LA NOTIFICA DEGLI ATTI TRIBUTARI
Novità - Con
La Notifica a terzi sempre obbligatoria la
raccomandata al destinatario
L'art. 37, comma
27, del D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 (convertito,
con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248,
testo coordinato in ha apportato una serie di
modifiche alla disciplina delle notificazioni in
campo tributario, Vediamo, nel dettaglio, quali sono
queste importanti modifiche. Al citato art. 60 del
D.P.R. n. 600/1973, è stata aggiunta, dopo la
lettera b) del comma 1, la lettera b-bis) che così
dispone: "se il consegnatario non è il destinatario
dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o
deposita la copia dell'atto da notificare in busta
che provvede a sigillare e su cui trascrive il
numero cronologico della notificazione, dandone atto
nella relazione in calce all'originale e alla copia
dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni
o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto
dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una
ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta
notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di
lettera raccomandata". La portata della norma e'
semplice se prima la raccomandata di avvenuta
notifica a terzi era necessaria solo per i terzi,
ora e' obbligatoria anche se si notifica a un
familiare convivente.
LA NOTIFICA A
TERZI O DIRETTAMENTE ALL'INTERESSATO.
L'atto tributario, va sempre
notificato direttamente all'interessato,
quando la cartella esattoriale o l'avviso di
accertamento va notificato a terzi (esclusi i
familiari conviventi), ad esempio il Portiere, il
vicino il parente del piano superiore, e’
obbligatorio informarlo dell’avvenuta notifica, con
la prescritta raccomandata di avvenuta notifica a
terzi, come previsto dagli art.139 del cpc, comma
4 come modificato dall’art.174 comma 3 del Dlgs
30/06/2003 n.196. In caso di irreperibilità ai
sensi dell’art.140 del cpc, e’ obbligatorio
affiggere avviso sulla porta e procedere a darne
notizia per raccomandata. Tale principio e’ stato
affermato anche dalla suprema corte di Cassazione
che ha stabilito che e’ obbligatorio il deposito
di copia nella casa comunale, l’affissione alla
porta dell'abitazione e la spedizione di
raccomandata con avviso di ricevimento, essendo
questi i requisiti minimi da pretendersi per
una corretta instaurazione del contraddittorio
nel rispetto del codice di rito - Sent. n. 5529
del 22 ottobre 1981 della Corte Cass.
MODALITA' DI NOTIFICA DEGLI
ATTI
Le modalità di notifica sono le
stesse previste per l'accertamento e contenute
nell'art. 60 del DPR 600/1973, e quindi:
- notifica a mani proprie,
che può avvenire in qualsiasi luogo così come
sancito dall'art. 138 del CPC;
- notifica a persona di
famiglia o addetta alla casa o all'ufficio o azienda;
tale notifica può avvenire solo nel domicilio
fiscale del destinatario.
- notifica a mezzo posta
tramite invio di raccomandata con avviso di
ricevimento, tale modalità di notifica è
disciplinata dall'art. 26 del DPR 602/1973, dalla
Legge 890/1982 e dall'art. 149 del CPC. Ai sensi
dell'art. 1 della citata L. 890/1982, l'ufficiale
giudiziario può avvalersi del servizio postale per
la notificazione degli atti, salvo che l'autorità o
la parte richieda che la notificazione debba essere
eseguita personalmente. La forma di notificazione a
mezzo posta si avvale della cooperazione di due
soggetti distinti: l'ufficiale giudiziario e
l'ufficiale postale. All'ufficiale giudiziario
spetta la fase preliminare della consegna dell'atto
all'ufficio postale, "dopo aver scritto la relazione
di notifica sull'originale e sulla copia dell'atto,
facendo menzione dell'ufficio postale per mezzo del
quale spedisce la copia al destinatario in piego
raccomandato con avviso di ricevimento". La
giurisprudenza in più occasioni ha sancito la
necessaria compilazione della relata in caso di
notifica a mezzo posta: in particolare si citano
Commissione Tributaria Centrale, sentenza n. 385/03;
CTP Salerno, sez. XV, sentenza n. 291/03; CTP
Torino, sez. XIV, sentenza n. 13/03. All'ufficio
postale compete invece la consegna dell'atto da
effettuare secondo le disposizioni dettate dagli
artt. 7 e 8 della L. 890/1982. In particolare
l'agente postale consegna il plico al destinatario,
o alle persone autorizzate, e compila l'avviso di
ricevimento. L'agente postale deve fare
sottoscrivere dal ricevente l'avviso di ricevimento
e il registro cronologico facendo menzione, in caso
di consegna a persona diversa dal destinatario,
della qualifica del consegnatario (in caso di
familiare deve essere indicata la convivenza). Se il
plico viene ritirato ma il consegnatario non firma
l'avviso di ricevimento, ovvero in caso di rifiuto
del plico, oppure in caso di mancanza o inidoneità
delle persone autorizzate a ricevere il plico,
l'agente compila l'avviso di ricevimento, facendo
menzione in caso di rifiuto delle generalità della
persona, appone la data e la firma e lo consegna al
mittente. L'agente rilascia avviso al destinatario
mediante affissione alla porta di ingresso oppure
mediante immissione nella cassetta postale
dell'abitazione o dell'azienda. Il plico è
depositato presso l'ufficio postale. Trascorsi 10
giorni dal deposito senza che il destinatario o un
suo delegato ne abbia curato il ritiro la notifica
si ha per eseguita da tale data, e il piego stesso
deve essere inviato con raccomandata al mittente. A
riguardo è importante porre in evidenza che la Corte
Costituzionale, nella sentenza n. 346/1998, ha
dichiarato l'illegittimità dell'art 8 della L.
