Il Regimi I.V.A.
Novità: il reverse charge del subappalto finanziaria
2007
È scattato il meccanismo del reverse-charge nel
settore dell'edilizia
decreto legge 223/06 (articolo 35, comma 5)
L'inversione contabile, prevista dalla Finanziaria,
interessa tutti i contribuenti che operano
nell'edilizia e usano un codice di attività indicato
nella sezione F della tabella Atecofin (codici da
45.11.0 a 45.50.0)
In sostanza con questo nuovo meccanismo e’
l’appaltatore che versa l’iva, e il subappaltatore
fattura senza iva.
L'agenzia delle Entrate, con la circolare 37/E del
29 dicembre , ha infatti chiarito che il sistema del
reverse-charge si applica alle operazioni di
subappalto poste in essere da un contribuente la cui
attività rientra nella sezione delle attività
economiche Atecofin (2004). Se l'operazione viene
effettuata da un contribuente la cui attività
rientra tra quelle di cui alla sezione F va
applicata l'inversione contabile e l'eventuale
imposta assolta dall'appaltatore principale o dal
subappaltatore potrebbe essere considerata
indeducibile.
Le attività interessate:
45.11.0 Demolizione di edifici e sistemazione del
terreno
45.12.0 Trivellazioni e perforazioni
45.21.1 Lavori generali di costruzione di edifici
45.21.2 Lavori di ingegneria civile
45.22.0 Posa in opera di coperture e costruzione di
ossature di tetti di edifici
45.23.0 Costruzione di autostrade, strade, campi di
aviazione e impianti sportivi
45.24.0 Costruzione di opere idrauliche
45.25.0 Altri lavori speciali di costruzione
45.31.0 Installazione di impianti elettrici e
tecnici
45.32.0 Lavori di isolamento
45.33.0 Installazione di impianti idraulico-sanitari
45.34.0 Altri lavori di installazione
45.41.0 Intonacatura
45.42.0 Posa in opera di infissi
45.43.0 Rivestimento di pavimenti e di muri
45.44.0 Tinteggiatura e posa in opera di vetri
45.45.0 Altri lavori di completamento degli edifici
45.50.0 Noleggio di macchine e attrezzature per la
costruzione o la demolizione, con manovratore
Il 12 ottobre 2006 nell'edilizia entra in vigore il
regime del cosiddetto "reverse charge" Iva.
L'obbligo riguarda le prestazioni di servizi
(comprese quelle di manodopera) rese da
subappaltatori nei confronti delle imprese che
svolgono attività di costruzione o di
ristrutturazione di immobili.
La svolta contabile è prevista dall'articolo 35,
comma 5, del decreto legge " Visco-Bersani" (manovra
bis), convertito con modifiche dalla legge 4 agosto
2006, n. 248.
La disposizione - ricorda una nota del ministero
dell'Economia - aveva subordinato l'entrata in
vigore all'autorizzazione comunitaria. Ma con
l'attuazione, dal 13 agosto scorso, della direttiva
2006/69/Ce, il sì dell'Unione europea non è stato
più necessario. Così, le nuove regole fissate dalla
manovra bis - precisa la nota ministeriale, diffusa
d'intesa con il dipartimento per le Politiche
fiscali e l'agenzia delle Entrate - entrano in
vigore giovedì, in conformità a quanto previsto
dallo Statuto del contribuente.
Il comunicato del ministero dell'Economia fa
riferimento alle operazioni effettuate a partire dal
12 ottobre 2006. Poiché si tratta di prestazioni di
servizi e l'articolo 6 del Dpr 633/72 prevede che la
prestazione si considera effettuata al momento del
pagamento del corrispettivo o anteriormente, se è
stata emessa la fattura, dal 12 ottobre le fatture
relative a subappalti non dovranno più esporre
l'Iva.
Con l'introduzione del reverse charge l'obiettivo
del Governo è quello di ridurre l'evasione Iva nel
settore edile.
Il nuovo percorso dell'imposta prevede:
Il subappaltatore emette fattura per i lavori
eseguiti ma senza addebitare l'Iva, indicando nel
documento fiscale la norma che lo esonera
dall'applicazione dell'imposta (articolo 17 del
Dpr 633/72);
L'appaltatore che riceve la fattura deve registrarla
e integrarla con l'indicazione dell'aliquota Iva (ad
esempio, il 4% per la costruzione di fabbricati con
caratteristiche " Tupini", il 10% nel caso di opere
di urbanizzazione o il 20% se si tratta di
costruzione di fabbricati di lusso o di immobili
industriali) e della relativa imposta dovuta;
L'appaltatore deve poi effettuare la registrazione
della fattura ricevuta, sia nel registro delle
fatture emesse (articolo 23 del Dpr 633/72) sia in
quello degli acquisti (articolo 25 del Dpr 633/72).
