Per
ridurre i fastidi burocratici e snellire le
pratiche amministrative, la legge ha
previsto modalità più semplici per la
presentazione di istanze alla pubblica
amministrazione, ha eliminato l'obbligo di
certificare alcuni fatti, ha prolungato la
durata della validità dei certificati, ha
previsto che molte circostanze che nel
passato potevano essere dimostrate soltanto
con appositi certificati, possano oggi
essere "autocertificate" direttamente dai
cittadini.
Il testo unico sulla documentazione
amministrativa, approvato con
D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, ha
ampliato ulteriormente i casi di
autocertificazione ammessi, riordinando
organicamente la materia.
Le dichiarazioni sostitutive sono state
organizzate in due grandi categorie. Quelle
che sostituiscono una certificazione, con le
quali il dichiarante attesta informazioni in
proprio possesso su quanto già risulta da
registri, elenchi o albi di una pubblica
amministrazione. E quelle che sostituiscono
il tradizionale "atto notorio", aventi per
oggetto la veridicità di ogni altro fatto
non risultante da registri o elenchi.
Un'applicazione importante di tali nuove
regole si ha nelle procedure di
partecipazione ai concorsi pubblici. Non è
più necessaria la copia conforme in bollo
dei titoli da presentare (anche quando si
tratti di pubblicazioni da allegare),
essendo sufficiente, a titolo definitivo, la
dichiarazione sostitutiva di atto notorio
che attesti la conformità all'originale di
una loro fotocopia non autenticata (in carta
semplice), ovvero che enunci comunque il
contenuto dei titoli non allegati.
Presentazione dell’istanza
La
sottoscrizione di istanze da produrre agli
organi dell'amministrazione pubblica o ai
gestori o esercenti di pubblici servizi non
è soggetta ad autenticazione ove sia apposta
in presenza del dipendente addetto o sia
presentata unitamente ad una fotocopia,
anche non autenticata, di un documento di
identità del sottoscrittore.
La copia fotostatica del documento è
inserita nel fascicolo.
L'istanza e la copia fotostatica del
documento di identità possono essere inviate
anche per via telematica.
Validità
dei certificati
A
seguito delle disposizioni delle c.d. "leggi
Bassanini", i certificati attestanti stati e
fatti personali non soggetti a modificazioni
hanno validità illimitata. Per le altre
certificazioni la validità è stata portata a
6 mesi.
I certificati anagrafici e le certificazioni
dello stato civile conservano valore anche
se scaduti, a condizione che l'interessato
dichiari, in fondo al documento, che le
informazioni in esso contenute non hanno
subito variazioni dalla data del rilascio.
Quando
non va presentato alcun certificato
Nel caso
in cui il cittadino dichiari che determinati
fatti, stati o qualità risultino da
documenti già in possesso della pubblica
amministrazione (non solo dell'ufficio
competente ma di qualsiasi pubblica
amministrazione) i documenti stessi devono
essere acquisiti d'ufficio.
Sono inoltre accertati d'ufficio i fatti,
gli stati e le qualità che la pubblica
amministrazione è tenuta a certificare.
Infine, i dati relativi al cognome, nome,
data e luogo di nascita, cittadinanza, stato
civile e residenza attestati in documenti di
riconoscimento in corso di validità hanno lo
stesso valore probatorio dei corrispondenti
certificati.
Cosa si
può autocertificare
I
cittadini possono autocertificare le
seguenti circostanze:
• data e
luogo di nascita
•
residenza
•
cittadinanza
•
godimento dei diritti politici
• stato
di celibe, coniugato, vedovo, separato o
divorziato
• stato
di famiglia
•
esistenza in vita
•
nascita del figlio
•
decesso del coniuge, dell'ascendente o
discendente
•
posizione agli effetti degli obblighi
militari
•
iscrizione in albi, registri o elenchi
tenuti dalle pubbliche amministrazioni.
