OMAGGI
-
Omaggi di beni oggetto
dell'attività d'impresa
-
Omaggi di beni non oggetto
dell'attività d'impresa
Le cessioni
gratuite (vini, spumanti, panettoni, dolci, Dvd,
cesti natalizi, penne, calendari, eccetera) sono
fisiologiche all'attività d'impresa e/o della
professione in quanto è prassi ricorrente di
regalare a terzi (clienti, fornitori, dipendenti)
beni di qualsiasi tipo, generalmente di valore non
rilevante, a scopo prettamente promozionale,
propagandistico e/o filantropico. Se i loro valore
unitario non supera 25,82€ li consideriamo omaggi,
se il valore e' superiore consultare
altre spese a deducibilità limitata
Il trattamento
fiscale degli omaggi non e' di semplice soluzione
bisogna distinguere, se gli omaggi sono costituiti
da beni oggetto dell'attività dell'impresa o beni
diversi, e se gli stessi sono destinati ai clienti o
a soggetti diversi.
Cosa dice la legge
L'art. 108, 2°
comma nuovo Tuir, stabilisce :Le spese di
rappresentanza sono ammesse in deduzione nella
misura di un terzo del loro ammontare e sono
deducibili per quote costanti nell'esercizio in cui
sono state sostenute e nei quattro successivi. Si
considerano spese di rappresentanza anche quelle
sostenute per i beni distribuiti gratuitamente,
anche se recano emblemi, denominazioni o altri
riferimenti atti a distinguerli come prodotti
dell'impresa, e i contributi erogati per
l'organizzazione di convegni e simili. Le predette
limitazioni non si applicano ove le spese di
rappresentanza siano riferite a beni di cui al
periodo precedente di valore unitario non eccedente
euro 25,82 (50.000 lire).
L'art.19bis-1
D.p.r. 633/72 lettera h stabilisce: non è
ammessa in detrazione l'imposta relativa alle spese
di rappresentanza, come definite ai fini delle
imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per
l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a
lire cinquantamila euro 25,82;
Quindi per
omaggio, s'intende qualsiasi cessione di beni
gratuita destinati a chiunque (clienti, fornitori
etc..) al fine di accrescere l'immagine aziendale,
il cui valore non supera euro 25,82 e tale
spesa e' deducibile al 100% ai fini delle imposte
dirette, mentre un discorso piu' complesso si
prospetta ai fini Iva. In linea generale
l'iva acquisti sugli omaggi e' detraibile al
100% art. 19-bis1, comma 1, lettera h),D.p.r.
633/72, a condizione, che il bene sia destinato al
cliente ed inserito in fattura emessa, in regime di
non imponibilità ex art.2 D.p.r. 633/72 e il bene
non sia oggetto dell'attività dell'impresa.
Il corretto
trattamento tributario da riservare alle cessioni di
beni a titolo gratuito presuppone una preliminare
distinzione tra i beni oggetto
dell'attività d'impresa (cosiddetti "beni merce")
e i beni alla cui produzione o scambio non è diretta
l'attività d'impresa ("altri beni").
Analizziamo quindi i due casi: Omaggi di beni
oggetto dell'attività d'impresa e Omaggi di beni non
oggetto dell'attività d'impresa.
1.Omaggi di beni oggetto dell'attività d'impresa
Con riferimento
agli omaggi di beni oggetto dell'attività d'impresa,
verranno analizzate le tre seguenti alternative:
1.Detrazione
dell'Iva sugli acquisti di beni destinati ad omaggio
L',art.19bis1 comma 1, lettera h), del D.P.R.
26 ottobre 1972, n. 633 dispone che "non è ammessa
in detrazione l'imposta relativa alle spese di
rappresentanza, come definite ai fini delle imposte
sul reddito, tranne quelle sostenute per l'acquisto
di beni di costo unitario non superiore a lire
cinquantamila" euro 25,82, . In base all'art.
