LOCAZIONE
indice della pagina:
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La registrazione
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Termine per il Pagamento
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Soggetti obbligati alla registrazione
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Come calcolare L'imposta di Registro
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Disdetta anticipata
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Agevolazioni
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Sanzioni tardivo pagamento
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Modalità di versamento
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Dove si registra il contratto
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Il contratto di comodato
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Le novità della finanziaria (il valore da
dichiarare, il canone minimo e la sanzione di
nullità dei contratti non registrati)
-
la tassazione dei canoni non riscossi per
morosità
1. LA REGISTRAZIONE
I contratti di locazione vanno registrati CON RELATIVO
PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO entro 30 gg dalla
data di stipula presso l'Agenzia delle Entrate
competente per territorio o presso un intermediario
telematico (commercialista). Il vantaggio della
registrazione presso l'intermediario e' quello di
ottenere entro 24 ore il numero di registrazione.
SONO SOGGETTI A REGISTRAZIONE TUTTI I CONTRATTI
RELATIVI AI BENI IMMOBILI DI DURATA SUPERIORE A 30
GIORNI COME PREVISTO DALLA
L. 449/97, art. 21 co.18
2. TERMINE
PER IL PAGAMENTO
Il pagamento dell'imposta
vanno fatti entro 30 giorni dalla data degli
atti.
Il pagamento
dell'annualità successiva va effettuato entro il
ventesimo giorno dalla data di scadenza annuale.
3. SOGGETTI
OBBLIGATI ALLA REGISTRAZIONE
Il pagamento spetta al
locatore ed al conduttore in parti uguali, quindi al
50%, ma entrambi rispondono in solido del pagamento
dell'intera imposta.
4. COME CALCOLARE
L'IMPOSTA DI REGISTRO
SULL'IMPORTO DELLA LOCAZIONE ANNUALE, SI DEVE PAGARE
L'IMPOSTA DI REGISTRO OGNI ANNO ENTRO 30 gg DALLA
DATA DI STIPULA NELLA MISURA DEL 2%, L'IMPORTO
MINIMO DA PAGARE AMMONTA A' € 67,00. SULLA
CAUZIONE SI PAGA LO 0,50% NON SI PAGA SE INFERIORE A
LIRE 10.000 - PARI A EURO 5,16
SUI CANONI CANONI SOGGETTI AD IVA, VA PAGATA
L'IMPOSTA FISSA DI DI €51,65 ELEVATA A 67,00
DALLA LEGGE FINANZIARIA 2005, CON DECORRENZA
01/01/2005
N.B. L'IMPORTO MINIMO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO DI
€51,65 E' STATO ELEVATO A 67,00 DALLA LEGGE
FINANZIARIA 2005 CON DECORRENZA 01/01/2005
L'IMPOSTA DI REGISTRO VA PAGATA SU MODELLO F23 , SI
PUO' SCARICARE DA QUESTO SITO NELLA SEZIONE F23-F24,
E SI UTILIZZANO I SEGUENTI CODICI:
115T
PRIMA ANNUALITA' (LA
PRIMA VOLTA)
112T
ANNUALITA' SUCESSIVE
107T SE SI VUOLE PAGARE TUTTE LE
ANNUALITA' IN UNICA SOLUZIONE
964T DIRITTI
CAUSALE RP
CODICE UFFICIO DEL REGISTRO : AD ESEMPIO NAPOLI D23
- CASERTA RE5 (N.B. ORA BISOGNA INSERIRE IL CODICE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE COMPETENTE)
5. DISDETTA ANTICIPATA
NEL CASO IN CUI IL CONTRATTO SI SCIOLGA
ANTICIPATAMENTE BISOGNA PAGARE 67,00 EURO
ALL'UFFICIO DEL REGISTRO CON CODICE TRIBUTO 113T
CAUSALE RP, E FARE UNA COMUNICAZIONE ALL'UFFICIO:
AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE INVECE, IL CANONE NON
RISCOSSO PUO' NON ESSERE DICHIARATO SOLO SE LO
SFRATTO E' CONVALIDATO DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA,
PRIMA DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IN
CASO CONTRARIO BISOGNA DICHIARARE I CANONI, E IN
SEGUITO O CHIEDERE IL RIMBORSO OPPURE USUFRUIRE DI
UN CREDITO D'IMPOSTA PARI AI CANONI NON RISCOSSI, DA
UTILIZZARE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
SUCCESSIVA CIRCOLARE MIN. 150 DEL 7/7/99
6.
AGEVOLAZIONI
Per i contratti di
locazione (e sublocazione di immobili urbani di
durata pluriennale la stessa legge prevede la
facoltà di corrispondere al momento della
registrazione l'imposta di registro commisurata
all'intera durata del contratto, oppure di versarla
anno per anno. Chi sceglie la prima ipotesi ha
diritto ad una detrazione dell'imposta, in misura
percentuale, pari alla metà del tasso di interesse
legale moltiplicato per il numero delle annualità.
Es:
Durata contratto (anni)
|
Metà del tasso di interesse legale
|
Detrazione %
|
6
|
1,25
|
7,5
|
5
|
1,25
|
6,25
|
4
|
1,25
|
5
|
3
|
1,25
|
3,75
|
2
|
1,25
|
2,5
|
Se il contratto viene
risolto anticipatamente ed è stato versato l'importo
relativo all'intera durata del contratto, chi ha
pagato ha diritto al rimborso delle annualità
successive a quelle in corso.
7. SANZIONI
TARDIVO PAGAMENTO
Nuove sanzioni in vigore
dal 01/04/1998 (art.1 D. Lgs. 473/1997).
