COSTI E DEDUCIBILITA'
ALTRE
SPESE A DEDUCIBILITA' E DETRAIBILITA' LIMITATA
INDICE:
-
Spese di pubblicità
e di propaganda
-
Differenza tra
spese di pubblicità e di propaganda e spese di
rappresentanza
-
Spese di
rappresentanza
-
Thin capitalization
1.Spese di pubblicità e
di propaganda
Sono
spese di pubblicità e di propaganda, quelle che
possono determinare un incremento delle vendite,
acquisendo nuova clientela o incrementando le
vendite alla clientela già esistente, tramite
messaggi mediatici, ma anche attraverso altri mezzi
di propaganda fra cui i dépliants (destinati ai
potenziali clienti) e i cataloghi (destinati ai
rivenditori).L'Agenzia delle Entrate, con
risoluzione 11 febbraio 1998, n. 6/E , ha
ritenuto che "il concetto di 'prestazioni
pubblicitarie va riferito ad un'operazione
oggettivamente riconoscibile come relativa ad
un'attività di promozione ben individuata" anche
"nelle 'prestazioni pubblicitarie debba intendersi
ricompresa ogni attività indirizzata alla
trasmissione di un messaggio promozionale, relativo
a beni e servizi, purché le prestazioni rese siano
riconducibili ad un unicum, rappresentato dalla
prestazione principale (e prevalente),qualificabile
come attività pubblicitaria. Tale risoluzione
rispetta la sentenza della la Corte di Giustizia CEE
ha rilevato "che la nozione di pubblicità comporta
necessariamente la diffusione di un messaggio
destinato ad informare i consumatori dell'esistenza
e delle qualità di un prodotto o di un servizio, al
fine di aumentare le vendite;
se la diffusione di questo messaggio viene fatta
d'abitudine a mezzo di parole, di scritti e/o di
immagini, attraverso la stampa, la radio e/o la
televisione, essa può altresì essere realizzata
attraverso l'utilizzazione parziale o anche
esclusiva di altri mezzi, quali cessione gratuita di
beni, banchetti, cocktai etc...Sent. del 17
novembre 1993, causa C-68/92 della Corte Giust. CE
- Pres. Due Iva - Sesta Direttiva .
Senza dubbio qualsiasi prestazione fornita da
un agenzia pubblicitaria costituisce spesa
di pubblicità, ma In effetti, non si può escludere
che una prestazione di pubblicità sia fornita da
un'impresa che non si occupa in via esclusiva o
principale di pubblicità, anche se l'ipotesi è poco
probabile.
Ai
fini delle imposte dirette, l'art. 108, 2° comma
nuovo Tuir, stabilisce :Le spese di pubblicità e
di propaganda sono deducibili
nell'esercizio in cui sono state sostenute o in
quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro
successivi. per cui sono deducibili al 100%
oppure a scelta del contribuente ammortizzabili in 5
anni.
Ai fini iva . L'iva sulle spese di pubblicità e'
detraibile al 100%.
L'Iva relativa agli acquisti delle spese di
pubblicità e propaganda, è integralmente detraibile
ai sensi del comma 1 dell'art. 19 del D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633. Nello stesso art. 19 e nei
successivi, inoltre, non è prevista alcuna specifica
deroga alla detraibilità dell'Iva relativa alle
spese di pubblicità e propaganda.
Vi
sono stati dei contrasti fra contribuenti e
Amministrazione finanziaria relativamente alla
differenza fra spese di pubblicità e spese di
rappresentanza, queste ultime a
deducibilità limitata.
La
cessione di campioni gratuiti
Fra
le spese di pubblicità rientrano anche quelle
relative alla produzione e alla distribuzione dei
campioni gratuiti contenuti nelle
scatole, disciplinate dall'art. 2, comma 3,
lettera d), del D.P.R. n. 633/1972, il quale
prevede che non sono considerate cessioni di beni le
cessioni di campioni gratuiti di modico valore
appositamente contrassegnati.
Le cessioni gratuite di campioni omaggio di
modico valore, pertanto, non sono soggette
ad Iva. Relativamente agli acquisti,
inoltre, l'Iva relativa ai costi sostenuti per la
produzione e distribuzione di questi campioni
gratuiti è totalmente detraibile ai sensi dell'art.
19, comma 3, lettera c), del D.P.R. n. 633/1972.
quindi sulla fattura di vendita per cessione di
campioni gratuiti: Non imponibile iva art. 2,
comma 3, lettera d), del D.P.R. n. 633/1972
In
merito alla definizione di modico valore
sopra citata, l'Agenzia delle Entrate, con
risoluzione 7 febbraio 1991, n. 430047 , ha ritenuto
che, "in assenza di disposizione normativa che ne
definisca il concetto, si ritiene che debba farsi
riferimento agli usi commerciali restando, comunque,
esclusi beni di valore significativo".