2, comma 2, n. 4), del citato decreto costituiscono
inoltre cessioni di beni "le cessioni gratuite di
beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il
cui commercio non rientra nell'attività propria
dell'impresa se di costo unitario non superiore a
lire cinquantamila/ euro 25,82 e di quelli per i
quali non sia stata operata, all'atto dell'acquisto
o dell'importazione, la detrazione dell'imposta a
norma dell'articolo 19, anche se per effetto
dell'opzione di cui all'articolo 36-bis". Con
la circolare 16 luglio 1998 n.188/e
l'Amministrazione finanziaria ha illustrato il
coordinamento tra le suddette norme, chiarendo che
gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti
gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio
rientra nell'attività propria dell'impresa, non
costituiscono, ai fini Iva, spese di rappresentanza
e le relative cessioni gratuite devono essere
assoggettate ad imposta ai sensi dell'art.2, comma
2, n. 4), del D.P.R. n. 633/1972. Nel sancire
l'imponibilità delle cessioni gratuite di beni
oggetto dell'attività di impresa, tale
impostazione sembrerebbe precludere la possibilità
per l'impresa stessa di non detrarre l'Iva a
monte sull'acquisto di tali beni, anche se, fin
dall'origine, si sia a conoscenza che gli stessi
verranno destinati ad omaggio . Qualora l'iva
all'acquisto (o produzione) dei beni oggetto
dell'attività di impresa sia stata detratta,
la relativa cessione a titolo gratuito del bene
sarà soggetta ad Iva, ex art.2 comma 2,
n. 4), del D.P.R. n. 633/1972. Poiché, ai sensi
dell'art.18, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, per le
cessioni gratuite dei beni in parola la rivalsa
non è obbligatoria, nell'ipotesi in cui
questa non venga esercitata, l'impresa potrà
adottare alternativamente una delle seguenti
procedure :
-
l'emissione di autofattura, in unico esemplare
per ciascuna cessione, ovvero mensile per le
cessioni gratuite effettuate nel mese, con
l'indicazione del valore normale dei beni ceduti,
dell'aliquota (o delle aliquote) applicabile e della
relativa imposta, oltre che l'annotazione della
dicitura "Autofattura per omaggi ai sensi
dell'art.2, comma 2, n. 4), del D.P.R. n. 633/1972".
Tale documento dovrà essere numerato secondo la
numerazione propria delle fatture di vendita ed
essere annotato nel registro delle fatture emesse;
il relativo ammontare imponibile concorrerà a
formare il volume d'affari dell'impresa;
-
l'annotazione su un apposito registro Iva degli
omaggi, numerato e conservato ai sensi dell'art.
39 del D.P.R. n. 633/1972, con indicazione dei dati
del cessionario, dell'ammontare globale dei valori
normali delle cessioni gratuite effettuate in
ciascun giorno e delle relative imposte distinte per
aliquota.
L'impresa
potrebbe altresì decidere di emettere regolare
fattura nei confronti del
cessionario, optando fra due possibili
alternative:
- richiedere
al cessionario del pagamento della sola Iva,
esercitando la rivalsa; in tal caso il cedente
emette fattura in duplice esemplare recante
l'indicazione "Cessione gratuita ai sensi dell'art.
2, comma 2, n. 4), del D.P.R. n. 633/1972, con
rivalsa dell'Iva, ai sensi dell'art. 18, comma 3,
del D.P.R. n. 633/1972";
- rinunciare
all'esercizio della rivalsa; in tal caso il
cedente emette fattura in duplice esemplare
recante l'indicazione "Cessione gratuita ai sensi
dell'art. 2, comma 2, n. 4), del D.P.R. n. 633/1972,
senza esercizio della rivalsa dell'Iva, ai sensi
dell'art. 18, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972" e
dovrà contabilizzare e versare l'imposta alla
stregua di qualsiasi operazione imponibile. Va,
infine, ricordato che, ai sensi dell'art. 13, comma
2, lettera c), del D.P.R. n. 633/1972, la
base imponibile delle cessioni a titolo gratuito è
rappresentata dal valore normale dei beni,
costituito, ex art. 14 del medesimo decreto,
dal prezzo mediamente praticato per i beni della
stessa specie, al medesimo stadio di
commercializzazione, che si individua in quello
praticato nella fase di produzione, qualora i beni
ceduti siano prodotti dallo stesso soggetto, ed in
quello praticato nella fase all'ingrosso, qualora
siano stati acquistati presso altri operatori
2.Possibilità
di non detrarre l'Iva sugli acquisti di beni
destinati ad omaggio
In alternativa alla procedura descritta in
precedenza, si ritiene sia possibile, per l'impresa,
optare per la non detrazione dell'Iva sugli
acquisti destinati ad omaggio, con conseguente
esclusione dal campo di applicazione del tributo
della successiva cessione gratuita. La circolare 16
luglio 1998 n.188/E sembra precludere la possibilità
per l'impresa di non detrarre l'Iva a monte
sull'acquisto dei beni in parola, anche qualora, fin
