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DICHIARAZIONE MOD. UNICO ANNO 2009

INVESTIMENTI ALL'ESTERO

E/O TRASFERIMENTI DA, PER E SULL'ESTERO

MODULO RW

Si informa che è stato ribadito, da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’obbligo di dichiarazione riguardante le attività finanziarie detenute all’estero. Dal 2009 l’obbligo è stato esteso anche agli immobili. Il mancato assolvimento del suddetto obbligo di dichiarazione comporta l’applicazione di pesantissime sanzioni. L’obbligo riguarda tutte le persone fisiche residenti in Italia (anche se non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi) le quali devono indicare:

  1. i trasferimenti da e verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli effettuati attraverso soggetti non residenti, senza il tramite di intermediari residenti, se l'ammontare complessivo di tali trasferimenti nel corso del periodo di imposta sia stato superiore a euro 12.500,00. Nell'ammontare complessivo vanno computati tutti i trasferimenti e, quindi, sia quelli verso l'estero che quelli dall'estero;
  2. gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, detenuti al termine del periodo di imposta se l'ammontare complessivo di tali investimenti ed attività, al termine del periodo di imposta, risulta superiore a euro 12.500,00. Quest'obbligo sussiste anche se nel corso dell'anno non siano intervenute movimentazioni.
    Agli effetti degli obblighi di dichiarazione, si considerano come di fonte estera i redditi corrisposti da soggetti non residenti, nonchè i redditi derivanti da beni che si trovano al di fuori del territorio dello Stato. Si considerano, in ogni caso, di fonte estera i redditi soggetti alla ritenuta del 12,50 o del 27 per (interessi ed altri proventi dei depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero, proventi derivanti da riporti e pronti contro termine con controparti non residenti).
    Si considerano, altresÌ, di fonte estera gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari esteri, emessi all'estero, soggetti all'imposta sostitutiva del 12,50 o del 27 per cento.
    Sono, inoltre, da considerare di fonte estera i redditi soggetti alle disposizioni dell'art. 18 del TUIR;

Tipo di attività detenuta all'estero

Obbligo di compilazione del quadro RW

Attività finanziarie estere (emesse da non residenti,compresi titoli pubblici italiani emessi all'estero)

- in ogni caso

Immobili all'estero

- se sono assoggettati ad imposte sui redditi nello Stato estero o comunque se sono dati in affitto

- in caso di cessione suscettibile di generare una plusvalenza imponibile in base all'articolo 67, comma 1, lettere a) e b) del TUIR

Preziosi ed opere d'arte

- solo se impiegati in attività destinate a produrre redditi imponibili in Italia

Attività finanziarie italiane (emesse da residenti, compresi titoli degli enti e organismi internazionali equiparati ai titoli di stato)

- in caso di cessione o rimborso suscettibili di generare plusvalenze imponibili in base all'articolo 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies) del TUIR

Polizza di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione contratte con società assicuratrici non residenti

- qualora il contratto non è concluso per il tramite di intermediario finanziario italiano o le prestazioni non sono pagate attraverso un intermediario italiano

  1. i trasferimenti da, verso e sull'estero che nel corso dell'anno hanno interessato i suddetti investimenti e le attività, se l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell'anno, computato tenendo conto anche dei disinvestimenti, sia stato superiore a euro 12.500,00. Quest'obbligo sussiste anche se al termine del periodo d'imposta i soggetti interessati non detengono investimenti all'estero nè attività estere di natura finanziaria, in quanto a tale data è intervenuto, rispettivamente, il disinvestimento o l'estinzione dei rapporti finanziari.

Si precisa che l'obbligo di dichiarazione di cui ai precedenti punti b) e c) sussiste in ogni caso; vale a dire qualunque sia l'origine delle attività finanziarie e degli investimenti detenuti all'estero (ad esempio donazione o successione) e qualunque sia la modalità con cui sono stati effettuati i trasferimenti che hanno interessato tali attività (attraverso intermediari residenti, attraverso intermediari non residenti o in forma diretta tramite trasporto al seguito). L'obbligo di dichiarazione sussiste anche nel caso in cui le operazioni siano state poste in essere dagli interessati in qualità di esercenti attività commerciali in regime di contabilità ordinaria e siano soggetti a tutti gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili previsti dalle norme fiscali. Considerato che il modulo RW riguarda la rilevazione su base annua dei trasferimenti da, verso e sull'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli, il modulo RW deve essere presentato con riferimento all'intero anno solare.
Per gli importi in valuta estera il contribuente deve indicare il controvalore in euro utilizzando il cambio indicato nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate in corso di approvazione.
Gli obblighi di dichiarazione non sussistono, invece, per espressa previsione legislativa per i certificati in serie o di massa ed i titoli affidati in gestione o in amministrazione alle banche, alle SIM, alle Società fiduciarie ed agli altri intermediari professionali indicati nell'art. 1 del D.L. n. 167 del 1990, per i contratti conclusi attraverso il loro intervento, anche in qualità di controparti, nonché per i depositi ed i conti correnti, a condizione che i redditi derivanti da tali attività estere di natura finanziaria siano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari stessi.
Nel caso in cui le attività di cui alla presente dichiarazione abbiano prodotto redditi relativamente ai quali non sussistono le condizioni di esonero, il contribuente dovrà farne oggetto di dichiarazione nei relativi quadri secondo le istruzioni ivi fornite.
Si ricorda che, ai fini delle imposte sui redditi, si prevede la presunzione di fruttuosità, nella misura pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente in Italia nei singoli periodi d'imposta, con riguardo alle somme in denaro ai certificati in serie o di massa o ai titoli trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, a meno che nella dichiarazione non venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avverrà in un successivo periodo d'imposta.
Se le attività e gli investimenti sono detenuti all'estero in comunione, ciascuno dei soggetti interessati deve indicare la quota parte di propria competenza.
Se il contribuente è obbligato alla presentazione del modello UNICO 2007 Persone fisiche, il presente modulo deve essere presentato unitamente a detto modello.
Nei casi di esonero dalla dichiarazione dei redditi o nel caso di presentazione del mod. 730/2007, il modulo RW deve essere presentato con le modalità e nei termini previsti per la dichiarazione dei redditi unitamente al frontespizio del modello UNICO 2007 Persone fisiche debitamente compilato.
Il riquadro identificativo in alto a destra del modulo deve essere compilato indicando il codice fiscale del contribuente.

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