SCATTA LA RITENUTA DEL 10% SUI BONIFICI RELATIVI
ALLE
SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE 36% E 55%
INDICE: Compravendite debutta il valore normale -
Le novità della finanziaria 2007 1.
-
RIFERIMENTI
Art. 25, DL n. 78/2010
• Provvedimento Agenzia
Entrate 30.6.2010
• Risoluzione Agenzia
Entrate 30.6.2010, n. 65/E
- IN SINTESI
Dall’1.7.2010 la c.d.
“Manovra correttiva 2010” ha previsto che sui
bonifici bancari/postali effettuati dai contribuenti
in relazione a spese per le quali sono riconosciute
detrazioni d’imposta ovvero deduzioni, le
banche/Poste sono tenute ad operare, all’atto
dell’accreditamento al beneficiario, una ritenuta
d’acconto del 10%. Con un apposito Provvedimento,
emanato in prossimità della decorrenza della
predetta disposizione, l’Agenzia delle Entrate ha
specificato che la ritenuta va operata sui bonifici
effettuati per le spese di recupero del patrimonio
edilizio che beneficiano della detrazione IRPEF del
36% nonché per quelle relative agli interventi di
risparmio energetico che beneficiano della
detrazione del 55%. Di conseguenza l’impresa
esecutrice dei predetti lavori riceverà
l’accreditamento delle somme al netto della ritenuta
del 10%.
Come noto, l’art. 25,
DL n. 78/2010 (c.d. “Manovra correttiva 2010”)
dispone che: “a decorrere dal 1° luglio 2010 le
banche e le Poste Italiane SPA operano una ritenuta
del 10 per cento a titolo di acconto dell’imposta
sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di
rivalsa, all’atto dell’accredito dei pagamenti
relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per
beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta
la detrazione d’imposta…”.
Pertanto,
dall’1.7.2010, in presenza di un pagamento con
bonifico bancario o postale da parte di soggetti che
per la spesa sostenuta beneficiano di una deduzione
o una detrazione d’imposta, la banca o la Posta è
tenuta ad operare una ritenuta del 10% a titolo di
acconto, con obbligo di rivalsa, all’atto
dell’accreditamento al beneficiario. In altre
parole, i soggetti che eseguono operazioni per le
quali il committente beneficia di una deduzione /
detrazione incasseranno l’importo spettante al netto
della predetta ritenuta del 10% a titolo di acconto.
Il citato art. 25 demanda ad uno specifico
Provvedimento l’individuazione dei pagamenti
interessati da tale disposizione nonché le
specifiche modalità di esecuzione degli adempimenti
connessi con la certificazione e la dichiarazione
delle ritenute operate dalle banche / Poste. Ora,
con il Provvedimento 30.6.2010 l’Agenzia delle
Entrate individua l’ambito applicativo della novità
in esame.
TIPOLOGIA DI
PAGAMENTI INTERESSATI DALLA RITENUTA
Il citato Provvedimento
30.6.2010 individua quali pagamenti interessati
dall’effettuazione, da parte della banca / Posta,
della ritenuta del 10% quelli relativi:
alle spese per il
recupero del patrimonio edilizio ex art. 1, Legge n.
449/97, per le quali il contribuente beneficia della
detrazione IRPEF del 36%;
alle spese per gli
interventi di risparmio energetico ex art. 1, commi
da 344 a 347, Legge n. 296/2006 per le quali il
contribuente beneficia della detrazione del 55%.
DETRAZIONE 36%
Con riferimento alla
detrazione IRPEF del 36% si rammenta che la stessa è
stata prorogata, dall’art. 1, comma 17, Finanziaria
2008 per gli anni 2008, 2009 e 2010, per le spese
sostenute dall’1.1.2008 al 31.12.2010, fermo
restando il limite massimo di spesa pari ad € 48.000
per immobile oggetto dell’intervento e la necessità
di indicare separatamente in fattura il costo della
manodopera.