L'integrazione della fattura del subappaltatore deve
avvenire entro 15 giorni dal ricevimento.
Questa procedura non si applica, naturalmente,
quando il committente è un privato, il quale
continua a essere assoggettato all'Iva, e comunque
un'impresa che non sia quella che costruisce o
ristruttura. Queste imprese continueranno infatti a
ricevere fatture con evidenza dell'Iva.
Ma quali sono gli effetti del reverse charge?
Secondo il meccanismo previsto dalla manovra bis, il
versamento dell'Iva non viene effettuato né
dall'appaltatore, perché riceve una fattura senza
Iva, né dal subappaltatore, perché non applica l'Iva
in fattura e di conseguenza l'appaltatore detrae
meno Iva e quindi ne versa di più.
Il subappaltatore si troverà dunque quasi certamente
in una situazione di credito, poiché non espone più
l'imposta in fattura ma continuerà a effettuare
acquisti con Iva.
È stato però previsto un correttivo rispetto alla
regola generale dei rimborsi e delle compensazioni.
I subappaltatori avranno la possibilità di chiedere
il rimborso Iva infrannuale o di portare il credito
Iva in compensazione. Inoltre, se il volume d'affari
del subappaltatore è costituito per oltre l'80% da
contratti di subappalto, quindi senza l'applicazione
dell'Iva, il tetto per le compensazioni è elevato a
un milione di euro rispetto al limite di 516.456,90
euro.
La nuova disposizione che elimina l'Iva dalle
fatture si applica nell'edilizia ma non si estende
ad altri settori in cui è ammesso il subappalto.
L'attuazione del reverse charge nei cantieri apre
però una serie di dubbi nei rapporti tra i
contribuenti che dovranno essere chiariti dal
ministero.
1. REGIME IVA MENSILE E TRIMESTRALE - 2. REGIME BENI
USATI - 3. REGIME ROTTAMI FERROSI
1. REGIME IVA MENSILE E TRIMESTRALE
Esistito ai fini iva due regimi di liquidazione
dell’imposta.
Mensili – l’iva va liquidata mensilmente e versata
entro il 16 del mese successivo
Trimestrali – l’iva va liquidata ogni tre mesi e
versata entro il 16 del secondo mese successivo, con
eccezione dell’ultimo trimestre per il quale l’iva
va vesata entro il termine del 16 marzo, con la
maggiorazione di intressi dell’1%
Per chiarire meglio il concetto:
I trimestre (Gen, Feb e Mar) scadenza 16 maggio
II trimestre (Apr,Mag e Giu) scadenza 16 agosto
III trimestre (Lug, Ago e sett) scadenza 16 novembre
IV trimestre (Ott, Nov e Dic) scadenza 16 marzo
Per verificare se ci si trova in regime iva mensile
o trimestrale bisogna tener presente quanto segue:
Se nell’anno precedente non si e’ conseguito un
volume d’affari
Non superiore a 600.000.000 di lire pari a
309.874,14 € per le prestazioni di servizi ed
esercenti arti e professioni
Non superiore ad 1 miliardo di lire pari a
516.546,90 € per le cessioni di beni.
N.B. Il limite va ragguagliato ad anno (per
attivita’ iniziata il primo luglio il limite passa
da 600 milioni a 300)
Se non si supera il limite l’iva si liquida
trimestralmente se invece il limite e’ superato la
liquidazione dell’iva e’ mensile.
D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 art. 7 modificativo
dell’art. 33 del D.p.r. 633/72
Il versamento va effettuato se l’importo supera lire
50.000, se inferiore si versa il trimestre o mese
successivo
2.REGIME DEL MARGINE PER I BENI USATI
In particolare, il legislatore italiano,
recependo la Direttiva n. 94/5/CE del 14 febbraio
1994 del Consiglio dell'Unione europea (anche
nota come VII Direttiva CEE), con l'art. 36 del
D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla L.
22 marzo 1995, n. 85, e modificato dal D.L. 2
ottobre 1995, n. 415, convertito con modificazioni
dalla L. 29 novembre 1995, n. 507, ha introdotto
un regime speciale applicato a partire dal 1°
aprile 1995, comunemente noto come "regime del
margine", relativo agli scambi aventi ad oggetto
beni mobili usati nonché oggetti d'arte, oggetti
di antiquariato o da collezione.
