Indice :
-
Il
modello F24
-
Come si
corregge un errore nel modello F24
-
Il
modello F23
-
Compensazioni d'imposte tetti e
limiti del 2007
1.
Modello F24
PER
PAGARE: Imposte sui redditi e ritenute
alla fonte; Iva; Tributi locali (ICI,
TARSU/TARIFFA, TOSAP/COSAP, solo per i
comuni convenzionati); Imposte
sostitutive delle imposte sui redditi e
dell’Iva; Irap; Addizionale regionale o
comunale all’Irpef; Contributi e premi
INPS, INAIL, ENPALS, INPDAI; Diritti
camerali; Interessi in caso di pagamento
rateale.
PER
PAGARE TUTTE LE SOMME DOVUTE (COMPRESI
INTERESSI E SANZIONI) IN CASO DI:
Liquidazione e controllo formale della
dichiarazione; Avviso di accertamento;
Avviso di irrogazione sanzioni;
Accertamento con adesione (concordato);
Conciliazione giudiziale; Ravvedimento.
Modello -
pdf
Istruzioni
per la compilazione - pdf
Modello F24
predeterminato ICI - pdf
I titolari di partita
IVA sono obbligati ad
effettuare il pagamento
utilizzando il
modello F24 telematico
ATTENZIONE -
ADDIO AGLI F24 CARTACEI
PER AZIENDE E
PROFESSIONISTI
Due emendamenti al
decreto legge 203/05
approvati in commissione
Finanze del
Senato obbligano i
contribuenti dal 1º
febbraio 2007 (proroghe
comprese) ad effettuare
i versamenti con l'F24
esclusivamente per via
telematica, direttamente
o tramite gli
intermediari. L'obbligo
riguarderà tutti coloro
che presentano le
dichiarazioni per via
telematica
Come si
corregge un
errore
commesso nel
modello F24
Gli errori
commessi
nella
compilazione
del modello
di
versamento
F24 possono
essere
rettificati
solo
presso gli
Uffici
locali.
Cosa si può
correggere
Il
contribuente
recandosi
presso
l’Ufficio
può
correggere i
seguenti
errori:
-
il
periodo
di
riferimento;
-
i codici
tributo.
Si può
inoltre:
-
ripartire
tra più
tributi
l’importo
a debito
o a
credito
indicato
con un
solo
codice
tributo;
-
annullare
le
deleghe
con
saldo
pari a
zero.
Istanza di
rettifica -
pdf
Il modello F23
Con il modello F23 si pagano per la maggioranza dei casi l'imposta di registro, nonche' tutti gli altri tributi non richiamati nell'elenco del modello F24
Le Compensazioni
Le
compensazioni d’imposte sono state
introdotte dal decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, che ha
introdotto anche il modello unico di
pagamento F24.
Fino al
2006 non era necessaria nessuna
autorizzazione e non si imponeva alcuna
limitazione alle compensazioni.
In un
secondo momento il sistema di
versamento unitario e di compensazione
delle imposte e dei contributi è
stato esteso ai contribuenti non
titolari di partita IVA.
La
compensazione va fatta entro la
data di presentazione della
dichiarazione successiva.
Il comma
30 dell’art.1 della Legge finanziaria
2007 obbliga i contribuenti
titolari di partita IVA a comunicare,
per via telematica, all'Agenzia delle
entrate, l'importo e la tipologia dei
crediti oggetto della successiva
compensazione.
Tale
comunicazione deve effettuarsi entro
il quinto giorno precedente a quello
in cui i contribuenti intendono
effettuare l'operazione di
compensazione; l'obbligo opera
soltanto in caso di operazioni
di compensazione per importi superiori a
10 mila euro.
Qualora
l'Agenzia delle entrate non fornisca
alcuna comunicazione entro tre giorni
dalla comunicazione inviata dal
contribuente, scatta il silenzio
assenso, ed il contribuente può
legittimamente portare in
compensazione l'importo richiesto.
Il Fisco di
Prodi forza la mano sulle
compensazioni. Per contrastarne l'uso
indebito è pronto a un vero e proprio
giro di vite sull'utilizzo dei crediti
d'imposta superiori a 10mila euro. E
nello scrivere il provvedimento
attuativo le Entrate vanno, almeno nella
versione attuale, oltre il mandato
normativo della Finanziaria 2007.