Dal 1/4/1998, in caso di ritardato pagamento
dell'imposta di registro sui contratti di locazione,
si applicano le seguenti soprattasse:
·
versamento effettuato tra il 21° ed il 50° giorno:
soprattassa del 15%;
·
versamento effettuato tra il 51° ed il 1° anno:
soprattassa del 20%;
·
versamento effettuato oltre il 1° anno: soprattassa
del 30%.
·
sono inoltre dovuti gli interessi del 2,5% annuo
sull'imposta dovuta
PER EVITARE
L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI E' CONSIGLIABILE
RICORRERE AL RAVVEDIMENTO OPEROSO.
8. MODALITA'
DI VERSAMENTO
Dato che dal 1° gennaio
1998 sono stati soppressi i servizi di cassa degli
uffici I.V.A. e Registro e quindi tutti i versamenti
che prima venivano effettuati presso quegli uffici
devono essere eseguiti presso gli sportelli delle
banche e dei concessionari della riscossione (ex
esattorie) e presso gli uffici postali.
I versamenti devono
essere effettuati compilando l'apposito mod. F23
disponibile presso tutti gli istituti bancari
utilizzando i seguenti codici tributo e causali:
Codici tributo
115T Imposta di registro/locazioni 2% prima
annualità
112T Imposta di registro/locazioni 2% annualità
successive
671T Soprattassa
731T Interessi
Causali
RP Prima annualità
RC Annualità successive
L'ufficio al quale va
inviato il pagamento e' quello presso il quale è
stata effettuata la prima registrazione.
9. DOVE SI
REGISTRA IL CONTRATTO
La registrazione degli
atti va fatta all'Agenzia delle Entrate competente
per territorio del luogo dove e' stato sottoscritto
il contratto, oppure presso gli intermediari
abilitati (commercialisti). Oltre all'atto occorre
presentare l'attestazione di pagamento (mod. F23),
la richiesta di registrazione nonché un modello con
la distinta degli atti presentati con la relativa
liquidazione e indicazione del versamento.
Per le successive
registrazioni l'ufficio al quale va inviato il
pagamento e' quello presso il quale è stata
effettuata la prima registrazione.
10.
CONTRATTI DI COMODATO
I contratti di comodato
di beni immobili scritti (redatti come atto
pubblico, con scrittura privata o non autenticata)
sono soggetti all'imposta di registro nella misura
fissa di lire 250.000 (pari a 129,12 euro) elevata a
€. 168,00.
I contratti di comodato
in forma verbale (sia di beni immobili che mobili)
non sono soggetti all'imposta di registro
11. LE NOVITA' DELLA FINANZIARIA 2005
Un reddito minimo da dichiarare per le locazioni per
evitare accertamenti
Con la finanziaria 2005 il Fisco ha
stabilito, che se si vogliono evitare accertamenti
bisogna dichiarare un canone il cui importo sia il
maggiore fra il 10% del valore catastale o quello
effettivamente pattuito nel contratto, ridotto con
la deduzione forfetaria del 15 per cento. In
sostanza, chi pattuisce un canone maggiore del 10%
del valore catastale deve, naturalmente, dichiararlo
e non subirà accertamenti. Le nuove norme, comunque,
riguardano qualunque tipo di contratto di locazione,
con la sola esclusione di quelli a canone concordato
ex Legge 431/98. Tali disposizioni non riguardano
ne’ Iva ne’ Ici.
Il valore dell’immobile si calcola
con la rendita catastale, aggiornata del 5% e
moltiplicata per 120.
Ad esempio:
Rendita 1000€ valore immobile
126.000€ (1000+5%= 1050 * 120=126000) il canone da
dichiarare e’ di 12.601 (10% di 126000, maggiorato
di 1 euro), ma non e’ proprio così in quando le
disposizioni stabiliscono che il canone da
dichiarare deve essere al netto del 15% della
deduzione per spese di manutenzione quindi bisognerà
dichiarare 14.824,70 che diminuito del 15% fa
12.601,00
La sanzione di nullità dei
contratti non registrati, prevista dalla Finanziaria
2005.
Un’altra novità, a mio avviso di
dubbia legittimità costituzionale con riferimento
all’art.41 della costituzione, e’ la sanzione di
nullità dei contratti non registrati. La finanziaria
2005, stabilisce che tutti i contratti di durata
superiore a 30 giorni vanno registrati, la mancata
registrazione comporta la nullità del contratto.
Decorrenza temporale delle nuovi disposizioni
E’ fuori dubbio che tali disposizioni
si applicano a tutti i contratti stipulati dal
1/1/2005, non essendo possibile accettare la
retroattività di una legge dello stato.
12. La tassazione dei canoni non riscossi per morosità
I canoni non riscossi non vanno dichiarati, in
presenza dell'accertamento del giudice, ma tale
norma vale solo per le locazioni abitative, per le
locazioni diverse, vanno dichiarati i canoni
indipendentemente dalla percezione.
Le modifiche introdotte dall'articolo 8, comma 5
della legge 431/98 alla disciplina della
determinazione del reddito dei fabbricati con
riferimento alla possibilità di non dichiarare il
reddito corrispondente ai canoni non percepiti, dal
momento della conclusione del procedimento
giurisdizionale di convalida di sfratto (attuale
articolo 26, comma 1, Tuir, ex-articolo 23, medesimo
Tuir), hanno riguardato le locazioni di immobili a
uso abitativo. Come precisato dalla circolare 150/E
del 7 luglio 1999, per le locazioni relative a
immobili a uso diverso da quello abitativo la
facoltà di non dichiarare i canoni non percepiti non
è ammessa. Il canone di affitto risultante dal
contratto, pertanto, va in questo caso dichiarato
anche se non risulta percepito |