In base
alle nuove regole i cittadini possono
inoltre autocertificare a titolo definitivo
(senza, cioè, essere obbligati, in un
secondo momento, a presentare il
certificato) le seguenti circostanze:
• titolo
di studio o qualifica professionale
posseduta; esami sostenuti; titolo di
specializzazione, di abilitazione, di
formazione, di aggiornamento e di
qualificazione tecnica;
•
situazione reddituale o economica, anche ai
fini della concessione di benefici e
vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi
speciali; assolvimento di specifici obblighi
contributivi con l'indicazione
dell'ammontare corrisposto; possesso e
numero del codice fiscale, della partita IVA
e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria e inerente
l'interessato;
• stato
di disoccupazione; qualità di pensionato e
categoria di pensione; qualità di studente o
di casalinga;
•
qualità di legale rappresentante di persone
fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore
e simili;
•
iscrizione presso associazioni o formazioni
sociali di qualsiasi tipo;
• tutte
le posizioni relative all'adempimento degli
obblighi militari, comprese quelle attestate
nel foglio matricolare di servizio;
• non
avere riportato condanne penali e non essere
destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di
decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale ai sensi della normativa vigente;
•
qualità di vivenza a carico;
• non
essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimenti penali;
• tutti
i dati a diretta conoscenza dell'interessato
contenuti nei registri dello stato civile;
• non
trovarsi in stato di liquidazione o di
fallimento e non aver presentato domanda di
concordato.
Cosa non
si può autocertificare
Non è
consentita l'autocertificazione riguardo ai
certificati:
•
medici, sanitari, veterinari
• di
origine
• di
conformità CE
• di
marchi o brevetti.
Questi certificati devono essere prodotti in
originale e possono essere sostituiti con
altro documento, solo se ciò sia disposto da
leggi specifiche. Non è possibile perciò
presentare dichiarazioni sostitutive: né di
certificazione, né di atto notorio. Una
eccezione (a questa deroga) è prevista per i
disabili, i quali potranno autocertificare
le proprie condizioni personali
conformemente a quanto precedentemente
accertato da commissioni mediche o da
strutture a ciò deputate per legge (articolo
39 della
legge 23
dicembre 1998, n. 448).
Acquisizione diretta della documentazione
L'acquisizione delle certificazioni deve in
linea di principio essere assicurata
"d'ufficio", da parte della stessa
amministrazione procedente. Qualora,
infatti, l'interessato non intenda o non sia
in grado di dichiarare le informazioni di
cui l'ufficio pubblico ha bisogno, e sia al
tempo stesso in grado di indicare presso
quali altri pubblici albi, registri o
elenchi essi sono certificabili, è l'ufficio
stesso procedente che deve provvedere alla
loro acquisizione.
In tal caso, il certificato può essere
sostituito da qualsiasi documento idoneo ad
assicurare la certezza della fonte di
provenienza, e il documento in questione può
pervenire dall'altro ufficio anche per via
telefax, o mediante qualsiasi mezzo
informatico o telematico idoneo. La
trasmissione con tali strumenti soddisfa il
requisito della forma scritta, per cui essa
non deve (necessariamente) essere seguita
dall'invio a mezzo posta dell'originale.
Per quanto riguarda l'assenza di precedenti
penali o di carichi pendenti, le pubbliche
amministrazioni non possono richiedere ai
cittadini la produzione dei relativi
certificati che invece debbono essere
richiesti d'ufficio.
Acquisizione dei dati da documenti
I dati
contenuti in un documento di identità
possono essere certificati con la semplice
esibizione del documento stesso. In base a
questo principio, possono considerarsi
attestati con la semplice esibizione tutti i
dati in esso contenuti e che indichiamo di
seguito:
•
cognome e nome,
• luogo
e data di nascita,
•
cittadinanza,
• stato
civile,
•
residenza.
Quando l'acquisizione delle informazioni
relative a situazioni personali avviene
attraverso un documento di riconoscimento
dell'interessato in corso di validità, la
registrazione dei dati si fa attraverso
l'acquisizione della copia fotostatica, non
autenticata, del documento stesso, la quale
è poi inserita nel fascicolo. Se il
documento di identità è scaduto, ma i dati
in esso riportati sono ancora attuali, il
cittadino può utilizzare ugualmente il
documento scaduto per fornire a un ufficio
la certificazione dei dati che contiene; in
tal caso è necessaria una firma di convalida
del cittadino che attesti come tuttora
attuali i dati risultanti dal documento non
più in corso di validità. E' opportuno
precisare che per documento di
riconoscimento si intendono:
• la
carta di identità
• la
patente di guida
• la
patente nautica
• la
tessera di riconoscimento postale
• il
porto d'armi
• il
patentino di abilitazione alla conduzione di
impianti termici
• il
passaporto per l'estero
• il
libretto di pensione
• le
tessere di riconoscimento rilasciate da
un'amministrazione dello Stato purché munite
di fotografia e di timbro.
