Il Ravvedimento Operoso
Il Ravvedimento operoso
Il contribuente il quale abbia commesso un
illecito fiscale ad esempio abbia dimenticato di
pagare un‘imposta o di presentare una dichiarazione
può, ai sensi dell’articolo 13 del decreto
legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997,
regolarizzare gli errori e le omissioni posti in
essere al fine di ottenere una riduzione della
relativa sanzione purché, entro determinati
termini, provveda al versamento della sanzione nella
misura ridotta
contestualmente al pagamento
del tributo o della differenza, quando dovuti,
“...nonché al pagamento degli interessi moratori
calcolati al tasso legale con maturazione giorno per
giorno”.
Misura e termini per il ravvedimento
Il ravvedimento può essere effettuato entro
30 giorni
da quando doveva essere effettuato il pagamento
oppure
entro un anno.
Il Ravvedimento entro 30 gg va regolarizzato con il
versamento della sanzione pari al
3,75%
(1/8 del minimo) oltre tale termine, ma entro un
anno va regolarizzato con il versamento della
sanzione pari al
6%
(1/5 del minimo). Al tributo vanno comunque
calcolati gli interessi legali del 3%.
Ai fini del calcolo degli interessi moratori dovuti
per ritardo nel versamento del tributo, o della
differenza (da calcolare al tasso legale fissato,
con Decreto del Ministro dell’Economia e delle
Finanze del 12 dicembre 2007, al
3 %
in ragione d’anno), si applica la formula
dell’interesse semplice al capitale (pari
all’importo del tributo), per i giorni del
calendario civile che decorrono dalla scadenza del
termine previsto per l’adempimento al giorno in
cui si effettua il versamento, secondo la
seguente formula:
I = C x R x N/365
C è il capitale (nel caso di specie, l’imposta da
versare),
R è il saggio d’interesse legale,
N è il numero di giorni di ritardo e 365 è il
numero di giorni di cui è composto l’anno civile.
Dal 29/11/2009 le sanzioni per il ravvedimento
operoso sono state ridotte art.16 D.L. 185/2008
le nuove disposizioni si applicano anche ai periodi
precedenti.
La sanzione del 3,75%
(1/8 del minimo) passa al
2,5%
(1/12 del minimo) entro 30 giorni
La sanzione del 6%
(1/5 del minimo) passa al 3%
(1/10 del minimo). dal 31° giorno a un anno
oltre interessi del al
3 %
in ragione d’anno
Il minimo della sanzione e’ del 30% dell’importo
pagato in ritardo quindi il ravvedimento e’ piu’ che
conveniente.
Esempio, bisogna pagare la ritenuta del mese di
gennaio 2009 e non la pago entro il 16/02 cosa
faccio?
Nel modello F24 dovro’ indicare gli interessi dovuti
utilizzando lo stesso codice tributo dell'imposta
per la quale sta effettuando il ravvedimento (nel
nostro caso, il codice tributo per il versamento
delle ritenute d'acconto su redditi di lavoro
autonomo è il 1040). La sanzione, invece, va
indicata separatamente con un apposito codice
tributo che è diverso per i vari tipi di sanzione e
che, nel caso in esame, è il codice 8906.
I codici per il Ravvedimento
8901 |
IRPEF |
|
4001-4033-4034 |
8902 |
ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF |
|
3801 |
8903 |
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF |
|
3817 |
8904 |
IVA |
|
|
8905 |
IRPEG |
|
2100-2112-2113 |
8906 |
RITENUTE D'ACCONTO |
|
1040 |
8907 |
IRAP |
|
3800-3812-3813 |
8906 |
CEDOLARE 10,25% UTILI SOCIETA' |
|
1035 |
Il Ravvedimento per unico tardivo
Il ravvedimento per sanare l’omessa presentazione
della dichiarazione
puo’ essere effettuato entro 90gg dalla scadenza.
La sanzione di sole 63€ (21€ per ogni
dichiarazione) , che puo’ essere pagata a scelta nei
seguenti modi:
1° modo
Codice anno importo
8911 2009 63,00
2° modo
Codice anno importo
8908 2009 21,00 per unico solo imposte
dirette
8904 2009 21,00 per la dichiarazione iva
8907 2009 21,00 per la dichiarazione irap
Totale 63,00
Il Ravvedimento ritenute d'acconto
Il ravvedimento per le ritenute deve essere
effettuato solo tramite modello F24 telematico
Dal 29/11/2009 le sanzioni per il ravvedimento
operoso sono state ridotte art.16 D.L. 185/2008
le nuove disposizioni si applicano anche ai periodi
precedenti.
La sanzione del 3,75%
(1/8 del minimo) passa al
2,5%
(1/12 del minimo) entro 30gg
La sanzione del 6%
(1/5 del minimo) passa al 3%
(1/10 del minimo). dal 31° giorno ad un anno
oltre interessi del al
3 %
in ragione d’anno.
All'importo della ritenuta vanno aggiunti gli
interessi e le sanzioni vanno indicate a parte
codici tributo
1040 ritenuta a cui vanno aggiunti gli interessi
8906 sanzione per ravvedimento
Il Ravvedimento Iva
Il ravvedimento per le ritenute deve essere
effettuato solo tramite modello F24 telematico
Dal 29/11/2009 le sanzioni per il ravvedimento
operoso sono state ridotte art.16 D.L. 185/2008
le nuove disposizioni si applicano anche ai periodi
precedenti.
La sanzione del 3,75%
(1/8 del minimo) passa al
2,5%
(1/12 del minimo) entro 30gg
La sanzione del 6%
(1/5 del minimo) passa al 3%
(1/10 del minimo). dal 31° giorno ad un anno
oltre interessi del al
3 %
in ragione d’anno.
L'importo iva, gli interessi e le sanzioni vanno
indicate separatamente
codici tributo
6031 Iva I Trimestre
1991 Interessi
8904 sanzione per ravvedimento
Il
Ravvedimento ici
Il ravvedimento ici può essere effettuato come
modalità di pagamento in due modi con bollettino di
c/c postale oppure con modello F24 in entrambi i
casi si applicano le stesse sanzioni.
Dal 29/11/2009 le sanzioni per il ravvedimento
operoso sono state ridotte art.16 D.L. 185/2008
le nuove disposizioni si applicano anche ai periodi
precedenti.
La sanzione del 3,75%
(1/8 del minimo) passa al
2,5%
(1/12 del minimo) entro 30gg
La sanzione del 6%
(1/5 del minimo) passa al 3%
(1/10 del minimo). dal 31° giorno ad un anno
oltre interessi del al
3 %
in ragione d’anno.
Se si paga con il bollettino di c/c postale barrare
la casella ravvedimento e al totale aggiungere
interessi e sanzioni.
Se si paga con il modello F24:
codice tributo ici
3901 Ici prima casa
3902 Ici terreni agricoli
3903 Ici aree fabbricabili
3904 Ici altri fabbricati
3906 Interessi su ravvedimento
3907 Sanzione ravvedimento
Il Ravvedimento per gli intermediari telematici
omessa o tardiva trasmissione e visto di conformità
Il ravvedimento operoso e' possibile anche per gli
intermediari telematici, se ad esempio il
commercialista non effettua la trasmissione nei
termini può sanare pagando contestualmente la
sanzione di € 43,00, per il visto di conformità e
asseverazione € 25,80 e per la certificazione
tributaria € 51,60
codici tributo
8924 per tardiva o messa trasmissione € 43,00
8925 per infedele visto, asseverazione o
certificazione tributaria |