SEPARATI E DIVORZIATI E FISCO, TUTTO CIÒ CHE BISOGNA
SAPERE PER NON AVERE BRUTTE SORPRESE E AGGIUNGERE AL
DANNO ANCHE LA BEFFA
Indice:
-
Agevolazioni fiscali
registro e bollo in fase di divorzio o
separazione per la cessione dell'immobile
-
Assegno periodico al
coniuge divorziato (escluso quello per i figli )
e’ deducibile e il coniuge percipiente lo deve
dichiarare
-
Le agevolazioni
prima casa non si perdono se si e’ costretti da
sentenza del giudice e quindi per causa di forza
maggiore a cedere prima dei 5 anni la propria
quota al coniuge
-
separazione diritto
di abitazione al coniuge chi paga l'ici?
Entrambi gli intestatari Coniuge superstite,
morte del marito, moglie e figli chi dichiara?
-
Successione moglie e 2 figli,
modalità divisione e termini di presentazione
-
Differenza tra separazione e
divorzio
-
Il Regime patrimoniale tra i
coniuge, comunione o separazione
-
Come verificare il proprio
regime patrimoniale
-
Il fondo patrimoniale come
tutela contro il fisco ed equitalia
1.
Agevolazioni fiscali registro e bollo in fase di
divorzio o separazione per la cessione dell’immobile
l'art.19 della legge n.74/1987 prevede
l'esenzione dall'imposta di registro, bollo e da
ogni altra tassa per gli atti, documenti e
provvedimenti relativi al procedimento di
scioglimento del matrimonio o di cessazione degli
effetti civili del matrimonio: con sentenza della
Corte Costituzionale n.154/1999 e' stata dichiarata
l'illegittimità' costituzionale di tale articolo
nella parte in cui non estende dette agevolazioni
anche ai medesimi atti e documenti relativi al
procedimento di separazione personale dei coniugi.
Con Circolare n.49/E del 16.03.2000 sono stati
forniti chiarimenti in ordine alla problematica di
cui sopra e, in particolare, circa l'applicabilità'
dell'esenzione in parola agli atti portanti
attribuzioni
patrimoniali fra coniugi conseguenti ad accordi
formalizzati nel provvedimento di separazione
personale o al divorzio e ad esso connessi.
Tale agevolazione non sembra applicabile alle
cessioni immobiliare in favore dei figli, in quanto
soggetti terzi alla separazione o al divorzio in tal
senso
Cassazione - Sez.V - n.2347 del
17/02/2001
2.
Assegno periodico al coniuge divorziato (escluso
quello per i figli ) e’ deducibile e il coniuge
percipiente lo deve dichiarare
A norma dell'art
10 lettera c) del D.p.r. 917/86
Testo unico delle imposte dirette, gli assegni
periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di
quelli destinati al mantenimento dei figli, in
conseguenza di separazione legale ed effettiva, di
scioglimento o annullamento del matrimonio o di
cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in
cui risultano da provvedimenti dell'autorità
giudiziaria;Il legislatore tributario ha ricompreso
tra i redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente delle fattispecie che, pur non
presentando alcun collegamento con lo svolgimento di
un'attività lavorativa, sono caratterizzate da
un'obbligazione di dare scaturente o da un negozio
giuridico, ovvero dalla legge , come ad esempio gli
assegni divorzili.
Art 47 D.p.r. 917/86
lettera i
Per cui si puo' scaricare soltanto
l'assegno destinato alla ex moglie, che a sua volta
dovrà dichiarare tale assegno come reddito
assimilabile al lavoro dipendente.
3. Le
agevolazioni prima casa non si perdono se si e’
costretti da sentenza del giudice e quindi per causa
di forza maggiore a cedere prima dei 5 anni la
propria quota al coniuge
Il contribuente che a seguito di una separazione e'
obbligato a cedere per ordine del giudice la propria
quota prima dei 5 anni non perde le agevolazioni.
Commissione
Tributaria Provinciale di Bologna Sent. 75/03/2009
Depositata il 25/05/2009 su ricorso
di F.D. difeso dal Dott. Giuseppe Marino
P.S. E’
consigliabile comunque aspettare i 5 anni per non
perdere le agevolazioni e non affrontare
contenziosi.