La
Commissione tributaria centrale, con decisione 15
febbraio 1998, n. 1386, ha ritenuto "sussistere i
requisiti per definire campione gratuiti le
cessioni, se le stesse hanno un modico valore,
la stampigliatura indelebile 'campioni
gratuiti', piccola quantità e qualità di
rivenditori dei cessionari, tutti elementi che
inducono a persuadere che le cessioni non
mascheravano vendite di beni in evasione all'Iva
2. Differenza tra spese
di pubblicità e di propaganda e spese di
rappresentanza
A
risolvere l'eterna disputa tra Amministrazione
finanziaria e contribuenti e' intervenuta la
Sent. n. 7803 del 23 febbraio 2000 (dep. l'8 giugno
2000) della Corte Cass., Sez. tributaria - Pres.
Cantillo, Rel. Merone, che ha stabilito i
criteri per determinare la differenza tra le due
voci di costo.
a)
"rientrano tra le spese di rappresentanza quei costi
sostenuti al fine di creare, mantenere o accrescere
il prestigio della società e di
migliorarne l'immagine ..., ma non danno luogo ad
aspettative di incremento del processo di vendita";
b) "non rientrano tra le spese di rappresentanza
tutti quei costi che pur non essendo imputabili in
modo diretto ai ricavi ..., vengono
comunque sostenuti allo scopo di incrementare le
vendite, perché si spera che consentano, ad esempio,
di acquisire nuova clientela o permettano di
ampliare il fatturato nei confronti della clientela
già esistente".
3. Spese di
rappresentanza
In
definitiva le spese di rappresentanza si
differenziano da quelle pubblicitarie perche'
vengono sostenute al fine di creare, mantenere e
accrescere il prestigio della società e di
migliorarne l'immagine senza dare luogo ad
aspettative di incremento delle vendite.
L'ulteriore considerazione secondo cui,
caratteristica precipua delle spese di
rappresentanza, è la loro gratuità vale a
dire la mancanza di un corrispettivo o di una
specifica controprestazione da parte dei destinatari,
cioè di un obbligo di dare o facere a carico degli
stessi,mentre le spese di pubblicità sono
conseguenti alla stipula di un contratto
sinallagmatico tra due parti, la cui causa va
individuata, di regola, nell'obbligo di una di esse
di pubblicizzare e/o propagandare il prodotto, il
marchio, i servizi o, comunque, l'attività
produttiva dell'altra che, a sua volta, si impegna
ad una prestazione in denaro o in natura quale
corrispettivo della prestazione ricevuta".
Ai
fini delle Imposte dirette, l'art. 108, 2° comma
nuovo Tuir, stabilisce :Le spese di
rappresentanza sono ammesse in deduzione nella
misura di un terzo del loro ammontare e sono
deducibili per quote costanti nell'esercizio in cui
sono state sostenute e nei quattro successivi. Si
considerano spese di rappresentanza anche quelle
sostenute per i beni distribuiti gratuitamente,
anche se recano emblemi, denominazioni o altri
riferimenti atti a distinguerli come prodotti
dell'impresa, e i contributi erogati per
l'organizzazione di convegni e simili. Le predette
limitazioni non si applicano ove le spese di
rappresentanza siano riferite a beni di cui al
periodo precedente di valore unitario non
eccedente euro 25,82.
In
definitiva, le spese di rappresentanza sono
deducibili ai fni delle imposte dirette nella
misura di 1/3 e il loro ammontare a scelta del
contribuente puo' essere ammortizzato anche in 5
anni. Se il valore unitario della cessione non
supera 25,82 e'interamente deducibile e
costituisce
omaggio.
Ai fini Iva L'iva e' indetraibile al 100% ad
eccezione degli omaggi
L'art.19bis-1
D.p.r. 633/72 lettera h stabilisce:
non è ammessa in detrazione l'imposta
relativa alle spese di rappresentanza, come definite
ai fini delle imposte sul reddito, tranne quelle
sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario
non superiore a lire cinquantamila euro 25,82;
4.
Thin capitalization
Durante la vita di una società, i soci potranno
essere chiamati a finanziare la stessa, in base
all'esigenze richieste.
I
versamenti "a fondo perduto" non generano a
carico della società un obbligo di restituzione
degli stessi, né generano un obbligo di pagamento di
interessi o un qualunque obbligo di remunerazione ad
opera della società; ciò significa che tali somme
diventano di proprietà della società, per cui esse
potranno essere restituite solo se sarà la stessa
società a deliberarlo, nel caso in cui venga meno la
ragione per cui esso era stato chiesto ai soci.
