Lo Statuto del Contribuente
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Lo Statuto
del Contribuente
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Ma lo
Statuto del Contribuente e' stato realmente
rispettato?
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L'efficacia
dello Statuto del contribuente secondo la
Cassazione
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Lo
statuto del contribuente dalla A alla Z
1.Lo Statuto del
Contribuente
Che cos'e' lo
statuto del contribuente? E' una sorta di carta di
diritti dei contribuenti finalizzate a garantire
correttezza e giustizia nelle norme tributarie.
Lo statuto del
contribuente consacrato nella Legge 27.7.2000, n.
212 in G.U. 31.7.2000, n. 177, ha fissato i principi
a cui si devono attenere i rapporti tra Contribuente
e Amministrazione finanziaria e le norme
fondamentali che il legislatore dovrà tener presente
in materia fiscale. La legge ha reso effettivo il
riconoscimento di alcuni diritti fondamentali tra i
quali quelli all'informazione e all'assistenza, alla
chiarezza delle norme tributarie, alla
semplificazione degli adempimenti, alla tutela
dell'affidamento, all'equità e ragionevolezza delle
sanzioni, all'equo e regolare svolgimento delle
procedure di accertamento.
Ecco i punti
salienti
1.
Irretroattività delle norme tributarie
2. Diritto a
conoscere le conseguenze delle proprie azioni
nell'applicazione delle norme fiscali attraverso
l'interpello
3. Obbligo di
informare il contribuente del diritto ad essere
difesi nelle verifiche fiscali
4. Verifiche
fiscali non superiori a 30 giorni prorogabili per
altri 30
5. Termini Certi
e improrogabili delle norme tributarie
6. Obbligo di
emettere un avviso bonario di pagamento prima di
ogni azione esecutiva
7. Creazione
della figura del garante del Contribuente
8. Diritto
d'interpello
Scarica lo statuto del
contribuente L.212/2000
2.Ma lo Statuto del Contribuente e' stato realmente
rispettato?
Purtroppo no!
E' stato tradito,violato e calpestato molte volte,
ma l'anno peggiore e' stato il 2006
Ecco i provvedimenti
di legge che lo hanno ripetutamente violato, che a
parere di chi scrive sono illegittimi:
Anno 2000:
Legge 338/2000 Art.18, I termini per la liquidazione
e l'accertamento ici in scadenza al 31/12/2000
sono prorogati di un anno al 31/12/2001: Per gli
anni 1995 e successivi i termini per l'attività di
liquidazione a seguito di attribuzione delle rendite
da parte delle Agenzie del territorio (ex ute) sono
prorogati di un anno al 31/12/2001 per gli anni 1994
e successivi. Tutto questo dopo che l'art 3 della
Legge 212/2000 cioe' dello statuto del contribuente
stabilisce: I termini di prescrizione e di
decadenza per gli accertamenti di imposta non
possono essere prorogati.
Anno 2001:
Legge 448/2001 Art.27,I termini per la liquidazione
e l'accertamento ici in scadenza al 31/12/2001
sono prorogati di un anno al 31/12/2002, Per gli
anni 1998 e successivi i termini per l'attività di
liquidazione a seguito di attribuzione delle rendite
da parte delle Agenzie del territorio (ex ute) sono
prorogati di un anno al 31/12/2002 per gli anni 1997
e successivi. Legge 383/2001 Art.5 : I Redditi
prodotti nel periodo d'imposta in corso al momento
dell'entrata in vigore della Legge 383/2001 e che
fruiscono di alcune agevolazioni fiscali (Dlgs
466/97 e Art.2 C.8-13 della L.133/99) non rilevano
per l'attribuzione del credito d'imposta limitato
sugli utili distribuiti ai soci ,Tutto questo dopo
che l'art 3 della Legge 212/2000 cioe' dello statuto
del contribuente stabilisce: I termini di
prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di
imposta non possono essere prorogati.
Anno 2002:
Legge 289/2001 artt. 10-11-31 e Dl 209 art.1, per la
proroga dei termini per gli accertamenti per imposta
di registro, ipotecaria, catstale, ici
Anno 2003:
Dl 143 art. 1 per la proroga dei termini per
l'iscrizione a ruolo dell'art 17 Dpr 602/73 per gli
anni 2001 e 2002 prorogati al 31/12/2005
Anno 2004:
Dl 269 art.37 differimento dei termini per
l'iscrizione a ruolo per la liquidazione dei tributi
sui natanti e L.350/2003 per la proroga al
31/12/2004 dei termini scadenti al 31/12/2003 per
tutte le annualità dal 1999 in poi ai fini ici.