4.
separazione diritto di abitazione al coniuge chi
paga l'ici? Entrambi gli intestatari
I soggetti passivi ici sono il proprietario di
immobili , oppure chi è titolare di un diritto reale
di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, o
superficie sugli immobili medesimi, per cui il
significato da attribuire al termine "possesso",
utilizzato nella preliminare definizione del
presupposto d'imposta, non possa essere quello di
mera disponibilità del bene sulla base di un titolo
personale di godimento, perché il possesso rileva,
in tale contesto normativo, in ragione della
titolarità di quelle situazioni giuridiche
soggettive che la legge elenca, situazioni di
diritto a carattere reale. Tale facoltà di godimento
è conseguente ad un provvedimento giudiziale di per
sé non idoneo alla costituzione di un diritto reale,
"essendo i modi di costituzione di tali diritti
tassativamente ed espressamente indicati dalla
legge". La giurisprudenza e' concorde a non
qualificare come valido strumento di creazione di un
diritto reale l'assegnazione del diritto di
abitazione da parte del Giudice. Cio' premesso
il coniuge a cui non
e’ stato concesso il diritto di abitazione deve
pagare l'ici indipendentemente dal fatto che
l'immobile lo possiede sua moglie
in tal senso
Corte di Cassazione Sent.
n. 4445 del 24 febbraio 2009 (Ud. del 6 novembre
2008)
5. Coniuge superstite,
morte del marito, moglie e figli chi dichiara?
In caso di morte di uno
dei coniugi (anche se separati) al superstite spetta
il diritto di abitazione sulla residenza principale.
Pertanto gli obblighi fiscali relativi
all'abitazione - dichiarazione dei redditi,
pagamento dell'Irpef e dell'Ici - ricadono al 100%
sul coniuge superstite, il quale può quindi fruire
per intero della esenzione ici prima-casa .
In Tal senso Doc. del 28 maggio 1996 Min. Fin. -
Segr. gen.
6. Successione moglie e
2 figli, modalità divisione e termini di
presentazione
A norma dell'art.581
del codice civile Quando con il
coniuge [c.c. 78, 565] concorrono figli legittimi o
figli naturali, o figli legittimi e naturali, il
coniuge ha diritto alla metà dell'eredità, se alla
successione concorre un solo figlio, e ad un terzo
negli altri casi. Nella sua situazione di 2 o più
figli la divisione e’ per 1/3 al coniuge superstite
e 2/3 dei figli, nel caso ci sia un solo figlio al
50% tra figlio e coniuge superstite. Per la
presentazione della denuncia di successione a norma
dell'art.31 del
D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346
(Testo unico delle successioni ) la dichiarazione
deve essere presentata entro dodici mesi dalla data
di apertura della successione.
7. Differenza tra
separazione e divorzio
Con la separazione legale i coniugi
non pongono fine al rapporto matrimoniale, ma ne
sospendono gli effetti nell'attesa o di una
riconciliazione o di un provvedimento di divorzio.
La separazione può essere legale (consensuale o
giudiziale, o semplicemente "di fatto", cioè
conseguente all'allontanamento di uno dei coniugi
per volontà unilaterale, o per accordo, ma senza
l'intervento di un Giudice. Anche tale ultima forma
di separazione può produrre effetti sul piano
giuridico . La separazione legale (consensuale o
giudiziale) rappresenta una delle condizioni (la più
frequente) per poter addivenire al divorzio .
Con il divorzio (introdotto e
disciplinato con la
legge 1.12.1970 n. 898) viene invece
pronunciato lo scioglimento del matrimonio o la
cessazione degli effetti civili (se è stato
celebrato matrimonio concordatario con rito
religioso, cattolico o di altra religione
riconosciuta dalla Stato italiano). Col divorzio
vengono a cessare definitivamente gli effetti del
matrimonio, sia sul piano personale (uso del cognome
del marito, presunzione di concepimento, etc.), sia
sul piano patrimoniale. La cessazione del matrimonio
produce effetti dal momento della sentenza di
divorzio, senza che essa determini il venir meno dei
rapporti stabiliti in costanza del vincolo
matrimoniale. Solo a seguito di divorzio il coniuge
può pervenire a nuove nozze.
Nella fase
di separazione il coniuge solitamente il marito puo’
continuare a scaricare le spese per oneri deducibili
sostenute per la moglie, in quanto il matrimonio non
e’ ancora sciolto.