Nella bozza
del provvedimento sulla comunicazione
preventiva da inviare al Fisco per
accedere alle compensazioni,
l'amministrazione sembra interpretare a
modo suo sia la definizione del limite
dei 10mila euro, sia il possibile
superamento, senza limiti temporali, del
silenzio-assenso.
Per non
parlare, poi, delle motivazioni che
possono indurre le Entrate a negare
l'utilizzo dei crediti maturati. Lo
schema su cui sta lavorando l'Agenzia
vorrebbe colmare il vuoto lasciato dalla
norma, stabilendo a priori quali sono le
motivazioni che possono condurre al
disconoscimento del diritto alla
compensazione. Secondo il provvedimento,
infatti, per bloccare tutta la
procedura potrebbe bastare anche solo
l'iscrizione a ruolo di mille euro
successiva al 1° gennaio 2000. Una
possibilità, questa, che non appare
sorretta da alcuna norma.
Un tetto annuale inventato dal Fisco
oltre il quale bisogna chiedere
l’autorizzazione
Dalla
lettura della Finanziaria 2007, dalle
relazioni di accompagnamento e dallo
stesso dibattito parlamentare che portò
alla stesura definitiva del comma 30
dell'articolo 1 sulle compensazioni,
sembrava emergere senza dubbi che il
limite dei 10mila euro fosse riferito
alle singole operazioni di compensazione
e non alle compensazioni dell’intero
periodo d’imposta. Ora invece lo
schema di provvedimento predisposto dal
Direttore dell'agenzia delle Entrate,
dispone esplicitamente che i titolari di
partita Iva che vogliono effettuare
compensazioni «per importi superiori a
10.000 euro in ciascun anno solare» sono
obbligati alla comunicazione preventiva
da inoltrare in via telematica al Fisco.
Il Reato di indebita compensazione
Da un lato,
sempre per scoraggiare l'illegittimo
utilizzo di crediti in compensazione,
con il Dl 223/2006 è stato
previsto il reato di indebita
compensazione, per chi utilizza crediti
inesistenti o non spettanti per importo
superiore a 50mila euro per ciascun
periodo d'imposta (articolo 35, comma 7,
che ha introdotto il nuovo articolo
10-quater del Dlgs 74/2000).
Dall'altro lato, con il Dl 262/2006
(all'articolo 2, comma 13), allo
scopo di rafforzare gli strumenti della
riscossione coattiva, è stata
predisposta un'utile procedura di
compensazione, da adoperare in sede di
espletamento dei controlli preventivi,
propedeutici all'erogazione dei rimborsi
d'imposta in presenza di iscrizioni a
ruolo.
La compensazione dei crediti iva delle
liquidazioni periodiche
Purché non
richiesti a rimborso, sono compensabili
con i versamenti di imposte e contributi
da effettuare con il modello F24, sia il
credito Iva risultante dalla
dichiarazione annuale, sia quelli "infrannuali"
di cui all'articolo 38 bis, comma 2, del
Dpr 633/72, maturati nei primi tre
trimestri dell'anno (e contraddistinti
con i codici tributo 6036, 6037 e
6038), per i quali sussistano i
requisiti di cui all'articolo 30, comma
3, lettere a), b), c) del Dpr 633/72.
I crediti
Iva, invece, risultanti dalle
dichiarazioni periodiche, mensili e
trimestrali, possono essere usati solo
per diminuire i debiti Iva delle
successive o anche precedenti
liquidazioni periodiche, nonché - a
partire dal 2001 - per compensare un
versamento Iva non eseguito di una
dichiarazione periodica con un credito
di una dichiarazione successiva.
L’ici compensabile e pagabile con il
modello F24
Il decreto
legge Visco Bersani (articolo 37 comma
55, Dl 223/06, convertito dalla legge
248/06) ha introdotto la possibilità di
pagare l’ici con il modello F24 e
conseguentemente anche di compensarla
anche con altre imposte.
Il tetto massimo di compensazioni
effettuabili nell’anno
Il decreto
legge Visco Bersani (articolo 37 comma
55, Dl 223/06, convertito dalla legge
248/06) ha introdotto un tetto massimo
di crediti d’imposta compensabili, Il
limite massimo dei crediti d'imposta
compensabili è di 516.456,90 euro
per ciascun anno solare.