CASA E FISCO - SUCCESSIONI
INDICE: Compravendite debutta il valore normale -
Le novità della finanziaria 2007 1. Il calcolo del
valore degli Immobili da dichiarare per il Fisco
2.Un reddito minimo da dichiarare per le locazioni
per evitare accertamenti - 3. La sanzione di nullità
dei contratti non registrati, prevista dalla
Finanziaria 2005. - 4.Decorenza temporale delle
nuovi disposizioni. - 5.I coefficienti per ricavare
il valore catastale in base alla categoria - 6.
Quando si ereditano beni immobili - 7. Tassazione
del plusvalore di cessione immobili. - 8.
Agevolazione prima casa imposta di registro - 9. La
successione - 10. Ristrutturazioni edilizie
detrazione 36% e iva al 10% - 11. Le novità sugli
interessi su mutuo prima casa.
Compravendite di immobili debutta il valore normale
L.4/8/2006 n.248
Non basta pagare le tasse quando si acquista un
immobile, durante il suo possesso nella vita e
quando si muore, ora le tasse vanno agganciate al
valore normale.
Questa e' l'ultima trovata del Fisco piglia tutto,
Con la manovra promossa dal ministro Bersani e
varata con l'articolo 35 del Dl 223/2006, convertito
dalla legge 248/2006, sono state approvate
disposizioni relative al trasferimento di immobili e
diritti relativi, che hanno profondamente modificato
la normativa precedente.In primo luogo, è stata di
fatto abrogata la disposizione dell'articolo 52,
comma 4, del Dpr 131/1986, che nel caso di
trasferimenti immobiliari effettuati a qualunque
titolo, impediva agli uffici delle entrate di
rettificare il valore dichiarato, qualora fosse
risultato uguale o superiore a quello catastale,
risultante dalla capitalizzazione della rendita
aggiornata dei fabbricati, con la sola eccezione dei
valori dichiarati nelle denunce di successione o
atti di donazione (articolo 34 del Dlgs 346/1990).
Pertanto, qualora nei trasferimenti di fabbricati
e/o diritti reali relativi, effettuati anche in
regime Iva, il valore dichiarato non dovrà più
essere confrontato con quello catastale, ma con
quello normale praticato sul mercato per immobili
similari posti nella stessa zona, rilevabili dalle
mercuriali o borsini della Camera di commercio
competente, come precisato dall'articolo 14 del Dpr
633/1972, a cui il provvedimento rinvia.
Di conseguenza, il Legislatore con l'articolo 1,
comma 307, della legge 296/2006 (Finanziaria 2007)
ha disposto che i criteri per individuare detto
valore normale avrebbero dovuto essere precisati dal
direttore dell'Agenzia delle entrate che, difatti,
ha emanato un apposito provvedimento, datato 27
luglio 2007 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
del 7 agosto 2007 n. 182 .
il valore normale dei fabbricati è quello
periodicamente stabilito dall'osservatorio del
mercato immobiliare (OMI) dell'Agenzia del
territorio e deve essere applicato ai fini fiscali
nel calcolo degli imponibili:
a. dell'imposta sul valore aggiunto, di cui all'art.
14, D.P.R. 633/1973;
b. delle imposte dirette di cui all'art. 9 comma 3,
D.P.R. 917/1986;
c. delle imposte di registro, catastali e ipotecarie
di cui all'art. 51 comma 3, D.P.R. 131/1986.
Come si calcola il valore normale? con una formula
diversa a seconda se si tratta di immobili abitativi
o meno
Per gli immobili abitativi: bisogna tener
presente i seguenti valori
Val OMI min =
Valore minimo dell'osservatorio del mercato
immobiliare
Val OMI max =
Valore massimo dell'osservatorio del mercato
immobiliare
K1 = Taglio
superfice in mq2
K2= Livello di
piano
esempio : Comune di Napoli - Immobile abitativo - mq
120 - piano 3
bisogna tener presente la seguente tabella:
Taglio
superfice |
|
Livello
piano |
|
descrizione |
K1 |
descrizione |
K2 |
|
|
piano
seminterrato |
0 |
fino a
45 mq |
1 |
piano
terreno |
0,2 |
oltre
45 mq fino a 70 mq |
0,8 |
primo
piano |
0,4 |
oltre
70 mq fino a 120 mq |
0,5 |
piano
intermedio |
0,5 |
oltre
120 mq fino a 150 mq |
0,3 |
piano
ultimo |
0,8 |
oltre
150 mq |
0 |
piano
attico |
1 |
per cui ottenendo i valori omni periodicamente
diffusi ad esempio val omi min 1000 val omi max 1500
otteniamo il valore normale: valore normale =
valore normale unitario x mq
valore normale unitario = val. OMI min + (val.
OMI max + min) X K,
dove
K = (K1 + 3 X K2) / 4
k =
(k1+3xk2)/4
dove: k1= 0,5 k2= 0,5 k=
(0,5+3x0,5)/4 k=0,4375
valore normale unitario = 1000 + (
1500-1000)2x0,4375
valore normale unitario = 656,25
valore normale = valore normale unitario x mq
valore normale = 656,25 x 120 = 78.750,00€
se
il fabbricato e' nuovo bisogna moltiplicare per il
coefficiente fisso 1,3
valore normale fabbricato nuovo = 78750 * 1,3=
102375,00€
Per gli immobili non abitativi stesso esempio
Valore minimo omi + valore massimo omi/2 X superfice
mq
1000+1500/2 X 120= 150.000,00€
In
questo esempio abbiamo posto un valore a mq di
1000-1500 euro, pensate a quanto arriva il valore se
il prezzo a mq e' di 6000€
Le novità della
finanziaria 2007
Avvisi di accertamento dell'agenzia del territorio
Da novembre 2006, a milioni di italiani stanno
arrivando a seguito delle norme del governo Prodi,
avvisi di accertamento dell'agenzia del territorio,
che stanno aumentando le rendite catastali fino al
50%, tali aumenti stanno riguardando per Napoli solo
le zone cosi dette bene della città escludendone
altre. Un comportamento incostituzionale che viola
il principio della parità di trattamento della
pubblica amministrazione e che si e' trasformato in
una semplice lotta di classe a sfondo politico.
