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Ipoteca Immobiliare dell'Esattoria

Negli ultimi anni, molti contribuenti, si sono improvvisamente trovati la propria abitazione in vendita all'asta per debiti erariali non pagati, bisogna stare molto attenti, quando arriva una cartella esattoriale bisogna subito pagarla oppure fare ricorso entro 60 giorni, trascorsi 60 gg, il concessionario ha titolo per procedere all'ipoteca. In un secondo momento ricevuto l'avviso di trascrizione dell'ipoteca sulla casa, ci sono 6 mesi di tempo per pagare, poi l'esattoria procede. Alcuni concessionari mandano questi atti per posta ordinaria, quando devono essere notificati e addebitano le spese di iscrizione e cancellazione quando sono esenti da imposte e tasse ex art. 16 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, modificativo dell'art. 47 del D.p.r. 602/73.

Cosa fare

La prima cosa da verificare e' se le cartelle esattoriali a cui si riferisce l'ipoteca, sono state realmente notificate, se non e' così bisogna fare subito ricorso alla Commissione Tributaria o al Giudice ordinario. In merito alla correttezza delle notifiche verificare la sezione : notifica tributaria

Un'altra cosa importante e' che l'iscrizione ipotecaria quando contiene cartelle notificate da piu' di un anno devono essere precedute da intimazione di pagamento, che una volta si chiamava avviso di mora, in mancanza e' tutto nullo.

E' illegittima e quindi nulla l'iscrizione ipotecaria in base a titoli non notificati regolarmente ex art. 140 e ss cpc. Commissione Tributaria provinciale di Bologna  n.118/09/2009 Depositata il 09/11/2009 - Commissione Tributaria di Napoli Sez. 24 sentenza n. 574/24/2009 Depositata il 12/11/2009 - Commissione Tributaria di Napoli Sez.15 sentenza n. 601/30/2009 Depositata il 26/10/2009 - Commissione Tributaria provinciale di Agrigento n.10/05/2008 Depositato il 09/01/2008 - Commissione Tributaria provinciale di Milano n.100/12/2008 del 26 maggio 2008 - Commissione Tributaria di Napoli Sez.15 Sentenza n. 482/15/2007 Depositata il 15/10/2007 su ricorso di V.C. difeso dal dott. Giuseppe Marino - Commissione Tributaria di Napoli Sez.20 Sentenza n. 630/20/2007 Depositata il 15/04/2008 su ricorso di S.G. difeso dal dott. Giuseppe Marino - Commissione Tributaria provinciale di Pisa Sez. 4 Sentenza  N. 58/04/2008 Depositata il 16/04/2008 su ricorso di G.R. difeso dal dott. Giuseppe Marino - Commissione Tributaria di Napoli Sez.20 Sentenza n. 620/20/2007 Depositata il 04/03/2008 su ricorso di L.A. difeso dal dott. Giuseppe Marino - Commissione Tributaria di Napoli Sez. 20 sentenza  n. 630/20/2007 Depositata il 15/04/2008  su ricorso di S.G. difeso dal dott. Giuseppe Marino - Commissione Tributaria di Napoli Sez.20 Sentenza n. 620/20/2007 Depositata il 04/03/2008 su ricorso di L.A. difeso dal dott. Giuseppe Marino - Commissione Tributaria Provinciale di Firenze Sez. 20 sentenza n. 57/20/2008 Depositata il 05/05/2008 su ricorso della società a.t. sas  difesa dal dott. Giuseppe Marino

E' illegittima l'iscrizione ipotecaria senza intimazione di pagamento Commissione Tributaria Regionale di Napoli sentenza n. 212/07/2009 depositata il 29/06/2009  - Commissione Tributaria Provinciale  di Frosinone sentenza n. 299/05/2009 Depositata il 03/08/2009 - Commissione Tributaria Provinciale  di Frosinone sentenza n.300/05/2009 Depositata il 03/08/2009 - Commissione Tributaria Provinciale di Treviso sentenza n.90 del 15 dicembre 2008- Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi sentenza n.99/01/2007  depositata ol 12 luglio 2007, Cassazione a sezioni unite 2010

E' illegittima l'iscrizione ipotecaria inferiore a 8000€ Commissione Tributaria di Cosenza Sez. 1 Sent. n. 429/01/2007 depositata il 05/11/2007

E' illegittima l'iscrizione ipotecaria in presenza di istanza di rateizzazione: Commissione Tributaria Provinciale di Genova sentenza n.81/13/2008 depositata il  14 aprile 2008

