Il Reverse Charge
INDICE:
-
IL REVERSE CHARGE NELL'EDILIZIA
-
IL REVERSE CHARGE NEL REGIME DEI ROTTAMI
FERROSI
-
IL REVERSE CHARGE NELL'EDILIZIA FINANZIARIA 2007
È
scattato il meccanismo del reverse-charge nel
settore dell'edilizia
decreto legge 223/06 (articolo 35, comma 5)
L'inversione contabile, prevista dalla Finanziaria,
interessa tutti i contribuenti che operano
nell'edilizia e usano un codice di attività indicato
nella sezione F della tabella Atecofin (codici da
45.11.0 a 45.50.0)
In
sostanza con questo nuovo meccanismo e’
l’appaltatore che versa l’iva, e il subappaltatore
fattura senza iva.
L'agenzia delle Entrate, con la circolare 37/E del
29 dicembre , ha infatti chiarito che il sistema del
reverse-charge si applica alle operazioni di
subappalto poste in essere da un contribuente la cui
attività rientra nella sezione delle attività
economiche Atecofin (2004). Se l'operazione viene
effettuata da un contribuente la cui attività
rientra tra quelle di cui alla sezione F va
applicata l'inversione contabile e l'eventuale
imposta assolta dall'appaltatore principale o dal
subappaltatore potrebbe essere considerata
indeducibile.
Le
attività interessate:
45.11.0
Demolizione di edifici e sistemazione del terreno
45.12.0
Trivellazioni e perforazioni
45.21.1
Lavori generali di costruzione di edifici
45.21.2
Lavori di ingegneria civile
45.22.0
Posa in opera di coperture e costruzione di ossature
di tetti di edifici
45.23.0
Costruzione di autostrade, strade, campi di
aviazione e impianti sportivi
45.24.0
Costruzione di opere idrauliche
45.25.0
Altri lavori speciali di costruzione
45.31.0
Installazione di impianti elettrici e tecnici
45.32.0
Lavori di isolamento
45.33.0
Installazione di impianti idraulico-sanitari
45.34.0
Altri lavori di installazione
45.41.0
Intonacatura
45.42.0
Posa in opera di infissi
45.43.0
Rivestimento di pavimenti e di muri
45.44.0
Tinteggiatura e posa in opera di vetri
45.45.0
Altri lavori di completamento degli edifici
45.50.0
Noleggio di macchine e attrezzature per la
costruzione o la demolizione, con manovratore
Il 12
ottobre 2006 nell'edilizia entra in vigore il regime
del cosiddetto "reverse charge" Iva. L'obbligo
riguarda le prestazioni di servizi (comprese quelle
di manodopera) rese da subappaltatori nei confronti
delle imprese che svolgono attività di costruzione o
di ristrutturazione di immobili.
La
svolta contabile è prevista dall'articolo 35, comma
5, del decreto legge " Visco-Bersani" (manovra bis),
convertito con modifiche dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248.
La
disposizione - ricorda una nota del ministero
dell'Economia - aveva subordinato l'entrata in
vigore all'autorizzazione comunitaria. Ma con
l'attuazione, dal 13 agosto scorso, della direttiva
2006/69/Ce, il sì dell'Unione europea non è stato
più necessario. Così, le nuove regole fissate dalla
manovra bis - precisa la nota ministeriale, diffusa
d'intesa con il dipartimento per le Politiche
fiscali e l'agenzia delle Entrate - entrano in
vigore giovedì, in conformità a quanto previsto
dallo Statuto del contribuente.
Il
comunicato del ministero dell'Economia fa
riferimento alle operazioni effettuate a partire dal
12 ottobre 2006. Poiché si tratta di prestazioni di
servizi e l'articolo 6 del Dpr 633/72 prevede che la
prestazione si considera effettuata al momento del
pagamento del corrispettivo o anteriormente, se è
stata emessa la fattura, dal 12 ottobre le fatture
relative a subappalti non dovranno più esporre
l'Iva.
Con
l'introduzione del reverse charge l'obiettivo del
Governo è quello di ridurre l'evasione Iva nel
settore edile.
Il nuovo
percorso dell'imposta prevede:
Il
subappaltatore emette fattura per i lavori eseguiti
ma senza addebitare l'Iva, indicando nel documento
fiscale la norma che lo esonera dall'applicazione
dell'imposta (articolo 17 del Dpr 633/72);
L'appaltatore che riceve la fattura deve registrarla
e integrarla con l'indicazione dell'aliquota Iva (ad
esempio, il 4% per la costruzione di fabbricati con
caratteristiche " Tupini", il 10% nel caso di opere
di urbanizzazione o il 20% se si tratta di
costruzione di fabbricati di lusso o di immobili
industriali) e della relativa imposta dovuta;
L'appaltatore deve poi effettuare la registrazione
della fattura ricevuta, sia nel registro delle
fatture emesse (articolo 23 del Dpr 633/72) sia in
quello degli acquisti (articolo 25 del Dpr 633/72).
L'integrazione della fattura del subappaltatore deve
avvenire entro 15 giorni dal ricevimento.