Negli avvisi manca ogni riferimento ai calcoli
adottati e alle vere ragioni dell'aumento,
limitandosi a scrivere "in base alle migliorie
effettuate nella zona". Gli aumento inoltre non
tengono minimamente in considerazione le
caratteristiche dell'immobile in violazione della
legge 662/96. E' necessario fare ricorso entro 60
giorni, dopo tale periodo l'accertamento diventa
definitivo e bisognerà pagare in base alle nuove
rendite.
Tutte le novità della finanziaria 2007 - Per la
cessione di fabbricati
Le novità in breve:
Aumento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze
da cessione immobiliare che passa dazl 12,50% al 20%
decorrenza 03/10/2006 (art.2 comma 21 Dl 262/2006).
Iva agevolata al 10% sulle ristrutturazioni edilizie
decorrenza 01/10/2006 al 31/12/2007 (art.35 ter)
Ristrutturazione dilizia 36-41% con un limite di
48.000€ l'agevolazione spetta nella misura del 36%
dal 01/10/2006
a condizione che in fattura sia indicata
separatamente la mano d'opera.
Condomini, obbligo di versare una ritenuta del 4%
sui corrispettivi pagati con contratto d'appalto
alle imprese di servizi.
Locazioni -canone con iva, l'imposta passa dalla
misura fissa di 67€ a quella proporzionale dell'1%
del canone annuo.
Subappalti edilizia - Reverse charge (articolo 1,
comma 44).Esteso
l’ambito di applicabilità del metodo della
tassazione inversa (reverse charge)
agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto.
Reverse charge applicabile anche alle prestazioni di
servizi, compresa la prestazione di manodopera,
rese nel settore edile da subappaltatori nei
confronti delle imprese che svolgono attività di
costruzione o ristrutturazione di immobili o nei
confronti
dell’appaltatore principale o di un altro
subappaltatore; alle cessioni inerenti la telefonia
radiomobile, i personal computer e i prodotti
lapidei, direttamente
provenienti da cave o miniere. Il destinatario della
cessione o della prestazione è tenuto al pagamento
dell’imposta se soggetto passivo d’imposta nel
territorio dello Stato.
si riporta di seguito una tabella riepilogativa
delle altre novità:
N. |
Immobile |
Cedente |
Cessionario |
Iva |
Registro |
Ipotecarie
catastali |
1 |
abitativo |
Impresa di costruzione o di ristrutturazione
che ha effettuato interventi da meno di 4
anni |
chiunque |
4% prima casa |
168 euro |
168 + 168 euro |
2 |
10% altre non lusso |
3 |
20% lusso |
4 |
abitativo |
altri soggetti passivi Iva |
chiunque |
esente |
3%prima casa |
168 + 168 euro |
5 |
7%
altre |
2% + 1% |
6 |
abitativo |
soggetti privati |
chiunque |
- |
3%prima casa |
168 + 168 euro |
7 |
7%
altre |
2% + 1% |
8 |
abitativo |
concedente il leasing per il riscatto |
chiunque |
esente |
3%prima casa |
168 + 168 euro |
9 |
7%
altre |
2% + 1% |
10 |
abitativo |
soggetto Iva |
chiunque |
esente |
2% |
- |
11 |
abitativo |
privato |
chiunque |
esente |
2% |
- |
12 |
abitativo |
concedente leasing per il canone |
chiunque |
esente |
2% |
- |
13 |
strumentale |
Impresa costruttrice
o di ristrutturazione che ha effettuato
interventi da meno di 4 anni |
chiunque |
20% |
168 euro |
3% + 1% |
14 |
strumentale |
altri soggetti Iva |
soggetti detraibilità fino al 25% |
20% |
168 euro |
3% + 1% |
15 |
strumentale |
altri soggetti Iva |
soggetto non Iva
(per es., privato) |
20% |
168 euro |
3% + 1% |
N. |
Immobile |
Cedente |
Acquirente |
Iva |
Registro |
Ipotecariecatastali |
16 |
strumentale |
altri soggetti passivi Iva con opzione |
chiunque |
20% |
168 euro |
3% + 1% |
17 |
strumentale |
altri soggetti passivi Iva senza opzione |
tutti i soggetti Iva, tranne acquirenti
punti 14-5 |
esente |
168 euro |
3% + 1% |
18 |
strumentale |
altri soggetti passivi Iva senza opzione |
Acquirenti di cui ai punti 14-15 |
20% |
168 euro |
3% + 1% |
19 |
strumentale |
tutti i soggetti Iva |
concedente leasing |
SI (1) |
168 euro |
1,50% + 0,50% |
20 |
esente(2) |
21 |
strumentale |
soggetti privati |
concedente leasing |
- |
7% |
3% + 1% |
22 |
strumentale |
soggetti privati |
chiunque |
- |
7% |
3% + 1% |
N. |
Immobile |
Locatore |
Conduttore |
Iva |
Registro |
Ipotecarie catastali |
23 |
strumentale |
soggetto Iva |
soggetti con detraibilità fino al 25% |
20% |
1% |
- |
24 |
strumentale |
soggetto Iva |
soggetto non Iva (es. privato) |
20% |
1% |
- |
25 |
strumentale |
soggetto Iva con opzione |
chiunque |
20% |
1% |
- |
26 |
strumentale |
soggetto Iva senza opzione |
altri soggetti Iva, tranne conduttori ai
punti 23 -24 |
esente |
1% |
- |
27 |
strumentale |
concedente leasing per il canone |
chiunque |
20%con opzione |
1%(3) |
- |
28 |
strumentale |
privato |
chiunque |
- |
2% |
- |
La ritenuta del condominio 4% obbligatoria dal
01/01/2007 - Legge Finanziaria 2007
Ai sensi dell’art.1 comma 43 della Legge 27/12/2006
n. 296 e’ stato introdotto l’art. 25 ter del D.pr.