Il singolare meccanismo impositivo
introdotto dal legislatore comunitario prevede
che si sottoponga a tassazione il solo margine
di guadagno, dato dalla differenza tra il
corrispettivo realizzato dal venditore ed il
prezzo d'acquisto dovuto al suo fornitore,
aumentato delle eventuali spese di riparazione ed
accessorie.
3.REGIME DEI ROTTAMI FERROSI
L'art. 35 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269,
convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326 ha
modificato sostanzialmente il regime speciale Iva
per le cessioni di rottami ferrosi. In
particolare, con effetto dal 2 ottobre 2003, le
citate operazioni,
prima non imponibili, sono state assoggettate
all'Iva con obbligo del cessionario, soggetto
passivo d'imposta nel territorio dello Stato,
di applicare l'imposta secondo il metodo di
inversione contabile - cosiddetto reverse charge.
Tale meccanismo individua il debitore
d'imposta nel cessionario il quale deve
integrare la fattura emessa dal cedente
senza addebito dell'imposta.
La nuova disciplina Iva, riservata al commercio
di rottami ed altri materiali di recupero, trova
applicazione nei confronti di tutti i soggetti che
effettuano nell'esercizio d'impresa cessioni e/o
acquisti di tali beni.
Ciò comporta a loro carico l'obbligo di
osservare gli ordinari adempimenti contabili e
documentali previsti dal D.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 633, e norme collegate nonché quelli
di presentazione della comunicazione annuale
dati Iva e della dichiarazione annuale Iva.
Tali soggetti, prima esonerati dall'obbligo
di presentazione della dichiarazione annuale
Iva e dalla comunicazione dati Iva perché
effettuavano operazioni escluse da imposta, con
l'intervenuta modifica, hanno l'obbligo di
assolvere a tali adempimenti dichiarativi.
In particolare devono presentare la
dichiarazione annuale dell'Iva per le operazioni
imponibili effettuate nell'anno 2003 e,
precisamente, nel periodo dal 2 ottobre al 31
dicembre 2003.
Dal 28 giugno 2001, per le imprese minori è in
vigore un nuovo limite di 600 milioni, in luogo di
quello prima vigente di
360 milioni. Il nuovo limite è quello fissato dal
Dpr 12 aprile 2001, n. 222, pubblicato sulla
"Gazzetta Ufficiale" 135 del 13
giugno 2001. L'adeguamento del limite da 360 milioni
a 600 milioni vale per le liquidazioni e i
versamenti Iva dei
contribuenti cosiddetti "minori". Dal 28 giugno
2001, data di entrata in vigore del Dpr 222/2001, le
imprese di servizi con
ricavi 2000 superiori a 360 milioni, ma non
superiori a 600 milioni, potranno quindi applicare
il regime di contabilità
semplificata in luogo del regime ordinario naturale
al quale sono tenuti dal 1º gennaio 2001. Invece, i
contribuenti che nel
2000 hanno superato il limite di 360 milioni, ma non
quello "nuovo" di 600 milioni, se intendono
continuare ad adottare il
regime di contabilità ordinaria anche per l'anno
2001, dovranno comunicare l'opzione nella prima
dichiarazione annuale
Iva da presentare successivamente alla scelta
operata. Il nuovo limite di 600 milioni avrà effetto
anche sulle liquidazioni
Iva. I contribuenti Iva, sia esercenti impresa, sia
esercenti arti o professioni, con volume d'affari
2000 superiore a 360, ma
non a 600 milioni, a partire dalla liquidazione
relativa al mese di giugno, potranno anche
effettuare le liquidazioni e i
versamenti per trimestre, anziché per ogni mese. E'
questo il duplice effetto "Iva-dirette", che deriva
dal citato Dpr 222
del 12 aprile 2001.