E' illegittima l'iscrizione ipotecaria di un immobile con fondo patrimoniale familiare: Commissione Tributaria Provinciale di Mantova, Sentenza n. 71/01/2008 depositata il 10/06/2008

L'ipoteca e' applicabile solo a imposte dirette e indirette con esclusione di Contributi e multe. Cassazione 2009

E' illegittima l'ipoteca se già e' stato fatto il fermo, Commissione Tributaria Provinciale di Massa Carrara sentenza n.250/01/2009 del 30 luglio 2009

Cosa dice la legge:

ART. 76 DPR. 602/1973

1. Il concessionario può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente ottomila euro . Tale limite può essere aggiornato con decreto del Ministero delle finanze. 2. Il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare se il valore del bene, determinato a norma dell'art. 79 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore all'importo indicato nel comma 1.

l'art. 76 del Dpr 602/73  stabilisce che il concessionario può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo

complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente 8000€.

Il successivo art. 77, stabilisce che decorso inutilmente il termine di cui all'art. 50, comma 1 (pari a 60 giorni dalla notifica della

cartella), il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili.

se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore

dell'immobile da sottoporre ad espropriazione, determinato a norma dell'art. 79 del D.P.R. n. 602 del 1973, il concessionario,

 prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca e, solo dopo che siano decorsi sei mesi dall'iscrizione senza

che il debito sia stato estinto, può procedere all'espropriazione .

COME SI DETERMINA IL VALORE DELL'IMMOBILE PER L'APPLICAZIONE DEL 5%

Per la determinazione del valore l'art. 79 del D.p.r. 602/73 rinvia all'art. 52 D.p.r. 131/86 (sull'imposta di registro), che stabilisce : Il valore e' determinato per i terreni,  a  settantacinque  volte  il  reddito

dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a cento volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti .

Si rammenta, che le rendite catastali devono essere prima aggiornate del 5% legge 662/96

Il D.M. 14 dicembre 1991 ha modificato l'art. 52 stabilendo che il moltiplicatore di 100 volte la rendita e' sostituito come segue:

unità  immobiliari  classificate

nei gruppi catastali A, B e C, con le  esclusioni  di  quelle  classificate nelle categorie A/10 e C/1, alle quali si applica,  rispettivamente,  nella misura pari a cinquanta ed a trentaquattro.

    Per le unità immobiliari classificate nei gruppi  D  ed  E  si  applica all'ammontare della nuova  rendita  attribuita  per  stima  diretta,  nella

misura pari, rispettivamente cinquanta ed a trentaquattro.

    Per i terreni, esclusi quelli per i  quali  gli  strumenti  urbanistici prevedono   la   destinazione   edificatoria,   continua   ad    applicarsi

all'ammontare   del   reddito   dominicale   risultante   in   catasto   il moltiplicatore pari a settantacinque.

Ai sensi dell'art. 2,  comma  63,  L.  24  dicembre  2003,  n.  350,  a     decorrere dal 1º gennaio 2004, ai soli fini delle imposte di  registro,

    ipotecarie e catastali, i moltiplicatori previsti dal  presente  comma,     sono rivalutati nella misura del 10 per cento.

        Ai sensi dell'art. 1-bis, comma 7, D.L. 12  luglio  2004,  n.  168,     convertito dalla L. 30 luglio 2004, n. 191, a decorrere dal  1°  agosto

    2004, per i beni immobili diversi dalla prima casa  di  abitazione,  ai     soli  fini  delle  imposte  di  registro,  ipotecaria  e  catastale,  i

    moltiplicatori previsti  dal  presente  comma,  sono  rivalutati  nella     misura  del  20  per  cento.  Circa   l'applicazione   della   presente

    disposizione  vedesi   lo   stesso   art.   1-bis,   commi   7   e   8,     D.L. n. 168/2004.

in sintesi

categoria

consist.

rendita

coeff

aumentato

A (escluso A/10)

numero vani

rendita aumentata del 5%

100

10% prima casa e 20% altro

A/10

numero vani

rendita aumentata del 5%

50

20%

B

metri cubi

rendita aumentata del 5%

100

20%

C (escluso C1)

metri quadri

rendita aumentata del 5%

100

10% pertinenza prima casa e 20% altro

C1

metri quadri

rendita aumentata del 5%

34

20%

D non da imprese

 

rendita aumentata del 5%

50

20%