Il
trattamento fiscale
di dichiarazioni sostitutive, istanze ed
autentiche delle sottoscrizioni
Non sono
soggette all'obbligo di pagamento
dell'imposta di bollo:
a - le dichiarazioni sostitutive di
certificazione (autocertificazioni)
rilasciate ai sensi dell'articolo 46 del
testo unico sulla documentazione
amministrativa, approvato con
D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445;
b - le dichiarazioni sostitutive di atto
notorio (autodichiarazioni di notorietà),
rilasciate ai sensi dell'articolo 4 della
legge n. 15/68;
c) - la legalizzazione delle fotografie
prescritte per il rilascio di documenti
personali.
Nessuna particolare esenzione è prevista per
le istanze amministrative (assoggettate di
norma all'imposta di bollo, salvo che vi sia
specifica esenzione di volta in volta
prevista), e per le copie conformi di
documenti originali.
Da notare che le dichiarazioni di cui al
punto a) erano soggette all'imposta di bollo
solo sull'autentica di firma, fino a che
questa era prescritta prima della legge n.
127/97.
Allo stesso modo, fino all'entrata in vigore
della legge 191/98, le dichiarazioni
indicate al punto b) scontavano l'imposta di
bollo da lire 20.000. Ma il bollo, anche in
questo caso, non era prescritto sulla
dichiarazione in quanto tale, bensì sul
separato atto di autenticazione della firma.
Mentre per le dichiarazioni sostitutive è
prevista l'esenzione dall'imposta di bollo,
lo stesso non può dirsi per quanto riguarda
il rilascio dei certificati che, al
contrario, sono soggetti ad imposta tutte le
volte in cui la legge non prescrive una
specifica forma di esenzione.
Tra i principali casi di esenzione,
ricordiamo i certificati di qualsiasi tipo
trasmessi d'ufficio tra le amministrazioni
dello Stato e degli enti locali, ovvero
scambiati all'interno delle amministrazioni
stesse. Un caso importante di esenzione dal
bollo riguarda i certificati presentati agli
uffici finanziari per l'applicazione delle
leggi tributarie, come ad esempio:
- il certificato di destinazione urbanistica
da allegare alla denuncia di successione
- i certificati che si rendono necessari per
l'aggiornamento della residenza a seguito di
variazioni della toponomastica o della
numerazione civica (o a seguito della
istituzione di nuovi Comuni o Province)
- le certificazioni degli organi di pubblica
sicurezza attestanti la presentata denuncia
per smarrimento documenti, o per furto di
auto o di altri beni in genere, e le altre
certificazioni dell'autorità giudiziaria in
materia penale, compreso il certificato
generale del casellario giudiziale
contenente solo attestazioni in materia
penale.
Nei casi di cambiamento di stato civile in
cui è necessario l'estratto dell'atto di
nascita (come per l'adozione di un minore o
per il cambio del nome), questo dovrà essere
acquisito d'ufficio e quindi senza imposta
di bollo.
Ogni
ufficio finanziario deve esporre al pubblico
i nomi e le qualifiche dei funzionari
incaricati di ricevere le dichiarazioni
sostitutive.
Gli uffici mettono a disposizione dei
cittadini i moduli necessari per le
dichiarazioni sostitutive o per trascrivere
i dati contenuti nei documenti esibiti,
oltre ad appositi modelli per raccogliere
suggerimenti.
Pro-memoria
Le dichiarazioni sostitutive presentate agli
uffici finanziari ai fini dell'applicazione
delle leggi tributarie sono esenti
dall'imposta di bollo.
I rischi
per chi dichiara il falso
Con le
norme sull'autocertificazione la legge dà
una dimostrazione di fiducia nella
correttezza del cittadino.
Questo non significa, naturalmente, che
l'amministrazione rinunci ad effettuare
controlli.
Per questi motivi, nella modulistica
sottoscritta dal cittadino devono essere
indicate le conseguenze cui può andare
incontro facendo dichiarazioni non
veritiere, falsificando atti, utilizzando
atti falsi o contenenti dati non più
attuali.
In presenza di falsità, il cittadino
• perde
definitivamente il beneficio che aveva
cercato di ottenere attraverso
l'autocertificazione dimostratasi non
veritiera
• viene
denunciato all'autorità giudiziaria per
l'applicazione delle sanzioni previste dal
codice penale relativamente a questo tipo di
reati |