I.C.I.
Ici,
pagamento solo con F24, scadenze 16/6/2007 -
16/12/2007 - accertamento passa a cinque anni.
(rif. normativo L' articolo 37 commi 13 e 14 del
Dl 223/2006 modifica, dal 1 maggio 2007)
Con
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del
26/04/2007 (in corso di pubblicazione nella
G.U.), dal 1° maggio 2007 sarà possibile
effettuare versamenti con modello F24
per pagare l’Imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) per tutti i comuni del
territorio nazionale.
Cambiano le
scadenze acconto entro il 16 Giugno
il saldo entro il 16 Dicembre.
Altri interventi importanti
riguardano l'ampliamento dei termini per
l'accertamento e la fissazione di scadenze
perentorie per la riscossione coattiva.
Per quanto riguarda l'accertamento,
scompare la differenza fra avvisi di liquidazione e
d'accertamento in rettifica o d'ufficio, per i quali
l'articolo 11 del Dlgs 504 stabiliva termini
differenziati (1, 2, 3 o 5 anni). Con le nuove
disposizioni il recupero può avvenire fino alla fine
del quinto anno successivo:
-a quello nel corso del quale fu o
doveva essere presentata la dichiarazione;
-a quello nel corso del quale
l'imposta non fu versata o lo fu in misura
insufficiente, se la dichiarazione non andava
presentata.
Il nuovo
termine quinquennale si applica
anche ai rapporti pendenti al 1° gennaio 2007 .
Avvisi di accertamento dell'agenzia del territorio
Da novembre 2006,
a milioni di italiani stanno arrivando a seguito
delle norme del governo Prodi, avvisi di
accertamento dell'agenzia del territorio, che stanno
aumentando le rendite catastali fino al 50%, tali
aumenti stanno riguardando per Napoli solo le zone
cosi dette bene della città escludendone altre. Un
comportamento incostituzionale che viola il
principio della parità di trattamento della pubblica
amministrazione e che si e' trasformato in una
semplice lotta di classe a sfondo politico. Negli
avvisi manca ogni riferimento ai calcoli adottati e
alle vere ragioni dell'aumento, limitandosi a
scrivere "in base alle migliorie effettuate nella
zona". E' necessario fare ricorso entro 60 giorni,
dopo tale periodo l'accertamento diventa definitivo
e bisognerà pagare in base alle nuove rendite. Dal
1/1/2001 sono cambiate le modalità di calcolo
dell'ici , l'acconto non e' piu' del 45%, ma sale al
50%, di conseguenza abbiamo due rate uguali.
Le scadenze sono:
-
30 GIUGNO
per il versamento dell'acconto (16 giugno dal
2007)
-
15
DICEMBRE per il versamento del saldo.(16
dicembre dal 2007)
ATTENZIONE
L'acconto ici deve
essere calcolato in base a quanto versato l'anno
precedente, per cui se nell'anno in corso la
situazione e' mutata conviene versare il 50%
dell'ici versata l'anno precedente e fare il
conguaglio a dicembre.
SE CI SI DIMENTICA DI PAGARE - COME REGOLARIZZARSI
Nel caso in cui
non si effettuino i versamenti nei termini
prescritti dalla legge, niente paura, si puo'
ricorrere al ravvedimento operoso, ai sensi
dell'art.13 del Dlgs 472/97 si paga la sanzione del
3,75% se si paga entro 30 gg dalla scadenza e del 6%
entro il 30/6 dell'anno successivo (denuncia ici).
Come si compila il bollettino: si compila
normalmente solo che al totale si aggiungerà la
sanzione del 3,75% oppure del 6% nonché gli
interessi del 3,5% annui da rapportare ai giorni, la
sanzione e gli interessi vanno versati
contestualmente all'importo ici, in caso contrario
non e' possibile ricorrere al ravvedimento e si
applica la sanzione del 30%, che comminerà l'ufficio
in secondo momento.
COME SI CALCOLA IL VALORE
ARRIVA LA STANGATA ICI DEL 2008
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La rendita
catastale si aumenta del 5% (legge 662/96), e poi si
moltiplica per un coefficiente, che cambia a seconda
della categoria, di seguito sono illustrate le
categorie e i relativi coefficienti:
categoria |
consist. |
rendita |
coeff |
valore |
A (escluso
A/10) |
numero
vani |
rendita |
100 |
valore |
A/10 |
numero
vani |
rendita |
50 |
valore |
B |
metri cubi |
rendita |
100 |
valore |
C (escluso
C1) |
metri
quadri |
rendita |
100 |
valore |
C1 |
metri
quadri |
rendita |
34 |
valore |
D non da
imprese |
|
rendita |
50 |
valore |
ATTENZIONE:
AI SOLI FINI DEL TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' (PER
L'IMPOSTA DI REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE) DAL
01/01/2004 IL VALORE DELL'IMMOBILE AI FINI FISCALI
SI OTTIENE MOLTIPLICANDO LA RENDITA RIVALUTATA DEL
5% PER IL COEFFICIENTE MAGGIORATO DI 10 PUNTI (ES.
