LA DEDUCIBILITA' DELLE AUTOVETTURE
AUTOVETTURE
NOVITA' DELLA FINANZIARIA 2007
Le
deducibilità delle spese auto per i professionisti
vengono ridotte dal 50 al 25% (Dlgs 262/06)
completamente indeducibili le spese per gli
imprenditori (in violazione all'art.3 della C.)Anche
per i professionisti le cessioni dei beni
strumentali genereranno plusvalenze, ma non
rateizzabili. Nessuna stretta particolare sugli
agenti e rappresentanti di commercio. Decorrenza
dei nuovi limiti 04/07/2006. la deducibilità del
leasing e' consentita a condizione che il contratto
abbia almeno la durata di 4 anni (prima erano 2) e
gli ammortamenti anticipati non potranno piu' essere
applicati per i professionisti. decorrenza
01/01/2007
INDICE:
-
Auto assegnata al dipendente in uso promiscuo
-
Auto non assegnata, a disposizione dell'azienda
-
Auto immatricolata ad uso promiscuo per persone
e cose
-
Auto aziendale immatricolata per uso speciale,
le autovetture uso ufficio
-
La detraibilità iva
-
Agenti e rappresentanti di commercio
-
Violazione della direttiva Cee
-
Sintesi schematica
Premessa
In linea generale le
spese relative alle autovetture sono deducibili
nella misura del 50%
(25% dal 2007)
fino al limite del costo del bene di 18.075,99
euro ai fini delle imposte dirette e l'iva
e' detraibile nella misura del 10%, che passa
al 15% dal 01/01/2006. La deducibilità delle
spese relative alle autovetture, comporta non pochi
problemi di applicazione normativa,si usa il termine
auto "aziendali" per rappresentare le autovetture
utilizzate come beni strumentali, anche se non
necessariamente esclusivamente, nell'esercizio
dell'impresa, indipendentemente dal titolo da cui
trae origine la disponibilità del mezzo in azienda
(acquisto, leasing,noleggio).Le disposizioni
normative, che si occupano dell'argomento sono le
seguenti: art.164 D.p.r. 917/86 circ.min. n.
48/E del 10 febbraio 1998;art. 51 D.p.r. 917/86;
art.19-bis1, Dpr n. 633/1972.
Si possono verificare
nella pratica tre ipotesi di assegnazione dell'auto
aziendale:
1.
Auto assegnata al dipendente in uso promiscuo
(quindi sia per uso personale che aziendale):in
base all'art. 164, comma 1, lett. a), punto 2 del
D.p.r. 917/86 sono integralmente deducibili
dal reddito d'impresa le spese e gli altri
componenti negativi relativi alle auto aziendali
assegnate in uso promiscuo ai dipendenti per la
maggior parte del periodo d'imposta. Tale
principio è valido indipendentemente dal titolo
giuridico (acquisto, leasing, noleggio) che
permette di utilizzare l' autoveicolo nell'esercizio
dell'impresa.La circolare 10 febbraio 1998, n. 48/E
del Ministero dell'economia e delle finanze, ha
precisato, che l'assegnazione deve risultare da
idonea documentazione,( apposita lettera, specifica
clausola del contratto di lavoro). La
deducibilità integrale dei costi è ammessa se il
veicolo è usato promiscuamente per la maggior parte
del periodo di possesso.Nel caso in cui
l'assegnazione in uso promiscuo del veicolo al
dipendente non rispetti i requisiti evidenziati,
le spese sono deducibili dal reddito d'impresa nei
limiti di cui all'art. 164, comma 1, lett. b),
mentre, qualora l'assegnazione del veicolo avvenga
per uso esclusivamente personale, l'azienda potrà
dedurre l'importo che costituisce reddito per il
dipendente (valore normale ai sensi dell'art. 9
D.p.r. 917/86) quale costo per lavoro dipendente
(art. 95, comma 1, D.p.r. 917/86), nei limiti delle
spese da essa sostenute.Dalle modalità di
assegnazione ne scaturisce la tassazione del
fringe benefit in capo al dipendente
assegnatario del veicolo.