Questi versamenti costituiscono vere e proprie
riserve di capitale, esposte in bilancio all'interno
del patrimonio netto, alla voce "Altre riserve".
I
versamenti "in conto futuro aumento di capitale"
sono quelli che vanno effettuati in via anticipata,
in previsione di una futura delibera di aumento di
capitale che la società dovrà adottare formalmente.
Anche in questo caso si tratta di riserve di
capitale che possono essere destinate solo a tale
scopo, ed anche in questo caso saranno esposte in
bilancio all'interno del patrimonio netto alla voce
"Altre riserve".
I
versamenti a titolo di finanziamento: In
questo caso, infatti, la società assume non solo
l'obbligo di restituzione ma altresì l'obbligo di
remunerare il capitale conferito. Si tratta infatti
di capitali di credito che devono trovare
collocazione in bilancio tra le passività, alla voce
"Debiti verso finanziatori". Come già visto in
precedenza, anche in tale ipotesi la relativa
delibera potrà stabilire se essi hanno natura
infruttifera o fruttifera.
Trattamento fiscale: Per quanto concerne il
relativo trattamento fiscale i versamenti in denaro
oppure in natura essendo destinati a riserva di
capitale non generano ricavo per l'impresa che li
riceve. Allo stesso modo al momento della
eventuale restituzione ai soci non
costituiscono distribuzione di utili, ma
restituzione di conferimenti. Non costituiscono
ricavo nemmeno le rinunce dei crediti operate dai
soci, anche se effettuate non in proporzione
alle quote da essi detenute. La remunerazione
pagata nel corso degli anni prima della loro
restituzione, in sede liquidatoria ed ove sia
possibile, costituisce il dividendo distribuito
al socio ed è espressione dell'utile societario.
Diverso e' il discorso per i finanziamenti, il
rischio che un apporto di capitale di rischio (vesramento
in c/capitale o a fondo perduto) venga mascherato
con la veste di un apporto di capitale di debito
(finanziamento), al fine di godere di una più
attenuata disciplina fiscale (deduzione degli
interessi), è, come è scontato, molto alto.
IMPUTAZIONE ALLA SOCIETA' DEI FINANZIAMENTI
Il
socio che consegna una somma di denaro, senza
ricevere in cambio azioni o un aumento del valore
nominale di quelle già possedute, stipula con la
società un vero e proprio contratto di mutuo
(art. 1813 del codice civile) che obbliga, salva
diversa volontà delle parti, il mutuatario (società)
a corrispondere interessi al mutuante (socio)
nella misura prevista dall'art.
1284, comma 1, del codice civile
(interesse legale)
. Tali somme fanno insorgere in capo alla società un
debito nei confronti dei soci ed i relativi
interessi passivi costituiscono un costo per la
società che li corrisponde e, come tale ,almeno in
linea di principio, sono deducibili dal reddito
imponibile in base al principio di competenza.
IMPUTAZIONE AI SOCI DEGLI INTERESSI
Sul
versante opposto, quello del socio che percepisce
gli interessi, coerentemente con tale
deducibilità, è previsto, in capo alla società che
eroga il dividendo, l'obbligo di effettuare una
ritenuta sull'importo che eroga. L'aliquota di
tale ritenuta è poi diversa in ragione del soggetto
percipiente: 12,5 per cento a titolo d'acconto
se il socio è persona fisica che non detiene la
partecipazione come impresa residente; nessuna
ritenuta se il socio è persona giuridica
(finanziamenti tra società) o fisica che detiene la
partecipazione come impresa, in quanto l'interesse
percepito viene tassato come componente positivo di
reddito; 12,5 per cento a titolo d'imposta
se il socio, indifferentemente persona fisica o
giuridica, è un soggetto non residente. Da
ultimo si ricorda che sono fatte salve specifiche
disposizioni dettate da Convenzioni bilaterali e che
se i soggetti non residenti hanno sede in Stati
compresi nella black list (decreto ministeriale del
21 novembre 2001 la black list è l'elenco dei
Paesi e territori a regime fiscale privilegiato
cosiddetti "paradisi fiscali") la ritenuta
sarà, sempre a titolo d'imposta, ma del 27
per cento.
Qualora il finanziamento del socio sia remunerato
con dividendi,avendo la società provveduto ad
assegnare azioni per quello che altro non è che un
conferimento, la relativa disciplina fiscale non può
che essere quella propria dei dividendi così come
riformata con il D.Lgs. n. 344/2003.
L'avvento
della thin capitalization art.98 nuovo Tuir
L'istituto più comunemente noto come "thin
capitalization" e' finalizzato al Contrasto
all'utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione.Si
è detto come per la società sia preferibile
finanziarsi prendendo denaro a prestito ,
anziché utilizzare capitale proprio. Ciò perché la
remunerazione su capitale proprio costituisce
reddito sia per la società che per i soci. La
remunerazione pagata sul denaro mutuato, invece, è
data da interessi che, essendo un costo di
produzione del reddito, sarà deducibile dalla base
imponibile.