COEFFICIENTE 100+10=110), PER L'ICI NON E' CAMBIATO
NULLA.
DAL 01/01/2005 AI
SOLI FINI DEL TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' (PER
L'IMPOSTA DI REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE) IL
VALORE DELL'IMMOBILE AI FINI FISCALI SI OTTIENE
MOLTIPLICANDO LA RENDITA RIVALUTATA DEL 5% PER IL
COEFFICIENTE MAGGIORATO DI 20 PUNTI (ES.
COEFFICIENTE 100+20=120), PER L'ICI NON E' CAMBIATO
NULLA.
LE PRESCRIZIONI
in base all’art 11 del Dlgs 504/92 gli avvisi di
liquidazione dell’imposta, per errori materiali o di
calcolo devono essere emessi obbligatoriamente:
Entro il secondo anno successivo alla
presentazione della dichiarazione o al versamento se
la dichiarazione e’ regolare.
Entro il terzo anno successivo alla
presentazione della dichiarazione o al versamento se
la dichiarazione e’ infedele, incompleta o inesatta.
Entro il quinto anno successivo alla
presentazione della dichiarazione o al versamento se
la dichiarazione e’ omessa.
Vengono prorogati al 31/12/2000 i termini per la
notifica di:
-
- avvisi di liquidazione ed
accertamenti relativi all'ICI dovuta per
l'anno 1993;
-
- avvisi di liquidazione sulla
base delle dichiarazioni 1994 - 1995 - 1996
- 1997;
-
- avvisi di accertamento
d'ufficio anno 1994.
Attenzione : dal 2007
(e non per gli anni precedenti il termine passa a 5
anni per tutti i tributi locali), manovra Prodi.
NON SI PAGANO LE SANZIONI SULLE
RENDITE NON NOTIFICATE
La
legge 342/2000 art.74 1° comma recependo numerose
sentenze (per ultima Cassazione, sezione tributaria,
sentenze 4760 del 30 marzo 2001 e 4509 del 10
aprile 2000 che stabilisce che tutti gli atti che
incidono sulla sfera patrimoniale del contribuente
non possono produrre effetti prima della loro
concreta ed effettiva conoscenza cioè dopo la
notifica) ha stabilito, che non si pagano sanzioni
sull'ici pagata in meno in base alla rendita
presunta, se la rendita definitiva non e' stata
notificata, avendo forza giuridica solo la notifica.
Per
cui si paga soltanto l'imposta + interessi, senza
sanzioni.
Agevolazioni Prima
casa
Ai fini Ici,
L’art.8 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504,
stabilisce che le agevolazioni per la prima casa
spettano a condizione che ci sia dimora abituale che
s’intende: l'unità immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo,
intendendosi per tale, salvo prova contraria,
quella di residenza anagrafica, si
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare,
lire 200.000 (salvo diversa disposizione del comune)
rapportate al periodo dell'anno durante il quale si
protrae tale destinazione; se l'unità
immobiliare è adibita ad abitazione principale da
più soggetti passivi, la detrazione spetta a
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la quale la destinazione medesima si verifica.
Per abitazione principale si intende quella
nella quale il contribuente, che la possiede a
titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto
reale, e i suoi familiari dimorano
abitualmente.
Agevolazioni Prima casa per le Forze dell'ordine e
le Forze Armate
Il comma 1
dell'art. 66 della L. 21 novembre 2000, n. 342,
"Misure in materia fiscale" (cosiddetto Collegato
alla Finanziaria 2000) prevede che il personale in
servizio permanente appartenente alle Forze
Armate ad ordinamento militare e quello
appartenente alle Forze di polizia ad
ordinamento militare e civile, ha diritto alle
cosiddette agevolazioni "prima casa", senza che sia
richiesta la condizione della residenza nel
comune in cui è situato l'immobile e, quindi, senza
che si debba dichiarare di voler stabilire la
residenza nello stesso comune entro diciotto
mesi. Pertanto, i predetti soggetti non devono
soddisfare le condizioni di cui alla lettera a)
della nota II-bis) dell'art. 1 della Tariffa, Parte
Prima, annessa al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Di conseguenza le
agevolazioni spettano solo per l'imposta di registro
e non per l'ici.