É stata riproposta
altresì la possibilità di usufruire della detrazione
anche da parte degli acquirenti o assegnatari di
un’unità immobiliare facente parte di un edificio
complessivamente sottoposto a restauro, risanamento
conservativo o ristrutturazione edilizia da parte di
un’impresa di costruzione / ristrutturazione o di
una cooperativa edilizia.
L’agevolazione riguarda
gli interventi eseguiti dai predetti soggetti nel
periodo compreso tra l’1.1.2008 ed il 31.12.2010, a
condizione che l’immobile sia ceduto / assegnato
entro il 30.6.2011.
La detrazione in esame
è stata infine ulteriormente prorogata per il 2011
dall’art. 2, comma 15, Finanziaria 2009, e per il
2012 dall’art. 2, comma 10, Finanziaria 2010 anche
per gli immobili ceduti / assegnati entro il
30.6.2013 dalle imprese di costruzione /
ristrutturazione / cooperative edilizie.
La detrazione del 55%
può essere fruita, come previsto dalla Finanziaria
2008, per le spese sostenute entro il 31.12.2010.
ADEMPIMENTI
CONNESSI CON L’EFFETTUAZIONE DELLA RITENUTA BANCA /
POSTA
Secondo quanto previsto dal Provvedimento 30.6.2010
in esame, la banca / Posta che opera la ritenuta
deve porre in essere gli adempimenti previsti per i
sostituti d’imposta, ossia:
versare la ritenuta, con le modalità ex art. 17,
D.Lgs. n. 241/97, entro il giorno 16 del mese
successivo, riportando nel mod. F24 l’apposito
codice tributo “1039” istituito dall’Agenzia delle
Entrate con la Risoluzione 30.6.2010, n. 65/E;
rilasciare al beneficiario del pagamento, entro il
28.2 dell’anno successivo, la certificazione delle
somme erogate e delle ritenute effettuate;
indicare nel mod. 770 i dati relativi al
beneficiario, le somme accreditate nonché le
ritenute effettuate.
SOGGETTO
BENEFICIARIO DELLA DETRAZIONE
Il
committente dei lavori che beneficia delle
detrazioni del 36% e del 55%, non è interessato
dalla nuova disposizione e pertanto lo stesso dovrà
effettuare il bonifico alla banca / Posta con le
consuete modalità, riportando la causale del
versamento, il codice fiscale del soggetto
beneficiario dell’agevolazione nonché il codice
fiscale ovvero la partita IVA del beneficiario del
bonifico.
SOGGETTO CHE
EFFETTUA I LAVORI
Come
accennato, il soggetto che, avendo effettuato i
lavori di recupero / ristrutturazione/ risparmio
energetico, è beneficiario del pagamento, ottiene
l’accredito della somma fatturata e corrisposta dal
committente tramite bonifico al netto della ritenuta
d’acconto del 10% operata dalla banca / Posta.
Tale
ritenuta, evidenziata nella certificazione
rilasciata dalla banca / Posta, potrà essere
scomputata in sede di liquidazione delle imposte
dovute nel mod. UNICO.
Il
sig. Mario Rossi ha incaricato la ditta individuale
Gianni Verdi, in contabilità ordinaria e senza
dipendenti, di effettuare lavori di ristrutturazione
della propria abitazione per i quali può fruire
della detrazione IRPEF 36%.
Per
i lavori eseguiti la ditta emette la seguente
fattura: Con
Con
riferimento alla prestazione in esame la ditta
individuale effettuerà la seguente registrazione
contabile:
Al
momento dell’incasso della somma che, come sopra
accennato, sarà accreditata con bonifico o
postagiro, al netto della ritenuta d’acconto operata
dalla banca / Posta, la ditta individuale effettuerà
la seguente registrazione contabile:
La
ritenuta d’acconto sarà scomputata dall’impresa in
sede di compilazione del mod. UNICO. |