Anno 2005:
L.311/2004 art.1 c.67 finanziaria 2005 differimento
dei termini per accertamento e liquidazione ici dal
2000 in poi al 31/12/2004 - L.311/2004 art.1 comma
424 proroga dei termini per l'iscrizione a ruolo del
2003 al 31/12/2006
Anno 2006:
Finanziaria 2006, Esclusione della possibilità di
rimborso a seguito di esenzione ICI immobili
religiosi (Art. 1, comma 133) adeguamento studi di
settore per gli anni precedenti contestuale alla
programmazione (commi 510-518) , Studi di
settore formulati senza consultare le associazioni
di categoria con conseguenza disastrose per la
sopravvivenza delle imprese e degli studi
professionali. L'art.8 della legge 212/2000
tutela l'integrità patrimoniale del contribuente e
in barba a questa norma, vengono concessi piu'
poteri ai concessionari della riscossione e agli
organi ispettivi per consentire anche l'accesso ai
conti correnti e ai risparmi dei contribuenti, ma
nel frattempo i politici si blindano le loro
informazioni istituendo un archivio per i vip,
impedendo a qualunque ufficio di accedere alle
proprie informazioni.
3.L'efficacia dello Statuto del contribuente secondo
la Cassazione
Lo Statuto del
contribuente costituisce il punto di riferimento
per l'interprete delle disposizioni tributarie.
Interprete che deve rifarsi allo Statuto ogni volta
che nascono dubbi sulla portata applicativa delle
regole fiscali.
Il principio è stato affermato dalla Corte di
Cassazione , con la sentenza 17576 del 2002
(depositata il 10 dicembre 2002, presidente
Finocchiaro, relatore Di Palma) che ha consentito di
arrivare a una decisione che pronuncia un no secco
all'autotutela a danno del contribuente, se ha agito
secondo le indicazioni del Fisco. E che afferma che
se il contribuente ha operato una procedura di
sanatoria sulla base di istruzioni o consigli
dell'amministrazione finanziaria, quest'ultima non
può ripensarci ed emettere un avviso di
accertamento. Perciò il Fisco non può annullare il
precedente atto con cui veniva archiviata la
pendenza a seguito della sanatoria così operata,
procedendo a un'autotutela in malam partem per il
contribuente.
Con la sentenza 17576/02 la Corte di Cassazione
riprende, con un intervento di ampio respiro, il
filone giurisprudenziale volto a dare un valore
interpretativo di portata decisiva nei rapporti
tra cittadini e Fisco alle norme contenute nella
legge 212/2000. E nel dettare le regole del
"galateo" istituzionale tra contribuenti e
amministrazione finanziaria, la Corte ricorda che lo
Statuto "corregge" la prospettiva dell'interprete
tributario, in senso fondamentalmente garantistico.
I principi generali
dell'ordinamento tributario, contenuti nella legge
212, sono, secondo la Corte, vincolanti per
l'interprete. O, come spiega la sentenza,
il dubbio interpretativo o applicativo sul
significato e sulla portata di qualsiasi
disposizione tributaria, che attenga ad ambiti
materiali disciplinati dalla legge 212 del 2000,
deve essere risolto dall'interprete nel senso più
conforme ai principi statutari.
Una conferma alla portata interpretativa dello
Statuto viene rintracciata dalla Corte nel fatto che
il legislatore aveva delegato anche il Governo a
correggere altre disposizioni tributarie alla luce
dei principi dello Statuto. Delega che fu esercitata
solo con il decreto legislativo 32/2001. Ma se le
disposizioni correttive sono volte ad assicurare la
coerenza delle (sole) leggi ivi considerate ai
principi statutari - spiega la Corte di Cassazione
- identica coerenza deve essere assicurata non
soltanto nell'esercizio dell'attività del futuro
legislatore tributario, ma anche nell'esercizio
dell'attività dell'interprete, che tali principi è
chiamato ad applicare anche con riferimento a leggi
tributarie "non corrette" dal legislatore delegato,
e cioè a "tutte le altre" leggi tributarie vigenti.
Alla luce dello Statuto, quindi, vanno "lette"
non solo le leggi successive allo Statuto del
contribuente, ma anche tutte quelle
precedenti, nel rispetto dei principi sulla
retroattività. Questo perché lo Statuto si pone come
esplicitazione di una serie di principi
costituzionali in materia tributaria che debbono
ritenersi "immanenti" nell'ordinamento stesso già
prima dell'entrata in vigore dello Statuto e quindi
vincolanti l'interprete in forza del fondamentale
canone ermeneutico della "interpretazione
adeguatrice" a Costituzione.