Ai fini Ici,
L’art.8 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504,
stabilisce che le agevolazioni per la prima casa
spettano a condizione che ci sia dimora abituale che
s’intende:l'unità immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo,
intendendosi per tale, salvo prova contraria,
quella di residenza anagrafica, si
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare,
lire 200.000 (salvo diversa disposizione del comune)
rapportate al periodo dell'anno durante il quale si
protrae tale destinazione; se l'unità
immobiliare è adibita ad abitazione principale da
più soggetti passivi, la detrazione spetta a
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la quale la destinazione medesima si verifica.
Per abitazione principale si intende quella
nella quale il contribuente, che la possiede a
titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto
reale, e i suoi familiari dimorano
abitualmente.
Gli
appartenenti alle Forze dell'ordine e alle Forze
armate, possono a mio avviso comunque dimostrare la
dimora abituale, con utenze e tarsu a loro
intestate, e' consigliabile però fare un'istanza
d'interpello al comune e comunicare di voler
usufruire delle agevolazioni senza avere la
residenza per motivi di servizio e che qualora il
Comune voglia ravvisare un parere contrario debba
pronunciarsi entro 30gg, trascorso il termine
s'intende silenzio accoglimento.
L'art. 11 della legge 212/2000
disciplina l'istituto dell'"interpello
del contribuente", in funzione del
quale il contribuente può inviare quesiti
all'Amministrazione competente allo scopo
di conoscere preventivamente quale sia la portata
delle disposizioni tributarie e, di riflesso,
quale sarà il comportamento dell'Amministrazione
in sede di controllo. La competenza
dell'Interpello e' dell'Agenzia delle Entrate, salvo
per i tributi locali, per i quali l'interpello
compete necessariamente alla stessa
amministrazione che esercita in materia i
poteri di accertamento
L'art. 11
della legge 212/2000
disciplina l'istituto dell'"interpello del
contribuente", in funzione del quale il
contribuente può inviare quesiti
all'Amministrazione competente allo scopo
di conoscere preventivamente quale sia la portata
delle disposizioni tributarie e, di riflesso,
quale sarà il comportamento dell'Amministrazione
in sede di controllo. La competenza
dell'Interpello e' dell'Agenzia delle Entrate, salvo
per i tributi locali, per i quali l'interpello
compete necessariamente alla stessa
amministrazione che esercita in materia i
poteri di accertamento, per l'ici l'istanza
d'interpello va indirizzata al Comune.
L’art. 1 comma 4
del D.M. 26 aprile 2001, n. 209 dispone che
l'istanza di interpello è redatta in carta
libera non essendo soggetta al pagamento
dell'imposta di bollo, ed è presentata agli uffici
competenti ( in genere Alla Direzione regionale
dell'Agenzia delle Entrate, competente in relazione
al domicilio fiscale del contribuente) mediante una
delle seguenti modalità:
a)
consegna a mano;
b)
spedizione tramite servizio postale, in plico
senza busta, raccomandato con avviso di
ricevimento.
Non sono
previsti mezzi di comunicazione alternativi,
quali, ad esempio, il telefono o altri mezzi di
telecomunicazione come il fax e la posta
elettronica.
Ai sensi
dell'art. 3, l'istanza di interpello deve contenere
a pena di inammissibilità:
a) i dati
identificativi del contribuente ed eventualmente
del suo legale rappresentante; in particolare,
occorre specificare nome e cognome o ragione o
denominazione sociale, domicilio fiscale, codice
fiscale; ( aggiungere anche eventuali recapiti
telefonici o email).
b) la
circostanziata e specifica descrizione del caso
concreto e personale da trattare ai fini
tributari sul quale sussistono concrete
condizioni di incertezza;
c)
l'indicazione del domicilio del contribuente o
dell'eventuale domiciliata rio presso il quale devono
essere effettuate le comunicazioni
dell'Amministrazione finanziaria;
d) la
sottoscrizione del contribuente o del
suo legale rappresentante.
"l'istanza
deve, altresì, contenere l'esposizione, in modo
chiaro ed univoco, del comportamento e della
soluzione interpretativa sul piano
giuridico che si intendono adottare ...".
Tale requisito, pur non essendo prescritto a
pena di inammissibilità dell'istanza, ne condiziona
tuttavia gli effetti”. L'art. 11, comma 2, della
L.n. 212 del 2000, poi ripresa all'art. 5, comma 2,
del regolamento, secondo cui - decorsi 120
giorni dalla proposizione dell'istanza - "si
intende che l'amministrazione concordi con
l'interpretazione o il comportamento
prospettato dal richiedente".
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ALIQUOTE ICI DEI COMUNI
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