LA COMUNICAZIONE DI VICINATO
Con la nuova
normativa non e' piu' necessario chiedere la
licenza annonaria, ma e' possibile tramite
un apposita comunicazione detta di vicinato,
comunicare all'ufficio annona del comune
l'apertura di un nuovo esercizio e trascorsi
30gg opera il c.d. silenzio assenso,
trascorso tale termine l'ufficio rilascia la
comunicazione timbrata e vale come
autorizzazioni, costituendo titolo anche per
l'iscrizione alla CCIAA.
E' possibile
scaricare dal sito la nuova modulistica,
predisposta dal Ministero dell'Industria e
approvata dalla Conferenza Stato Regioni, da
utilizzare per inoltrare ai Comuni le
richiesta di autorizzazioni e comunicazioni
in materia di commercio. La modulistica qui
riportata e' stata pubblicata sulla GU n. 94
del 23 aprile 1999.
Per avviare un
esercizio di vicinato, in sostanza un
piccolo negozio, la riforma del commercio
con il Dlgs 114/1998 ha imposto
all'aspirante commerciante di inviare al
Comune, almeno 30 giorni prima
dell'effettiva apertura, una comunicazione
contenente una dichiarazione dei requisiti
posseduti. Il Comune ha i compiti di
verifica delle condizioni previste e quindi
il potere di bloccare l'attività.
L'esperienza ha dimostrato che, per quanto
riguarda le attività economiche, solo il
meccanismo della denuncia d'inizio attività
previsto dal precedente articolo 19 della
legge 241/1990 era funzionale alla dinamica
delle imprese e del lavoro autonomo. La
"comunicazione" introdotta dalla legge sul
commercio si è dimostrata un ostacolo
insormontabile per operazioni importanti,
come il subingresso nei negozi e la loro
cessazione. Anche le Regioni ne hanno preso
atto e nelle leggi di attuazione del Dlgs
114/1998 hanno sostituito la
"comunicazione" con la denuncia di attività
con effetto immediato.
Ora, la nuova versione dell'articolo 19,
introdotta dal decreto legge 35/2005,
ha abbandonato il modello procedurale che fa
coincidere l'effettivo inizio con la
denuncia e ha adottato, nella sostanza, il
modello previsto per gli interventi edilizi,
rendendolo tuttavia più complicato. La nuova
procedura è la seguente:
Chi intende avviare un'attività soggetta ad
autorizzazioni e così via, o all'iscrizione
in Albi e Ruoli abilitanti, deve presentare
all'ente competente, almeno 30 giorni prima
dell'inizio effettivo, una "dichiarazione"
che contiene l'attestazione del possesso dei
requisiti previsti per l'attività;
L'impresa può essere avviata solo dopo 30
giorni dal ricevimento della
dichiarazione da parte dell'ente; ma
l'avvio è subordinato a una "comunicazione"
indirizzata allo stesso ente cui è stata
precedentemente inviata la dichiarazione.
La data di avvio coincide con quella
indicata nella comunicazione;
se mancano i requisiti previsti per
l'attività denunciata, entro 30 giorni dal
ricevimento della comunicazione l'ente
ordina la cessazione dell'attività. |