Per rafforzare le conclusioni la Corte di Cassazione
opera un'ampia ricognizione della giurisprudenza
comunitaria, amministrativa e di legittimità, che
porta a individuare la tutela dell'affidamento del
cittadino nella sicurezza giuridica, quale elemento
essenziale dello Stato di diritto, che costituisce
un preciso limite all'esercizio sia dell'attività
legislativa, sia dell'attività amministrativa in
particolare. Il principio dell'affidamento, indicato
nello Statuto nei concetti di collaborazione e buona
fede, comporta per il Fisco il dovere di esercitare
la propria attività e di adottare le proprie
decisioni, oltre che in modo legittimo, anche in
maniera coerente. Per di più, precisa la Corte di
Cassazione, qualsiasi comportamento
dell'amministrazione stessa non conforme a tali
canoni può essere idoneo a costituire, secondo le
circostanze del caso concreto, in capo al
contribuente in buona fede (in senso oggettivo), cui
non sia imputabile nessun comportamento "scorretto",
una situazione giuridica soggettiva di vantaggio,
fondata sul convincimento (buona fede in senso
soggettivo) delle apparenti legittimità e coerenza
dell'attività amministrativa tributaria.
Naturalmente non tutte le disposizioni della legge
212/2000 sono "statutarie". La Corte di Cassazione
distingue tra disposizioni espressive di principi
già "immanenti" nel diritto o nell'ordinamento
tributario e quelle che - pur dettate in attuazione
delle richiamate norme costituzionali -
presentano invece un contenuto totalmente o
parzialmente innovativo. Nel gruppo dei principi
già immanenti rientrano le regole in materia di
conoscenza degli atti e dei loro requisiti di
chiarezza e motivazione, già riconosciuti come
tali dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione
. Nel gruppo dei principi costituzionali
innovativi rientrano invece le nuove garanzie
offerte dallo Statuto al contribuente o da questo
ampliate, come le disposizioni in materia di
interpello o quelle di diritti e garanzie del
contribuente sottoposto a verifiche.
Stralcio della sentenza sull'efficacia dello Statuto
del contribuente
Quale che possa essere l'incidenza dei quattro
enunciati normativi contenuti nel primo comma
dell'articolo 1 della legge n. 212 del 2000 (e cioè:
autoqualificazione delle disposizioni dello Statuto
come attuative delle norme costituzionali richiamate
e come "principi generali dell'ordinamento
tributario"; divieto di deroga o modifica delle
disposizioni stesse in modo "tacito", ovvero
mediante leggi speciali), complessivamente
considerati, sull'efficacia delle disposizioni
statutarie dal punto di vista del sistema
costituzionale delle fonti (vale a dire, ad esempio,
sul piano della loro "forza" "attiva" e "passiva",
ovvero della loro attitudine a essere qualificate
quali possibili parametri, "integrativi" delle norme
costituzionali "attuate", nel giudizio di
costituzionalità delle leggi) è certo, però, che
alle specifiche "clausole rafforzative" di
autoqualificazione delle disposizioni stesse come
attuative delle norme costituzionali richiamate e
come "principi generali dell'ordinamento
tributario" deve essere attribuito un preciso
valore normativo.
Il tratto comune ai quattro, distinti significati
della locuzione "principi generali dell'ordinamento
tributario" è costituito, quantomeno, dalla
"superiorità assiologica" dei principi espressi o
desumibili dalle disposizioni dello Statuto e,
quindi, dalla loro funzione di orientamento
ermeneutico, vincolante per l'interprete: in altri
termini, il dubbio
interpretativo o applicativo sul significato e sulla
portata di qualsiasi disposizione tributaria, che
attenga ad ambito materiali disciplinati dalla legge
n. 212 del 2000, deve essere risolto dall'interprete
nel senso più conforme ai principi statutari.
Lo Statuto dei
diritti del contribuente, contenuto nella legge n.
212 del 27 luglio 2000, dà attuazione ai principi di
democraticità e trasparenza del sistema impositivo,
contribuendo a migliorare il rapporto tra Fisco e
cittadini.
Ai contribuenti
lo Statuto attribuisce strumenti di tutela e di
garanzia nei confronti dell'amministrazione
finanziaria, sia in materia di conoscibilità del
sistema normativo tributario, sia nell'ambito delle
attività di accertamento e riscossione esercitate
dagli uffici fiscali.
Lo Statuto
contiene (art. 1 "Principi generali") disposizioni
generali dell'ordinamento tributario in attuazione
dei principi costituzionali di uguaglianza di tutti
i cittadini nei confronti delle disposizioni di
legge (art. 3 Cost.); di riserva di legge in materia
di prestazioni patrimoniali (art. 23 Cost.); di
capacità contributiva e progressività del sistema
tributario (art. 53 Cost.); di buon andamento e
imparzialità dell'amministrazione (art. 97 Cost.).