Per
cui in definitiva la thin capitalization e'
finalizzata a scoraggiare il ricorso a capitale di
terzi.Le disposizioni di contrasto all'utilizzo
fiscale della sottocapitalizzazione, inserite nel
nuovo articolo 98 del Tuir, si applicano a partire
dai periodi di imposta che hanno inizio a
decorrere dal 1º gennaio 2004. L'istituto che in
sostanza limita la deducibilità degli interessi su
determinati finanziamenti si applica solo se
si superano 5.164.569€ di volume d'affari (soglia
per l'applicazione degli studi di settore).
soggetti: La norma in esame si applica, in via
generale, a tutte le imprese (soggetti Ires o
soggetti Ire), ad eccezione dei seguenti
soggetti: banche e altri soggetti intermediari del
credito; imprese con ricavi inferiori al limite
previsto per l'applicazione degli studi di settore
(ossia euro 5.164.569), eccetto quelle la cui
attività esclusiva o prevalente sia quella di
assunzione di partecipazioni; le società i cui soci
qualificati siano gli organi e le amministrazioni
dello Stato o gli altri soggetti elencati
nell'art.74 del Tuir (comuni, comunità montane,
province, regioni, eccetera). Si applica, poi, in
ogni caso alle società che esercitano in via
esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di
partecipazioni.
oggetto: Oggetto della norma sono, non ogni
finanziamento ottenuto dalla società, ma soltanto i
finanziamenti erogati o garantiti dai soci
cosiddetti "qualificati" (Ossia che
detengono, direttamente o indirettamente, una
partecipazione di almeno il 25 per cento del
capitale sociale, o da soggetti a lui collegati.) o
dalle sue parti correlate (Si considerano
"parti correlate" al socio qualificato le società da
questi controllate ex art.2359 del codice civile
e, se persona fisica, anche i familiari quali: il
coniuge, i parenti fino al terzo grado e gli affini
fino al secondo.
La norma individua, dunque, il seguente rapporto:
quello "tra la consistenza media" dei
finanziamenti erogati o garantiti dal socio" e la
quota di patrimonio netto contabile di pertinenza al
socio medesimo", quando tale rapporto è superiore di
4 a 1, la norma considera eccedenti i finanziamenti,
con conseguente indeducibilità degli interessi
passivi relativi a tale eccedenza
Oltre tale limite scatta per la società l'obbligo di
calcolare la quota indeducibile di interessi
passivi,non concorrono alla determinazione della
consistenza i finanziamenti infruttiferi erogati o
garantiti dai soci qualificati o da sue parti
correlate a condizione che la remunerazione media
dei finanziamenti eccedenti, come più sopra
descritta e calcolata, non sia superiore al tasso
ufficiale di riferimento maggiorato di un punto
percentuale. Nel calcolo della consistenza media non
si considerano i finanziamenti infruttiferi, purché
però la remunerazione media degli altri apporti dei
soci non sia superiore al tasso di riferimento
aumentato di un punto.
La presunzione posta dall'art.98del Tuir,
tuttavia, non è una presunzione assoluta juris et
de jure, ma una presunzione relativa juris
tantum, ma è espressamente fatta salva la prova
contraria. Se infatti il contribuente debitore
fornisce la dimostrazione che il superamento del
limite consentito nell'ammontare dei finanziamenti è
giustificato dalla propria esclusiva capacità di
credito e che conseguentemente gli stessi sarebbero
stati comunque erogati da terzi non soci, o comunque
indipendenti, sulla base della sola garanzia del
patrimonio sociale, la norma non è applicabile.
Presunzione di mutuo sui versamenti dei soci:
L'art.46 comma 1, del Tuir così come riformato
nel 2003 recita: "Le somme versate alle società
commerciali ... dai loro soci si considerano date a
mutuo se dai bilanci allegati alle dichiarazioni dei
redditi della società non risulta che il versamento
è stato fatto ad altro titolo". La presunzione che
opera in questo caso non è neppure relativa: se la
delibera non precisa la natura del finanziamento, si
presume che si tratti di mutuo.