dall'origine, si sia a conoscenza che gli stessi
verranno destinati ad omaggio. Tuttavia, più che
inibire l'ipotesi descritta, la predetta circolare
sembra averla trascurata, dando per scontato che, in
caso di acquisto o produzione di beni oggetto
dell'attività d'impresa, l'Iva a monte sia stata
portata in detrazione. Ma se tale presunzione può
avere senso nel caso in cui i beni in questione
siano prodotti dall'impresa stessa (risulterebbe,
infatti, complesso discernere nell'ambito del
processo produttivo i beni destinati alla
commercializzazione da quelli destinati ad omaggio),
lo stesso non può dirsi nel caso in cui gli stessi
siano acquistati . L'art. 2, comma 2, n. 4), del
D.P.R. n. 633/1972, nel sancire l'imponibilità
delle "cessioni gratuite di beni", esclude
espressamente: - quelle aventi ad oggetto beni
"la cui produzione o il cui commercio non rientra
nell'attività propria dell'impresa se di costo
unitario non superiore a lire cinquantamila/euro
25,82", e - quelle aventi ad oggetto beni
"per i quali non sia stata operata, all'atto
dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione
dell'iva acquisti a norma dell'articolo 19,
anche se per effetto dell'opzione di cui
all'articolo 36-bis". La seconda locuzione è
indipendente dalla prima: pertanto il regime di
esclusione delle cessioni dei beni "per i quali non
sia stata operata, all'atto dell'acquisto o
dell'importazione, la detrazione dell'imposta a
norma dell'articolo 19" opera - letteralmente - a
prescindere dalla circostanza che si tratti di beni
la cui produzione o commercio rientri o non rientri
nell'attività propria dell'impresa. Nella pratica
"in caso di cessione gratuita, l'esclusione dal
campo di applicazione del tributo, per mancata
detrazione dell'Iva a monte, trova più ampia
applicazione, .
Ai sensi dell'art. 5, paragrafo
6, della VI Direttiva 17 maggio 1977, n.
77/388/CEE: "È
assimilato a una cessione a titolo oneroso
il prelievo di un bene dalla propria impresa da
parte di un soggetto passivo il quale lo destina
al proprio uso privato o all'uso del suo
personale o lo trasferisce a titolo gratuito
o, più generalmente, lo destina a fini estranei
alla sua impresa, quando detto bene o gli
elementi che lo compongono hanno consentito
una deduzione totale o parziale dell'imposta sul
valore aggiunto. il legislatore
comunitario al fine di evitare che i beni
pervengano al consumo detassati dispone
l'assoggettamento all'imposta del relativo
autoconsumo esterno, ma ciò solo nel caso in cui
l'imposta relativa ai beni stessi abbia formato
oggetto di detrazione totale o parziale al
momento dell'acquisto". Tale
disposizione impedisce che un soggetto passivo
che ha potuto detrarre l'Iva sull'acquisto di un
bene destinato alla sua impresa sfugga al
pagamento dell'Iva quando preleva il bene stesso
dal patrimonio della sua impresa per fini
privati e goda così di indebiti vantaggi
rispetto al consumatore comune che acquista il
bene pagando l'Iva". I Giudici comunitari hanno
illustrato la ratio della norma sopra
descritta: Garantire parità di trattamento
tra il soggetto passivo che prelevi un bene
dalla sua impresa e un consumatore comune,
per cui e' normale che se l'impresa si acquista
senza detrarre iva cede senza assoggettare a
iva, tale interpretazione e' avvalorata anche
dall'art.2 del D.p.r. 633/72
l'art. 2,
comma 2, n. 5), del D.P.R. n. 633/1972,
esclude l'imponibilità della destinazione dei
beni "... all'uso o al
consumo personale o familiare dell'imprenditore
o di coloro i quali esercitano un'arte o una
professione o ad altre finalità estranee alla
impresa o all'esercizio dell'arte o della
professione ..." nell'ipotesi in cui non sia
stata operata, all'atto dell'acquisto, la
detrazione dell'imposta di cui all'art. 19 del
D.P.R. n. 633/1972.
Per cui se Io
soggetto iva, acquisto un bene da un privato e
lo cedo, lo vendo senza iva, se acquisto un bne
con iva indetraibile lo vendo sempre senza iva.
La dicitura da usare sarà Non imponibile art.
2, comma 2, n. 5), del D.P.R. n. 633/1972
3.Rettifica
dell'Iva detratta a monte:
Alternativamente all'imponibilità della cessione a
titolo gratuito, che, come si è detto, è
rappresentata dal valore normale del bene ceduto, ci
si domanda se sia possibile operare la rettifica
della detrazione dell'Iva pagata a monte, ex
19-bis2 del D.P.R. n. 633/1972, che renderebbe
la relativa cessione gratuita dei beni in parola
fuori campo Iva. È il caso, ad esempio, dei beni e
servizi il cui commercio o la cui produzione rientra
nell'attività propria dell'impresa successivamente
destinati ad una "operazione a premio". l'art.19
comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 dispone che "...
