BOLLO AUTO - TASSA AUTOMOBILISTICA
Bollo
auto, come difendersi
In questo
periodo specialmente in Lombardia stanno
arrivando cartelle per bolli auto non pagati, le
cose che bisogna sapere:
1. La
cartella e' nulla se non e' preceduta da avviso di
accertamento )solitamente indicano in cartella
numero e data di notifica
2. Se sono
trascorsi 2 anni dalla definitività
dell'accertamento la cartella e' fuori termine e
quindi nulla
PRESCRIZIONE:
Il termine entro cui si
prescrive il diritto dell`amministrazione al
recupero delle tasse automobilistiche non
corrisposte e' il terzo anno successivo a
quello in cui doveva avvenire il versamento
inoltre la tassa automobilistica dal 01/01/1999 e'
stata attribuita alle Regioni, le quali però possono
modificarla molto limitatamente e non possono con
leggi regionali prorogarne i termini di
prescrizioni. La legge finanziaria 2003 ha dato la
possibilità alle regioni di aderire al condono
fiscale, fino all'anno2002, le regioni che vi hanno
aderito, hanno fatto slittare i termini di
prescrizione di 2 anni.
A sostegno della tesi,
in virtù della quale il condono fiscale della
finanziaria 2003 L.289/2002, per aver efficacia nei
confronti degli enti locali era necessario un atto
di adesione, si veda la sentenza 16990/03 della
corte di Cassazione, che nel caso di un
contribuente che aveva condonato senza che il comune
avesse emesso un regolamento di adesione e
regolamentazione del condono, ha dichiarato nulla
l'istanza di sanatoria.
Quindi solo a seguito della eventuale emanazione dei
provvedimenti degli enti locali e con le modalità e
i limiti in essi stabiliti sono condonabili le
imposte locali.
LA LEGGE
D.L. 6 gennaio 1986, n.
2.(Gazz. Uff. n. 4 del 7 gennaio 1986)
Art. 3.
All'art. 5 del
decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953,
convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono apportate
le seguenti modificazioni: il comma
cinquantunesimo è sostituito dal seguente: "L'azione
dell'Amministrazione finanziaria per il recupero
delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto
dell'iscrizione di veicoli o auto scafi nei
pubblici registri e delle relative penalità si
prescrive con il decorso del terzo anno
successivo a quello in cui doveva essere
effettuato il pagamento. Nello stesso termine si
prescrive il diritto del contribuente al rimborso
delle tasse indebitamente corrisposte";
LA
CASSAZIONE STABILISCE IL TERMINE TRIENNALE
Sent. n. 3658 del 28
febbraio 1997 (dep. il 28 aprile 1997) della Corte
Cass., Sez. I civ. -
Il pagamento della tassa di possesso sugli
autoveicoli deve avvenire entro il nuovo termine di
tre anni così come previsto dall'art.
3, DEL D.L. n.
2/1986 che ha determinato la modifica del precedente
termine prescrizionale biennale stabilito dal
disposto dell'art.
5, D.L. n.
953/1982.
LA
CORTE COSTITUZIONALE BLOCCA LE LEGGI REGIONALI DI
PROROGA
Sent. n. 311 del 2
ottobre 2003 (dep. il 15 ottobre 2003) della Corte
Costituzionale: È costituzionalmente illegittimo
l'art. 24, comma 2, della Legge Regione Campania 26
luglio 2002, n. 15, che ha stabilito la proroga al
31 dicembre 2003 del termine scadente il 31 dicembre
2002 per il recupero delle tasse automobilistiche
spettanti alla Regione relativamente all'anno 1999.
(La Corte ha stabilito che "il legislatore statale,
pur attribuendo alle Regioni ad autonomia ordinaria
il gettito della tassa unitamente ad un limitato
potere di variazione dell'importo originariamente
stabilito, nonché l'attività amministrativa relativa
alla riscossione ed al recupero della tassa stessa,
non ha tuttavia fino ad ora sostanzialmente mutato
gli altri elementi costitutivi della disciplina del
tributo" che non può definirsi come tributo proprio
della regione dal momento che la tassa è stata
"attribuita" alle regioni, ma non "istituita" dalle
stesse)
L'INTESTAZIONE AL PRA NON COSTITUISCE PRESUNZIONE
ASSOLUTA DI TITOLARITA'
La trascrizione non
pone una presunzione assoluta ma solo una
presunzione relativa della titolarità del veicolo,
che può essere vinta dalla prova contraria con
documenti di data certa. Sent. n. 164 del 2
aprile 1993 (dep. il 15 aprile 1993) della Corte
Cost. - Pres. Casavola, Red. Greco.