SCHEMA DELLE FASI DA
SEGUIRE PER L'APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO
a. Verifica
delle condizioni preliminari:
- presenza di
ricavi superiori a euro 5.164.568,99
(condizione non prevista per le società
holding);
- presenza di
soci qualificati che abbiano erogato o
garantito finanziamenti (si considerano a
tale fine anche le parti correlate ai soci
qualificati);
- consistenza
media dei finanziamenti erogati o garantiti
da tutti soci qualificati superiore di 4
volte (5 per il 2004) il patrimonio netto
rettificato di loro spettanza (rilevano a
tale fine anche le parti correlate ai soci
qualificati).
b. Verifica per
ogni socio qualificato dell'eventuale
eccedenza dei finanziamenti:
- calcolo della
quota di patrimonio netto rettificato
riferibile al singolo socio;
-
determinazione della soglia di indebitamento
consentita;
-
determinazione dei finanziamenti rilevanti
del socio (consistenza media degli stessi);
- calcolo
dell'eventuale eccedenza della consistenza
media dei finanziamenti rispetto alla soglia
consentita.
c. Calcolo
degli interessi indeducibili complessivi:
- calcolo del
tasso di remunerazione medio dei
finanziamenti di ogni socio qualificato;
-
determinazione dell'ammontare degli
interessi indeducibili relativi a ciascun
socio (tasso medio applicato all'eccedenza
della consistenza media dei finanziamenti);
-
determinazione dell'ammontare complessivo
degli interessi indeducibili (sommatoria
degli interessi indeducibili relativi a
ciascun socio qualificato). |
Patrimonio netto
rettificato
La norma in esame
stabilisce che, affinché gli interessi passivi
maturati sui finanziamenti effettuati dai soci
qualificati (così come individuati al paragrafo
precedente) siano deducibili per una società, gli
stessi non devono superare di quattro volte (cinque
per il primo anno di applicazione della
disposizione) il patrimonio netto di pertinenza di
ciascun socio.
Il
valore da prendere quale riferimento è dato dal
patrimonio netto contabile, così come risultante dal
bilancio relativo all'esercizio precedente (compreso
anche l'utile dello stesso esercizio non ancora
distribuito) rettificato dai seguenti valori:
a. crediti verso soci per
conferimenti ancora da effettuare: tale importo, se
presente nell'attivo patrimoniale, va a ridurre il
patrimonio netto contabile;
b. azioni proprie: il valore di
libro di tali azioni va a ridurre il patrimonio
netto contabile;
c. perdite subite: tale voce, che
di per sé riduce il valore del patrimonio netto
contabile, non va considerata (pertanto il
patrimonio netto contabile deve essere incrementato)
se dette perdite si sono formate nell'esercizio
stesso, ovvero nei due esercizi precedenti: in
pratica, con riferimento, per esempio, all'esercizio
2004, il patrimonio netto risultante dal bilancio
(gravato da tutte le perdite subite e non ripianate)
dovrà essere aumentato delle eventuali perdite non
ripianate degli esercizi 2004 e 2003; le eventuali
perdite formatesi nell'esercizio 2002 potranno
essere portate a incremento del patrimonio netto, a
condizione che vengano ripianate (mediante
l'accantonamento di utili o l'esecuzione di
conferimenti in denaro o in natura) entro la data di
approvazione del bilancio 2004;
d. partecipazioni di controllo o
collegamento in società di capitali, enti
commerciali residenti e società di persone ed
equiparate residenti in Italia: il patrimonio netto
deve essere ridotto di un importo pari al minore tra
il valore di iscrizione in bilancio della
partecipazione e la quota di spettanza del
patrimonio netto contabile della società
partecipata.
Il patrimonio netto
rettificato deve essere infine incrementato degli
apporti di capitale effettuati dallo stesso socio,
per effetto di contratti di associazione in
partecipazione di solo capitale o "misti", ovvero di
contratti di cointeressenza agli utili senza
partecipazione alle perdite.
Finanziamenti
interessati
Sono potenzialmente
indeducibili esclusivamente gli oneri finanziari
relativi ai finanziamenti erogati o garantiti da un
socio qualificato o da una sua parte correlata. (5)
In particolare, i commi
4, 5 e 6 dell'art. 98 precisano in merito che:
- per "finanziamenti"
devono intendersi i mutui, i depositi di denaro e
ogni altro rapporto di natura finanziaria
qualificabile economicamente tra i debiti
finanziari;
- non sono rilevanti i
finanziamenti assunti nell'esercizio dell'attività
bancaria o comunque nell'esercizio di attività
finanziarie svolte dai soggetti indicati nell'art. 1
del D.Lgs. 87 del 27 gennaio 1992 (tra i quali
rientrano, tra gli altri, le società di leasing
e di factoring, le società di gestione e le
Sim); rilevano invece i finanziamenti assunti dalle
società che esercitano in via esclusiva o prevalente
l'attività di assunzione di partecipazioni;
- sono rilevanti i
finanziamenti assunti dalle società finanziarie che
esercitano attività nei confronti delle società del
gruppo;
- si intendono
garantiti dal socio o da sue parti correlate i
debiti assistiti da qualsiasi tipo di garanzia. Sono
rilevanti pertanto le garanzie reali, le garanzie
personali e le garanzie di fatto. Tali garanzie
possono essere anche desunte da comportamenti e atti
che, seppure formalmente non si presentano quali
prestazioni di garanzia, ottengono lo stesso effetto
economico (prevarrà quindi la sostanza dei risultati
ottenuti da tali comportamenti e atti rispetto
all'aspetto formale degli stessi, ma in tale senso è
da attendersi che si generino ampie controversie a
livello applicativo).