Scelta delle liquidazioni Iva tra mensili e
trimestrali. Con le nuove norme in vigore dal 28
giugno 2001, i contribuenti con
volume d'affari 2000 superiore a 360 milioni, ma non
superiore a 600 milioni, possono abbandonare il
sistema naturale
delle liquidazioni mensili nel quale si trovano, per
passare alle liquidazioni trimestrali. I
contribuenti che intendono
rimanere "mensili" devono avere effettuato la
liquidazione di giugno e versato le somme relative
entro il 16 luglio. Invece,
i contribuenti che intendono passare alle
liquidazioni trimestrali, possono effettuare la
liquidazione di giugno entro il 16
agosto aggiungendo al versamento dovuto gli
interessi dell'1 per cento. In questo caso, i
versamenti effettuati in relazione
ai mesi di aprile e maggio 2001, si considerano
acconti del secondo trimestre e la maggiorazione
dell'1 per cento deve
essere calcolata solo sull'importo residuo da
versare entro il 16 agosto. Questi contribuenti, con
volume d'affari 2000
superiore a 360 milioni, ma non superiore a 600
milioni, che optano per le liquidazioni trimestrali
Iva, devono comunicare
l'opzione nella prima dichiarazione annuale Iva da
presentare successivamente alla scelta operata, cioè
nella dichiarazione
Iva 2002 relativa al 2001 che si dovrà presentare il
prossimo anno.
Periodiche Iva. Per quanto riguarda la presentazione
delle dichiarazioni Iva periodiche, si ricorda che
le dichiarazioni
relative al mese di aprile e al primo trimestre del
2001 dovevano essere presentate in via telematica
entro il 20 luglio
2001. La dichiarazione periodica relativa al mese di
maggio 2001 deve essere presentata in via telematica
entro il 31
luglio 2001. I contribuenti, che nel 2000 hanno
realizzato un volume d'affari compreso tra 360 e 600
milioni di lire e
optano per le liquidazioni trimestrali e per la
presentazione trimestrale delle dichiarazioni Iva
periodiche, possono
presentare un'unica dichiarazione relativa al
secondo trimestre 2001 entro il 31 agosto 2001. Per
contro, i contribuenti
che, pur avendo i presupposti per scegliere le
liquidazioni trimestrali, non intendono esercitare
la questa opzione devono
presentare in via telematica, entro il 31 luglio, la
dichiarazione di maggio ed entro il 31 agosto la
dichiarazione di giugno.
Il rebus del doppio limite di ricavi. Con il decreto
222/2001 che eleva il limite da 360 a 600 milioni si
è però persa ancora
una volta l'occasione di eliminare la confusione
creata dal doppio limite, prima di 360 milioni e un
miliardo, ora, dal 28
giugno 2001, di 600 milioni e un miliardo. Dal 28
giugno 2001, ai fini delle imposte sui redditi, sono
minori e in regime di
contabilità semplificata "naturale", a norma
dell'articolo 18 del Dpr 600/73, le imprese
individuali e le società di persone
qualora i ricavi conseguiti nel 2000, da
ragguagliare all'anno intero in caso di attività
intrapresa nel corso del 2000, non
abbiano superato l'ammontare di 600 milioni per le
imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi,
ovvero di lire un
miliardo per le imprese aventi per oggetto altre
attività. Dal 28 giugno 2001 queste imprese sono
esonerate dalla tenuta
della contabilità ordinaria e possono tenere la
contabilità semplificata. La norma è chiara per le
imprese che esercitano un
solo tipo di attività. Per le
imprese miste la norma prosegue così: per i
contribuenti che esercitano prestazioni di servizi e
altre attività si fa riferimento all'ammontare dei
ricavi relativi all'attività prevalente. Per
attività prevalente deve intendersi
quella con la quale sono stati conseguiti maggiori
ricavi nel periodo d'imposta.
La verifica annuale per il regime contabile e l'Iva.
Ogni anno, per conoscere il regime contabile e Iva
naturali applicabili, le
imprese devono eseguire due verifiche: una riguarda
l'ammontare dei ricavi di fine anno, se supera il
limite consentito per
mantenere il regime di contabilità semplificata;
l'altra verifica riguarda il volume d'affari che
consente di rimanere o
scegliere il regime delle liquidazioni Iva
trimestrali. La doppia verifica crea difficoltà
soprattutto alle imprese miste, cioè
alle imprese con ricavi di servizi e non di servizi.
Per determinare il regime contabile naturale di
appartenenza del 2000,
l'impresa deve tenere conto dei ricavi di competenza
conseguiti nel 2000. Con il nuovo limite di 600
milioni, per
l'individuazione delle imprese minori, esistono due
limiti di ricavi: di 600 milioni e un miliardo.
Le imprese possono essere:
. esclusivamente di servizi; il limite è di 600
milioni;
. esclusivamente di operazioni diverse dai servizi;
il limite è di un miliardo;
. miste, di servizi e di non servizi; in questo
caso, si può applicare il limite di 600 milioni o
di un miliardo. |