Il Regime fiscale dei Telefonini cellulari
INDICE:
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LA
DEDUCIBILITA' AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE
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LA
DETRAIBILITA' AI FINI IVA
-
I
VARI CONTRATTI E LE PREPAGATE
-
SOSPETTO DI VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA
COMUNITARIA AGEVOLAZIONE PER LE IMPRESE DI
AUTOTRASPORTO CONTO TERZI
-
SOLO CONTRATTI BUSINESS PER SOCIETA' ED ENTI
-
UTILIZZO DEI CELLULARI DA PARTE DEI DIPENDENTI
-
IL
CONTROLLO DELLE TELEFONATE DEI DIPENDENTI
-
COSA FARE IN CASO DI FURTO O SMARRIMENTO
PREMESSA
In
materia di spese relative ai cellulari, vige una
presunzione juris et de jure, cioe' che non
ammette prova contraria di uso promiscuo, cioe' sia
per uso aziendale sia per uso personale, tale
presunzione diventa juris tantum, che ammette
prova contraria solo per le aziende di
autotrasporto conto terzi.
1.
LA DEDUCIBILITA' AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE
Le
spese di acquisto, consumi, accessori e manutenzione
dei telefonini cellulari sono deducibili nella
misura del 80% ai fini delle imposte dirette art.102
nuovo Tuir,comma 10-bis (art.67 vecchio tuir): che
recita quanto segue: Le quote di ammortamento, i
canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio
e le spese di impiego e manutenzione relativi ad
apparecchiature terminali per il servizio
radiomobile pubblico terrestre di comunicazione
soggette alla tassa sulle concessioni
governative di cui all'articolo 21 della tariffa
allegata al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto
del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30
dicembre 1995, sono deducibili nella misura del
80 per cento. La percentuale di cui al
precedente periodo è elevata al 100 per cento
per gli oneri relativi ad impianti di telefonia dei
veicoli utilizzati per il trasporto di merci da
parte delle imprese di autotrasporto limitatamente
ad un solo impianto per ciascun veicolo.
In sostanza, la deducibilità e' ammessa nella
misura del 80 solo pr i contratti business, che
pagano la tassa di concessione governativa piu' cara
2.
LA DETRAIBILITA' AI FINI IVA
Ai
fini iva l'art 19 bis1 del D.p.r. 633/72 recita
quanto segue: l'imposta relativa all'acquisto,
all'importazione, alle
prestazioni di servizi di cui al terzo comma
dell'articolo 16, nonché alle spese di gestione, di
apparecchiature terminali per il servizio
radiomobile pubblico terrestre di comunicazioni
soggette alla tassa sulle concessioni
governative di cui all'articolo 21 della tariffa
allegata al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto
del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30
dicembre 1995, è ammessa in detrazionenella misura
del 80 per cento; la predetta limitazione non si
applica agli impianti di telefonia dei veicoli
utilizzati per il trasporto di merci da parte delle
imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo
impianto per ciascun veicolo;
In sostanza, la deducibilità e' ammessa nella
misura del 80 solo pr i contratti business, che
pagano la tassa di concessione governativa piu' cara
3. I
VARI CONTRATTI E LE PREPAGATE
Dall'esame della norma e' chiaro, che sono ammesse
in detrazione nella misura del 80% sai ai fini iva
sia ai fini dell imposte dirette le spese dei
cellulari con contratto business, cioe' che scontano
la tassa di concessione governativa ex art.21 Dpr
641/72 di 25.000 lire cioe' di €12,91.
E' dubbia la deducibilità dei contratti family e
prepagate.
La
D.R.E. Veneto ha ritenuto deducibili le ricariche
effettuate dai professionisti, purche'
debitamente documentate (addebito c/c o bancomat).
La direzione regionale delle entrate Veneta afferma
che la disposizione di cui all'art. 21 della
Tariffa allegata al D.P.R. 641/1972, pur facendo
espresso riferimento alle apparecchiature terminali
soggette alla tassa di concessione governativa,
debba essere estesa ai costi sostenuti
nell'esercizio di arti e professioni per l'acquisto
e l'utilizzo di apparecchi di telefonia mobile in
generale e, per quanto riguarda il limite di
deducibilità, che esso sia individuato nella misura
del 80% prevista dall'art. 3 bis dell'art. 54 del
T.U.I.R., purché siano effettivamente
documentati. Stante l'esistenza di una medesima
disposizione nell'ambito del reddito d'impresa, si
ritiene che le medesime conclusioni siano
applicabili anche al comparto del reddito d'impresa,
atteso che lo spirito che muove il legislatore è il
medesimo: limitare il costo per l'utilizzo di beni
che, per presunzione, si considerano utilizzati sia
nella sfera professionale o imprenditoriale, sia per
scopi privati.