8.
Il Regime patrimoniale tra i coniuge, comunione o
separazione
Gli Articoli 143 e 147 del
Codice Civile sanciscono gli oneri economici di
entrambi i coniugi nei confronti della famiglia e
dei figli. La legge consente agli sposi di scegliere
tra due regimi patrimoniali quello che meglio
permetta loro di adempire ai suddetti doveri: la
comunione dei beni o la separazione dei beni.
Tale scelta potrà essere
effettuata sia in sede di rito civile che religioso:
al termine della cerimonia il sacerdote o
l'ufficiale di stato civile annoterà tale decisione
sull'atto di matrimonio. Se gli sposi non
espliciteranno alcuna scelta,
dal 20 settembre 1975
legge 19 maggio 1975 n. 151 - nuovo diritto di
famiglia per legge il regime patrimoniale
legale della famiglia sarà in automatico la
comunione dei beni.
La scelta del regime
patrimoniale potrà essere modificata con atto
pubblico di fronte ad un notaio in qualsiasi momento
della vita matrimoniale.
E` opportuno specificare che,
la comunione dei beni, produce i
suoi effetti, in relazione ai matrimoni celebrati
dopo il 20 settembre 1975, data dall’entrata in
vigore della legge e, si applica automaticamente dal
momento delle nozze; per quanto riguarda i matrimoni
celebrati prima della data in questione, la
comunione trova applicazione solo per gli acquisti
effettuati dopo il 20 settembre 1975, salvo che ,
almeno uno dei coniugi, abbia deciso di mantenere il
precedente regime di separazione , ma in tal caso
necessita una espressa dichiarazione formulata
innanzi ad un notaio.
Rientrano nella comunione tutti
i beni acquistati dai coniugi, congiuntamente o
separatamente dopo il matrimonio, che si ritengono,
pertanto, appartenere in parti uguali, ad entrambi.
Nello specifico fanno parte
della comunione: - acquisti compiuti dai coniugi
dopo il matrimonio, indipendentemente da chi li
abbia effettivamente acquistati e pagati; - aziende
gestite da entrambi e, comunque costituite dopo il
matrimonio; - utili ed incrementi di azienda di
proprieta` di uno solo, anteriormente al matrimonio,
ma gestita da entrambi; - risparmi accantonati
durante la vita matrimoniale.
Rientrano nel patrimonio comune,
anche i debiti, sia se contratti congiuntamente dai
coniugi che contratti separatamente, come ad esempio
quelli relativi al mantenimento della famiglia o
all`educazione dei figli, nonche`, gli oneri
gravanti sui singoli beni al momento del loro
acquisto, si pensi in merito, come esempio, ad un
ipoteca sulla casa.
Cosa è la comunione dei beni
Scegliere come regime
patrimoniale la comunione dei beni vuol dire che
tutti i beni acquistati dopo le nozze sono di
proprietà di entrambi i coniugi. In particolare, si
intende che saranno di proprietà comune:
* Tutte le proprietà
comprate dopo il matrimonio, anche se acquistate
separatamente dai due coniugi. Si intende quindi
case, terreni, negozi, automobili, fatta eccezione
di beni personali;
* I rendimenti dei beni
propri di ciascun coniuge, ad esempio quelli
bancari;
* Le aziende gestite da
entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio;
* Gli utili e gli incrementi
dell'azienda di proprietà di uno dei due
precedentemente alle nozze, ma gestita da entrambi
dopo il matrimonio;
Saranno parte del patrimonio
comune anche i debiti, sia quelli contratti
congiuntamente dai coniugi che quelli contratti
separatamente, nonché gli oneri che gravano sui
singoli beni al momento dell'acquisto, ad esempio
un'ipoteca sulla casa.
Rimarranno invece di proprietà
esclusiva di ciascun coniuge:
* I beni posseduti da prima
delle nozze;
* Eredità o donazioni, anche
se avute dopo il matrimonio;
* Beni personali e i loro
accessori;
* Beni necessari
all'esercizio della propria professione;
* Risarcimenti per danni
fisico subito, ad esempio indennizzi assicurativi o
pensione di invalidità;
* Il ricavato della vendita
di uno dei beni suddetti.