Quindi possiamo avere
due casi
a)Assegnazione per
uso promiscuo:
(quindi sia per uso personale che aziendale) lo
stesso, ai sensi dell'art. 51, comma 4, lett. a)
Tuir, costituirà reddito per il dipendente per un
valore pari al 30% dell'importo corrispondente ad
una percorrenza convenzionale di 15.000 Km,
calcolata secondo le tariffe Aci (al netto
delle somme, eventualmente, addebitate al
dipendente). il Ministero dell'economia, con la
risoluzione n. 25 del 7 marzo 2000, ha affermato che
l'eventuale riaddebito di tutti i costi o di parte
di essi, per l'utilizzo a fini privati dell' auto
aziendale, deve essere effettuato con iva. In tal
caso, le somme riaddebitate al dipendente
(comprensive dell' iva) dovranno essere sottratte
dal valore del fringe benefit del veicolo così come
sopra determinato.
b)Assegnazione per
uso esclusivamente personale:
l'assegnazione costituirà reddito per il
dipendente sulla base del valore normale ai
sensi dell'art. 9 Tuir richiamato dall'art. 51,
comma 3, dello stesso D.pr. 917/86 e quindi in base
alle tariffe di noleggio normalmente praticate
per tale tipologia di autovettura o per un' auto
similare nel luogo dove si trova la sede di lavoro
del dipendente. In tal caso, l'impresa potrà dedurre
tale costo, quale spesa per prestazione di lavoro
dipendente ai sensi dell'art. 95, comma 1, del
Tuir nei limiti delle spese da essa effettivamente
sostenute.
2.
Auto non assegnata, a disposizione dell'azienda.L'articolo
164, comma 1, lettera b) prevede che, qualora non
siano rispettati i requisiti imposti dallo stesso
articolo 164, comma 1, lettera a) , le spese e ogni
altro componente negativo relativo all'utilizzo di
auto aziendali siano deducibili dal reddito
d'impresa nella misura del 50%.Al limite
percentuale di cui sopra si affiancano differenti
limiti di valore (in funzione del titolo giuridico
in base al quale l' autoveicolo si trova nella
disponibilità aziendale) che verranno analizzati di
seguito:
a) Acquisto
dell'autovettura in proprietà:
L' auto aziendale acquistata in proprietà, comporta
l'indeducibilità della parte di costo che eccede
l'importo di euro 18.075,99, mentre le spese
rientranti nel predetto limite sono deducibili al
50%.Ai fini della determinazione del costo
rilevante per l'applicazione del limite devono
comprendersi anche gli oneri di diretta imputazione
(per esempio l' iva indetraibile).
b) Leasing:
con il contratto di locazione finanziaria, ai fini
della deducibilità al 50% dei relativi costi,
i canoni sono rilevanti per la parte
proporzionalmente corrispondente al costo del bene
non eccedente euro 18.075,99.Tale limite deve
essere ragguagliato ad anno. I canoni di
leasing vanno assunti nella misura risultante dal
contratto, mentre il costo del bene da assumere ai
fini della proporzione sopra indicata è
rappresentato dal costo sostenuto dalla società
concedente
c) Noleggio:
La lettera b) del comma 1 dell'articolo 164 del
testo unico delle imposte sui redditi, stabilisce
l'indeducibilità dell'ammontare dei costi di
noleggio che eccedano l'importo di 3.615,20 euro
ragguagliato ad anno. Per quanto riguarda i
contratti di noleggio "full-service" (contratti nei
quali, oltre alla locazione, viene prevista la
fornitura di una serie di prestazioni accessorie
quali la manutenzione ordinaria, l'assicurazione, la
tassa di proprietà, ecc.), il costo da prendere a
base deve essere considerato al netto dei costi
riferibili alle prestazioni accessorie.Affinché ciò
sia possibile è necessario che nel contratto di
noleggio sia specificamente indicata la quota della
tariffa di noleggio depurata delle spese per i
servizi accessori di cui si fruisce. In mancanza di
tale specificazione, la tariffa corrisposta rileverà
per intero ai fini del raggiungimento del limite di
deducibilità.
3.
Auto immatricolata ad uso promiscuo per persone e
cose:Il
decreto 4 agosto 1998 ha recepito la direttiva
comunitaria 98/14/Ce relativa alla omologazione dei
veicoli a motore e dei loro rimorchi, pertanto, a
far data dal 1° ottobre 1998 (come tra l'altro
precisato dalla risoluzione ministeriale 29 luglio
1999, n. 129/E), non è più possibile immatricolare
in Italia le autovetture come autoveicoli per il
trasporto promiscuo di persone e cose, ai sensi
della lettera c), comma 1, dell'articolo 54 del
nuovo Codice della strada. Il provvedimento prima
citato ha infatti determinato che, anche in Italia,
esistano due sole categorie di veicoli:
a) quelli destinati al
trasporto di persone (individuati con la lett. M);
b) quelli adibiti al
trasporto di merci (individuati dalla lett. N).
