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I.C.I.

Ici, pagamento solo con F24, scadenze 16/6/2007 - 16/12/2007 - accertamento passa a cinque anni. (rif. normativo L' articolo 37 commi 13 e 14 del Dl 223/2006 modifica, dal 1 maggio 2007)

 

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 26/04/2007 (in corso di pubblicazione nella G.U.), dal 1° maggio 2007 sarà possibile effettuare versamenti con modello F24 per pagare l’Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per tutti i comuni del territorio nazionale.

Cambiano le scadenze acconto entro il 16 Giugno il saldo entro il 16 Dicembre.

Altri interventi importanti riguardano l'ampliamento dei termini per l'accertamento e la fissazione di scadenze perentorie per la riscossione coattiva.

Per quanto riguarda l'accertamento, scompare la differenza fra avvisi di liquidazione e d'accertamento in rettifica o d'ufficio, per i quali l'articolo 11 del Dlgs 504 stabiliva termini differenziati (1, 2, 3 o 5 anni). Con le nuove disposizioni il recupero può avvenire fino alla fine del quinto anno successivo:

-a quello nel corso del quale fu o doveva essere presentata la dichiarazione;

-a quello nel corso del quale l'imposta non fu versata o lo fu in misura insufficiente, se la dichiarazione non andava presentata.

Il nuovo termine quinquennale si applica anche ai rapporti pendenti al 1° gennaio 2007 .

 

Avvisi di accertamento dell'agenzia del territorio

Da novembre 2006, a milioni di italiani stanno arrivando a seguito delle norme del governo Prodi, avvisi di accertamento dell'agenzia del territorio, che stanno aumentando le rendite catastali fino al 50%, tali aumenti stanno riguardando per Napoli solo le zone cosi dette bene della città escludendone altre. Un comportamento incostituzionale che viola il principio della parità di trattamento della pubblica amministrazione e che si e' trasformato in una semplice lotta di classe a sfondo politico. Negli avvisi manca ogni riferimento ai calcoli adottati e alle vere ragioni dell'aumento, limitandosi a scrivere "in base alle migliorie effettuate nella zona". E' necessario fare ricorso entro 60 giorni, dopo tale periodo l'accertamento diventa definitivo e bisognerà pagare in base alle nuove rendite. Dal 1/1/2001 sono cambiate le modalità di calcolo dell'ici , l'acconto non e' piu' del 45%, ma sale al 50%, di conseguenza abbiamo due rate uguali.

Le scadenze sono:

  1. 30 GIUGNO per il versamento dell'acconto (16 giugno dal 2007)

  2. 15 DICEMBRE  per il versamento del saldo.(16 dicembre dal 2007)

ATTENZIONE

L'acconto ici deve essere calcolato in base a quanto versato l'anno precedente, per cui se nell'anno in corso la situazione e' mutata conviene versare il 50% dell'ici versata l'anno precedente e fare il conguaglio a dicembre.

SE CI SI DIMENTICA DI PAGARE - COME REGOLARIZZARSI

Nel caso in cui non si effettuino i versamenti nei termini prescritti dalla legge, niente paura, si puo' ricorrere al ravvedimento operoso, ai sensi dell'art.13 del Dlgs 472/97 si paga la sanzione del 3,75% se si paga entro 30 gg dalla scadenza e del 6% entro il 30/6 dell'anno successivo (denuncia ici). Come si compila il bollettino: si compila normalmente solo che al totale si aggiungerà la sanzione del 3,75% oppure del 6% nonché gli interessi del 3,5% annui da rapportare ai giorni, la sanzione e gli interessi vanno versati contestualmente all'importo ici, in caso contrario non e' possibile ricorrere al ravvedimento e si applica la sanzione del 30%, che comminerà l'ufficio in secondo momento.

COME SI CALCOLA IL VALORE

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La rendita catastale si aumenta del 5% (legge 662/96), e poi si moltiplica per un coefficiente, che cambia a seconda della categoria, di seguito sono illustrate le categorie e i relativi coefficienti:

categoria

consist.

rendita

coeff

valore

A (escluso A/10)

numero vani

rendita

100

valore

A/10

numero vani

rendita

50

valore

B

metri cubi

rendita

100

valore

C (escluso C1)

metri quadri

rendita

100

valore

C1

metri quadri

rendita

34

valore

D non da imprese

 

rendita

50

valore

ATTENZIONE: AI SOLI FINI DEL TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' (PER L'IMPOSTA DI REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE) DAL 01/01/2004 IL VALORE DELL'IMMOBILE AI FINI FISCALI SI OTTIENE MOLTIPLICANDO LA RENDITA RIVALUTATA DEL 5% PER IL COEFFICIENTE MAGGIORATO DI 10 PUNTI (ES. COEFFICIENTE 100+10=110),  PER L'ICI NON E' CAMBIATO NULLA.