600/73 in virtu’ del quale alle ditte che operano
con i condomini bisogna trattenere una ritenuta del
4%, che dovrà essere versata al concessionario della
riscossione tramite modello F24 entro il 16 del mese
successivo. È il comma 43 dell'articolo 1, della
296/2006, a introdurre l'obbligo, disponendo
l'inserimento dell'articolo 25 ter al Dpr 600/1973:
«ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio
all'appaltatore». Il nuovo articolo dispone che il
condominio quale sostituto di imposta opera all'atto
del pagamento una ritenuta del 4% a titolo di
acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal
percipiente, con obbligo di rivalsa, sui
corrispettivi dovuti per prestazioni relative a
contratti di appalto di opere o servizi, anche se
rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate
nell'esercizio di impresa. Inoltre la ritenuta è
operata anche se i corrispettivi sono qualificabili
come redditi diversi, a norma dell'articolo 67,
comma 1, lettera i), del Tuir (redditi derivanti da
attività commerciali non abituali). Insomma, la
ritenuta va operata anche nei confronti del
prestatore di servizi occasionali. Quando operare la
ritenuta L'obbligo scatta dal 1° gennaio 2007
anche se il condomino esegue dei pagamenti relativi
a fatture emesse nel 2006 o in anni precedenti, per
prestazioni relative a contratti di appalto di opere
o servizi. Il condomino non deve invece effettuare
alcuna ritenuta in caso di forniture di beni con
posa in opera, in quanto queste operazioni, nelle
quali la posa in opera assume una funzione
accessoria rispetto alla cessione del bene, ai fini
Iva costituiscono cessioni di beni e non prestazioni
di servizi. Niente versamenti minimi Nel caso in cui
il condominio deve operare la ritenuta non
esiste alcun minimo di versamento, sono
quindi dovuti anche i piccoli importi. La mancanza
di un limite minimo di versamento comporterà non
pochi costi di gestione sia da parte dello stato sia
da parte dei contribuente, si attente quindi
un'auspicabile modifica.
Si rammenta, che l’omesso versamento della ritenuta
costituisce reato penale per l'amministratore di
condominio,
introdotto con il Dl 223/2006 (manovra d'estate),
convertito con legge 248/2006 che ma modificato
l'articolo 35, comma 7, introducendo nuovi delitti
nel Dlgs74/2000 sui reati in materia di imposte sui
redditi e Iva tra cui : «l'omesso versamento di
ritenute certificate» (articolo 10 bis del Dlgs
74/2000), per cui «è punito con la reclusione
da sei mesi a due anni chiunque non versa
entro il termine previsto per la presentazione della
dichiarazione annuale di sostituto di imposta
ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata
ai sostituiti, per un ammontare superiore a
cinquantamila euro per ciascun periodo di imposta».
Il versamento deve essere effettuato entro il giorno
16 del mese successivo
al pagamento, es. la fattura del 31/01/2007 fa
sorgere l'obbligo del versamento della ritenuta
entro il giorno 16/02/2007.
Abolito l'obbligo di dichiarare la rendita presunta
Legge finanziaria 2007
Dal 1º gennaio 2007 è soppresso l'obbligo di
dichiarazione della rendita presunta per determinare
la base imponibile Ici. Lo prevede il comma 173,
lettera a), della legge 296/2006 (Finanziaria 2007),
che ha abrogato l'articolo 5, comma 4 del decreto
legislativo 504/1992, che per i fabbricati, diversi
da quelli posseduti dalle imprese, non iscritti in
Catasto, che il valore fosse determinato con
riferimento alla rendita dei fabbricati similari,
già iscritti.
La ratio dell'abolizione dell'obbligo di dichiarare
la rendita presunta e' giustificata dalla riduzione
dei termini assegnati al contribuente per richiedere
l'accatastamento degli immobili. Dal 12 marzo 2006,
infatti, i fabbricati di nuova costruzione o che
hanno subito interventi edilizi devono essere
denunciati in Catasto entro trenta giorni. Questo
termine decorre dal momento in cui l'immobile è
divenuto agibile o comunque utilizzato o sono state
completate le variazioni (articolo 34-quinquies
della legge 80/06). In caso di inadempimento, si
applica una sanzione amministrativa.
Per verificare il rispetto del termine da parte di
contribuenti e professionisti è richiesta la
cooperazione tra agenzia del Territorio e Comuni per
migliorare l'efficacia dei controlli anche sulle
rendite proposte. Cooperazione già richiesta per
accertare le unità immobiliari urbane sconosciute al
Fisco o che hanno subito variazioni edilizie tali da
comportare una modifica della rendita già a suo
tempo attribuita. Va ricordato che il comma 336
della Finanziaria 2005 (legge 311/04) dispone che i
Comuni devono segnalare all'Agenzia gli immobili non
accatastati o per i quali sono intervenute
variazioni edilizie e, di conseguenza, la rendita
catastale deve essere modificata. Il Comune deve
richiedere al contribuente l'accatastamento
dell'immobile. Nel caso in cui il contribuente non
ottemperi alla richiesta, entro novanta giorni,
l'agenzia del Territorio provvederà
all'accatastamento d'ufficio, a spese
dell'interessato.
Il comma 337 della legge 311/04, poi, ha
disciplinato gli effetti tributari che derivano
dalle rendite catastali. In base a questa norma, le
rendite dichiarate o comunque attribuite a seguito
della richiesta del Comune producono effetto fiscale
dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui
riferire la mancata presentazione della denuncia
catastale, indicata nella richiesta notificata dal
Comune. Se manca l'indicazione della data, la
rendita produce effetti dall'anno di notifica della
richiesta.
L'articolo 34-quinquies, in effetti, anticipa il
momento di efficacia della rendita, considerato che
prima il termine per non incorrere nella sanzione
amministrativa, per omessa o ritardata denuncia, era
il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui
l'immobile era abitabile, erano state ultimate le
variazioni o era venuto meno il requisito per
usufruire dell'esenzione.