ATTENZIONE AL CONDONO FISCALE - VERIFICARE SE LA
REGIONE HA ADERITO
La L. 27 dicembre
2002,n.289, (legge Finanziaria 2003)", ha dato la
possibilità ai contribuenti di aderire al condono
fiscale , a condizione però che vi aderissero le
Regioni, per cui fino all'anno 2002 c'e' la
possibilità,che l'ente abbia prorogato i
termini di due anni. l' art.13 della L.
n. 289/2002 contiene una previsione destinata a
rimanere nel tempo nell'ordinamento locale": il
legislatore, infatti, non ha previsto termini di
scadenza, né annualità condonabili, lasciando libero
arbitrio all'ente regionale.. Ciò premesso bisogna
controllare se la propria Regione abbia aderito e
quali anni siano stati condonati. In linea generale
hanno aderito le regioni di destra e non quelle di
sinistra. Se non c'e' adesione al condono la
prescrizione rimane di tre anni.
Dubbia inoltre e' la
costituzionalità di tale norma, che dando la
possibilità di scelta alle regioni ha avvantaggiato
cittadini residenti in una determinata regione a
discapito di un altra, in barba al principio
generale in virtu' del quale tutti i cittadini sono
uguali davanti alla legge, ma purtroppo non c'e' da
meravigliarsi, in materia di entrate erariali ne
succedono di tutti i colori.
LE
NOVITA' DELLA FINANZIARIA 2007 PER IL BOLLO AUTO:
Aumenti per le auto
potenti fino al 39,4%, per le altre autovetture
aumenti progressivi fino al 16,20%.
Torna il superbollo
per i diesel:
sovrattassa pari a 6,63 euro/kW. tale sovrattassa
si cumula, ove ne ricorrano le condizioni, con
quella prevista per le vetture di peso complessivo
superiore a 2600 kg, per cui se il super suv è
diesel a quest'aumento si aggiunge quello del suv.
Superbollo per le
grandi autovetture e i Super Suv:
autovetture e gli autoveicoli per trasporto
promiscuo di peso complessivo superiore a 2600 kg,
con esclusione di quelli aventi un numero di posti
uguale o maggiore a 8" pagheranno anno dopo anno una
sovrattassa di 2 euro per ogni kW.
Superbollo per le
auto vecchie:
Più l'autovettura e' vecchia più si paga, L'importo
base di 2,58 euro/kW varrà esclusivamente per le
vetture Euro 4; si sale a 2,70 euro/kW per le Euro
3, a 2,80 per le Euro 2, a 2,90 per le Euro 1 e a 3
euro per le non catalizzate (Euro 0). (ddl)
Autovetture ed
autocarri pagheranno lo stesso bollo:
annullate le agevolazioni per gli autocarri, per
scoraggiare le trasformazioni di autovetture in
autocarri.
Gli incentivi, per
chi acquisti autovetture nuove:
1000 euro per gli autocarri Euro 4, 1500 euro di
contributo per le auto a metano, Incentivi alla
trasformazione a Gpl e metano per auto con meno di
tre anni.
clicca inserisci la
targa dell'autovettura ed otterrai l'importo da
pagare
Collegamento all'agenzia delle entrate per
conttrollare quanto pagare
L'arrotondamento
L’importo da versare
deve essere arrotondato sempre ai centesimi, tenendo
conto che se dai conteggi di tariffa vi è un importo
espresso con più di due decimali, occorre
arrotondare al secondo decimale. L'arrotondamento è
per difetto, se la terza cifra dopo la virgola è da
0 a 4, per eccesso se tale cifra sia pari a 5 o
superiore. Esempio € 257, 215 si arrotonda a €
257,22, mentre entro 257,214 si arrotonda a €
257,21.
I PAGAMENTI TARDIVI
Se si paga in ritardo,
oltre alla tassa si è soggetti anche al pagamento di
sanzioni, che crescono a seconda del ritardo con cui
il pagamento viene fatto (v. Tabella 4).
TABELLA 4
SANZIONI
RIDOTTE PER CHI PAGA IN RITARDO |
PAGAMENTO EFFETTUATO ENTRO |
SANZIONE
(in % della tassa) |
30 giorni
dalla scadenza |
3,75 |
1 anno |
6 |
L'AUTO
ACQUISTATA USATA
Occorre distinguere tra
due ipotesi: quella in cui l’acquisto avvenga da un
privato e quella in cui avvenga da un commerciante
di veicoli.
-
Acquisto da un privato
Bisogna sempre seguire
le scadenze originarie del bollo, in modo da
collegarvisi. Per questo, occorre pagare entro i
termini entro i quali avrebbe dovuto mettersi in
regola il precedente proprietario del veicolo.