Consistenza media dei
finanziamenti
I finanziamenti
rilevanti devono essere determinati facendo
riferimento alla "consistenza media" degli stessi
nel periodo, pari al rapporto tra:
- ammontare complessivo
dei finanziamenti al termine di ogni giornata del
periodo d'imposta (si ritiene che, a tale fine, per
i soggetti con periodo d'imposta coincidente con
l'anno solare sia opportuno fare riferimento
all'intero anno civile);
- numero di giorni
dello stesso periodo.
I finanziamenti
infruttiferi erogati o garantiti dai soci
qualificati (o da parti correlate) devono essere
esclusi dal calcolo della consistenza media, a
condizione che la remunerazione media dei
finanziamenti fruttiferi non sia superiore al tasso
ufficiale di riferimento maggiorato di un punto
percentuale (questa ultima condizione è stata
fissata al fine di evitare comportamenti elusivi che
potrebbero verificarsi qualora un socio eroghi
finanziamenti infruttiferi e finanziamenti
fruttiferi a tasso talmente elevato da compensare di
fatto la perdita economica subita con riferimento ai
primi finanziamenti).
Il tasso da prendere in
considerazione è quello individuato con
provvedimento del Governatore della Banca d'Italia
(a norma dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 231/1998),
di volta in volta pubblicato in Gazzetta
Ufficiale. Nella relazione accompagnatoria al
decreto è stato precisato che "nell'ipotesi in cui
detto tasso di riferimento nel corso del periodo
d'imposta dovesse modificarsi, occorrerà riferirsi
alla sua media aritmetica semplice".
Coordinamento con altre
disposizioni che limitano la deducibilità degli
interessi passivi
Il D.Lgs. 344/2003
introduce nel nuovo Testo Unico un'altra limitazione
alla deducibilità degli interessi passivi (art. 97:
Pro rata patrimoniale a fronte del possesso
di partecipazioni esenti) sostanzialmente recependo
le "vecchie" previsioni contenute nell'art. 63 del
D.P.R. 917/1986 in tema di indeducibilità degli
interessi passivi per effetto del conseguimento di
ricavi o proventi che non concorrono alla formazione
del reddito imponibile (art. 96).
Dal momento che tutte e
tre le previsioni contenute negli artt. 96, 97 e 98
incidono sulla deducibilità degli interessi passivi,
è stato necessario fissare il seguente ordine di
applicazione:
- prioritariamente
devono applicarsi le disposizioni dell'art. 98;
- agli interessi
passivi che risultano ancora deducibili si applicano
le previsioni dell'art. 97;
- agli interessi
passivi che risultano ancora deducibili si applica
infine l'art. 96.
Coordinamento con la
legge Prodi (art. 7 del D.L. 323/1996)
La legge Prodi (art. 7,
commi 1, 2, 3 e 4, del D.L. 323/1996) stabilisce che
i proventi dei depositi di denaro, titoli e altri
valori posti a garanzia di finanziamenti a imprese
residenti effettuati da soggetti non imprenditori
sono assoggettati a un prelievo aggiuntivo del 20%.
Al fine di coordinare
questa previsione con la disciplina della
thin
capitalization,
l'ultimo comma dell'art. 3 del D.Lgs. 344/2003
stabilisce che per gli interessi corrisposti a
favore di soci qualificati e di loro parti
correlate, maturati a decorrere dal 1° gennaio 2004,
il prelievo del 20% si applica solo alla quota di
tali proventi che corrisponde al rapporto tra:
- finanziamenti erogati
o garantiti dal socio non eccedenti la soglia di 4:1
(5:1 per il primo anno);
- intero importo dei
finanziamenti erogati o garantiti dal socio.
_____
Esempio
Una società presenta la
seguente situazione in relazione a un socio
qualificato:
- finanziamenti
garantiti/erogati dal socio, che non eccedono il
rapporto di 4:1 = 50;
- totale finanziamenti
del socio = 100;
- interessi percepiti
dal socio sui depositi a garanzia dei finanziamenti
alla società = 30;
- quota interessi del
socio che sconta il prelievo del 20% = 30 x (50/100)
= 15.
Poiché all'atto
dell'erogazione degli interessi in oggetto non è
possibile conoscere l'esatto importo che deve
scontare il prelievo del 20%, i sostituti d'imposta
continueranno ad applicare tale prelievo sull'intero
ammontare dei proventi.