La nuova Tassazione dei Terreni edificabili
Il Regime della tassazione delle Plusvalenze
all'imposta sostituitiva del 12.50% (aumentata al
20% dal governo Prodi) non è più applicabile agli
atti di vendita riguardanti i terreni edificabili
posti in essere a decorrere dal primo gennaio 2007,
a seguito della limitazione disposta in tal senso
dal comma 310, articolo 1, della legge 296/06
(circolare 1/E del 19 gennaio 2007, .Per cui, la
tassazione delle plusvalenze relative a questa
tipologia di immobili, dal 2007 avverrà secondo
l'ordinario regime impositivo, rappresentato
dalla: 1) tassazione separata (lettera
g-bis), articolo 17, Tuir), previo versamento di
un'imposta a titolo d'acconto del 20%, da
effettuare in base all'articolo 1, comma 3, del Dl
31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28
febbraio 1997, n. 30 (questa aliquota è analoga a
quella dovuta a titolo d'imposta sostitutiva più
sopra richiamata e, quindi, non deve essere confusa
con essa), ; 2) tassazione ordinaria, per
opzione. Nel caso specifico, gli adempimenti
(dichiarazione e liquidazione d'imposta) vanno
eseguiti con il modello Unico dall'anno 2008,
essendo la vendita del terreno ed (si suppone) il
conseguimento del corrispettivo avvenuti nel corso
del 2007. Si potrà quindi scegliere tra la
tassazione ordinaria e la tassazione separata, ma
non potrà applicare la tassazione sostitutiva .
1. Il calcolo del valore degli Immobili da
dichiarare per il Fisco
Le ultime disposizioni legislative hanno complicato
non poco la vita ai poveri contribuenti, per il
calcolo del valore dell’immobile da dichiarare ai
fini delle imposte indirette.
É possibile riferirsi per semplicità a un
appartamento con rendita catastale di 1000 euro.
Questa rendita va aggiornata del 5% e poi
moltiplicata per 100 (si ottiene il risultato
di 1050). Con la Finanziaria del 2004 è stato
disposto ai soli fini delle imposte indirette che il
risultato appena ottenuto dovesse essere aggiornato
del 10 per cento.
Con la legge 191/2004, e sempre ai soli fini delle
imposte indirette (escluse l’abitazione prima casa),
è stato disposto di aumentare al 20%
l'aggiornamento al 10% disposto con la Finanziaria
2004.
Otteniamo cosi’ la seguente situazione:
Prima casa
imposte indirette, con riferimento alla "prima
casa": rendita rivalutata del 5%, moltiplicata per
100, il tutto aggiornato del 10 per cento;
Appartamenti diversi dalla Prima casa
imposte indirette, con riferimento ad appartamenti
diversi dalla "prima casa": rendita rivalutata del
5%, moltiplicata per 100, il tutto aggiornato del 20
per cento;
Per tutti gli immobili ai fini delle altre imposte
imposte diverse da quelle precedenti: rendita
catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per 100
(senza ulteriori aggiornamenti).
L'agenzia delle Entrate ha invece sostenuto che la
Finanziaria 2005 sancisce che:
- quando la Finanziaria 2005 individua le soglie
sotto le quali non si possono fare accertamenti ai
fini delle imposte sui redditi, la base di calcolo
su cui applicare il 10% (e cioè la percentuale che
determina detta soglia) è la stessa dell'imposta di
registro e cioè la rendita rivalutata del 5%,
moltiplicata per 100, il tutto aggiornato del 20 per
cento;
- ai fini della determinazione di questa soglia di
non rettificabilità non si applica mai
l'aggiornamento del 10% (disposto dalla Finanziaria
2004) ma si applica sempre l'aggiornamento del 20%
(disposto dalla legge 191/2004) in quanto il
concetto di "prima casa" afferisce solo alle imposte
sui trasferimenti e non alle imposte dovute sulle
locazioni.
I dubbi. Entrambe queste risposte appaiono quanto
meno opinabili. Quanto alla prima si può rilevare
che, nonostante il tenore letterale della
Finanziaria 2005 (sul quale fanno leva le Entrate e
che consiste in un richiamo numerico dei commi 341,
342 e 343 all'articolo 52, comma 4 del testo unico
dell'imposta di registro), sia la Finanziaria 2004
che la legge 191/2004 esplicitano chiaramente che
l'aggiornamento del 10/20% vale solo ai fini delle
imposte indirette. Pertanto, questa espressa
inapplicabilità degli aggiornamenti alle imposte sui
redditi è chiaramente prevalente sul mero intreccio
di norme dal quale dovrebbe desumersi
l'applicabilità dell'aggiornamento del 20% per
determinare la soglia di non rettificabilità
dell'imponibile dichiarato ai fini delle imposte sui
redditi.
Quanto alla seconda indicazione, c'è da rilevare che
la legge 191/2004 non fa alcun riferimento ai
contratti traslativi ma ai beni immobili diversi
dalla "prima casa" oggetto di contratti cui si
applichi l'imposta di registro: quindi, questa
disposizione ben si presta a stabilire -
diversamente da quanto sostenuto dalle Entrate -
che, in caso di locazione di un'abitazione che
rappresenta la "prima casa" del locatore, la soglia
di non rettificabilità si possa calcolare
utilizzando non l'aggiornamento del 20% (legge
191/2004) ma quello del 10% discendente dalla
Finanziaria 2004.
ATTENZIONE
La Finanziaria per il 2006 per porre rimedio alle
limitazioni sulla deducibilità degli interessi
passivi ha stabilito che, a differenza di quanto
avveniva fino al 31 dicembre 2005, a decorrere
dal 1° gennaio 2006, ed esclusivamente per gli
atti di compravendita fra privati, la tassazione che
grava sull'immobile va commisurata al valore
catastale e non al valore dichiarato nel rogito.
Questo significa che il prezzo reale dichiarato nel
rogito è ininfluente ai fini della tassazione delle
imposte di registro, ipotecaria e catastale,
considerato che tali imposte vanno applicate solo
sul valore catastale , ma avra' effetto pero' ai
fini della determinazione della plusvalenza di
cessione.