Lo Statuto ha
portata applicativa generale e, infatti, come
precisato all'art. 17 ("Concessionari della
riscossione"), le sue disposizioni investono
anche i concessionari della riscossione e gli organi
indiretti dell'amministrazione finanziaria,
compresi i soggetti incaricati di esercitare
attività di accertamento, liquidazione e riscossione
di qualunque tributo.
Le disposizioni
contenute nello Statuto possono essere ricondotte
nell'ambito di tre distinti temi: redazione delle
norme tributarie; informazione e semplificazione in
materia tributaria; diritti e garanzie a tutela dei
contribuenti.
La concreta
attuazione delle disposizioni dello Statuto è
avvenuta, tra l'altro, con il Dlgs. n. 32 del 26
gennaio 2001, che contiene disposizioni correttive
di leggi tributarie in vigore, al fine di renderle
aderenti ai principi dello Statuto.
La Circolare n.
77/E del 03/08/2001 ha fornito chiarimenti sul
significato e la portata delle disposizioni
correttive introdotte.
Recentemente
l'Ocse ha elaborato un Modello di Carta dei
Contribuenti invitando gli Stati membri ad
adeguarsi.
Chiarezza e trasparenza delle
disposizioni tributarie
Per assicurare
l'accessibilità e la comprensibilità delle norme
fiscali con l'art. 2 ("Chiarezza e trasparenza delle
disposizioni tributarie"), lo Statuto richiede che
l'oggetto delle disposizioni tributarie di leggi ed
altri atti aventi forza di legge sia esplicitamente
richiamato nel titolo.
Per un'adeguata
trasparenza delle norme è inoltre richiesto che,
quando vi siano richiami ad altre norme, sia
riportata una sintesi delle disposizioni a cui si fa
rinvio.
Eventuali
modifiche ai testi di legge devono essere
accompagnate da una nuova versione del testo
normativo, integrata con le modifiche stesse.
Importanti
precisazioni sul principio di chiarezza normativa
sono state formulate dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri in due successive circolari (Circolare
n. 1 del 2001 "Guida alla redazione dei testi
normativi", e Circolare n. 10888 del 2001 "Regole o
raccomandazioni per la formulazione tecnica dei
testi legislativi").
Razionalità delle fonti tributarie
All'art. 3
("Efficacia temporale delle norme tributarie") lo
Statuto ribadisce il principio della efficacia
non retroattiva delle disposizioni tributarie,
che divengono efficaci solo dopo la loro emanazione.
L'irretroattività delle norme tributarie costituisce
principio generale del nostro sistema tributario,
come affermato più volte dalla Corte di
Cassazione (Sentenza del 02/04/2003 n. 5015,
Sentenza del 13/06/2002 n. 8415) che, con la
Sentenza del 14/04/2004 n. 7080, ha riconosciuto
l'intenzione del legislatore di attribuire ai
principi espressi nelle disposizioni dello statuto,
o desumibili da esso una rilevanza del tutto
particolare nell'ambito della legislazione
tributaria ed una sostanziale superiorità rispetto
alle altre disposizioni vigenti in materia.
Questo
orientamento è stato confermato dalla recente
Sentenza del 6/5/2005 n. 9407.
Lo Statuto
precisa che le eventuali modifiche alle norme in
materia di tributi periodici decorrono solo a
partire dal periodo di imposta successivo a quello
della loro entrata in vigore.
Lo ha
confermato, ad esempio, la Risoluzione n. 74/E del
05/03/2002 in merito al regime di esonero dagli
adempimenti contabili e dal versamento dell'IVA.
Per gli
adempimenti tributari le norme diventano efficaci
per i contribuenti dopo un termine minimo di 60
giorni dalla loro entrata in vigore.
I termini di
prescrizione e di decadenza degli accertamenti
tributari non possono essere derogati.
Lo Statuto
contiene, all'art. 4 ("Utilizzo del decreto legge in
materia tributaria"), il
divieto esplicito di istituire nuovi tributi tramite
decreto legge.
Esso, inoltre,
precisa che il ricorso a norme interpretative,
finalizzate cioè ad esplicitare il significato di
disposizioni di legge non sufficientemente chiare,
deve essere eccezionale e le stesse devono essere
espressamente qualificate come "interpretazioni
autentiche".
Importanti
precisazioni sul principio di chiarezza normativa
sono state formulate dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri in due successive circolari (Circolare
n. 1 del 2001 "Guida alla redazione dei testi
normativi", e Circolare n. 10888 del 2001 "Regole o
raccomandazioni per la formulazione tecnica dei
testi legislativi").