Nella considerazione
che gli autoveicoli rientranti nella categoria M1
possono essere classificati solo tra le autovetture
di cui all'art. 54, lett. a) del decreto legislativo
n. 285 del 1992 (Codice della strada), gli stessi
non possono più essere omologati come autoveicoli
per trasporto promiscuo e quindi, eventualmente,
usufruire della deduzione integrale dei costi e
delle spese ad esse relative ai sensi dell'articolo
164 del testo unico delle imposte sui redditi.
I suddetti limiti cosi'
di seguito schematizzati, devono essere ragguagliati
ad anno ed applicati nella misura del 50%.
Titolo da cui deriva la
disponibilità dell'auto "aziendale" |
Modalità di utilizzo |
Regime fiscale dell'
autovettura |
Prestazioni accessorie
(manutenzione, riparazione, ricambi...) |
Regime
iva |
Imposte dirette |
Regime
iva |
Imposte dirette |
Acquisto |
Uso non strumentale [*]
all'attività d'impresa |
Detrazione 10%-15% dal
2006 (50% se a motore elettrico) |
Deducibilità al 50%
nel limite di
18.075,99 Euro
0% dal 2007 |
Non detraibile |
Deducibilità al
50%
0% dal 2007 |
Uso promiscuo a dipendenti
[**]
per la maggior
parte del periodo d'imposta |
Detrazione 10%-15% dal
2006 (50% se a motore elettrico) |
Interamente deducibile [**] |
Non detraibile |
Interamente deducibile [**] |
Leasing finanziario |
Uso non strumentale [*]
all'attività d'impresa |
Detrazione 10%-15% dal
2006 (50% se a motore elettrico) |
Deducibilità al 50%
nel limite dell'ammontare dei canoni
proporzionalmente corrispondente al costo
del veicolo che non eccede 18.075,99€
con ragguaglio ad anno |
Non detraibile |
Deducibilità al 50% |
Uso promiscuo a dipendenti
[**] per la
maggior parte del periodo d'imposta |
Detrazione 10%-15% dal
2006 (50% se a motore elettrico) |
Interamente deducibile [**] |
Non detraibile |
Interamente deducibile [**] |
Noleggio, locazione e
noleggio a lungo termine |
Uso non strumentale [*]
all'attività d'impresa |
Detrazione 10%-15% dal
2006 (50% se a motore elettrico) |
Deducibilità al 50% nel
limite dell'ammontare dei costi di locazione
e di noleggio che non eccede 3.615,20€
con ragguaglio ad anno |
Non detraibile |
Deducibilità al 50% |
Uso promiscuo a dipendenti
[**] per la
maggior parte del periodo d'imposta |
Detrazione 10% -15%
dal2006 (50% se a motore
elettrico) |
Interamente deducibile [**] |
Non detraibile |
Interamente deducibile [**] |
[*] Per uso
strumentale e da intendersi l'utilizzo delle
auto
quale oggetto dell'attività propria
dell'impresa, nel senso che, in assenza
delle stesse, l'attività non può essere
esercitata.
[**] In caso di autoveicoli concessi in uso
promiscuo agli amministratori o ai
collaboratori coordinati e continuativi a
progetto la deducibilità integrate dei
relativi costi e corrispondente all'importo
tassato in capo agli stessi ai sensi
dell'art. 51, comma 4, del Tuir. L'eventuale
eccedenza e deducibile nei limiti del 50%. |
4.
Auto aziendale immatricolata per uso speciale
Un'altra categoria di
autovetture aziendali quella cd. "uso ufficio" cioè
degli autoveicoli che, in conseguenza
dell'immatricolazione per uso "speciale", spesso,
contengono un'attrezzatura per uso ufficio
permanentemente installata.
Il decreto dirigenziale
del Dipartimento dei trasporti del 10 dicembre 2002,
ai fini del conseguimento di tale immatricolazione,
ha introdotto una serie di requisiti molto severi ,
mentre in passato il regime della parziale
deducibilità ai fini delle imposte dirette dei costi
relativi alle "auto aziendali" e della parziale
detraibilità dell'imposta ai fini iva veniva
talvolta aggirato mediante l'immatricolazione delle
auto in questione come autoveicoli ad uso speciale
ex art. 54, comma 1, lett. g) del Codice della
strada, con un semplice allestimento quali un
tavolino rimuovibile e una minuscola cassettiera,
tali autovetture godevano della piena deducibilità e
detraibilità delle imposte in quanto rientranti
nella categoria di veicoli esclusi dall'applicazione
dell'attuale art. 164 del D.p.r. 917/86.
