Ipoteca Immobiliare
dell'Esattoria
Negli ultimi anni, molti contribuenti, si sono
improvvisamente trovati la propria abitazione in
vendita all'asta per debiti erariali non pagati,
bisogna stare molto attenti, quando arriva una
cartella esattoriale bisogna subito pagarla oppure
fare ricorso entro 60 giorni, trascorsi 60 gg, il
concessionario ha titolo per procedere all'ipoteca.
In un secondo momento ricevuto l'avviso di
trascrizione dell'ipoteca sulla casa, ci sono 6 mesi
di tempo per pagare, poi l'esattoria procede.
Alcuni concessionari mandano questi atti per posta
ordinaria, quando devono essere notificati e
addebitano le spese di iscrizione e cancellazione
quando sono esenti da imposte e tasse ex art. 16 del
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, modificativo
dell'art. 47 del D.p.r. 602/73.
Cosa fare
La prima cosa da verificare e' se le cartelle
esattoriali a cui si riferisce l'ipoteca, sono state
realmente notificate, se non e' così bisogna fare
subito ricorso alla Commissione Tributaria o
al Giudice ordinario. In merito alla correttezza
delle notifiche verificare la sezione : notifica
tributaria
Un'altra cosa importante e' che l'iscrizione
ipotecaria quando contiene cartelle notificate da
piu' di un anno devono essere precedute da
intimazione di pagamento, che una volta si chiamava
avviso di mora, in mancanza e' tutto nullo.
E' illegittima e quindi nulla l'iscrizione
ipotecaria in base a titoli non notificati
regolarmente ex art. 140 e ss cpc. Commissione
Tributaria provinciale di Bologna n.118/09/2009
Depositata il 09/11/2009 - Commissione Tributaria di
Napoli Sez. 24 sentenza n. 574/24/2009 Depositata il
12/11/2009 - Commissione Tributaria di Napoli Sez.15
sentenza n. 601/30/2009 Depositata il 26/10/2009 -
Commissione Tributaria provinciale di Agrigento
n.10/05/2008 Depositato il 09/01/2008 - Commissione
Tributaria provinciale di Milano n.100/12/2008 del
26 maggio 2008 - Commissione Tributaria di Napoli
Sez.15 Sentenza n. 482/15/2007 Depositata il
15/10/2007 su ricorso di V.C. difeso dal dott.
Giuseppe Marino - Commissione Tributaria di Napoli
Sez.20 Sentenza n. 630/20/2007 Depositata il
15/04/2008 su ricorso di S.G. difeso dal dott.
Giuseppe Marino - Commissione Tributaria provinciale
di Pisa Sez. 4 Sentenza N. 58/04/2008 Depositata il
16/04/2008 su ricorso di G.R. difeso dal dott.
Giuseppe Marino - Commissione Tributaria di Napoli
Sez.20 Sentenza n. 620/20/2007 Depositata il
04/03/2008 su ricorso di L.A. difeso dal dott.
Giuseppe Marino - Commissione Tributaria di Napoli
Sez. 20 sentenza n. 630/20/2007 Depositata il
15/04/2008 su ricorso di S.G. difeso dal dott.
Giuseppe Marino - Commissione Tributaria di Napoli
Sez.20 Sentenza n. 620/20/2007 Depositata il
04/03/2008 su ricorso di L.A. difeso dal dott.
Giuseppe Marino - Commissione Tributaria Provinciale
di Firenze Sez. 20 sentenza n. 57/20/2008 Depositata
il 05/05/2008 su ricorso della società a.t. sas
difesa dal dott. Giuseppe Marino
E' illegittima l'iscrizione ipotecaria senza
intimazione di pagamento Commissione Tributaria
Regionale di Napoli sentenza n. 212/07/2009
depositata il 29/06/2009 - Commissione Tributaria
Provinciale di Frosinone sentenza n. 299/05/2009
Depositata il 03/08/2009 - Commissione Tributaria
Provinciale di Frosinone sentenza n.300/05/2009
Depositata il 03/08/2009 - Commissione Tributaria
Provinciale di Treviso sentenza n.90 del 15 dicembre
2008- Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi
sentenza n.99/01/2007 depositata ol 12 luglio 2007,
Cassazione a sezioni unite 2010
E' illegittima l'iscrizione ipotecaria inferiore a
8000€ Commissione Tributaria di Cosenza Sez. 1 Sent.
n. 429/01/2007 depositata il 05/11/2007
E' illegittima l'iscrizione ipotecaria in presenza
di istanza di rateizzazione: Commissione Tributaria
Provinciale di Genova sentenza n.81/13/2008
depositata il 14 aprile 2008
E' illegittima l'iscrizione ipotecaria di un
immobile con fondo patrimoniale familiare:
Commissione Tributaria Provinciale di Mantova,
Sentenza n. 71/01/2008 depositata il 10/06/2008
L'ipoteca e' applicabile solo a imposte dirette e
indirette con esclusione di Contributi e multe.