Informazione del contribuente
Lo Statuto
ribadisce all'art. 5 ("Informazione del
contribuente") la necessità di assicurare in materia
fiscale la conoscenza delle leggi e della
documentazione amministrativa collegata. A tal fine
sollecita la produzione di testi di legge
coordinati.
Lo Statuto
richiama espressamente la necessità di ricorrere
alle nuove tecnologie della comunicazione.
Importanti
precisazioni sul principio di chiarezza normativa
sono state formulate dalla Presidenza Consiglio dei
Ministri in due successive circolari (Circolare n. 1
del 2001 "Guida alla redazione dei testi normativi",
e Circolare n. 10888 del 2001 "Regole o
raccomandazioni per la formulazione tecnica dei
testi legislativi").
Conoscenza degli atti e
semplificazione
Ai sensi
dell'art. 6 ("Conoscenza degli atti e
semplificazione"), gli uffici finanziari devono:
accertare
l'effettivo domicilio del contribuente destinatario
di un atto;
tutelare la
riservatezza dei suoi dati personali;
informare il
contribuente di ogni fatto o circostanza dai quali
possa derivare il mancato riconoscimento di un
credito o l'irrogazione di una sanzione;
astenersi dal
richiedere documenti o altre informazioni già in
possesso della stessa amministrazione finanziaria o
di altri uffici pubblici (come previsto dalla legge
n. 241 del 1990, art. 18);
invitare i
contribuenti, in caso di dichiarazioni fiscali dal
contenuto incerto o non esaustivo, a produrre i
documenti mancanti entro un congruo termine
(comunque non inferiore a 30 giorni).
Le comunicazioni
ai contribuenti (modulistica e istruzioni) debbono,
in ogni caso, essere scritte con una terminologia e
una sintassi il più possibile chiara e comprensibile
anche per chi non possiede specifiche conoscenze
tributarie.
Il Dlgs. n. 32
del 26 gennaio 2001 e la Circolare n. 77/E del
03/08/2001 hanno introdotto, in proposito,
importanti elementi di novità.
Inoltre, con la
Circolare n. 68/E del 16/07/2001, l'Agenzia delle
Entrate ha dettato chiarimenti ed istruzioni agli
uffici in merito alle nuove modalità per la
conservazione ed eventuale esibizione della
documentazione probatoria da parte dei contribuenti
all'amministrazione finanziaria richiedente.
Viene, ad
esempio, specificato che gli uffici operativi, nel
procedere all'esame della posizione del
contribuente, sono invitati ad effettuare, caso per
caso, attente valutazioni in ordine alla legittimità
delle richieste di documentazione e all'opportunità
delle stesse, anche in relazione alla prevedibile
proficuità degli esiti dei riscontri effettuabili
per comprovare la correttezza dei dati dichiarati.
Precisa,
inoltre, che l'invito al contribuente a trasmettere
o esibire la documentazione probatoria dei dati
esposti in dichiarazione, effettuato in forma
scritta, deve essere inoltrato mediante
corrispondenza ordinaria, in busta chiusa.
L'obbligo di
informare i contribuenti è richiamato nella Sentenza
del 16/07/2001 n. 57 - Commissione Tributaria
Provinciale Como - Sezione V, che ha affermato che
la dichiarazione fiscale presentata all'Ufficio
incompetente non può comportare conseguenze
sfavorevoli per il contribuente, nei confronti del
quale, dunque, non è applicabile alcuna sanzione.
Come ricordato
nella sentenza, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto:
"L'amministrazione deve informare il contribuente di
ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali
possa derivare il mancato riconoscimento di un
credito". Se l'Ufficio delle Imposte Dirette avesse,
in quel caso, rilevato immediatamente l'errore in
cui era incorso il contribuente, avrebbe potuto
tempestivamente disporre la trasmissione delle
stesse dichiarazioni all'Ufficio competente.
Con la Sentenza
del 12/10/2001 n. 12462 la Corte di Cassazione -
Sezione V, ha chiarito che il principio di
obbligatorietà di informazione, sancito dal secondo
e dal quinto comma dell'art. 6 dello Statuto, non
può trovare applicazione con riferimento
all'attività accertativa dell'amministrazione
finanziaria relativa a precedenti anni d'imposta. La
decisione ha trovato conferma nella Sentenza del
10/12/2002 n. 720 della Commissione Tributaria
Regionale Umbria - Sezione VI.
Chiarezza e motivazione degli atti
Allo scopo di
assicurare maggiore chiarezza e trasparenza agli
atti dell'amministrazione finanziaria, lo Statuto
richiama all'art. 7 ("Chiarezza e motivazione degli
atti") l'obbligo generale di motivazione già
previsto all'art. 3 della legge 241/1990 e prevede
che, in ogni comunicazione ai contribuenti, siano
specificati i presupposti di fatto e le ragioni di
diritto che sono alla base dell'atto.