890/1982 nella parte in cui non prevede la
comunicazione, del rifiuto o dell'impossibilità
della notifica, a mezzo raccomandata così come
avviene ai sensi dell'art. 140 del CPC. Considerato
che la notifica si ha per avvenuta decorso il decimo
giorno dal deposito, può avvenire che, a tale data,
l'ufficio sia decaduto dal potere di accertamento (a
riguardo si segnala la sentenza n. 143/00 della CTP
Torino). Come già detto in precedenza la notifica a
mezzo posta non si esaurisce con la spedizione
dell'atto a mezzo di raccomandata, ma si perfeziona
con la consegna del plico al destinatario, e la
prova di tale consegna deriva esclusivamente
dall'avviso di ricevimento, con la conseguenza che
la mancata produzione dell'avviso di ricevimento
determina l'inesistenza della notifica. Più volte la
giurisprudenza si è espressa sull'importanza della
redazione dell'avviso di ricevimento ed in
particolare si segnalano le seguenti sentenze della
Corte di Cassazione nn. 9328/94; 965/99 e 6599/95;
- notifica presso il
domiciliata rio, ai sensi dell'art. 60,
lettera e), del DPR 600/1973, il contribuente può
eleggere domicilio presso una persona o un ufficio,
nel comune del proprio domicilio fiscale, dandone
comunicazione tramite la denuncia dei redditi o a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In
questo ultimo caso la variazione sarà efficace a
decorrere del sessantesimo giorno successivo alla
comunicazione. La Corte Costituzionale con al
sentenza n 360/2003 ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale di tale termine in quanto
eccessivamente lungo.
- notifica alle persone
giuridiche, tale notifica va effettuata
mediante consegna dell'atto alla persona fisica che
rappresenta la società o alla persona incaricata a
ricevere la notifica;
- notifica in caso di
irreperibilità, rifiuto a ricevere, assenza di
abitazione e azienda, in caso di
irreperibilità o rifiuto, la notifica avviene a
mezzo deposito c/o la casa comunale con contestuale
affissione dell'avviso di avvenuto deposito sulla
porta dell'abitazione o dell'azienda, e se ne dà
notizia al destinatario con raccomandata (cfr. art.
140 C.p.C.). In caso di inesistenza dell'abitazione
o dell'azienda, l'avviso è affisso nell'albo del
Comune e la notifica si ha per avvenuta trascorsi 8
giorni da quello di affissione. Tale modalità di
notificazione costituisce una procedura d'urgenza
consentita solo in caso di inutile tentativo di
adempiere nei modi ordinari. A riguardo è importante
segnalare che la giurisprudenza in più occasioni ha
riconosciuto a carico del notificatore l'obbligo di
indicare nella relata di notifica le ricerche
effettuate nonché i tentativi invano esperiti di
procedere nelle modalità ordinarie. Si citano le
seguenti sentenze della Corte di Cassazione: nn.
4927/87; 6065/1999; 1427/2000 e 14475/03. Nel caso
di persone giuridiche per potere procedere alla
notifica ai sensi dell'art. 140 è necessario che
sussista anche l'impossibilità di notificare l'atto
al rappresentante legale. A riguardo si segnala che
la notifica al rappresentante della società può
avvenire solo in caso in cui il domicilio dei due
soggetti è nello stesso comune (Corte di Cassazione
n. 1709/1991). L'ufficio, in caso di impossibilità a
notificare alla persona giuridica, deve accertarsi
se il rappresentante ha domicilio nel comune della
società e, solo se manca anche quest'ultimo, è
consentito procedere alla notifica ai sensi
dell'art. 140 del CPC. La necessità dell'uguaglianza
tra i due domicili deriva dall'art 60 del DPR
600/1973. Inoltre e' obbligatoria l'affissione sulla
porta e la raccomandata di avvenuta affissione alla
casa comunale o all'albo pretorio.
