DICHIARAZIONE
MOD. UNICO ANNO 2009
INVESTIMENTI
ALL'ESTERO
E/O
TRASFERIMENTI DA, PER E SULL'ESTERO
MODULO RW
Si informa che è stato ribadito, da parte
dell’Agenzia delle Entrate, l’obbligo di
dichiarazione riguardante le attività finanziarie
detenute all’estero. Dal 2009 l’obbligo è stato
esteso anche agli immobili. Il mancato assolvimento
del suddetto obbligo di dichiarazione comporta
l’applicazione di pesantissime sanzioni.
L’obbligo riguarda tutte le persone fisiche
residenti in Italia (anche se non obbligate alla
presentazione della dichiarazione dei redditi) le
quali devono indicare:
-
i trasferimenti da e verso l'estero di denaro,
certificati in serie o di massa o titoli
effettuati attraverso soggetti non residenti,
senza il tramite di intermediari residenti, se
l'ammontare complessivo di tali trasferimenti
nel corso del periodo di imposta sia stato
superiore a euro 12.500,00. Nell'ammontare
complessivo vanno computati tutti i
trasferimenti e, quindi, sia quelli verso
l'estero che quelli dall'estero;
-
gli investimenti all'estero e le attività estere
di natura finanziaria attraverso cui possono
essere conseguiti redditi di fonte estera
imponibili in Italia, detenuti al termine del
periodo di imposta se l'ammontare complessivo di
tali investimenti ed attività, al termine del
periodo di imposta, risulta superiore a euro
12.500,00. Quest'obbligo sussiste anche se nel
corso dell'anno non siano intervenute
movimentazioni.
Agli effetti degli obblighi di dichiarazione, si
considerano come di fonte estera i redditi
corrisposti da soggetti non residenti, nonchè i
redditi derivanti da beni che si trovano al di
fuori del territorio dello Stato. Si
considerano, in ogni caso, di fonte estera i
redditi soggetti alla ritenuta del 12,50 o del
27 per (interessi ed altri proventi dei depositi
e conti correnti bancari costituiti all'estero,
proventi derivanti da riporti e pronti contro
termine con controparti non residenti).
Si considerano, altresÌ, di fonte estera gli
interessi ed altri proventi delle obbligazioni e
titoli similari esteri, emessi all'estero,
soggetti all'imposta sostitutiva del 12,50 o del
27 per cento.
Sono, inoltre, da considerare di fonte estera i
redditi soggetti alle disposizioni dell'art. 18
del TUIR;
Tipo di attività detenuta all'estero |
Obbligo di compilazione del quadro RW |
Attività finanziarie estere (emesse da non
residenti,compresi titoli pubblici italiani
emessi all'estero) |
- in ogni caso |
Immobili all'estero |
- se sono assoggettati ad imposte sui
redditi nello Stato estero o comunque se
sono dati in affitto |
- in caso di cessione suscettibile di
generare una plusvalenza imponibile in base
all'articolo 67, comma 1, lettere a) e b)
del TUIR |
Preziosi ed opere d'arte |
- solo se impiegati in attività destinate a
produrre redditi imponibili in Italia |
Attività finanziarie italiane (emesse da
residenti, compresi titoli degli enti e
organismi internazionali equiparati ai
titoli di stato) |
- in caso di cessione o rimborso
suscettibili di generare plusvalenze
imponibili in base all'articolo 67, comma 1,
lettere da c) a c-quinquies) del TUIR |
Polizza di assicurazione sulla vita e di
capitalizzazione contratte con società
assicuratrici non residenti |
- qualora il contratto non è concluso per il
tramite di intermediario finanziario
italiano o le prestazioni non sono pagate
attraverso un intermediario italiano |
-
i trasferimenti da, verso e sull'estero che nel
corso dell'anno hanno interessato i suddetti
investimenti e le attività, se l'ammontare
complessivo dei movimenti effettuati nel corso
dell'anno, computato tenendo conto anche dei
disinvestimenti, sia stato superiore a euro
12.500,00. Quest'obbligo sussiste anche se al
termine del periodo d'imposta i soggetti
interessati non detengono investimenti
all'estero nè attività estere di natura
finanziaria, in quanto a tale data è
intervenuto, rispettivamente, il disinvestimento
o l'estinzione dei rapporti finanziari.
Si precisa che l'obbligo di dichiarazione di cui ai
precedenti punti b) e c) sussiste in ogni caso; vale
a dire qualunque sia l'origine delle attività
finanziarie e degli investimenti detenuti all'estero
(ad esempio donazione o successione) e qualunque sia
la modalità con cui sono stati effettuati i
trasferimenti che hanno interessato tali attività
(attraverso intermediari residenti, attraverso
intermediari non residenti o in forma diretta
tramite trasporto al seguito). L'obbligo di
dichiarazione sussiste anche nel caso in cui le
operazioni siano state poste in essere dagli
interessati in qualità di esercenti attività
commerciali in regime di contabilità ordinaria e
siano soggetti a tutti gli obblighi di tenuta e
conservazione delle scritture contabili previsti
dalle norme fiscali. Considerato che il modulo RW
riguarda la rilevazione su base annua dei
trasferimenti da, verso e sull'estero di denaro,
certificati in serie o di massa o titoli, il modulo
RW deve essere presentato con riferimento all'intero
anno solare.
Per gli importi in valuta estera il contribuente
deve indicare il controvalore in euro utilizzando il
cambio indicato nel provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle Entrate in corso di approvazione.
Gli obblighi di dichiarazione non sussistono,
invece, per espressa previsione legislativa per i
certificati in serie o di massa ed i titoli affidati
in gestione o in amministrazione alle banche, alle
SIM, alle Società fiduciarie ed agli altri
intermediari professionali indicati nell'art. 1 del
D.L. n. 167 del 1990, per i contratti conclusi
attraverso il loro intervento, anche in qualità di
controparti, nonché per i depositi ed i conti
correnti, a condizione che i redditi derivanti da
tali attività estere di natura finanziaria siano
riscossi attraverso l'intervento degli intermediari
stessi.
Nel caso in cui le attività di cui alla presente
dichiarazione abbiano prodotto redditi relativamente
ai quali non sussistono le condizioni di esonero, il
contribuente dovrà farne oggetto di dichiarazione
nei relativi quadri secondo le istruzioni ivi
fornite.
Si ricorda che, ai fini delle imposte sui redditi,
si prevede la presunzione di fruttuosità, nella
misura pari al tasso ufficiale medio di sconto
vigente in Italia nei singoli periodi d'imposta, con
riguardo alle somme in denaro ai certificati in
serie o di massa o ai titoli trasferiti o costituiti
all'estero, senza che ne risultino dichiarati i
redditi effettivi, a meno che nella dichiarazione
non venga specificato che si tratta di redditi la
cui percezione avverrà in un successivo periodo
d'imposta.
Se le attività e gli investimenti sono detenuti
all'estero in comunione, ciascuno dei soggetti
interessati deve indicare la quota parte di propria
competenza.
Se il contribuente è obbligato alla presentazione
del modello UNICO 2007 Persone fisiche, il presente
modulo deve essere presentato unitamente a detto
modello.
Nei casi di esonero dalla dichiarazione dei redditi
o nel caso di presentazione del mod. 730/2007, il
modulo RW deve essere presentato con le modalità e
nei termini previsti per la dichiarazione dei
redditi unitamente al frontespizio del modello UNICO
2007 Persone fisiche debitamente compilato.
Il riquadro identificativo in alto a destra del
modulo deve essere compilato indicando il codice
fiscale del contribuente. |