DAL 01/01/2005 AI SOLI FINI DEL TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' (PER L'IMPOSTA DI REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE) IL VALORE DELL'IMMOBILE AI FINI FISCALI SI OTTIENE MOLTIPLICANDO LA RENDITA RIVALUTATA DEL 5% PER IL COEFFICIENTE MAGGIORATO DI 20 PUNTI (ES. COEFFICIENTE 100+20=120), PER L'ICI NON E' CAMBIATO NULLA.

LE PRESCRIZIONI

in base all’art 11 del Dlgs 504/92 gli avvisi di liquidazione dell’imposta, per errori materiali o di calcolo devono essere emessi obbligatoriamente:

Entro il secondo anno successivo alla presentazione della dichiarazione o al versamento se la dichiarazione e’ regolare.

Entro il terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione o al versamento se la dichiarazione e’ infedele, incompleta o inesatta.

Entro il quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione o al versamento se la dichiarazione e’ omessa.

Vengono prorogati al 31/12/2000 i termini per la notifica di:

  •  - avvisi di liquidazione ed accertamenti relativi all'ICI dovuta per l'anno 1993;

  •  - avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni 1994 - 1995 - 1996 - 1997;

  •  - avvisi di accertamento d'ufficio anno 1994.

Attenzione : dal 2007 (e non per gli anni precedenti il termine passa a 5 anni per tutti i tributi locali), manovra Prodi.

NON SI PAGANO LE SANZIONI SULLE RENDITE NON NOTIFICATE

La legge 342/2000 art.74 1° comma recependo numerose sentenze (per ultima Cassazione, sezione tributaria, sentenze 4760 del 30 marzo 2001 e 4509 del 10 aprile  2000 che stabilisce che tutti gli atti che  incidono sulla sfera patrimoniale del contribuente non possono produrre effetti prima della loro concreta ed effettiva conoscenza  cioè dopo la notifica) ha stabilito, che non si pagano sanzioni sull'ici pagata in meno in base alla rendita presunta, se la rendita definitiva non e' stata notificata, avendo forza giuridica solo la notifica.

Per cui si paga soltanto l'imposta + interessi, senza sanzioni. 

Agevolazioni Prima casa

Ai fini Ici, L’art.8 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, stabilisce che le agevolazioni per la prima casa spettano a condizione che ci sia dimora abituale che s’intende: l'unità immobiliare adibita  ad  abitazione principale  del  soggetto  passivo,  intendendosi  per  tale,  salvo  prova contraria, quella di  residenza  anagrafica,   si  detraggono,  fino  a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 (salvo diversa disposizione del comune)  rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;  se  l'unità  immobiliare  è adibita ad abitazione principale da più  soggetti  passivi,  la  detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla  quota  per  la  quale  la destinazione medesima si verifica. Per  abitazione  principale  si  intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di  proprietà, usufrutto  o  altro  diritto   reale,   e   i   suoi   familiari   dimorano abitualmente.

Agevolazioni Prima casa per le Forze dell'ordine e le Forze Armate

Il comma 1 dell'art. 66 della L. 21 novembre 2000, n. 342,  "Misure  in  materia fiscale" (cosiddetto Collegato alla Finanziaria 2000)  prevede  che il personale in servizio  permanente  appartenente  alle  Forze  Armate  ad ordinamento militare  e  quello  appartenente  alle  Forze  di  polizia  ad ordinamento militare e civile,  ha  diritto  alle  cosiddette  agevolazioni "prima casa", senza che sia richiesta la  condizione  della  residenza  nel comune in cui è situato l'immobile e, quindi, senza che si debba dichiarare di voler stabilire la residenza nello stesso comune  entro  diciotto  mesi. Pertanto, i predetti soggetti non devono soddisfare le  condizioni  di  cui alla lettera a) della nota II-bis) dell'art. 1 della Tariffa, Parte  Prima, annessa al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Di conseguenza le agevolazioni spettano solo per l'imposta di registro e non per l'ici.