Qualora il termine sia scaduto prima dell’acquisto,
ogni responsabilità ricade sul precedente
proprietario, per cui l’acquirente dovrà rinnovare
il bollo solo a partire dal periodo d’imposta che
inizia successivamente all’acquisto (fa fede la data
in cui l’atto di vendita viene autenticato dal
notaio): per esempio, se il bollo è scaduto a
dicembre 2001 (e quindi va rinnovato entro gennaio
2002) e l’atto di vendita viene autenticato nel
febbraio 2002, l’acquirente dovrà solo preoccuparsi
di rinnovare il bollo nel gennaio 2003 per il
periodo d’imposta che va dal gennaio 2003 al
dicembre 2003.
-
Acquisto da un commerciante
di veicoli
Se il bollo del veicolo
è ancora in corso di validità, l’acquirente deve
solo rinnovarlo alla sua naturale scadenza,
analogamente a quanto avviene in caso di acquisto da
un privato. Se invece il bollo è scaduto, di norma
si applicano le stesse regole relative al primo
pagamento per un’auto nuova: l’unica differenza è
che non fa fede la data d’immatricolazione, ma
quella di autentica notarile dell’atto di vendita
(l’obbligo di pagare scatta a partire dal mese
dell’autentica e le scadenze si calcolano in base
alla data dell’autentica). Perché sia possibile
applicare le regole dell’auto nuova è però
necessario che il commerciante abbia inserito il
veicolo nell’apposito elenco degli esemplari esenti
dal bollo perché in attesa di rivendita. Qualora non
lo abbia fatto, si applicano le stesse regole che
valgono nel caso in cui si acquista da un privato un
veicolo con il bollo scaduto (la responsabilità del
mancato rinnovo ricadrà, a seconda dei casi, sul
precedente proprietario o sul commerciante, tenendo
conto del nominativo che risulterà come intestatario
nel Pra alla data di scadenza del termine utile per
il pagamento.
IL PRIMO BOLLO PER
L’AUTO NUOVA
Quando si paga
Il primo bollo deve
essere eseguito entro il mese di immatricolazione.
Se però questa è avvenuta negli ultimi dieci giorni
del mese, per pagare c’è tempo fino all’ultimo
giorno del mese successivo. Se l’ultimo giorno del
mese cade di giorno festivo o di sabato, la scadenza
è spostata al primo giorno feriale successivo.
In ogni caso, IL MESE
DI IMMATRICOLAZIONE DEVE ESSERE PAGATO PER INTERO
(anche nel caso limite dell’immatricolazione
avvenuta l’ultimo giorno del mese).
La data di
immatricolazione si rileva dalla carta di
circolazione o, in mancanza, dal foglio di via
rilasciato dagli uffici della ex Motorizzazione
civile.
Per le auto acquistate
usate da un rivenditore, vale la data di AUTENTICA
NOTARILE dell'atto di vendita.
Per quanti mesi si
paga
Per le auto
immatricolate a cavallo tra fine 2001 e i primi mesi
del 2002, le scadenze sono le seguenti,
differenziate a seconda che la potenza dell’auto sia
fino a 35 KW, oppure sia superiore:
LE AUTO ANZIANE (con
almeno 30 anni)
Sono esenti dalla tassa
automobilistica i veicoli (autovetture, motoveicoli,
eccetera) costruiti da almeno trent’anni, senza che
sia necessario il possesso di particolari requisiti.
Il beneficio spetta automaticamente, senza che sia
necessario presentare una domanda apposita. Per
verificare se si ha diritto al beneficio, fa fede la
data di immatricolazione risultante dal “libretto”
di circolazione. Se però il contribuente è in
possesso di documentazione idonea che attesti una
data di costruzione anteriore a quella di
immatricolazione, fa fede ai fini dell'agevolazione
la data di costruzione. Se i veicoli in questione
sono messi in circolazione su strade pubbliche, essi
sono tenuti al pagamento di una tassa forfetaria
dovuta in misura fissa a titolo di tassa di
circolazione (indipendentemente dalla potenza del
motore). Il pagamento può effettuarsi, senza
sanzioni, in qualsiasi mese dell’anno, purché
anteriormente alla messa in circolazione del veicolo
su strade pubbliche. Questo regime agevolato non si
applica ai veicoli “ad uso professionale”. Sono da
considerare tali, ad esempio, quelli adibiti al
servizio pubblico da piazza, a noleggio da rimessa o
a scuola guida.