Questa
procedura non si applica, naturalmente, quando il
committente è un privato, il quale continua a essere
assoggettato all'Iva, e comunque un'impresa che non
sia quella che costruisce o ristruttura. Queste
imprese continueranno infatti a ricevere fatture con
evidenza dell'Iva.
Ma quali
sono gli effetti del reverse charge? Secondo il
meccanismo previsto dalla manovra bis, il versamento
dell'Iva non viene effettuato né dall'appaltatore,
perché riceve una fattura senza Iva, né dal
subappaltatore, perché non applica l'Iva in fattura
e di conseguenza l'appaltatore detrae meno Iva e
quindi ne versa di più.
Il
subappaltatore si troverà dunque quasi certamente in
una situazione di credito, poiché non espone più
l'imposta in fattura ma continuerà a effettuare
acquisti con Iva.
È stato
però previsto un correttivo rispetto alla regola
generale dei rimborsi e delle compensazioni.
I
subappaltatori avranno la possibilità di chiedere il
rimborso Iva infrannuale o di portare il credito Iva
in compensazione. Inoltre, se il volume d'affari del
subappaltatore è costituito per oltre l'80% da
contratti di subappalto, quindi senza l'applicazione
dell'Iva, il tetto per le compensazioni è elevato a
un milione di euro rispetto al limite di 516.456,90
euro.
La nuova
disposizione che elimina l'Iva dalle fatture si
applica nell'edilizia ma non si estende ad altri
settori in cui è ammesso il subappalto. L'attuazione
del reverse charge nei cantieri apre però una serie
di dubbi nei rapporti tra i contribuenti che
dovranno essere chiariti dal ministero.
2.IL REVERSE CHARGE NEL
REGIME DEI ROTTAMI FERROSI
L'art.
35 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in
L. 24 novembre 2003, n. 326 ha modificato
sostanzialmente il regime speciale Iva per le
cessioni di rottami ferrosi. In particolare, con
effetto dal 2 ottobre 2003, le citate operazioni,
prima non imponibili, sono state assoggettate
all'Iva con obbligo del cessionario, soggetto
passivo d'imposta nel territorio dello Stato, di
applicare l'imposta secondo il metodo di inversione
contabile - cosiddetto reverse charge. Tale
meccanismo individua il debitore d'imposta nel
cessionario il quale deve integrare la fattura
emessa dal cedente senza addebito dell'imposta.
La nuova
disciplina Iva, riservata al commercio di rottami ed
altri materiali di recupero, trova applicazione nei
confronti di tutti i soggetti che effettuano
nell'esercizio d'impresa cessioni e/o acquisti di
tali beni. Ciò comporta a loro carico l'obbligo di
osservare gli ordinari adempimenti contabili e
documentali previsti dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633, e norme collegate nonché quelli di
presentazione della comunicazione annuale dati Iva e
della dichiarazione annuale Iva. Tali soggetti,
prima esonerati dall'obbligo di presentazione della
dichiarazione annuale Iva e dalla comunicazione dati
Iva perché effettuavano operazioni escluse da
imposta, con l'intervenuta modifica, hanno l'obbligo
di assolvere a tali adempimenti dichiarativi.
In
particolare devono presentare la dichiarazione
annuale dell'Iva per le operazioni imponibili
effettuate nell'anno 2003 e, precisamente, nel
periodo dal 2 ottobre al 31 dicembre 2003. Dal 28
giugno 2001, per le imprese minori è in vigore un
nuovo limite di 600 milioni, in luogo di quello
prima vigente di 360 milioni. Il nuovo limite è
quello fissato dal Dpr 12 aprile 2001, n. 222,
pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" 135 del 13
giugno 2001. L'adeguamento del limite da 360 milioni
a 600 milioni vale per le liquidazioni e i
versamenti Iva dei contribuenti cosiddetti "minori".
Dal 28 giugno 2001, data di entrata in vigore del
Dpr 222/2001, le imprese di servizi con ricavi 2000
superiori a 360 milioni, ma non superiori a 600
milioni, potranno quindi applicare il regime di
contabilità semplificata in luogo del regime
ordinario naturale al quale sono tenuti dal 1º
gennaio 2001. Invece, i contribuenti che nel 2000
hanno superato il limite di 360 milioni, ma non
quello "nuovo" di 600 milioni, se intendono
continuare ad adottare il regime di contabilità
ordinaria anche per l'anno 2001, dovranno comunicare
l'opzione nella prima dichiarazione annuale Iva da
presentare successivamente alla scelta operata. Il
nuovo limite di 600 milioni avrà effetto anche sulle
liquidazioni Iva. I contribuenti Iva, sia esercenti
impresa, sia esercenti arti o professioni, con
volume d'affari 2000 superiore a 360, ma non a 600
milioni, a partire dalla liquidazione relativa al
mese di giugno, potranno anche effettuare le
liquidazioni e i versamenti per trimestre, anziché
per ogni mese. E' questo il duplice effetto
"Iva-dirette", che deriva dal citato Dpr 222 del 12
aprile 2001.