Ai fini Ici, L’art.8 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, stabilisce che le agevolazioni per la prima casa spettano a condizione che ci sia dimora abituale che s’intende:l'unità immobiliare adibita  ad  abitazione principale  del  soggetto  passivo,  intendendosi  per  tale,  salvo  prova contraria, quella di  residenza  anagrafica,   si  detraggono,  fino  a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 (salvo diversa disposizione del comune)  rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;  se  l'unità  immobiliare  è adibita ad abitazione principale da più  soggetti  passivi,  la  detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla  quota  per  la  quale  la destinazione medesima si verifica. Per  abitazione  principale  si  intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di  proprietà, usufrutto  o  altro  diritto   reale,   e   i   suoi   familiari   dimorano abitualmente. Gli appartenenti alle Forze dell'ordine e alle Forze armate, possono a mio avviso comunque dimostrare la dimora abituale, con utenze e tarsu a loro intestate, e' consigliabile però fare un'istanza d'interpello al comune e comunicare di voler usufruire delle agevolazioni senza avere la residenza per motivi di servizio e che qualora il Comune voglia ravvisare un parere contrario debba pronunciarsi entro 30gg, trascorso il termine s'intende silenzio accoglimento.

L'art. 11 della  legge 212/2000 disciplina l'istituto dell'"interpello del contribuente", in  funzione  del  quale  il  contribuente  può  inviare quesiti   all'Amministrazione   competente   allo   scopo   di    conoscere preventivamente quale sia la portata delle disposizioni  tributarie  e,  di riflesso, quale sarà  il  comportamento  dell'Amministrazione  in  sede  di controllo. La competenza dell'Interpello e' dell'Agenzia delle Entrate, salvo per i tributi locali, per i quali l'interpello compete necessariamente alla stessa  amministrazione  che  esercita  in  materia  i poteri di accertamento

L'art. 11 della  legge 212/2000 disciplina l'istituto dell'"interpello del contribuente", in  funzione  del  quale  il  contribuente  può  inviare quesiti   all'Amministrazione   competente   allo   scopo   di    conoscere preventivamente quale sia la portata delle disposizioni  tributarie  e,  di riflesso, quale sarà  il  comportamento  dell'Amministrazione  in  sede  di controllo. La competenza dell'Interpello e' dell'Agenzia delle Entrate, salvo per i tributi locali, per i quali l'interpello compete necessariamente alla stessa  amministrazione  che  esercita  in  materia  i poteri di accertamento, per l'ici l'istanza d'interpello va indirizzata al Comune. 

L’art. 1 comma 4 del D.M. 26 aprile 2001, n. 209 dispone che l'istanza di  interpello  è  redatta  in carta libera  non essendo soggetta al pagamento dell'imposta di bollo, ed è presentata agli uffici competenti ( in genere Alla Direzione  regionale  dell'Agenzia  delle Entrate, competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente) mediante una delle seguenti modalità:

       a) consegna a mano;

       b) spedizione  tramite  servizio  postale,  in  plico  senza  busta, raccomandato con avviso di ricevimento.

    Non  sono  previsti  mezzi  di  comunicazione  alternativi,  quali,  ad esempio, il telefono o altri mezzi di telecomunicazione come il  fax  e  la posta elettronica. 

Ai sensi dell'art. 3, l'istanza di interpello deve contenere a pena  di inammissibilità:

       a) i dati identificativi del contribuente ed eventualmente  del  suo legale rappresentante; in particolare, occorre specificare nome e cognome o ragione o denominazione sociale, domicilio fiscale, codice fiscale; ( aggiungere anche eventuali recapiti telefonici o email).

       b) la circostanziata e specifica descrizione  del  caso  concreto  e personale da trattare ai  fini  tributari  sul  quale  sussistono  concrete condizioni di incertezza;

       c) l'indicazione del domicilio  del  contribuente  o  dell'eventuale domiciliata rio presso il quale devono essere  effettuate  le  comunicazioni dell'Amministrazione finanziaria;

       d) la   sottoscrizione   del   contribuente   o   del   suo   legale rappresentante.

"l'istanza  deve,  altresì,  contenere l'esposizione, in  modo  chiaro  ed  univoco,  del  comportamento  e  della soluzione   interpretativa   sul   piano   giuridico   che   si   intendono adottare ...". Tale  requisito,  pur  non  essendo  prescritto  a  pena  di inammissibilità dell'istanza, ne condiziona tuttavia gli effetti”. L'art. 11,  comma  2,  della  L.n. 212 del 2000, poi ripresa all'art. 5, comma 2, del regolamento,  secondo cui - decorsi 120 giorni dalla proposizione dell'istanza - "si intende  che l'amministrazione  concordi  con  l'interpretazione  o   il   comportamento prospettato dal richiedente".

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