LE AUTO E LE MOTO STORICHE (fra 20 e 30 anni)
I benefici indicati per
le auto "anziane" nel paragrafo precedente si
applicano con le stesse modalità nei riguardi dei
veicoli che abbiano compiuto vent’anni e che abbiano
i requisiti per essere considerati di particolare
interesse storico e collezionistico. Si considerano
tali i veicoli costruiti specificamente per le
competizioni, quelli costruiti a scopo di ricerca
tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione
ad esposizioni o mostre, ed infine i veicoli che
rivestono un particolare interesse storico o
collezionistico in ragione del loro rilievo
industriale, sportivo, estetico o di costume. A
differenza dei veicoli con almeno 30 anni, il
beneficio in questo caso non spetta automaticamente,
ma solo se vi è stata, da parte dell’apposito Ente
associativo riconosciuto dalla legge (ASI -
Automotoclub Storico Italiano), la preventiva
determinazione che individui quali sono i veicoli
di particolare interesse storico e collezionistico.
I motoveicoli possono essere individuati anche dalla
FMI (Federazione Motociclistica Italiana).Se i
veicoli in questione sono messi in circolazione su
strade pubbliche, essi sono tenuti al pagamento di
una tassa forfetaria dovuta in misura fissa
(indipendentemente dalla potenza del motore) a
titolo di tassa di circolazione. Il pagamento può
effettuarsi, senza sanzioni, in qualsiasi mese
dell’anno, purché anteriormente alla messa in
circolazione del veicolo su strade pubbliche.
Riduzioni per
veicoli elettrici e a gas
Viene applicata una
riduzione del 75% sulla tariffa base della tassa
automobilistica per autoveicoli uso promiscuo e
autovetture che abbiano le seguenti caratteristiche:
-
siano azionati con motore
elettrico (questa riduzione si applica per gli
anni successivi al primo quinquennio di
esenzione totale previsto dalla normativa
originaria che continua ad applicarsi anche dopo
il 1° gennaio 1998);
-
siano dotati di dispositivo
per la circolazione solo con gpl, ovvero solo
con gas metano: il dispositivo deve essere
conforme alla direttiva 91/441/CEE e successive
modificazioni, ovvero alla direttiva 91/542/CEE
e successive modificazioni. Nessuno sconto di
tariffa (come pure nessuna sovrattassa) si
applica per i veicoli dotati congiuntamente di
impianto a benzina e a gpl o metano, per i quali
resta valida sempre la tariffa benzina.
Altri tipi di
riduzione:
-
75% per le autovetture per
servizio pubblico da piazza
-
50 % per gli autoveicoli (di
peso complessivo inferiore a 12 t.) per
trasporto latte, carni macellate, immondizia,
generi monopoli, carri botte per vuotatura pozzi
neri
-
50 % per le autovetture a
noleggio di rimessa
-
40 % per le autovetture
scuola guida
-
33,33 % per gli autobus a
noleggio da rimessa
-
33,33 % per gli autobus per
servizio pubblico di linea
-
50% della eventuale
sovrattassa diesel per autovetture per servizio
pubblico da piazza, per servizio di noleggio e
di rimessa; per i furgoni e i doppi cabinati di
proprietà di imprese, per uso promiscuo e con
portata netta non inferiore a 6 quintali.
LA PERDITA DI POSSESSO
E L'ANNULLAMENTO DEGLI ARRETRATI
In caso di furto
dell’auto, dopo la circolare 122/E del 1998, fa fede
la data della denuncia agli organi di pubblica
sicurezza e non più la data della richiesta di
annotazione dell'evento al pubblico registro
automobilistico (Pra). Pertanto, se a esempio il
furto viene denunciato entro il 31 dicembre non è
dovuto il rinnovo del bollo scaduto entro tale data.
Mentre se la denuncia in questione presso l'autorità
di pubblica sicurezza viene presentata dopo l'ultimo
giorno del mese coperto da pagamento, scatta
ugualmente l’obbligo di rinnovo per l'intero periodo
fisso.
Con la circolare 2/2002
la Direzione Normativa e contenzioso dell'Agenzia
delle Entrate ha affermato che la dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà, pur non potendo
avere di per sé efficacia retroattiva, è assistita
da una particolare garanzia, data dal fatto che la
veridicità del suo contenuto è indirettamente
assicurata da previsioni di responsabilità penale
per l'ipotesi di affermazioni false.
Se, pertanto,
l'automobilista, oltre a produrre la dichiarazione
sostitutiva, è in grado di rafforzare le sue
attestazioni presentando almeno uno dei seguenti
documenti:
-
dichiarazione di
responsabilità sottoscritta dal soggetto
autorizzato per la rivendita
-
documento attestante la
disdetta o il trasferimento della posizione
assicurativa del veicolo,
si può ritenere che
l'insieme di questa documentazione possa dare alle
dichiarazioni del contribuente un valore
<<sufficiente per indurre l'ufficio ad escludere il
pagamento della tassa a decorrere dalla data in cui
- come risulta dalla dichiarazione sostitutiva
corroborata dalla documentazione allegata - si è
verificata la perdita di possesso.
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