2. Un reddito
minimo da dichiarare per le locazioni per evitare
accertamenti
Con la finanziaria 2005 il Fisco ha stabilito, che
se si vogliono evitare accertamenti bisogna
dichiarare un canone il cui importo sia il maggiore
fra il 10% del valore catastale o quello
effettivamente pattuito nel contratto, ridotto con
la deduzione forfetaria del 15 per cento.
In sostanza, chi pattuisce un canone maggiore del
10% del valore catastale deve, naturalmente,
dichiararlo e non subirà accertamenti..
Le nuove norme, comunque, riguardano qualunque tipo
di contratto di locazione, con la sola esclusione di
quelli a canone concordato ex Legge 431/98.
Tali disposizioni non riguardano ne’ Iva ne’ Ici.
Il valore dell’immobile si calcola con la rendita
catastale, aggiornata del 5% e moltiplicata per 120.
Ad esempio:
Rendita 1000€ valore immobile 126.000€ (1000+5%=
1050 * 120=126000) il canone da dichiarare e’ di
12.601 (10% di 126000, maggiorato di 1 euro), ma non
e’ proprio cosi’ in quando le disposizioni
stabiliscono che il canone da dichiarare deve essere
al netto del 15% della deduzione per spese di
manutenzione quindi bisognerà dichiarare 14.824,70
che diminuito del 15% fa 12.601,00
Per i canoni dichiarati nei contratti d'affitto in
corso sono quelli realmente percepiti, non ci sono
problemi per gli eventuali controlli effettuati
dall'agenzia delle Entrate o dalla Guardia di
finanza, circa la loro incongruenza, rispetto ai
parametri previsti dall'articolo 1, commi 341 e 342
della legge 30 dicembre 2004, n. 311.In primo luogo,
nessun controllo può essere effettuato per i
contratti in corso al 1º gennaio 2005, ma solo nei
confronti di quelli successivamente stipulati o
rinnovati per i quali, il canone dichiarato ai fini
dell'imposta di registro, risultasse inferiore al
10% del valore catastale, ottenuto moltiplicando la
rendita aggiornata del 5%, per il coefficiente di
capitalizzazione 120 per le abitazioni, depositi,
laboratori, box; 40,8 per i negozi; 60 per gli
uffici e gli edifici produttivi del gruppo D
(industriali, ricettivi, ricreativi, sanitari,
bancari, sportivi, commerciali e terziari) .Invece,
ai fini delle imposte sul reddito, il confronto deve
essere fatto fra il 10% del valore catastale come
sopra calcolato e il canone dichiarato, ridotto del
15 per cento. In ogni caso, gli eventuali controlli
per l'individuazione dei corrispettivi eventualmente
occultati, non sono automatici, ma ricadono nelle
fattispecie di settori economici per i quali vengano
decisi a campione ogni anno, dal ministero
dell'economia e delle Finanze.
3. La sanzione di nullità dei contratti non
registrati, prevista dalla Finanziaria 2005.
Un’altra novità, a mio avviso di dubbia legittimità
costituzionale con riferimento all’art.41 della
costituzione, e’ la sanzione di nullità dei
contratti non registrati.
La finanziaria 2005, stabilisce che tutti i
contratti di durata superiore a 30 giorni vanno
registrati, la mancata registrazione comporta la
nullità del contratto.
4. Decorrenza
temporale delle nuovi disposizioni
E’ fuori dubbio che tali disposizioni si applicano a
tutti i contratti stipulati dal 1/1/2005, non
essendo possibile accettare la retroattività di una
legge dello stato.
5. I coefficienti per ricavare il valore catastale
in base alla categoria
la rendita catastale si aumenta del 5% (legge
662/96), e poi si moltiplica per un coefficiente,
che cambia a seconda della categoria, di seguito
sono illustrate le categorie e i relativi
coefficienti aumentato di 20 punti (finanziaria
2005)
TABELLA DEI COEFFICIENTI PER IL VALORE CATASTALE
categoria |
consist. |
rendita |
coeff |
valore |
A (escluso A/10) |
numero vani |
rendita |
100+20 |
valore |
A/10 |
numero vani |
rendita |
50+20 |
valore |
B |
metri cubi |
rendita |
100+20 |
valore |
C (escluso C1) |
metri quadri |
rendita |
100+20 |
valore |
C1 |
metri quadri |
rendita |
34+20 |
valore |
D non da imprese |
|
rendita |
50+20 |
valore |
Esempio: Rendita catastale 1000 cat.C/1, nella
tabella si vede il coefficiente 34 il valore e'
dato:
rendita maggiorata del 5% moltiplicata 54 (34
coeff.+20 aumento della finanziaria 2005)
6. QUANDO SI EREDITANO BENI IMMOBILI
Per la successione dei beni immobili sono dovute
unicamente le imposte ipotecaria e catastale.
L’importo da versare a titolo di imposta
ipotecaria è pari al 2% del valore degli
immobili; l’imposta
catastale
è invece pari all’1% di detto valore.
Per ciascun tributo è previsto un importo minimo
di versamento che ammonta a 168 euro.
Le suddette imposte vanno commisurate al valore
lordo degli immobili e dei diritti reali immobiliari
caduti in successione, senza tener conto di
eventuali passività gravanti sugli immobili stessi.
Il valore catastale viene determinato moltiplicando
la rendita catastale (rivalutata del 5%) per i
seguenti coefficienti:
• 110, per la prima casa
• 120, per i fabbricati appartenenti ai gruppi
catastali A, B, C (escluse le categorie A/10 e C/1)
• 60, per i fabbricati delle categorie A/10 (uffici
e studi privati) e D
• 40,8 per i fabbricati delle categorie C/1 (negozi
e botteghe) ed E.
