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SCATTA LA RITENUTA DEL 10% SUI BONIFICI RELATIVI ALLE

SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE 36% E 55%

 

INDICE:  Compravendite debutta il valore normale - Le novità della finanziaria 2007 1.

- RIFERIMENTI

Art. 25, DL n. 78/2010

• Provvedimento Agenzia Entrate 30.6.2010

• Risoluzione Agenzia Entrate 30.6.2010, n. 65/E

- IN SINTESI

Dall’1.7.2010 la c.d. “Manovra correttiva 2010” ha previsto che sui bonifici bancari/postali effettuati dai contribuenti in relazione a spese per le quali sono riconosciute detrazioni d’imposta ovvero deduzioni, le banche/Poste sono tenute ad operare, all’atto dell’accreditamento al beneficiario, una ritenuta d’acconto del 10%. Con un apposito Provvedimento, emanato in prossimità della decorrenza della predetta disposizione, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che la ritenuta va operata sui bonifici effettuati per le spese di recupero del patrimonio edilizio che beneficiano della detrazione IRPEF del 36% nonché per quelle relative agli interventi di risparmio energetico che beneficiano della detrazione del 55%. Di conseguenza l’impresa esecutrice dei predetti lavori riceverà l’accreditamento delle somme al netto della ritenuta del 10%.

 

Come noto, l’art. 25, DL n. 78/2010 (c.d. “Manovra correttiva 2010”) dispone che: “a decorrere dal 1° luglio 2010 le banche e le Poste Italiane SPA operano una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta…”.

Pertanto, dall’1.7.2010, in presenza di un pagamento con bonifico bancario o postale da parte di soggetti che per la spesa sostenuta beneficiano di una deduzione o una detrazione d’imposta, la banca o la Posta è tenuta ad operare una ritenuta del 10% a titolo di acconto, con obbligo di rivalsa, all’atto dell’accreditamento al beneficiario. In altre parole, i soggetti che eseguono operazioni per le quali il committente beneficia di una deduzione / detrazione incasseranno l’importo spettante al netto della predetta ritenuta del 10% a titolo di acconto. Il citato art. 25 demanda ad uno specifico Provvedimento l’individuazione dei pagamenti interessati da tale disposizione nonché le specifiche modalità di esecuzione degli adempimenti connessi con la certificazione e la dichiarazione delle ritenute operate dalle banche / Poste. Ora, con il Provvedimento 30.6.2010 l’Agenzia delle Entrate individua l’ambito applicativo della novità in esame.

 

TIPOLOGIA DI PAGAMENTI INTERESSATI DALLA RITENUTA

Il citato Provvedimento 30.6.2010 individua quali pagamenti interessati dall’effettuazione, da parte della banca / Posta, della ritenuta del 10% quelli relativi:

􀃎 alle spese per il recupero del patrimonio edilizio ex art. 1, Legge n. 449/97, per le quali il contribuente beneficia della detrazione IRPEF del 36%;

􀃎 alle spese per gli interventi di risparmio energetico ex art. 1, commi da 344 a 347, Legge n. 296/2006 per le quali il contribuente beneficia della detrazione del 55%.

DETRAZIONE 36%

Con riferimento alla detrazione IRPEF del 36% si rammenta che la stessa è stata prorogata, dall’art. 1, comma 17, Finanziaria 2008 per gli anni 2008, 2009 e 2010, per le spese sostenute dall’1.1.2008 al 31.12.2010, fermo restando il limite massimo di spesa pari ad € 48.000 per immobile oggetto dell’intervento e la necessità di indicare separatamente in fattura il costo della manodopera.

É stata riproposta altresì la possibilità di usufruire della detrazione anche da parte degli acquirenti o assegnatari di un’unità immobiliare facente parte di un edificio complessivamente sottoposto a restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia da parte di un’impresa di costruzione / ristrutturazione o di una cooperativa edilizia.

L’agevolazione riguarda gli interventi eseguiti dai predetti soggetti nel periodo compreso tra l’1.1.2008 ed il 31.12.2010, a condizione che l’immobile sia ceduto / assegnato entro il 30.6.2011.

La detrazione in esame è stata infine ulteriormente prorogata per il 2011 dall’art. 2, comma 15, Finanziaria 2009, e per il 2012 dall’art. 2, comma 10, Finanziaria 2010 anche per gli immobili ceduti / assegnati entro il 30.6.2013 dalle imprese di costruzione / ristrutturazione / cooperative edilizie.

 

La detrazione del 55% può essere fruita, come previsto dalla Finanziaria 2008, per le spese sostenute entro il 31.12.2010.

 

ADEMPIMENTI CONNESSI CON L’EFFETTUAZIONE DELLA RITENUTA BANCA / POSTA

Secondo quanto previsto dal Provvedimento 30.6.2010 in esame, la banca / Posta che opera la ritenuta deve porre in essere gli adempimenti previsti per i sostituti d’imposta, ossia:

􀃎 versare la ritenuta, con le modalità ex art. 17, D.Lgs. n. 241/97, entro il giorno 16 del mese successivo, riportando nel mod. F24 l’apposito  codice tributo “1039” istituito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 30.6.2010, n. 65/E;

􀃎 rilasciare al beneficiario del pagamento, entro il 28.2 dell’anno successivo, la certificazione delle somme erogate e delle ritenute effettuate;

􀃎 indicare nel mod. 770 i dati relativi al beneficiario, le somme accreditate nonché le ritenute effettuate.

SOGGETTO BENEFICIARIO DELLA DETRAZIONE

Il committente dei lavori che beneficia delle detrazioni del 36% e del 55%, non è interessato dalla nuova disposizione e pertanto lo stesso dovrà effettuare il bonifico alla banca / Posta con le consuete modalità, riportando la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario dell’agevolazione nonché il codice fiscale ovvero la partita IVA del beneficiario del bonifico.

SOGGETTO CHE EFFETTUA I LAVORI

Come accennato, il soggetto che, avendo effettuato i lavori di recupero / ristrutturazione/ risparmio energetico, è beneficiario del pagamento, ottiene l’accredito della somma fatturata e corrisposta dal committente tramite bonifico al netto della ritenuta d’acconto del 10% operata dalla banca / Posta.

Tale ritenuta, evidenziata nella certificazione rilasciata dalla banca / Posta, potrà essere scomputata in sede di liquidazione delle imposte dovute nel mod. UNICO.

Il sig. Mario Rossi ha incaricato la ditta individuale Gianni Verdi, in contabilità ordinaria e senza dipendenti, di effettuare lavori di ristrutturazione della propria abitazione per i quali può fruire della detrazione IRPEF 36%.

Per i lavori eseguiti la ditta emette la seguente fattura: Con

Con riferimento alla prestazione in esame la ditta individuale effettuerà la seguente registrazione contabile:

Al momento dell’incasso della somma che, come sopra accennato, sarà accreditata con bonifico o postagiro, al netto della ritenuta d’acconto operata dalla banca / Posta, la ditta individuale effettuerà la seguente registrazione contabile:

La ritenuta d’acconto sarà scomputata dall’impresa in sede di compilazione del mod. UNICO.