E'
consigliabile pero' non scaricare le spese relative
alle ricariche e attendere che la giurisprudenza
chiarisca la fattispecie, perche' sicuramente non
tutte le direzioni regionali saranno d'accordo.
4.
SOSPETTO DI VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA
Il
regime di detraibilità parziale previsto ai fini iva
per i cellulari dalla normativa italiana e'
palesemente in contrasto con dall'articolo 17, n. 6,
secondo comma, della sesta direttiva cee, che
consente tale limitazione solo in via eccezionale e
per un limitato periodo di tempo.
5.
AGEVOLAZIONE PER LE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO CONTO
TERZI
L'articolo 15 della legge finanziaria 2002 prevede
l'integrale detraibilita` ai fini Iva e dei redditi
dei costi relativi agli impianti di telefonia,
veicolari o cellulari, fissi o mobili, con
riferimento alle imprese di autotrasporto. Rientrano
in questa agevolazione solamente le imprese che
esercitano l'attivita` di autotrasporto per conto
terzi.La Direzione regionale delle entrate della
Liguria aveva affermato che la presunzione di
promiscuità (in questo caso riferita al solo
articolo 67, comma 10 bis del Tuir) viene
superata solo qualora i telefoni in oggetto
risultino collegati per l'alimentazione in modo
stabile alla batteria dell'automezzo e siano
abilitati a fare esclusivamente chiamate verso altri
apparecchi della stessa società, eliminando così
alla radice qualsiasi dubbio in merito alla
promiscuità.
Secondo la Cassazione con il combinato del comma 8
dell'art.37bis del D.p.r. 600/73 e .tale limitazione
può essere disapplicata, con conseguente
deducibilità totale dei costi, qualora il
contribuente sia in grado di dimostrare
l'impossibilità del verificarsi di effetti elusivi
nella fattispecie concreta. In particolare,
nell'ipotesi in cui i telefoni vengano assegnati in
uso ai dipendenti, al fine di
integrare la suddetta dimostrazione rileva
esclusivamente la destinazione normale che
l'apparecchio telefonico può ricevere, mentre non
costituisce elemento determinante l'uso cui, in
astratto, tale apparecchio può essere
adibito. In tale impostazione, l'adozione di un
sistema di blocco della "sim card", il blocco
dalla Tim era stato
inserito sulla sim card e non sul telefono, che
impedisca, di fatto, l'utilizzo della scheda per
effettuare chiamate extraziendali, deve considerarsi
mezzo idoneo a dar
prova dell'assenza di finalità elusive, con
conseguente riconoscimento della deducibilità
integrale dei costi relativi ai telefoni cellulari
dal reddito d'impresa del datore di lavoroSent. n.
23731 dell'11 ottobre 2004 (dep. il 21 dicembre
2004) della Corte Cass., Sez. tributaria - Pres.
Saccucci, Rel. Falcone
6.
SOLO CONTRATTI BUSINESS PER SOCIETA' ED ENTI
SECONDO L'AGENZIA DELLE ENTRATE RIS.MIN. 16/10/2001
N.158/E LE SOCIETA' E GLI ENTI POSSONO SOLO FARE
CONTRATTI BUSINESS E QUINDI E' LORO VIETATO PER UNA
PRESUNZIONE ASSOLUTA DI SVOLGIMENTO DI ATTIVITA'
D'IMPRESA, FARE CONTRATTI FAMILY.
7.
UTILIZZO DEI CELLULARI DA PARTE DEI DIPENDENTI:
E
GLI IMPORTI VANNO ADDEBITATI AL DIPENDENTE L'AZIENDA
APPLICA L' IVA AL 20% E EMETTE FATTURA, NEL CASO IN
CUI IL CONSUMO RESTA A CARICO DELL'IMPRESA GLI
IMPORTI VANNO A CONFLUIRE IN BUSTA PAGA COME
COMPENSO AGGIUNTIVO E ASSOGGETTATI A RITENUTA.
SE
INVECE IL CELLULARE E' DEL DIPENDENTE E ADDEBITA LE
SPESE DELLE TELEFONATE PER MOTIVI AZIENDALI
ALL'AZIENDA, IL RIMBORSO SPESE E' TOTALMENTE
DEDUCIBILE COME SPESE PER PRESTAZIONI DI LAVORO
DIPENDENTE.
Si
deve premettere che l'art. 48, D.P.R. 917/ 1986
prevede che concorrono a formare il reddito di
lavoro dipendente "tutte le somme e i valori in
genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo
d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali,
in relazione al rapporto di lavoro".
Ai
fini della quantificazione in denaro dei valori in
natura, il co. 3 del citato articolo rinvia al cd.
