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Il  Ravvedimento Operoso

Il Ravvedimento operoso

Il contribuente il quale abbia commesso  un  illecito  fiscale ad esempio abbia dimenticato di pagare un‘imposta o di presentare una dichiarazione  può,  ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre  1997, regolarizzare gli errori e le omissioni posti in essere al fine di  ottenere una riduzione della relativa sanzione  purché,  entro  determinati  termini, provveda al versamento della sanzione nella misura  ridotta  contestualmente al pagamento del tributo o della differenza, quando  dovuti,  “...nonché  al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno”.

Misura e termini per il ravvedimento

Il ravvedimento può essere effettuato entro 30 giorni da quando doveva essere effettuato il pagamento oppure entro un anno.

Il Ravvedimento entro 30 gg va regolarizzato con il versamento della sanzione pari al 3,75% (1/8 del minimo) oltre tale termine, ma entro un anno va regolarizzato con il versamento della sanzione pari al 6% (1/5 del minimo). Al tributo vanno comunque calcolati gli interessi legali del 3%.

Ai fini del calcolo degli interessi moratori dovuti  per ritardo nel versamento del tributo, o  della  differenza  (da  calcolare  al tasso legale fissato, con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2007, al 3 %  in  ragione  d’anno),  si  applica  la formula dell’interesse semplice al capitale (pari all’importo del  tributo), per i giorni del calendario civile che decorrono dalla scadenza del  termine previsto per l’adempimento al giorno  in  cui  si  effettua  il  versamento, secondo la seguente formula:

    I = C  x  R  x  N/365

   C è il capitale (nel caso di specie, l’imposta da versare),

   R è  il saggio d’interesse legale,

   N è il numero di giorni di ritardo  e  365  è  il numero di giorni di cui è composto l’anno civile.

Dal 29/11/2009 le sanzioni per il ravvedimento operoso sono state ridotte art.16 D.L. 185/2008 le nuove disposizioni si applicano anche ai periodi precedenti.

La sanzione del  3,75% (1/8 del minimo) passa al 2,5% (1/12 del minimo) entro 30 giorni

La sanzione del  6% (1/5 del minimo) passa al 3% (1/10 del minimo). dal 31° giorno a un anno

oltre interessi del al 3 %  in  ragione  d’anno

Il minimo della sanzione e’ del 30% dell’importo pagato in ritardo quindi il ravvedimento e’ piu’ che conveniente.

 

Esempio, bisogna pagare la ritenuta  del mese di gennaio 2009 e non la pago entro il 16/02 cosa faccio?

Nel modello F24 dovro’ indicare gli interessi dovuti utilizzando lo stesso codice tributo dell'imposta per la quale sta effettuando il ravvedimento (nel nostro caso, il codice tributo per il versamento delle ritenute d'acconto su redditi di lavoro autonomo è il 1040). La sanzione, invece, va indicata separatamente con un apposito codice tributo che è diverso per i vari tipi di sanzione e che, nel caso in esame, è il codice 8906.

I codici per il Ravvedimento

 

8901

IRPEF

 

4001-4033-4034

8902

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF

 

3801

8903

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

 

3817

8904

IVA

 

 

8905

IRPEG

 

2100-2112-2113

8906

RITENUTE D'ACCONTO

 

1040

8907

IRAP

 

3800-3812-3813

8906

CEDOLARE 10,25% UTILI SOCIETA'

 

1035

 

Il Ravvedimento per unico tardivo

Il ravvedimento per sanare l’omessa presentazione della dichiarazione puo’ essere effettuato entro 90gg dalla scadenza.

La sanzione di sole 63€ (21€  per ogni dichiarazione) , che puo’ essere pagata a scelta nei seguenti modi:

 

1° modo

Codice anno   importo

8911    2009    63,00

 

2° modo

Codice anno   importo

8908    2009    21,00   per unico solo imposte dirette

8904    2009    21,00   per la dichiarazione iva

8907    2009    21,00   per la dichiarazione irap

Totale              63,00  

 

Il Ravvedimento ritenute d'acconto

Il ravvedimento per le ritenute deve essere effettuato solo tramite modello F24 telematico

Dal 29/11/2009 le sanzioni per il ravvedimento operoso sono state ridotte art.16 D.L. 185/2008 le nuove disposizioni si applicano anche ai periodi precedenti.

La sanzione del  3,75% (1/8 del minimo) passa al 2,5% (1/12 del minimo) entro 30gg

La sanzione del  6% (1/5 del minimo) passa al 3% (1/10 del minimo). dal 31° giorno ad un anno

oltre interessi del al 3 %  in  ragione  d’anno.

All'importo della ritenuta vanno aggiunti gli interessi e le sanzioni vanno indicate a parte

codici tributo

1040    ritenuta a cui vanno aggiunti gli interessi

8906    sanzione per ravvedimento

 

Il Ravvedimento Iva

Il ravvedimento per le ritenute deve essere effettuato solo tramite modello F24 telematico

Dal 29/11/2009 le sanzioni per il ravvedimento operoso sono state ridotte art.16 D.L. 185/2008 le nuove disposizioni si applicano anche ai periodi precedenti.

La sanzione del  3,75% (1/8 del minimo) passa al 2,5% (1/12 del minimo) entro 30gg

La sanzione del  6% (1/5 del minimo) passa al 3% (1/10 del minimo). dal 31° giorno ad un anno

oltre interessi del al 3 %  in  ragione  d’anno.

L'importo iva, gli interessi e le sanzioni vanno indicate separatamente

codici tributo

6031   Iva I Trimestre

1991   Interessi

8904   sanzione per ravvedimento

 

 Il Ravvedimento ici

Il ravvedimento ici può essere effettuato come modalità di pagamento in due modi con bollettino di c/c postale oppure con modello F24 in entrambi i casi si applicano le stesse sanzioni.

Dal 29/11/2009 le sanzioni per il ravvedimento operoso sono state ridotte art.16 D.L. 185/2008 le nuove disposizioni si applicano anche ai periodi precedenti.

La sanzione del  3,75% (1/8 del minimo) passa al 2,5% (1/12 del minimo) entro 30gg

La sanzione del  6% (1/5 del minimo) passa al 3% (1/10 del minimo). dal 31° giorno ad un anno

oltre interessi del al 3 %  in  ragione  d’anno.

Se si paga con il bollettino di c/c postale barrare la casella ravvedimento e al totale aggiungere interessi e sanzioni.

Se si paga con il modello F24:

codice tributo ici

3901  Ici prima casa

3902  Ici terreni agricoli

3903  Ici aree fabbricabili

3904  Ici altri fabbricati

 

3906  Interessi su ravvedimento

3907  Sanzione ravvedimento

 

Il Ravvedimento per gli intermediari telematici omessa o tardiva trasmissione e visto di conformità

Il ravvedimento operoso e' possibile anche per gli intermediari telematici, se ad esempio il commercialista non effettua la trasmissione nei termini può sanare pagando contestualmente la sanzione di € 43,00, per il visto di conformità e asseverazione € 25,80 e per la certificazione tributaria € 51,60

codici tributo

8924 per tardiva o messa trasmissione € 43,00

8925 per infedele visto, asseverazione o certificazione tributaria