Il decreto dirigenziale
sopra citato ha posto fine a questi fenomeni
d'elusione fiscale richiedendo esplicitamente una
serie di requisiti tecnici molto più severi ai fini
della suddetta classificazione e rendendo, di fatto,
possibile tale immatricolazione solo per gli
autoveicoli derivati da furgoni, camion o autobus.
I veicoli che,
presentano le caratteristiche richieste dalle nuove
disposizioni, omologati "uso ufficio" e utilizzati
nella per soddisfare l'esigenza di avere uffici
amministrativi mobili (cfr. risoluzione ministeriale
12 novembre 2001, n. 179/E), non hanno limiti di
deducibilità dei relativi costi.
L'acquisto di un'autovettura, la sua successiva
modifica "ad uso ufficio" attraverso l'apposita
dotazione di specifiche attrezzature e
l'immatricolazione come "autoveicolo ad uso
speciale" di cui all'art. 54, lettera g), del codice
della strada D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ne
determinano la conseguente totale deducibilità dei
costi d'acquisto e detraibilità dell'Iva.
Ai fini delle imposte dirette la considerazione
della mancata inclusione degli automezzi "uso
ufficio" fra quelli indicati nell'art. 121-bis del
Tuir D.p.r. 917/86 si è quindi osservato come i
limiti di deduzione in esso previsti non potrebbero
operare, potendo validamente essere ripristinate le
regole ordinariamente previste per gli altri beni
strumentali.
Ai fini Iva Punto di partenza di tale analisi non
può che essere la VI Direttiva CEE la quale all'art.
17, paragrafi 1-3 disciplina il regime delle
detrazioni Iva, mentre in base alla legislazione
italiana nell'art. 19-bis1 del D.P.R. n. 633/1972
rubricato "Esclusione o riduzione della detrazione
per alcuni beni e servizi" casi di indetraibilità di
tipo oggettivo differenziati a seconda della
tipologia degli automezzi così come classificati e
definiti dalle norme del codice della strada, non
elenca le autovetture ad uso ufficio
5. La
detraibilità iva
L'articolo 30, comma 4,
della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 -così come
modificato dalla legge n. 311 del 30 dicembre 2004-,
in vigore dal 1° gennaio 2005,modifica
l'indetraibilità totale prevista dall'articolo
19-bis1 del D.pr. n. 633/72, prevedendo che,
limitatamente alle operazioni di:
acquisto,importazione,acquisizione mediante
contratti di leasing, noleggio e simili,
l'indetraibilità sia ridotta al 90%, ed al 50% nel
caso di veicoli con propulsione non a combustione
interna (per esempio auto elettriche).
Al contrario, l' iva sugli acquisti degli altri beni
e servizi ex art. 19-bis1, comma 1, lett. c), Dpr n.
633/1972 quali le spese per manutenzione e
riparazione, nonché gli acquisti di carburanti e
lubrificanti, è da considerarsi totalmente
indetraibile.
La successiva cessione
ai sensi dell''art. 30, comma 5, della legge n.
388/2000 prevede che, per le cessioni dei veicoli
per i quali l' iva sia stata detratta solo in parte,
la base imponibile deve essere pari al 10% che passa
al 15% dal 2006 ovvero al 50% del relativo
ammontare.
In pratica, per le
cessioni di veicoli per i quali sia stata operata la
detrazione parziale in base ai nuovi criteri,
l'imposta deve essere applicata su una base
imponibile corrispondente alla percentuale di
detrazione operata.
Di conseguenza, per le
cessioni di tali veicoli, il corrispettivo dovrà
essere suddiviso in due parti di cui:
la prima, imponibile
agli effetti dell' iva; la seconda, esclusa dal
campo di applicazione del tributo.
A tale proposito, il Ministero ha precisato che l'
iva deve essere applicata sul 10% che passa al
15% dal 2006 (o sul 50%) della base imponibile
della cessione medesima; pertanto, occorrerà
calcolare il 10% che passa al 15% dal 2006
del corrispettivo pattuito dalle parti e su tale
ammontare determinare l'imposta dovuta applicando
l'imposta con l'aliquota ordinaria del 20%.
L'art.30
comma 4 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, come
modificato dal comma 125, lett. a), n. 2), L. 23
dicembre 2005, n. 266, in vigore dal 1° gennaio
2006.stabilisce che la indetraibilità passa dal 90
all'85% per cui la detraibilità passa dal 10 al
15%
6.