Individua gli
elementi tassativi degli atti dell'amministrazione
finanziaria e dei concessionari della riscossione.
Con la Sentenza
del 28/08/2001 n. 141 la Commissione Tributaria
Provinciale di Grosseto - Sezione II - ha chiarito
che il processo verbale di constatazione è "un mero
atto portatore dei fatti accertati, e non già l'atto
che motiva l'accertamento, la rettifica o la
comminazione delle sanzioni".
Risulta pertanto
carente l'accertamento dell'Ufficio che si limiti a
recepire il processo verbale di constatazione, senza
fornire una autonoma motivazione.
La Commissione
Tributaria Regionale del Piemonte ha anche precisato
(Sentenza del 31/10/2003 n. 19) che è nullo l'avviso
di accertamento al quale non siano allegati gli atti
endoprocedimentali che hanno portato alla
determinazione dell'imposta, essendo tale
allegazione finalizzata alla tutela del diritto di
difesa del contribuente.
In attuazione
dei principi suddetti il Dlgs. n. 32 del 26 gennaio
2001 ha apportato una serie di modifiche ed
integrazioni all'ordinamento tributario, che
riguardano l'imposta sui redditi (Art. 1 "Modifiche
al decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, concernente l'accertamento
delle imposte dei redditi"); l'imposta sul valore
aggiunto (Art. 2 "Modifiche al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
in materia di IVA"); l'imposta di registro ed altri
tributi (Art. 4 "Modifiche al testo unico
concernente l'imposta di registro, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131" e Art. 5 "Modifiche al testo unico
delle disposizioni concernente l'imposta sulle
successioni e donazioni, approvato con decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 346"); l'irrogazione
delle sanzioni (Art. 7, lettera c "Modifiche al
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n, 472
concernente le disposizioni generali in materia di
sanzioni amministrative per le violazioni di norme
tributarie"); l'iscrizione a ruolo e le cartelle di
pagamento (Art. 8, lettere a, b "Modifiche al
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, concernente la riscossione dei
tributi"); gli istituti doganali (Art. 9 "Modifiche
al decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374,
concernente il riordinamento degli istituti doganali
e la revisione delle procedure di accertamento").
La Circolare n.
77/E del 03/08/2001 fornisce chiarimenti sul
significato e la portata delle disposizioni
correttive introdotte.
Semplificazione degli adempimenti fiscali
Il Dlgs. n. 32
del 26 gennaio 2001, art. 3 ("Modifiche al decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, concernente
l'unificazione ai fini fiscali e contributivi delle
procedure di liquidazione, riscossione e
accertamento"), in attuazione dei principi dello
Statuto, ha introdotto modifiche al Dlgs. 18
dicembre 1997, n. 462 in materia di unificazione ai
fini fiscali e contributivi delle procedure di
liquidazione, riscossione e accertamento.
Tutela
dell'integrità patrimoniale del contribuente
Lo Statuto detta
all'art. 8 ("Tutela dell'integrità patrimoniale")
una serie di disposizioni per la tutela
dell'integrità patrimoniale del contribuente. Esso
conferma ed amplia il ricorso allo strumento della
compensazione per estinguere l'obbligazione
tributaria. (La norma, in particolare, dispone che
dall'anno d'imposta 2002 la compensazione venga
estesa a tutti i tributi).
Importanti
chiarimenti sull'ambito applicativo dell'istituto
della compensazione sono stati forniti con Sentenza
del 20/11/2001 n. 14588 della Corte di Cassazione.
Questa ha chiarito che, data la
specificità-analiticità della regolamentazione in
materia di IVA, le comuni disposizioni codicistiche
sull'estinzione per compensazione possono essere
derogate solo con legge speciale.
La Corte di
Cassazione, nella Sentenza del 20/11/2001 n. 14579,
ha inoltre escluso che il contribuente possa opporre
in compensazione al credito dell'amministrazione
finanziaria il proprio credito restitutorio gravante
su quest'ultima.
Lo Statuto
prevede, inoltre, che il debito d'imposta possa
essere accollato da terzi, senza tuttavia
liberazione del contribuente originario.
Un'ulteriore
garanzia per il patrimonio del contribuente è
rappresentata dall'obbligo per l'amministrazione
finanziaria di rimborsare i costi sostenuti per
ottenere la sospensione del pagamento o la
rateizzazione o il rimborso dei tributi.
Garanzie
specifiche sono dettate in materia di prescrizione
(non estensibile oltre i limiti previsti dal codice
civile) e di conservazione degli atti (che non può
eccedere il limite temporale di dieci anni).