Per i terreni non edificabili, il valore catastale
si determina moltiplicando per 90 il reddito
dominicale rivalutato del 25%
7. LA TASSAZIONE DEL PLUSVALORE REALIZZATO DALLA
CESSIONE DI UN FABBRICATO
L'abolizione dell'invim, ha creato non poca
confusione sull'obbligo di tassazione del
plusvalore che si realizza vendendo un fabbricato.In
parole povere se la casa che si vende e' adibita ad
abitazione principale per la maggior parte del tempo
ed e' stata posseduta per almeno 5 anni, il
plusvalore non e' tassato, negli altri casi il
plusvalore va assoggettato a tassazione; infatti la
norma recita:
Vanno assoggettate a tassazione le plusvalenze
realizzate mediante cessione a titolo oneroso di
beni immobili acquistati o costruiti da non più di
cinque anni, esclusi quelli acquisiti per
successione o donazione e le unità immobiliari
urbane che per la maggior parte del periodo
intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la
cessione sono state adibite ad abitazione
principale del cedente o dei suoi familiari,
nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a
seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni
suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo
gli strumenti urbanistici vigenti al momento della
cessione; ART.67 EX ART 81 DEL TUIR.
attenzione: La legge 266/2005 (finanziaria 2006) ha
introdotto l'imposta sostitutiva del 12.50% sulle
plusvalenze da cessione di fabbricati, sono esenti
dalla tassazione la cessione di prima casa per
acquistarne un'altra sempre da adibire a prima casa,
a condizione che il possesso non sia inferiore a 5
anni. Dal 01/10/2006
per effetto della legge finanziaria 2007 art.1 comma
310 e del D.L. 262/2006 art.2 comma 21 l'imposta
sostitutiva e' elevata
dal 12,50% al 20% e non si applicherà
piu' con decorrenza 01/01/2007 sulla cessione di
aree fabbricabili.
8. AGEVOLAZIONI PRIMA CASA AI FINI DELL'IMPOSTA DI
REGISTRO
La nota II-bis dell'art. 1 della Tariffa, Parte
Prima, allegata alla vigente legge sull'imposta di
registro (D.P.R. 26 aprile 1986, n.
131)stabilisce i requisiti per usufruire delle
agevolazioni: l'oggetto della cessione deve essere
un abitazione non di lusso, la residenza
dell'acquirente nel comune dove è ubicato l'immobile
ovvero l'impegno a trasferirla entro 18 mesi
dalla data dell'atto notarile, e lo stesso
acquirente deve farne espressa dichiarazione
nell'atto, sotto pena di decadenza dal beneficio,
inoltre, deve dichiarare di non essere titolare
esclusivo, o in comunione con il coniuge dei diritti
di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra
casa di abitazione nel territorio del comune dove
intende acquistare la casa, inoltre, deve rendere
nell'atto l'ulteriore dichiarazione di non possedere
in tutto il territorio nazionale, neppure per quote
ed anche in regime di comunione legale, diritti di
proprietà o nuda proprietà, usufrutto, uso e
abitazione, su altra casa acquisita con le
agevolazioni fiscali in argomento.
se si acquista una casa per un valore di 100.000€
si paghera'
senza agevolazioni:
imposta di registro 7%, ipotecaria 2%, catastale 1%
con l'agevolazione prima casa:
imposta di registro 3%, ipotecaria in misura fissa
€168,00, catastale in misura fissa €168,00
REQUISITI RICHIESTI PER BENEFICIARE DELLE
AGEVOLAZIONI “PRIMA CASA”
Le agevolazioni fiscali sono concesse se chi eredita
l’immobile:
- non è titolare, esclusivo o in comunione col
coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e
abitazione di altra casa di abitazione nel
territorio del Comune dove si trova l’immobile
ereditato;
- non è titolare, neppure per quote o in comunione
legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti
di proprietà, uso, usufrutto, abitazione onuda
proprietà, su altra casa di abitazione acquistata,
anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per
l’acquisto della prima casa.
I due predetti requisiti devono sussistere entrambi.
Inoltre, l’immobile deve trovarsi nel Comune in cui
l’erede ha la propria residenza o in cui intende
stabilirla entro 18 mesi (salvo alcuni casi
particolari in cui tale requisito non è richiesto,
come ad esempio per il personale delle forze di
polizia o per i cittadini italiani emigrati
all’estero).
Le agevolazioni prima casa per forze dell'ordine e
forze armate (non e' richiesta la residenza)
Il comma 1 dell'art. 66 della L. 21 novembre 2000,
n. 342, "Misure in materia fiscale" (cosiddetto
Collegato alla Finanziaria 2000) prevede che il
personale in servizio permanente appartenente alle
Forze Armate ad ordinamento militare e quello
appartenente alle Forze di polizia ad
ordinamento militare e civile, ha diritto alle
cosiddette agevolazioni "prima casa", senza che sia
richiesta la condizione della residenza nel comune
in cui è situato l'immobile e, quindi, senza che si
debba dichiarare di voler stabilire la residenza
nello stesso comune entro diciotto mesi. Pertanto, i
predetti soggetti non devono soddisfare le
condizioni di cui alla lettera a) della nota II-bis)
dell'art. 1 della Tariffa, Parte Prima, annessa al
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Le cause di forza maggiore, che impediscono il
rispetto della norma per ottenere le agevolazioni
Nel caso in cui l'acquirente, pur intendendo
trasferire la residenza al momento dell'atto,
successivamente non sia più in grado di farlo, va
incontro ugualmente alla decadenza?
La giurisprudenza e la dottrina hanno evidenziato
come le cause di forza maggiore possano portare a
conseguenze diverse.
La Commissione tributaria provinciale di Salerno,
nella sentenza n. 49 del 1998 ha affermato che:
"deve ritenersi sussistente la causa di forza
maggiore, ostativa alla revoca dei benefici per
l'acquisto della
prima casa di cui all'art. 1 della Tariffa allegata
al D.P.R. n. 131/1986, allorquando lo stabilimento
della residenza non avvenga entro l'anno, per il
ritardo con il quale viene disposto il trasferimento
della sede di
servizio del dipendente".