Cassazione 2009
E' illegittima l'ipoteca se già e' stato fatto il
fermo, Commissione Tributaria Provinciale di Massa
Carrara sentenza n.250/01/2009 del 30 luglio 2009
Cosa dice la legge:
ART. 76 DPR. 602/1973
1. Il concessionario può procedere
all'espropriazione immobiliare se l'importo
complessivo del credito per cui si procede supera
complessivamente ottomila euro . Tale limite può
essere aggiornato con decreto del Ministero delle
finanze. 2. Il concessionario non procede
all'espropriazione immobiliare se il valore del
bene, determinato a norma dell'art. 79 e diminuito
delle passività ipotecarie aventi priorità sul
credito per il quale si procede, è inferiore
all'importo indicato nel comma 1.
l'art. 76 del Dpr 602/73 stabilisce che il
concessionario può procedere all'espropriazione
immobiliare se l'importo
complessivo del credito per cui si procede supera
complessivamente 8000€.
Il successivo art. 77, stabilisce che decorso
inutilmente il termine di cui all'art. 50, comma 1
(pari a 60 giorni dalla notifica della
cartella), il ruolo costituisce titolo per iscrivere
ipoteca sugli immobili.
se l'importo complessivo del credito per cui si
procede non supera il cinque per cento del valore
dell'immobile da sottoporre ad espropriazione,
determinato a norma dell'art. 79 del D.P.R. n. 602
del 1973, il concessionario,
prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere
ipoteca e, solo dopo che siano decorsi sei mesi
dall'iscrizione senza
che il debito sia stato estinto, può procedere
all'espropriazione .
COME SI DETERMINA IL VALORE DELL'IMMOBILE PER
L'APPLICAZIONE DEL 5%
Per la determinazione del valore l'art. 79 del
D.p.r. 602/73 rinvia all'art. 52 D.p.r. 131/86
(sull'imposta di registro), che stabilisce : Il
valore e' determinato per i terreni, a
settantacinque volte il reddito
dominicale risultante in catasto e, per i
fabbricati, a cento volte il reddito risultante in
catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti .
Si rammenta, che le rendite catastali devono essere
prima aggiornate del 5% legge 662/96
Il D.M. 14 dicembre 1991 ha modificato l'art. 52
stabilendo che il moltiplicatore di 100 volte la
rendita e' sostituito come segue:
unità immobiliari classificate
nei gruppi catastali A, B e C, con le esclusioni
di quelle classificate nelle categorie A/10 e C/1,
alle quali si applica, rispettivamente, nella
misura pari a cinquanta ed a trentaquattro.
Per le unità immobiliari classificate nei
gruppi D ed E si applica all'ammontare della
nuova rendita attribuita per stima diretta,
nella
misura pari, rispettivamente cinquanta ed a
trentaquattro.
Per i terreni, esclusi quelli per i quali gli
strumenti urbanistici prevedono la
destinazione edificatoria, continua ad
applicarsi
all'ammontare del reddito dominicale
risultante in catasto il moltiplicatore pari a
settantacinque.
Ai sensi dell'art. 2, comma 63, L. 24 dicembre
2003, n. 350, a decorrere dal 1º gennaio
2004, ai soli fini delle imposte di registro,
ipotecarie e catastali, i moltiplicatori
previsti dal presente comma, sono rivalutati
nella misura del 10 per cento.
Ai sensi dell'art. 1-bis, comma 7, D.L. 12
luglio 2004, n. 168, convertito dalla L. 30
luglio 2004, n. 191, a decorrere dal 1° agosto
2004, per i beni immobili diversi dalla prima
casa di abitazione, ai soli fini delle
imposte di registro, ipotecaria e catastale, i
moltiplicatori previsti dal presente comma,
sono rivalutati nella misura del 20 per
cento. Circa l'applicazione della presente
disposizione vedesi lo stesso art.
1-bis, commi 7 e 8, D.L. n. 168/2004.
in sintesi
categoria |
consist. |
rendita |
coeff |
aumentato |
A (escluso A/10) |
numero vani |
rendita aumentata del 5% |
100 |
10% prima casa e 20% altro |
A/10 |
numero vani |
rendita aumentata del 5% |
50 |
20% |
B |
metri cubi |
rendita aumentata del 5% |
100 |
20% |
C (escluso C1) |
metri quadri |
rendita aumentata del 5% |
100 |
10% pertinenza prima casa e 20% altro |
C1 |
metri quadri |
rendita aumentata del 5% |
34 |
20% |
D non da imprese |
|
rendita aumentata del 5% |
50 |
20% |
|