Rimessione nei termini già scaduti
Con l'art. 9
('Rimessione in termini') lo Statuto prevede la
possibilità, a beneficio dei contribuenti, di
rimessione nei termini qualora, per cause di forza
maggiore, non sia possibile ottemperare agli
obblighi tributari alle scadenze previste.
I termini per
l'adempimento degli obblighi tributari possono
inoltre essere sospesi o differiti in favore dei
contribuenti interessati da eventi eccezionali e
imprevedibili.
Tutela della buona fede del
contribuente
In base all'
art. 10 dello Statuto ("Tutela dell'affidamento e
della buona fede. Errori del contribuente") i
rapporti tra contribuente e amministrazione
finanziaria sono improntati al principio della
collaborazione e della buona fede.
Non sono
irrogate sanzioni, né richiesti interessi di mora,
nel caso in cui l'errore del contribuente sia stato
causato dall'essersi conformato ad indicazioni
contenute in atti dell'amministrazione finanziaria e
dalla stessa successivamente modificate.
Allo stesso modo
il contribuente sarà scusato quando il comportamento
che ha determinato la violazione sia stato causato
da fatti direttamente conseguenti a ritardi,
omissioni o errori degli uffici fiscali.
Le sanzioni non
sono comunque irrogate quando la violazione dipende
da obiettive condizioni di incertezza sulla portata
e sull'ambito di applicazione della norma tributaria
(in ogni caso non determina obiettiva condizione di
incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla
legittimità della norma tributaria) o quando si
traduce in una mera violazione formale senza alcun
debito di imposta.
In attuazione di
tale norma l'art. 7 del Dlgs. n. 32 del 2001 ha
apportato modifiche e integrazioni al Dlgs. 18
dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in
materia di sanzioni amministrative per le violazioni
di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma
133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).
La
Giurisprudenza ha dettato importanti chiarimenti in
ordine alla portata e alle implicazioni giuridiche
del principio di tutela dell'affidamento e della
buona fede del contribuente.
La Corte di
Cassazione - Sezione V - con la Sentenza del
10/12/2002 n. 17576, ha affermato che i casi di
tutela espressamente enunciati dall'art. 10, comma 2
(irrogazione di sanzioni e richiesta di interessi),
sono meramente esemplificativi e legati a ipotesi
ritenute maggiormente frequenti.
La regola,
dunque, ha portata generale ed è destinata a
disciplinare una serie indeterminata di casi
concreti.
Ha precisato,
inoltre, che il principio della tutela del legittimo
affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica
trova il suo fondamento nel principio costituzionale
di 'eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge'
(art. 3 Cost.). In forza della regola dell'
'interpretazione adeguatrice a Costituzione'
l'affidamento è, pertanto, applicabile anche ai
rapporti tributari sorti in epoca anteriore
all'entrata in vigore dello Statuto del
contribuente.
Con Sentenza del
6/10/2006 n. 21513 la Corte di Cassazione, nel
ribadire che il principio della tutela
dell’affidamento ha valenza costituzionale, ha
precisato che il principio risulta applicabile oltre
che ai rapporti sorti anteriormente all’entrata in
vigore della legge n. 212/2000 anche a quelli fra
contribuente ed ente impositore diverso
dall’Amministrazione finanziaria e ad elementi
dell’imposizione diversi da sanzioni ed interessi.
La stessa Corte
di Cassazione (Sezione V) nella Sentenza del
14/02/2002 n. 2133, ha precisato che le circolari
ministeriali su materie tributarie non sono fonte di
diritti ed obblighi. Pertanto, qualora il
contribuente si sia conformato ad un'interpretazione
erronea fornita dall'amministrazione in una
circolare (successivamente modificata), in base al
principio di tutela dell'affidamento è esclusa
soltanto l'irrogazione delle relative sanzioni.
Mancato
o irregolare funzionamento degli uffici finanziari
Il Dlgs. n. 32
del 26 gennaio 2001, all'art. 10, ha stabilito che i
termini di decadenza e di prescrizione e quelli
stabiliti per l'adempimento di obbligazioni
tributarie possono essere prorogati soltanto nei
casi in cui il mancato o irregolare funzionamento
degli uffici finanziari sia dovuto ad eventi di
carattere eccezionale, non imputabili a disfunzioni
organizzative interne alla struttura
dell'amministrazione finanziaria.
Ispezioni e verifiche fiscali
Lo Statuto
elenca all'art. 12 ("Diritti e garanzie del
contribuente sottoposto a verifiche fiscali")
specifiche garanzie per il contribuente nel caso in
cui la sua attività sia sottoposta a ispezioni e
verifiche contabili da parte degli uffici
dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di
Finanza.