Agenti e rappresentanti di commercio
Le regole relative alle
autovetture utilizzate dagli agenti di commercio per
l'attivita` d'impresa sono contenute nell'articolo
164 nel nuovo Tuir per quanto riguarda le
imposte dirette e nell'articolo 19 bis1 del Dpr
633/72 per quanto riguarda l'Iva. Per le imposte
dirette, il trattamento riservato agli agenti di
commercio e' piu' vantaggioso e'' infatti previsto
che le spese e gli altri componenti negativi,
relativi alle autovetture utilizzate dagli agenti di
commercio, sono deducibili in misura pari all'80
per cento (anziche` al 50 per cento) per la
parte che non eccede i 25.822,984 euro (anziche`
18.075,99 euro); questa percentuale vale sia per
l'acquisto che per il leasing, quest'ultimo
naturalmente da valutare in proporzione al canone di
competenza annuo. In caso di noleggio,
invece, la franchigia da non superare - uguale per
tutti - e` pari a 3.615,20 euro e va ragguagliata
all'anno. Inoltre, in caso di plus o
minusvalenze, bisogna considerare esclusivamente la
quota di essa proporzionale al rapporto tra
l'ammortamento fiscalmente dedotto e quello
civilisticamente imputato in bilancio (esempio: bene
iscritto per 30.000 euro, ammortizzato
civilisticamente per 3.750 euro e fiscalmente per
1.614 euro, ceduto per 32.000 euro: plusvalenza
realizzata pari a 5.750 euro, tassata per 1.614
fratto 3.750 per 5.750 uguale a 2.475). Ai fini Iva,
la lettera c) dell'articolo 19 bis1 del Dpr 633/72
precisa chiaramente che, nel caso specifico di
autovettura relativa ad agenti o rappresentanti di
commercio, l'imposta relativa all'acquisto e alle
prestazioni di locazione finanziaria, noleggio e
simili, nonche` di custodia, manutenzione e
riparazione relative alla stessa, e` ammessa in
detrazione senza particolari limitazioni.
Naturalmente, nel caso essa venga utilizzata
promiscuamente per l'attivita` d'impresa e per uso
privato, si rendera` necessaria una rettifica in
proporzione all'utilizzo per finalita` estranee
all'esercizio d'impresa, coerentemente al principio
generale di cui al comma 4 del precedente articolo
19.
7.
Violazione della direttiva Cee
Il regime di
detraibilità parziale previsto ai fini iva per le
auto aziendali dalla normativa italiana e'
palesemente in contrasto con dall'articolo 17, n. 6,
secondo comma, della sesta direttiva cee, che
consente tale limitazione solo in via eccezionale e
per un limitato periodo di tempo.
8.
Sintesi schematica
Per imprese :
Ammortamenti deducibili
al 50% fino al limite del costo del bene di
18.075,99 euro
l'Iva è indetraibile al
100%, dal 1/1/2001 l'iva e' detraibile nella misura
10% - 15% dal 2006 (50% se a
motore elettrico)
Agenti e
rappresentanti:
ammortamenti deducibili
al 80% fino al limite del costo del bene di
25.822,984 euro
L'iva è detraibile al
100%
Canoni di leasing
autovetture
Per imprese :
sono deducibili al 50%
e fino al limite del costo del bene di 18.075,99€
con ragguaglio ad anno
Iva indetraibile 100% *
dal 1/1/2001 è detraibile il 10% -15% dal
2006 dell'Iva o il 50% dell'Iva se alimentazione
elettrica.
Agenti e
rappresentanti:
sono deducibili al 80%
e fino al limite del costo del bene di 25.822,984
euro
Iva detraibile al 100%
Professionisti:
Canoni di leasing
relativi ad autovetture (deducibilità limitata a
solo 1 autoveicolo) sono deducibili al 50% e fino al
limite del costo del bene di lire 35 milioni.
Iva indetraibile 100%
**dal 1/1/2001 è detraibile il 10%- 15%
dal 2006 dell'Iva o il 50% dell'Iva se
alimentazione elettrica.
Canoni di noleggio
Per imprese :
sono deducibili al 50%
e fino al limite di 3.615,20€ con ragguaglio
ad anno
Iva indetraibile 100% *
dal 1/1/2001 è detraibile il 10% dell'Iva
che passa al 15% dal 2006 o il 50% dell'Iva
se alimentazione elettrica
Agenti e
rappresentanti:
sono deducibili al 80%
e fino al limite di 3.615,20€ con ragguaglio
ad anno
Iva detraibile al 100%
Spese di
impiego,manutenzioni,carburanti, riparazioni,
custodia, bollo, assicurazione ecc..relative ad
autovetture
Per imprese :
sono deducibili al 50%
, Se in uso promiscuo dipendente 100%
Iva indetraibile 100%
Agenti e
rappresentanti:
sono deducibili al 80%
Iva detraibile al 100%
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