"valore normale" del bene o del servizio concesso al
dipendente, vale a dire il prezzo o corrispettivo
mediamente praticato per i beni e i servizi della
stessa specie praticati in condizioni di libera
concorrenza e allo stesso stadio di
commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i
beni o servizi sono stati acquistati o prestati.
A
titolo di esemplificazione di alcuni compensi in
natura, l'art. 48, co. 4 fa riferimento alla
concessione di autovetture in uso promiscuo, alla
concessione di prestiti, ecc.
Peraltro nulla è previsto per ciò che riguarda la
concessione di telefoni cellulari in uso promiscuo
ai dipendenti.
Quindi, per la quantificazione del compenso in
natura relativamente ai cellulari, valgono i
principi di carattere generale suddetti.
Ovviamente, però, nel caso in cui il dipendente
venga dotato di telefono cellulare abilitato a
raggiungere solo utenti con i quali intercorrono
unicamente rapporti di "utilità aziendale" (in
pratica l'azienda stessa, i suoi clienti e
fornitori), con numeri appositamente individuati e
memorizzati, si può legittimamente affermare che non
sussistono i presupposti della corresponsione di un
compenso in natura.
Al
contrario, nell'ipotesi in cui il telefono cellulare
sia abilitato a raggiungere qualsiasi utente, la
quantificazione del compenso in natura deve essere
effettuata, in mancanza di disposizioni specifiche,
applicando la norma di riferimento che si rifà al
"valore normale" o, meglio ancora, quando sia
possibile ricavarlo automaticamente, considerando il
costo effettivo delle telefonate private.
Se
poi il dipendente, prima di selezionare un numero
"privato", utilizzando un tasto particolare, può
farsi addebitare direttamente dal gestore telefonico
il costo di tale telefonata, viene a cadere
qualsiasi ipotesi di tassazione del fringe benefit.
8.
IL CONTROLLO DELLE TELEFONATE DEI DIPENDENTI
GLI ART. 2086 - 2104 CC TUTELANO LA DIGNITA' E
LA RISERVATEZZA DEI LAVORATORI, LA L. N.675 DEL
31/12/96 LA RISERVATEZZA, L'ART. 4 DELLA L.300/70
IMPONE IL DIVIETO DI APPARECCHIATURE DI CONTROLLO A
DISTANZA SUI LAVORATORI.
SORGE QUINDI IL DUBBIO SE SIA LECITO CONSULTARE IL
LISTATO DELLE TELEFONATE DEL DIPENDENTE, CHE FA USO
DI CELLULARI AZIENDALI O TELEFONI FISSI, OVVERO SE
SIA LECITO INSTALLARE SISTEMI DI RILEVAMENTO
ELETTRONICO CON DATA ORA E NUMERI CHIAMATI.
LA
CORTE DI CASSAZIONE CON SENTENZA 3/4/2002 N.4746
HA STABILITO CHE L'AZIENDA PUO' ACCERTARE CON
SISTEMI ELETTRONICI, LA CORRETTA UTILIZZAZIONE DEI
TELEFONI AZIENDALI, AGGIUNGENDO CHE L'ABUSO DELL'USO
DEI TELEFONI AZIENDALI PER FINI PRIVATI COSTITUISCE
GIUSTA CAUSA DI LICENZIAMENTO.
9. COSA
FARE IN CASO DI FURTO O SMARRIMENTO
Dal
1 luglio 2004 è, entrato in vigore
l'accordo tra i gestori nazionali di telefonia
mobile per rendere inutilizzabile il telefono
cellulare in caso di furto o perdita anche se si
cambia la SIM card.
LA PRIMA COSA CHE BISOGNA FARE ALL'ATTO CHE SI
ACQUISTA UN CELLULARE E' ANNOTARSI IL NUMERO IMEI
PER IDENTIFICARLO O LO SI LEGGE SULLO SCATOLO OPPURE
DIRETTAMENTE DAL CELLULARE FACENDO
*#06#
.
QUANDO SI PROCEDE A FARE LA DENUNCIA ALLE AUTORITA'
E' IMPORTANTE FAR ANNOTARE ANCHE IL NUMERO IMEI
OLTRE AL MODELLO E AL NUMERO DI TELEFONO DELLA
SCHEDA, POI CONCORDARE CON LA POLIZIA O I
CARABINIERI SE E' NECESSARIO BLOCCARE L'IMEI O MENO.
SE GLI AGENTI RITENGONO DI OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE
DAL MAGISTRATO, LORO STESSI FARANNO LE INDAGINI E
RINTRACCERANNO LA NUOVA SCHEDA INSERITA, SE INVECE
NON VI DANNO SPERANZE ALLORA PROCEDETE SUBITO AL
BLOCCO DEL TELEFONINI PRESSO TUTTI I GESTORI, TIM,
OMNITEL WIND E TRE.
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