La relata di notifica ed
il valore del suo contenuto:
La relazione di notificazione certifica l'attività
del notificatore ed è l'unica fonte di riscontro,
con la conseguenza che "…le risultanze di detta
relazione non possono essere interpretate o
integrate successivamente" (Corte di Cassazione
sentenze nn. 9217/1995; 5305 /1999 e 11315/2000).
La relata di notificazione fa fede, fino a querela
di falso, delle attestazioni che riguardano
l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario, nonché
dei fatti avvenuti in sua presenza e delle
dichiarazioni rese in sua presenza, mentre per le
altre attestazioni, frutto di informazioni a lui
rese, la stessa fa fede fino a prova contraria
(Corte di Cassazione nn. 7573/1983; 13925/99;
4590/00; 8799/00 e 5305/99).
In caso di discordanza
tra la copia della relata in mano al contribuente e
la copia della stessa in mano all'ufficio, prevale,
ai fini della valutazione della correttezza della
notificazione, la copia in mano al contribuente
(Corte di Cassazione sentenze nn. 111/1986; 6309/94;
12575/95 e 4358/2001).
Il contenuto della relata di
notifica
Ai sensi dell'art. 148 del C.p.C. e dell'art. 60 del
DPR 600/1973 la relata, in calce e sull'originale,
deve contenere la data, la persona a cui è
consegnato l'atto, le sue qualità, il luogo di
consegna, le eventuali ricerche fatte o i motivi
della mancata consegna e la sottoscrizione di chi
riceve l'atto (peculiarità rispetto a quanto
previsto dall'art. 148 del C.p.C.).
A questo punto è necessario porre in evidenza come
l'art. 26 del DPR 602/1973 al comma II disponga che
in caso di consegna a mani proprie o di persone
abilitate non è richiesta la sottoscrizione del
consegnatario dell'originale della cartella.
Il concessionario della pubblica riscossione in
varie occasioni ha interpretato tale disposto come
una autorizzazione a non far sottoscrivere dal
consegnatario la relata di notifica.
Tale interpretazione è da ritenersi errata in quanto
il legislatore sancisce, al successivo IV comma,
l'obbligo per il concessionario di conservare la
matrice o la copia della cartella per cinque anni
con la relazione dell'avvenuta notificazione o
l'avviso di ricevimento, ne consegue che al
contribuente viene consegnato l'originale sul quale
non occorre la sottoscrizione, mentre al
concessionario resta la copia della stessa.
Di conseguenza l'esonero vale solo per l'originale
nelle mani del contribuente e non per la copia in
mano al concessionario.
Ai sensi dell'art. 160 del C.p.C. la notificazione è
nulla se non sono osservate le disposizioni circa la
persona alla quale deve essere consegnata la copia,
o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è
fatta o sulla data, salva l'applicazione degli artt.
156 e 157 del C.p.C.
Notifica a persone estranee
Se la notifica è espletata in luoghi e nei confronti
di persone che non abbiano alcuna relazione con il
destinatario la stessa è inesistente, in quanto in
tali casi l'attività compiuta è totalmente difforme
dal modello legale di notificazione (Corte di
Cassazione nn. 10380/97; 9372/1997; 14393/99 e
5011/2000).
Anche la notifica ''a mani'' si
perfeziona per il notificante alla consegna
dell'atto
Notificazione - Data -
Difformità tra l'originale e la copia consegnata al
contribuente - Ove vi sia difformità tra la
relata di notifica apposta sull'originale e
quella dal notificatore redatta sulla copia
consegnata al contribuente, prevale
quest'ultima (nella fattispecie sulla copia
dell'avviso di accertamento consegnata al
contribuente risultava una data di notificazione
diversa da quella che si leggeva sull'originale
dell'atto notificato - Sent. n. 10378 del 13
gennaio 1993 (dep. il 20 ottobre 1993) della Corte
Cass., Sez. I civ. - Pres. Sgroi, Rel. Sotgiu
Il
legislatore italiano, recependo la Direttiva n.
94/5/CE del 14 febbraio 1994 del Consiglio
dell'Unione europea (anche nota come VII Direttiva
CEE), con l'art. 36 del D.L. 23 febbraio 1995,
n. 41, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85, e
modificato dal D.L. 2 ottobre 1995, n. 415,
convertito con modificazioni dalla L. 29
novembre 1995, n. 507, ha introdotto un regime
speciale applicato a partire dal 1° aprile 1995,
comunemente noto come "regime del margine",
relativo agli scambi aventi ad oggetto beni mobili
usati nonché oggetti d'arte, oggetti di
antiquariato o da collezione.
Il
singolare meccanismo impositivo introdotto
dal legislatore comunitario prevede che si
sottoponga a tassazione il solo margine di
guadagno, dato dalla differenza tra il
corrispettivo realizzato dal venditore ed il
prezzo d'acquisto dovuto al suo fornitore,
aumentato delle eventuali spese di riparazione ed
accessorie. |