La Commissione tributaria centrale nella sentenza n.
1497 del 1996 , sotto il vigore della disposizione
precedente che prescriveva che l'immobile fosse
adibito a propria abitazione, ha affermato che
spettano le
agevolazioni in materia di "prima casa" anche
qualora l'unità abitativa destinata ad abitazione
non venga in concreto utilizzata dall'acquirente a
causa del mancato ottenimento dell'immobile perché
locato, pur essendo state esperite tutte le azioni
per ottenerne la riconsegna.
La Commissione provinciale di Pescara nella sentenza
n. 65 del 2002 , afferma che il tardivo rilascio
dell'immobile da parte del locatario non costituisce
evento di forza maggiore in quanto le risultanze
processuali non evidenziano alcuna attività del
contribuente intesa a conseguire la disponibilità
dell'immobile locato prima della scadenza di un anno
fissato dalla legge .
L'Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n.
35/E del 1° febbraio 2002 , riconosce la rilevanza
della forza maggiore allorché la decadenza sia
causata da un impedimento, sopraggiunto,
imprevedibile e non soggettivo.
Le condizioni perché sia riconoscibile la forza
maggiore sono che:
- l'evento impeditivo sia oggettivo e non
prevedibile e tale da non poter essere evitato;
- il termine sia ancora pendente per poter
dimostrare all'Amministrazione finanziaria il
possesso dei requisiti richiesti dalla legge, come
nel caso del trasferimento della residenza nel luogo
dove si è
acquistata la casa per l'abitazione principale;
- l'acquisto non sia intervenuto dopo il verificarsi
dell'evento causativo di forza maggiore.
9. la successione -
in aggiornamento alla finanziaria
2007....................
Come ormai è noto, al fine di facilitare i passaggi
della proprietà all’interno delle famiglie e
semplificare gli adempimenti a carico del
contribuente, per i trasferimenti per causa di morte
non è più dovuta imposta sulle successioni. Questo,
indipendentemente dal valore dei beni ereditati e
dal grado di parentela intercorrente tra il defunto
e i beneficiari. Detta imposta è stata infatti
soppressa con la legge n. 383 del 18 ottobre 2001.
Ma non tutti gli obblighi e gli adempimenti fiscali
precedentemente previsti sono stati cancellati.
Tra questi, ad esempio:
- è rimasto l’obbligo di presentare la dichiarazione
di successione quando nel patrimonio del defunto se
vi sono beni immobili siti nel territorio dello
Stato o diritti immobiliari sugli stessi;
- è sempre dovuto il pagamento delle imposte
ipotecaria e catastale sui beni immobili e sui
diritti reali immobiliari compresi nell’attivo
ereditario.
scarica il modello della
dichiarazione di successione
GUIDA PRATICA ALLA DENUNCIA DI SUCCESSIONE
QUALI SONO LE QUOTE EREDITARIE: L'art. 581 c.c.
stabilisce che: " Quando con il coniuge concorrono
figli legittimi o figli naturali, o figli legittimi
e naturali, il coniuge ha diritto alla metà
dell'eredità, se alla successione concorre un solo
figlio, e ad un terzo negli altri casi".
CHI DEVE PRESENTARE LA DENUNCIA DI SUCCESSIONE,
QUANDO E DOVE : Gli eredi, per legge o per
testamento, di una persona deceduta intestataria di
beni immobili devono presentare la denuncia di
successione entro 1 anno dalla data di apertura
della successione (ovvero dalla data di morte),
presso l'Ufficio locale dell'Agenzia Entrate
competente in base al luogo di ultima residenza del
defunto.
COME: Si deve compilare in più copie il mod. 4 (che
può essere compilato sia dagli interessati che da
qualsiasi professionista) da richiedere all'Agenzia
delle Entrate e allegare i seguenti documenti: 1)
certificato di morte, 2) stati di famiglia del
defunto e degli eredi, 3) visure catastali degli
immobili posseduti dal defunto (da richiedere in
catasto), 4) prospetto delle imposte auto liquidate
con ricevuta del versamento effettuato.
L'ufficio, dopo la registrazione, restituirà le
copie per voltura agli eredi, che provvederanno a
presentarle entro 30 giorni all'Ufficio del
territorio (ex Catasto).
DETERMINAZIONE DEL VALORE DEGLI IMMOBILI Il valore
degli immobili si calcola in base alla rendita
catastale (rivalutata del 5%) determinando così
l'asse ereditario sul quale si calcoleranno le
imposte da auto liquidare. Il valore degli immobili
si calcola moltiplicando la rendita catastale
(rivalutata del 5%) per i seguenti coefficienti:
- 110, per la prima casa
- 120, per gli altri fabbricati appartenenti ai
gruppi catastali A,B,C
(escluse le categorie A/10 e C/1)
- 60, per i fabbricati delle categorie A/10 (uffici
e studi privati) e
D - 40,8, per i fabbricati delle categorie C (negozi
e botteghe) ed E.
Per i terreni non edificabili, il valore catastale
si determina
moltiplicando per 90 il reddito dominicale
rivalutato del 25%.
I suddetti coefficienti sono già rivalutati
(rivalutazione prevista, solo ai fini della
determinazione dell'imposta di registro e delle
imposte ipotecarie e catastali, dalla Legge
Finanziaria per il 2004 e dal D.L. 168/ 2004).
Imposta ipotecaria 2% - codice tributo 649T
Imposta catastale 1% - codice tributo 737T
Tassa ipotecaria euro 25,82 (per ogni Conservatoria)
- codice tributo 778T Imposta di bollo euro 44 (per
ogni Conservatoria) - codice tributo 456T
N.B.: nel caso in cui le imposte ipotecaria e
catastale risultino inferiori ad euro 129,11 occorre
comunque versare le imposte fisse minime di euro
129,11.
DOVE EFFETTUARE IL VERSAMENTO Presso il
Concessionario, qualsiasi banca o ufficio postale
con il mod. F23 indicando il codice dell'ufficio
competente e la causale SA.