In caso di vendita di immobili
o altri atti di amministrazione straordinaria, è
necessario il consenso di entrambi gli sposi. In
caso di disaccordo, sarà il giudice a decidere se
l'atto voluto da uno solo dei coniugi è necessario
all'interesse della famiglia o dell'azienda
familiare.
Lo scioglimento della comunione
dei beni si verifica nei casi di:
* Morte di uno dei coniugi;
* Annullamento del
matrimonio, separazione, divorzio;
* Decisione di entrambi i
coniugi di cambiare il regime patrimoniale;
* Fallimento di uno dei
coniugi;
* Separazione giudiziale dei
beni.
Cosa è la separazione dei beni
Scegliere come regime
patrimoniale la separazione dei beni vuol dire che
ciascuno dei due sposi ha la proprietà esclusiva dei
beni acquistati sia prima che dopo il matrimonio,
anche se fruiti in comune. Egli ha quindi tutto il
diritto di goderli o amministrarli, fermo restando
l'obbligo di adempienza dei doveri sanciti dagli
Articoli 143 e 147 del Codice Civile.
Il regime di separazione dei
beni produce l'effetto di attribuire al coniuge che
effettua l'acquisto ogni diritto sul bene, in via
esclusiva: i patrimoni di marito e moglie restano
quindi separati durante il matrimonio, salvi i
diritti di successione.
Per ottenere la cointestazione
di un bene, una volta optato per il regime di
separazione, occorrerà esplicitamente dichiarare
all'atto dell'acquisto tale volontà, specificando
anche la quota di comproprietà da assegnare.
ART. 179 CC. Beni personali.
Non costituiscono oggetto della
comunione e sono beni personali del coniuge [c.c.
185, 217]:
a) i beni di cui, prima del
matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto
ai quali era titolare di un diritto reale di
godimento;
b) i beni acquisiti
successivamente al matrimonio per effetto di
donazione o successione, quando nell'atto di
liberalità o nel testamento non è specificato che
essi sono attribuiti alla comunione;
c) i beni di uso strettamente
personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;
d) i beni che servono
all'esercizio della professione del coniuge, tranne
quelli destinati alla conduzione di una azienda
facente parte della comunione;
e) i beni ottenuti a titolo di
risarcimento del danno [c.c. 2043] nonché la
pensione attinente alla perdita parziale o totale
della capacità lavorativa;
f) i beni acquisiti con il
prezzo del trasferimento dei beni personali
sopraelencati o col loro scambio purché ciò sia
espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto.
L'acquisto di beni immobili, o
di beni mobili elencati nell'articolo 2683,
effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla
comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) del
precedente comma, quando tale esclusione risulti
dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte
anche l'altro coniuge
9. Come verificare il proprio
regime patrimoniale
Si devi richiedere un estratto
di matrimonio (e' in carta libera) al comune in cui
ci si e’ sposati. In fondo riporta la voce
"annotazioni". Se non risultano annotazioni sei in
comunione legale, che e' il regime "normale".Se e'
stata scelta la separazione dei beni, lì ti
risulterà se e' stata fatta mediante dichiarazione
avanti l'ufficiale di stato civile (che per il
periodo transitorio dell'entrata in vigore della
legge 19 maggio 1975 n. 151 - nuovo diritto di
famiglia, e' stato anche possibile fare
unilateralmente, da parte di uno solo dei coniugi)
oppure mediante anno notarile.
10. Il
fondo patrimoniale come tutela contro il fisco ed
equitalia
Il fondo patrimoniale consiste in un vincolo posto
nell’interesse della famiglia su di un complesso di
beni determinati (immobili, mobili registrati o
titoli di credito) e realizza la costituzione di un
patrimonio separato o di destinazione, con
limitazione dei poteri dispositivi dei costituenti
(ciascuno o un ambedue i coniugi, un terzo, anche
per testamento). Funzione del vincolo è quella di
destinare i beni conferiti al soddi-sfacimento dei
diritti di mantenimento, di assistenza e di
contribu-zione esistenti nell’ambito della famiglia.
Nella collocazione codicistica, con la legge di
riforma del diritto di famiglia (n. 151 del
19.05.1975), la normativa del fondo patrimoniale (artt.