In nessun caso è detraibile l'imposta relativa
all'acquisto o all'importazione di beni o servizi
utilizzati per l'effettuazione di manifestazioni a
premio"; e, ai sensi dell'art. 2, comma 3,
lettera m), del citato decreto, "le cessioni
di beni soggette alla disciplina dei concorsi e
delle operazioni a premio ...", non costituiscono
cessioni di beni. Pertanto, come chiarito dalla
circolare 24 marzo 1998 n.89/e, i beni e i
servizi oggetto dell'attività d'impresa, per i quali
è stata detratta l'Iva a monte, possono essere
destinati a "premio" a condizione che: - sia
operata la rettifica della detrazione prevista
dall'art.19 bis2, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972,
se i beni e i servizi assegnati sono stati
acquistati o prodotti a decorrere dal 1° gennaio
1998; - sia corrisposta l'imposta sostitutiva del
20 per cento, se i beni e i servizi assegnati sono
stati acquistati o prodotti prima del 1°gennaio
1998. In tale ipotesi, dunque, la rettifica ex
art. 19-bis2 si rende obbligatoria, venendo a
mutare, per effetto del cambiamento di destinazione
del bene, il regime di detrazione dell'imposta, non
costituendo mai l'operazione a premio un'operazione
imponibile. Nel caso in esame, invece, la
cessione a titolo gratuito di beni oggetto
dell'attività d'impresa, cui è stata operata la
detrazione dell'imposta, non comporta alcun
mutamento in ordine alla detrazione stessa, essendo
la successiva cessione imponibile ex art.2,
comma 2, n. 4), del D.P.R. n. 633/1972. Tale
impostazione per analogia e' confermata dalla
stessa Amministrazione finanziaria, che, con la
circolare 24 dicembre 1997,n.328/e, ha rilevato che
"le ipotesi di rettifica della detrazione dovrebbero
riguardare casi piuttosto limitati, ove si consideri
che la destinazione di un bene a fini estranei
all'impresa dà luogo, generalmente, alla tassazione
del bene stesso a titolo di autoconsumo , il che fa
venir meno l'obbligo della rettifica della
detrazione operata. In tal caso, infatti, la
detrazione stessa è legittimata dalla circostanza
che il bene in questione è stato impiegato per la
realizzazione di un'operazione imponibile".
2.Omaggi di beni non oggetto dell'attività
d'impresa
Regime Iva
degli omaggi non oggetto dell'attività d'impresa
Secondo quanto affermato dal Ministero delle finanze
nella risoluzione 16 ottobre 1990 n.666305, gli
acquisti di beni che non rientrano nell'attività
propria dell'impresa destinati ad omaggio ai
dipendenti non presentano quella connessione
strumentale con l'attività dell'impresa tale da
integrare una spesa di rappresentanza. Di
conseguenza, l'Iva relativa a tali beni è
indetraibile per mancanza del requisito
dell'inerenza con l'esercizio dell'impresa,
indipendentemente dal costo di acquisto. In altri
termini, per il Ministero va distinta l'ipotesi in
cui destinatario dell'omaggio sia un cliente o un
fornitore del soggetto cedente da quella in cui i
beni siano destinati ai dipendenti dell'impresa
stessa. Analizziamo i due casi:
Destinatario
dell'omaggio e' un Cliente
- se il costo unitario del bene è superiore ad
euro 25,82, l'imposta relativa agli acquisti
non è detraibile, mentre la successiva
cessione gratuita è da considerarsi fuori
campo Iva,ex art.2, comma 2, n. 4), del D.P.R. n.
633/1972; - se il costo unitario del bene
non è superiore ad euro 25,82, l'imposta
relativa agli acquisti è detraibile,
mentre la successiva cessione gratuita è da
considerarsi fuori campo Iva, ex art.2, comma 2,
n. 4), del D.P.R. n. 633/1972.
In questo
caso viene meno il principio in virtu' del quale
l'iva detratta a monte deve essere riaddebitata
sulla cessione, a condizione pero' che sia garantita
la parità di trattamento con il consumatore finale e
si provi che l'operazione non nasconde un evasione
iva, in tal caso a parere di chi scrive e'
necessario inserire l'omaggio in fattura emessa al
cliente, in modo tale da provare che il cliente e'
il reale destinatario dell'omaggio.
Destinatario
dell'omaggio e' un soggetto diverso
(Fornitore, dipendente) , l'imposta relativa
all'acquisto del bene non sarà mai detraibile,
a prescindere dal superamento o meno della soglia
dei 25,82 euro, e la successiva cessione
gratuita sarà fuori campo Ivaex art.2, comma 2,
n. 4), del D.P.R. n. 633/1972 . |