AGEVOLAZIONI
PRIMA CASA :La legge 342/2000 estende la possibilità
di applicazione delle agevolazioni prima casa anche
alle successioni. Il possesso dei requisiti è
dichiarato dall'erede con autocertificazione resa su
modello da richiedere all'ufficio.Le agevolazioni
consistono nell'autoliquidarsi le imposte ipotecaria
e catastale in misura fissa: imposta ipotecaria euro
129,11 anziché 2% e imposta catastale euro 129,11
anziché 1%, sul valore dell'unità abitativa e
relativa pertinenza (nei limiti di un garage, una
cantina, un magazzino) che si intende adibire a
prima casa. Per usufruire di tale agevolazione
necessita che almeno uno degli eredi possegga i
requisiti, di conseguenza anche gli altri coeredi ne
beneficiano indirettamente.
RAVVEDIMENTO OPEROSO: Nel caso di pagamento tardivo
delle imposte auto liquidate, è dovuta la sanzione
pari al 30% ; il fisco però offre la possibilità di
ridurre la sanzione ad 1/8 se il contribuente
provvede all'adempimento entro 30 giorni dalla
scadenza della presentazione della successione, e ad
1/5 se vi provvede comunque entro l'anno.
La legge 24/10/01 ha attribuito all'Agenzia delle
Entrate il compito di trasmettere le copie delle
dichiarazioni di successione al Comune ove è situato
l'immobile, ai fini dell'I.C.I.
PRINCIPALI LEGGI E CIRCOLARI DI RIFERIMENTO: -
Decreto Leg.vo 31/10/1990 n. 346 - Legge 342 del
21/11/2000 - Legge 383 del 24/10/2001
10. Ristrutturazioni edilizie detrazione irpef del
36% e iva agevolata al 10%
Continua la serie di proroghe in materia di recupero
edilizio. Il disegno di legge Finanziaria 2006
prevede, infatti, la possibilità di fruire della
detrazione IRPEF del 36% anche per le spese
sostenute, fino al 31 dicembre del 2006, in
relazione ad interventi di recupero su parti comuni
di edifici residenziali e singole unità immobiliari.
Prorogata, inoltre, la detrazione sulle spese
sostenute per i lavori di ristrutturazione
effettuati, nel corso del 2006, da imprese di
costruzione e/o ristrutturazione o da cooperative
edilizie che provvedano, entro il 30 giugno 2007,
alla successiva alienazione o assegnazione
dell'immobile. Per tutto il 2006 trova, infine,
applicazione l'aliquota IVA agevolata del 10% sulle
prestazioni aventi per oggetto interventi di
recupero del patrimonio edilizio.
Finanziaria 2007 - proroga delle agevolazioni al
31/12/2007
Ristrutturazioni edilizie (articolo 1, commi 387 e
388). Proroga alla fine del 2007 la detrazione ai
fini Irpef prevista per le ristrutturazioni
edilizie. Il limite della fruizione è stabilito in
48mila euro per unità immobiliare e la percentuale
ammessa in detrazione è del 36 per cento. Confermato
per il 2007 il regime Iva agevolato per le
ristrutturazioni edilizie, per le prestazioni
fatturate dal 1° gennaio 2007. I benefici spettano a
condizione che il costo della relativa manodopera
sia evidenziato in fattura
fonte: corriere tributario n.42/2005
11. Le novità sugli interessi su mutuo prima casa
Misura della detrazione: Gli interessi possono
essere scaricati nella misura massima di
3.615,20€ riferibile a tutti i cointestatari.
Con l'avvertenza che gli interessi passivi possono
essere scaricati solo nei limiti del valore
dichiarato dell'acquisto dell'immobile, ad
esempio se ho acquistato un immobile per 200.000,00
euro e ho fatto il mutuo per 250.000,00 possono
saricare li interessi solo su 200.000,00. Quindi
qualora il mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile
sia superiore al valore dichiarato nel rogito,
l'Agenzia delle Entrate, con circolare n. 15 del 20
aprile 2005, ha precisato che la detrazione va
effettuata considerando il rapporto di seguito
espresso:
costo di acquisizione dell'immobile x interessi
pagati
____________________________________________
capitale dato in mutuo
In pratica, considerato che la base imponibile era
fino al 31 dicembre 2005 il prezzo concordato fra le
parti, il valore indicato nell'atto non era
generalmente il valore reale dell'operazione. Di
fatto le parti dichiaravano, illecitamente, il
valore catastale nella considerazione che, come
previsto dall'articolo 52 del Dpr n. 131/1986
(Testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro), non sono sottoposti a
rettifica il valore o corrispettivo degli immobili
qualora questo corrisponda al valore catastale che
si ottiene moltiplicando la rendita catastale per i
coefficienti di aggiornamento. Di conseguenza, il
capitale dato in mutuo per l'acquisto dell'immobile,
che di fatto rispecchiava il vero valore dello
stesso, poteva discostarsi dal valore dichiarato
nell'atto come costo di acquisizione dell'immobile.
La Finanziaria per il 2006 ha cercato di
porre rimedio a tale situazione stabilendo che, a
differenza di quanto avveniva fino al 31 dicembre
2005, a decorrere dal 1° gennaio 2006, ed
esclusivamente per gli atti di compravendita fra
privati, la tassazione che grava sull'immobile va
commisurata al valore catastale e non al valore
dichiarato nel rogito.
Questo significa che il prezzo dichiarato nel
rogito è ininfluente ai fini della tassazione delle
imposte di registro, ipotecaria e catastale.Di
conseguenza, il valore del mutuo corrisponderà molto
più frequentemente di quanto avvenisse in passato al
valore dell'immobile dichiarato nel rogito e sarà
generalmente in linea con i valori correnti di
mercato.
La detrazione degli interessi passivi sarà dunque
commisurata al valore realmente pattuito per la
compravendita dell'immobile, consentendo così di
superare la limitazione prevista nel caso in cui il
valore del mutuo in linea con il valore di acquisto
dello stesso sia superiore al valore dichiarato nel
rogito.
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