I.V.A.
prodotti al
4% prodotti al 10% operazioni esenti
operazioni escluse art.15
L'imposta sul
valore aggiunto e' stata introdotta nel nostro
ordinamento dal D.P.R. n.633/72, tale nuova
imposta sostituì l'Ige (imposta generale sulle
entrate) applicata dall'ordinamento previgente.
L'iva e' un
imposta indiretta, con un sistema di detrazione
imposta da imposta. In Pratica l'va da versare
e' data da iva vendite meno iva acquisti, l'iva
versata corrisponderà all'aliquota applicata sul
valor aggiunto.
Principio
generale: Se l'iva non si e' pagata a monte non
si applica nemmeno sulla cessione.
Ai sensi dell'art. 5, paragrafo
6, della VI Direttiva 17 maggio 1977, n.
77/388/CEE: "È
assimilato a una cessione a titolo oneroso
il prelievo di un bene dalla propria impresa da
parte di un soggetto passivo il quale lo destina
al proprio uso privato o all'uso del suo
personale o lo trasferisce a titolo gratuito
o, più generalmente, lo destina a fini estranei
alla sua impresa, quando detto bene o gli
elementi che lo compongono hanno consentito
una deduzione totale o parziale dell'imposta sul
valore aggiunto. il legislatore
comunitario al fine di evitare che i beni
pervengano al consumo detassati dispone
l'assoggettamento all'imposta del relativo
autoconsumo esterno, ma ciò solo nel caso in cui
l'imposta relativa ai beni stessi abbia formato
oggetto di detrazione totale o parziale al
momento dell'acquisto". Tale
disposizione impedisce che un soggetto passivo
che ha potuto detrarre l'Iva sull'acquisto di un
bene destinato alla sua impresa sfugga al
pagamento dell'Iva quando preleva il bene stesso
dal patrimonio della sua impresa per fini
privati e goda così di indebiti vantaggi
rispetto al consumatore comune che acquista il
bene pagando l'Iva". I Giudici comunitari hanno
illustrato la ratio della norma sopra
descritta: Garantire parità di trattamento
tra il soggetto passivo che prelevi un bene
dalla sua impresa e un consumatore comune,
per cui e' normale che se l'impresa si acquista
senza detrarre iva cede senza assoggettare a
iva, tale interpretazione e' avvalorata anche
dall'art.2 del D.p.r. 633/72
l'art. 2,
comma 2, n. 5), del D.P.R. n. 633/1972,
esclude l'imponibilità della destinazione dei
beni "... all'uso o al
consumo personale o familiare dell'imprenditore
o di coloro i quali esercitano un'arte o una
professione o ad altre finalità estranee alla
impresa o all'esercizio dell'arte o della
professione ..." nell'ipotesi in cui non sia
stata operata, all'atto dell'acquisto, la
detrazione dell'imposta di cui all'art. 19 del
D.P.R. n. 633/1972.
Per cui se Io
soggetto iva, acquisto un bene da un privato e
lo cedo, lo vendo senza iva, se acquisto un bne
con iva indetraibile lo vendo sempre senza iva.
La dicitura da usare sarà Non imponibile art.
2, comma 2, n. 5), del D.P.R. n. 633/1972
LE ALIQUOTE IVA
4% - 10% - 20%
Con decorrenza 1
ottobre 1997 (sostituiscono 4% - 10% - 16% - 19%) DL.
29/9/97
OPERAZIONI
INTRACOMUNITARIE
Non sono
soggette ad iva
VENDITE: NON
IMPONIBILE ART. 8 DPR. 633/72 - ART. 42 DL. 331/93
ACQUISTI: NON
IMPONIBILE ART. 8 DPR. 633/72 - ART. 41 DL. 331/93
OPERAZIONI
SANITARIE
ESENTI ART. 10
DPR. 633/72 - BOLLO SUGLI IMPORTI SUPERIORI A
LIRE 150.000 - PARI
AD € 77,47 EX.
L. 405/90
ALIQUOTA
AGEVOLATA SUI MATERIALI TIPOGRAFICI PER LE CAMPAGNE
ELETTORALI
ART. 18 LEGGE
515/93 - ALIQUOTA 4% AGEVOLATA PER LE CAMPAGNE
ELETTORALI PER LA CAMERA ED IL SENATO.
ART. 19 LEGGE
515/93 - ALIQUOTA 4% AGEVOLATA PER LE CAMPAGNE
ELETTORALI PER COMUNE, PROVINCIA, REGIONE E
PARLAMENTO EUROPEO
RIMBORSO SPESE
IL RIMBORSO SPESE
SOSTENUTE IN NOME E PER CONTO DEL CLIENTE SONO NON
IMPONIBILI IVA EX ART. 15 DEL DPR. 633/72
VERSAMENTI
Per le
liquidazioni trimestrali entro il giorno 16 del
secondo mese successivo al trimestre di competenza
con eccezione dell'ultimo trimestre, che si versa il
16 marzo.
I trimestre -
Gen-Feb-Mar - versamento 16 maggio
II trimestre -
Apr-Mag-Giu - versamento 16 Agosto
III Trimestre -
Lug-Ago-Set - versamento 16 Novembre
IV Trimestre -
Ott-Nov-Dic - versamento 16 Marzo
Sull'iva da
versare bisogna aggiungere gli interessi dell'1%
Art.11 D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, lo stesso
articolo stabilisce che l'iva va versata il giorno
16 del secondo mese successivo e che il versamento
minimo deve superare le 50.000 lire € 25,82 se non
supera il limite il versamento va riportato al
periodo successivo.
Per le
liquidazioni mensili ,I'iva va versata il 16 del
mese successivo e non si applicano gli interessi
dell'1%, il versamento minimo deve superare le
50.000 lire € 25,82 se non supera il limite il
versamento va riportato al periodo successivo
INIZIO,
VARIAZIONE E CESSAZIONE ATTIVITA' IVA
CHIUNQUE INIZIA
UN'ATTIVITÀ' AUTONOMA HA L'OBBLIGO DI COMUNICARLO
ENTRO 30 GG AL COMPETENTE UFF. DELL'ENTRATE
COMPETENTE, LO STESSO VALE PER LE VARIAZIONI E PER
LE CESSAZIONI.
NON SI APPLICANO
SANZIONI SE L'ADEMPIMENTO AVVIENE ENTRO 90 GG
(RAVVEDIMENTO OPEROSO)
I nuovi modelli
potranno essere utilizzati soltanto a partire dal 1°
gennaio 2003:
Modello AA7/8 - Domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione di attività per soggetti diversi dalle persone fisiche
Modello AA9/8 - Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione di attività per imprese individuali e lavoratori autonomi
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