Le principali
regole:
l'attività di
controllo deve svolgersi durante il normale orario
di lavoro dell'azienda;
il contribuente
deve essere informato sui motivi e sulle conseguenze
del controllo, sulle modalità di svolgimento, sui
suoi diritti ed obblighi e sulla possibilità di
farsi assistere da un professionista di fiducia;
il contribuente
può richiedere che il controllo dei documenti
contabili si svolga nello stesso ufficio dei
verificatori oppure presso chi lo assiste o lo
rappresenta;
il contribuente
ha la facoltà di far verbalizzare le osservazioni e
i rilievi propri e del legale che lo assiste;
i verificatori
devono compiere le attività di verifica entro 30
giorni, prorogabili di altri 30 solo per esigenze
motivate;
il contribuente,
conclusa la verifica, può contestare di fronte al
Garante del contribuente le modalità in cui questa
si è svolta;
chiusura delle
operazioni di verifica, ha la facoltà di proporre
osservazioni e richieste agli uffici competenti.
Nella Sentenza
del 07/03/2002 n. 12, la Commissione Tributaria
Provinciale di Brescia - Sezione IX, ha chiarito che
è illegittimo, a prescindere dalla mancata
previsione normativa di nullità, l'avviso di
accertamento emanato prima del decorso dei sessanta
giorni concessi dalla legge all'Ufficio accertatore
per porre in essere la propria autonoma attività
istruttoria ed al contribuente per predisporre
un'adeguata difesa.
Sull'impugnabilità autonoma dell'ordine di accesso
emesso dalla Guardia di Finanza, il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione
I, con la Sentenza del 29/01/2002 n. 337, ha
affermato l'inammissibilità del ricorso. Il
Tribunale, infatti, ha ritenuto il giudice
amministrativo carente di giurisdizione in materia,
atteso che l'ordine d'accesso, come tutti gli atti
strumentali all'accertamento dei tributi, non è
impugnabile in via autonoma, ma congiuntamente agli
atti terminali del procedimento impositivo, con
ricorso proponibile dinanzi al giudice tributario.
Lo Statuto
prevede all'art. 15 ("Codice di comportamento per il
personale addetto alle verifiche tributarie") che
venga redatto un Codice di comportamento contenente
le regole di attività per il personale addetto alle
verifiche tributarie.
Il codice verrà
emanato con decreto del Ministro dell'Economia e
delle Finanze, sentiti i pareri di Direttori
Generali del Dipartimento per le politiche fiscali e
del Comandante della Guardia di finanza.
Il Comando
Generale della Guardia di Finanza, con la circolare
1/98 del 20 ottobre 1998, ha regolamentato
l'attività di verifica per il proprio corpo
militare.
Interpello
Lo Statuto ha
introdotto all'art. 11 ("Interpello del
contribuente"), a beneficio della generalità dei
contribuenti, l'istituto dell'interpello ordinario.
Il contribuente,
se nella normativa vi sono "obiettive condizioni di
incertezza", può rivolgere un quesito
all'amministrazione finanziaria, che deve rispondere
entro 120 giorni.
Se la risposta
non perviene entro questo termine si intende che
l'amministrazione concordi con l'interpretazione
prospettata dal contribuente.
E' nullo
qualunque atto emanato in difformità dalla risposta
o dall'interpretazione prospettata dal contribuente
e desunta in base al silenzio-assenso
dell'Amministrazione.
Oltre
all'interpello regolato dallo Statuto, ne esiste una
forma limitata all'applicazione delle norme
antielusive (Comitato consultivo per l'applicazione
delle norme antielusive).
Garante
del contribuente
Il Garante del
contribuente, previsto dall'art. 13 della legge
212/2000, come modificato dall'art. 94, commi 7 e 8,
della legge 289/2002, c.d. Statuto del contribuente,
è stato istituito in tutte le regioni d'Italia.
Esso ha il
compito di verificare, attraverso accessi agli
uffici e esame della documentazione, le
irregolarità, le scorrettezze e le disfunzioni
dell'attività fiscale segnalate dai contribuenti.
In particolare
il Garante, nell'assicurare la concreta attuazione
dei diritti del contribuente sanciti nello Statuto:
sollecita gli
uffici ad esercitare il potere di autotutela per
l'annullamento e la rettifica dei provvedimenti
fiscali di accertamento e di riscossione;
vigila sul
corretto svolgimento delle verifiche fiscali;
verifica che sia
assicurata la chiara e tempestiva conoscibilità dei
provvedimenti fiscali, dei modelli per gli
adempimenti e delle relative istruzioni;
accerta la
qualità dei servizi di assistenza ed informazione,
verificando, ad esempio, l'agibilità dei locali
aperti al pubblico.
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