A decorrere dal periodo
d'imposta successivo (momento in cui sarà possibile
conoscere il rapporto tra finanziamenti erogati o
garantiti non eccedenti la soglia di 4:1 e intero
importo dei finanziamenti erogati o garantiti), al
socio finanziatore spetterà un credito d'imposta
utilizzabile in compensazione ai sensi del D.Lgs.
241/1997, pari al 20% della quota di interessi che
non doveva scontare il prelievo.
_____
Possibilità di fornire
una prova contraria
Anche qualora le
condizioni applicative della disposizione
antielusiva in oggetto risultino verificate, i
contribuenti avranno comunque la possibilità di
vincere la presunzione di riqualificazione degli
oneri finanziari in utili distribuiti al socio,
dimostrando che i finanziamenti che hanno
determinato un rapporto eccedente quello ammesso
sono giustificati dalla propria capacità di credito.
In sostanza, la regola
dell'indeducibilità degli oneri finanziari viene
disapplicata se il contribuente fornisce la
dimostrazione che i finanziamenti eccedenti la quota
sono giustificati "dalla capacità di credito propria
e non da quella del socio" e che, di conseguenza,
gli stessi finanziamenti sarebbero stati concessi da
terzi indipendenti con la sola garanzia del
patrimonio sociale.
Si tratta di una
circostanza esimente di difficile dimostrazione, in
quanto l'impresa dovrà provare, per esempio, che,
anche in assenza di garanzie prestate dal socio o da
sue parti correlate, i mutui, i depositi e gli altri
finanziamenti sarebbero stati comunque concessi alla
società da un finanziatore terzo estraneo al gruppo,
in virtù della sola garanzia offerta dal patrimonio
sociale (a tale fine potrebbe forse risultare utile
conservare apposita documentazione, dalla quale
risulti che, per esempio, un istituto di credito si
era impegnato ad accordare il rilascio di un
finanziamento).
In mancanza di tale
dimostrazione, gli oneri finanziari sono assimilati
a utili distribuiti al socio e, di conseguenza, non
sono deducibili.
Si ritiene utile
concludere proponendo un'esemplificazione numerica,
al fine di favorire la comprensione delle modalità
di applicazione della disposizione.
Esempio applicativo
Ipotizziamo che una
società con esercizio sociale coincidente con l'anno
solare sia partecipata da quattro soci persone
fisiche:
- socio A: partecipa al
capitale sociale nella misura del 35% (socio
qualificato);
- socio B: partecipa al
capitale sociale nella misura del 30% (socio
qualificato);
- socio C: partecipa al
capitale sociale nella misura del 30% (socio
qualificato);
- socio D: partecipa al
capitale sociale nella misura del 5% (socio non
qualificato).
Il socio A ha
effettuato un unico finanziamento fruttifero di euro
600.000, il 1° gennaio dell'anno, con interessi
maturati nell'esercizio di euro 30.000.
Il socio B ha
effettuato un unico finanziamento fruttifero di euro
500.000, il 1° febbraio dell'anno, con interessi
maturati nell'esercizio pari a euro 22.850.
Il socio C non ha
effettuato alcun finanziamento fruttifero o
infruttifero.
Il socio D ha
effettuato un unico finanziamento fruttifero di euro
100.000, il 1° gennaio dell'anno, con interessi
maturati nell'esercizio pari a euro 5.000.
La società presenta i
seguenti dati rilevanti:
- patrimonio netto
contabile (al netto delle perdite pregresse): euro
200.000;
- ricavi superiori alla
soglia massima fissata per gli studi di settore;
- perdita
dell'esercizio precedente non ancora ripianata: euro
20.000;
- valore di libro delle
partecipazioni in società controllate: euro 40.000;
- valore netto
contabile delle partecipazioni in società
controllate: euro 80.000.
a. Verifica preliminare
del rapporto consentito tra indebitamento e
patrimonio netto
Poiché la società ha
realizzato ricavi superiori alla soglia massima
fissata per gli studi di settore e ha ottenuto
finanziamenti fruttiferi da parte di soci
qualificati, resta da verificare solo l'ultima
condizione preliminare necessaria per l'applicazione
della disposizione, cioè il superamento del rapporto
consentito (4:1) (6) tra l'indebitamento complessivo
dei soci qualificati e il patrimonio netto di loro
spettanza:
- finanziamenti
complessivi di tutti i soci qualificati = 600.000 +
500.000 = 1.100.000;
- consistenza media
finanziamenti complessivi = [(600.000 x 365) +
(500.000 x 334)]/365 = (219.000.000 +
167.000.000)/365 = 1.057.534;
- patrimonio netto
contabile rettificato complessivo = 200.000 + 20.000
- 40.000 = 180.000;
- patrimonio netto
contabile rettificato di pertinenza di tutti i soci
qualificati = 180.000 x 95% = 171.000.