Scelta
delle liquidazioni Iva tra mensili e trimestrali.
Con le nuove norme in vigore dal 28 giugno 2001, i
contribuenti con volume d'affari 2000 superiore a
360 milioni, ma non superiore a 600 milioni, possono
abbandonare il sistema naturale delle liquidazioni
mensili nel quale si trovano, per passare alle
liquidazioni trimestrali. I contribuenti che
intendono rimanere "mensili" devono avere effettuato
la liquidazione di giugno e versato le somme
relative entro il 16 luglio. Invece, i contribuenti
che intendono passare alle liquidazioni trimestrali,
possono effettuare la liquidazione di giugno entro
il 16 agosto aggiungendo al versamento dovuto gli
interessi dell'1 per cento. In questo caso, i
versamenti effettuati in relazione ai mesi di aprile
e maggio 2001, si considerano acconti del secondo
trimestre e la maggiorazione dell'1 per cento deve
essere calcolata solo sull'importo residuo da
versare entro il 16 agosto. Questi contribuenti, con
volume d'affari 2000 superiore a 360 milioni, ma non
superiore a 600 milioni, che optano per le
liquidazioni trimestrali Iva, devono comunicare
l'opzione nella prima dichiarazione annuale Iva da
presentare successivamente alla scelta operata, cioè
nella dichiarazione Iva 2002 relativa al 2001 che si
dovrà presentare il prossimo anno.
Periodiche Iva. Per quanto riguarda la presentazione
delle dichiarazioni Iva periodiche, si ricorda che
le dichiarazioni relative al mese di aprile e al
primo trimestre del 2001 dovevano essere presentate
in via telematica entro il 20 luglio 2001. La
dichiarazione periodica relativa al mese di maggio
2001 deve essere presentata in via telematica entro
il 31 luglio 2001. I contribuenti, che nel 2000
hanno realizzato un volume d'affari compreso tra 360
e 600 milioni di lire e optano per le liquidazioni
trimestrali e per la presentazione trimestrale delle
dichiarazioni Iva periodiche, possono presentare
un'unica dichiarazione relativa al secondo trimestre
2001 entro il 31 agosto 2001. Per contro, i
contribuenti che, pur avendo i presupposti per
scegliere le liquidazioni trimestrali, non intendono
esercitare la questa opzione devono presentare in
via telematica, entro il 31 luglio, la dichiarazione
di maggio ed entro il 31 agosto la dichiarazione di
giugno.
Il rebus
del doppio limite di ricavi. Con il decreto 222/2001
che eleva il limite da 360 a 600 milioni si è però
persa ancora una volta l'occasione di eliminare la
confusione creata dal doppio limite, prima di 360
milioni e un miliardo, dal 28 giugno 2001, di 600
milioni e un miliardo. Dal 28 giugno 2001, ai fini
delle imposte sui redditi, sono minori e in regime
di contabilità semplificata "naturale", a norma
dell'articolo 18 del Dpr 600/73, le imprese
individuali e le società di persone qualora i ricavi
conseguiti nel 2000, da ragguagliare all'anno intero
in caso di attività intrapresa nel corso del 2000,
non abbiano superato l'ammontare di 600 milioni per
le imprese aventi per oggetto prestazioni di
servizi, ovvero di lire un miliardo per le imprese
aventi per oggetto altre attività. Dal 28 giugno
2001 queste imprese sono esonerate dalla tenuta
della contabilità ordinaria e possono tenere la
contabilità semplificata. La norma è chiara per le
imprese che esercitano un solo tipo di attività. Per
le imprese miste la norma prosegue così: per i
contribuenti che esercitano prestazioni di servizi e
altre attività si fa riferimento all'ammontare dei
ricavi relativi all'attività prevalente. Per
attività prevalente deve intendersi quella con la
quale sono stati conseguiti maggiori ricavi nel
periodo d'imposta.
La
verifica annuale per il regime contabile e l'Iva.
Ogni anno, per conoscere il regime contabile e Iva
naturali applicabili, le imprese devono eseguire due
verifiche: una riguarda l'ammontare dei ricavi di
fine anno, se supera il limite consentito per
mantenere il regime di contabilità semplificata;
l'altra verifica riguarda il volume d'affari che
consente di rimanere o scegliere il regime delle
liquidazioni Iva trimestrali. La doppia verifica
crea difficoltà soprattutto alle imprese miste, cioè
alle imprese con ricavi di servizi e non di servizi.
Per determinare il regime contabile naturale di
appartenenza del 2000, l'impresa deve tenere conto
dei ricavi di competenza conseguiti nel 2000. Con il
nuovo limite di 600 milioni, per l'individuazione
delle imprese minori, esistono due limiti di ricavi:
di 600 milioni e un miliardo.
Le
imprese possono essere:
.
esclusivamente di servizi; il limite è di 600
milioni;
.
esclusivamente di operazioni diverse dai servizi; il
limite è di un miliardo;
. miste,
di servizi e di non servizi; in questo caso, si può
applicare il limite di 600 milioni o di un miliardo
|