante una verifica della Guardia di finanza, se tale mancanza sia causata dall'ufficio Iva che ha trattenuto i suddetti libri senza rilasciare ricevuta circa l'avvenuto deposito.Dec. n. 3202 del 3 febbraio 1994 (dep. il 3 ottobre 1994) della Comm. trib. centr., Sez. XVIII - Pres. Chieppa, Rel. Catapano, E' chiaro che tale sentenza e' applicabile anche per i registri che si trovano in vidimazione presso i Notai, ed e' altresi' evidente che la causa di forza maggiore non e' sanzionabile.

La seconda cosa da verificare e' l'esistenza e la legittimità dell'ordine di accesso, secondo cui tale ordine può essere dato solo dal "funzionario dirigente dell'ufficio", ovvero dal "comandante del reparto della Guardia di finanza".

 

I verificatori devono esibire il foglio, debitamente sottoscritto, in via preventiva, dalla figura individuata dalla legge ed appena ricordata, che deve essere sempre esibito (e consegnato in copia al contribuente, all'atto dell'accesso), unitamente alle tessere personali di riconoscimento degli operanti e nel quale si deve precisare:

 - quali funzionari/militari sono autorizzati ad eseguire l'accesso; 

- presso quali locali lo stesso deve avvenire; 

- che tipo di controllo deve essere svolto; 

- in quale giorno ed in quali orari devono avere luogo le attività. Su quest'ultimo punto, peraltro, va detto che gli orari indicati sul documento in oggetto non necessariamente corrispondono con quelli di esecuzione del servizio.

L'art 12 della Legge 212/2000 stabilisce che al contribuente devono essere enunciate " le ragioni giustificative dell'intervento".

 

La Guardia di finanza sostiene l'assoluta importanza di assicurare la massima riservatezza rispetto all'attività informativa ed investigativa pregressa, avendo cura, altresì, di non compromettere l'efficacia Viene anche richiamato l'obbligo del segreto d'ufficio sulle informazioni che vengono acquisite prima dell'avvio della verifica nel contesto dell'azione di intelligence. Tale considerazione e' da condividere per il buon esito della verifica, anche se nel rispetto della legge un minimo di motivazione e' indispensabile.

 

Il luogo dell'ispezione

In linea generale, l'accesso può essere iniziato presso qualunque luogo in cui l'Amministrazione finanziaria ritiene di poter individuare elementi utili al controllo da svolgere, indipendentemente che si tratti o meno di luoghi riferibili al contribuente ispezionato, quindi anche presso lo studio del commercialista. art 52 Dpr 633/72 e art 38 Dpr 600/73.

 

I vizi dell'attività di accesso

Le conseguenze che eventuali irregolarità possono comportare sull'ammissibilità delle relative prove si concretizzano nell'annullabilità dell'atto posto in essere

.- l'avviso di accertamento rientra nel genus più ampio dei provvedimenti amministrativi per i quali vige il principio della "invalidità derivata", cioè il vizio commesso nell'ambito del processo verbale di constatazione finisce per colpire anche l'atto successivo e conseguente;

 - la norma dell'art. 191 del codice di procedura penale circa l'inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite trova applicazione anche in campo tributario; - la prova irritualmente acquisita è come se non esistesse, per cui l'atto di accertamento che si fonda su tale prova è viziato per mancanza di motivazione, ex art.7 dello Statuto dei diritti del contribuente; 

- detta inutilizzabilità non abbisogna di un'espressa disposizione sanzionatoria, derivando dalla regola generale secondo cui l'assenza del presupposto di un procedimento amministrativo infirma tutti gli atti nei quali si articola; 

- l'acquisizione di un documento con violazione di legge non può rifluire a vantaggio del detentore, che sia l'autore di tale violazione, o ne sia comunque direttamente o indirettamente responsabile.

 

LIMITI ALLA PERMANENZA

L'art.12 dello Statuto del contribuente limita la permanenza dei verificatori presso il contribuente in 30 giorni, prorogabili di ulteriori 30, nei casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio.La conseguenza di questa violazione, anche se non comminata espressamente, è l'inutilizzabilità degli elementi di prova raccolti oltre il limite fissato dall'art. 12, comma 5.

 

3. Un esempio di vizi nella verifica fiscale nella sentenza della Commissione Tributaria di Lucca.

La Commissione tributaria provinciale di Lucca, nella sentenza n. 16 dell'8 marzo 2005, ha disposto l'annullamento dell'accertamento, tra gli altri motivi, perché: - "il contribuente non è stato informato delle ragioni che abbiano giustificato la verifica dell'oggetto nonché della facoltà di farsi assistere da un professionista così come recita il comma 2, fin dal momento in cui è stata acquisita la documentazione", - "in ordine alla durata della verifica, che ... si è protratta oltre il termine dei 60 giorni 'lavorativi' ... e che in ogni caso, quale che sia la decorrenza che si intende attribuire, ha superato i trenta giorni di cui all'art. 12 del D.Lgs.  n. 212/2000, senza che la protrazione ulteriore sia stata preceduta da un atto del dirigente dell'ufficio che desse atto 'motivatamente' della individuazione della ricorrenza di un caso di particolare complessità dell'indagine, così come prevede la norma di riferimento".