Consistenza
media finanziamenti complessivi soci
qualificati = 1.057.534 |
Patrimonio
netto contabile soci qualificati = 171.000 |
La condizione
preliminare risulta verificata in quanto i
finanziamenti dei soci qualificati superano la
soglia consentita di 684.000 (= 171.000 x 4):
è quindi necessario esaminare la soglia di
indebitamento dei soci qualificati A e B. Non deve
essere presa in considerazione la posizione del
socio C, che non ha garantito o erogato alcun
finanziamento (lo stesso vale per le sue parti
correlate), e quella del socio D, che non ha una
partecipazione qualificata.
b. Verifica della
soglia d'indebitamento consentita dei singoli soci
qualificati
Socio A
- Patrimonio netto
contabile rettificato complessivo = 180.000;
- patrimonio netto
rettificato di pertinenza del socio = 180.000 x 35%
= 63.000;
- soglia di
indebitamento = 63.000 x 4 = 252.000;
- consistenza media
finanziamenti = (600.000 x 365)/365 = 600.000;
- ammontare
finanziamenti eccedenti = 600.000 - 252.000 =
348.000.
Socio B
- Patrimonio netto
contabile rettificato complessivo = 180.000;
- patrimonio netto
rettificato di pertinenza del socio = 180.000 x 30%
= 54.000;
- soglia di
indebitamento = 54.000 x 4 = 216.000;
- consistenza media
finanziamenti = [(0 x 31) + (500.000 x 334)]/365
=167.000.000/365 = 457.534;
- ammontare
finanziamenti eccedenti = 457.534 - 216.000 =
241.534.
c. Calcolo degli
interessi indeducibili complessivi
Socio A
- Remunerazione socio A
= 30.000;
- tasso di
remunerazione media socio A = (30.000/600.000) x 100
= 5,00%;
- ammontare
finanziamenti eccedenti = 348.000;
- interessi
indeducibili = 348.000 x 5,00% = 17.400.
Socio B
- Remunerazione socio B
= 22.850;
- tasso di
remunerazione media socio B = (22.850/457.534) x 100
= 4,99%;
- ammontare
finanziamenti eccedenti = 241.534;
- interessi
indeducibili = 241.534 x 4,99% = 12.053.
Gli interessi
indeducibili complessivi in relazione ai quali
occorrerà operare una variazione in aumento sono
quindi pari alla sommatoria degli interessi
indeducibili calcolati in riferimento a ciascun
socio qualificato = 17.400 + 12.053 = 29.453.
_____
(1) Al comma 7
dell'art. 98 viene chiarito, infatti, che la
normativa in oggetto "si applica, in ogni caso, alle
società che esercitano in via esclusiva o prevalente
l'attività di assunzione di partecipazioni". Questa
precisazione, aggiunta nella versione definitiva del
decreto, si è resa necessaria in quanto, poiché ai
fini alla formazione delle soglie oltre le quali lo
studio di settore non trova applicazione non
concorrono i proventi di natura finanziaria (quali,
per esempio, gli interessi passivi e i dividendi),
per le società holding (seppure non
soggette agli studi di settore, in quanto non ancora
approvati) di fatto non avrebbe trovato applicazione
la normativa in oggetto, dato che difficilmente
sarebbe stata superata la soglia di ricavi diversi
da interessi attivi e dividendi pari a euro
5.164.568,99.
(2) Ai sensi dell'art.
2359 cod. civ., il controllo si verifica quando il
socio dispone della maggioranza dei voti
esercitabili nell'assemblea ordinaria; dispone di
voti sufficienti per esercitare un'influenza
dominante nell'assemblea ordinaria della società;
esercita sulla società un'influenza dominante in
virtù di particolari vincoli contrattuali (non
rilevano le situazioni di collegamento previste
dall'ultimo comma dell'articolo).
(3) Tale soglia è
sensibilmente inferiore a quelle fissate per
disposizioni corrispondenti da altri ordinamenti
fiscali europei (Regno Unito: 75%; Irlanda: 75%;
Francia: 50%; Danimarca: 50%) ed è uguale a quella
fissata dall'ordinamento tedesco.
(4) Si veda quanto
riferito alla nota 2.
(5) Ai fini dei calcoli
da effettuare, devono quindi essere sommati i
finanziamenti:
1. erogati dal socio qualificato;
2. garantiti dal socio qualificato;
3. erogati da parti correlate al
socio qualificato;
4. garantiti da parti correlate al
socio qualificato.
(6) Per l'esercizio
2004 il rapporto consentito è pari a 5:1.
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