167 - 171 c.c.) ha sostituito quella del
patrimonio familiare. La sostanziale differenza tra
i due istituti risiede nella intensità del vincolo
di destinazione, assai rigido nel secondo, così da
assicurare a quel complesso di beni stabilità e
durata in armonia con quelli che erano un tempo
anche i caratteri del matrimonio (potendo i coniugi
disporre dei beni soltanto previa autorizzazione
del giudice nei casi di necessità o utilità evidente
e con l’obbligo del reimpiego della somma ricavata,
ed i creditori agire soltanto sui frutti dei beni,
purché non fossero stati a conoscenza che i debiti
venivano contratti per scopi estranei ai bisogni
della famiglia), più tenue e labile nel primo, posto
che i coniugi (art. 169 c.c.) possono disporre dei
beni liberamente, senza obbligo di reimpiego, non
soltanto quando sia loro consentito dall’atto di
costituzione, ma anche quando abbiano raggiunto
l’accordo sull’atto di disposizione e, allorché vi
siano figli minori, nei soli casi di necessità od
utilità evidente e con l’autorizzazione del
Tribunale ordinario, che provvede in Camera di
consiglio sentito il Pubblico ministero (art. 38,
commi 2 e 3, disp. att. c.c.). Tra gli ulteriori
effetti del fondo, merita particolare attenzione il
divieto di esecuzione sui beni ad esso destinati
(e sui relativi frutti) “ … per debiti che il
creditore conosceva essere stati contratti per scopi
estranei ai bisogni della famiglia.” (art. 170
c.c.): i beni del fondo ed i loro frutti rispondono
soltanto per obbligazioni assunte nell’interesse
della famiglia (così come avveniva per i frutti
del patrimonio familiare). La consapevolezza del
creditore della estraneità del debito alle esigenze
familiari deve sussistere al momento del
perfezionamento della fonte dell’obbligazione e deve
costituire oggetto di prova da parte di colui che si
oppone all’espropriazione forzata. La prova può
essere fornita anche mediante presunzioni semplici,
essendo sufficiente dimostrare che lo scopo
dell’obbligazione appa-riva come normalmente
estraneo ai bisogni della famiglia. In ordine al
significato ed alla portata dell’art. 170 c.c., la
giuri-sprudenza (Cass., Sez. I, 18.09.2001 n.
11683; conf. Cass., Sez. III, 7.01.1984 n. 134)
ha chiarito che “ In tema di esecuzione sui beni del
fondo patrimoniale, il disposto dell'art. 170 c.c.
-nel testo di cui alla legge 19 maggio 1975 n. 151-
per il quale detta esecuzione non può aver luogo per
debiti che il creditore conosceva essere stati
contratti per scopi estranei ai bisogni della
famiglia, va inteso non in senso restrittivo, come
riferentesi cioè alla necessità di soddisfare
l’indispensabile per l’esistenza della famiglia,
bensì -analogamente a quanto, prima della riforma di
cui alla richiamata legge n. 151 del 1975, avveniva
per i frutti dei beni dotali nel senso di
ricomprendere in detti bisogni anche quelle esigenze
volte al pieno mantenimento ed all’armonico sviluppo
della famiglia, nonché al potenziamento della sua
capacità lavorativa, restando esclu-se solo le
esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti
meramente speculativi.
Appare, quindi, del tutto superato l’orientamento
restrittivo che considerava i bisogni familiari
sinonimo di “esigenze indispensabili” della
famiglia, perché necessarie alla sua stessa
esistenza.
L’ipoteca esattoriale non è
iscrivibile quando non è poi possibile procedere
all’espropriazio-ne forzata,come nel caso di
immobili per i quali,essendo oggetto del fondo
patrimoniale,l’art.170 c.c.preclude
l’assoggettamento ad esecuzione forzata,purché il
creditore sia a conoscenza della estraneità ai
bisogni della famiglia dei debiti contratti dal
debitore;nel caso dei debiti erariali,questi sono
estranei ai bisogni della famiglia del contribuente
ed il concessionario procedente è necessariamente
consapevole di tale estraneità,poiché ne viene a
conoscenza, attraverso i ruoli,inviatigli
dall’Ufficio finanziario,titolare dei crediti per
cui si procede.
Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez.
I, Sent. 10 giugno 2008 (3 giugno 2008), n. 71 -
Pres. Gobbati - Rel. Zanotti |