|
Approvato dal Consiglio dei ministri
il nuovo regolamento di attuazione
unico del codice di cui al Dlgs
163/2006 per i lavori, servizi e
forniture a breve sarà pubblicato
il testo ufficiale, che sostituisce
il precedente Dpr 554/99
Sulla
G.U.
delle Comunità Europee n. L317 del
5.12.2007 è stato pubblicato il
Regolamento (CE) n. 1422/2007
della commissione del 4.12.2007, che
modifica le direttive del Parlamento
europeo e del Consiglio 2004/17/CE e
2004/18/CE riguardo alle soglie di
applicazione in materia di procedure
di aggiudicazione degli appalti. Il
Regolamento è obbligatorio e
direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri.
Dall'1.1.2008, data
di entrata in vigore dello stesso,
in sostituzione di quelle riportate
nell’art. 28 del D. Leg.vo 163/2006
(Codice dei contratti), i nuovi
importi delle soglie dei contratti
pubblici di rilevanza comunitaria
saranno le seguenti:
-
133.000
euro per gli appalti
pubblici di forniture e di servizi
aggiudicati da autorità governative
centrali (ministeri, enti pubblici
nazionali);
-
206.000
euro per gli appalti
pubblici di forniture e di servizi
aggiudicati da amministrazioni
aggiudicatrici diverse dalle
autorità governative centrali;
-
5.150.000 euro per
gli appalti pubblici di lavori e per
le concessioni
Indice:
-
Il contributo di partecipazione
-
Le nuove regole fiscali per i sub
appalti introdotte dalla manovra
Prodi
-
I requisiti economici
finanziari e tecnico-organizzativi
per il gli appalti
-
Le fasce di
appartenenza
-
Il Durc
-
Documento unico di regolarità
contributiva
-
Categorie
SOA, per le quali bisogna possedere
le iscrizioni per la partecipazione
agli appalti pubblici
-
Nuove
soglie appalti pubblici in vigore
al 01/01/2008
-
L'avvalimento - requisiti
Introdotto contributo di
partecipazione alle gare dalla
Delibera 26/01/2006 dall'autorità
di Vigilanza sui lavori pubblici
Fascia di importo
(in migliaia di euro)
|
Quota per la stazioni
appaltanti (Ente)
(in euro) |
Quota per ogni partecipante
(impresa)
(in euro) |
da 0 a 150 |
50,00 |
20,00 |
da 150 a 500 |
150,00 |
30,00 |
da 500 a 1.000 |
250,00 |
50,00 |
da 1.000 a 5.000 |
400,00 |
80,00 |
oltre 5.000 |
500,00 |
100,00 |
Ogni
azienda, deve effettuare il
versamento del contributo e
allegarla alla domanda, ad esempio
su una gara di 75.000,00 indetta dal
comune, quest'ultimo paga 50€ e ogni
partecipante 20€.
Il
pagamento della contribuzione
avviene con le seguenti modalità:
1.
mediante versamento on line
collegandosi al portale web “Sistema
di riscossione”, all’indirizzo
http://riscossione.avlp.it
seguendo le istruzioni disponibili
sul portale;
2. mediante versamento sul conto
corrente postale n. 73582561,
intestato a "AUT. CONTR. PUBB." Via
di Ripetta, 246, 00186 Roma (codice
fiscale 97163520584), presso
qualsiasi ufficio postale.
La
causale del versamento deve
riportare esclusivamente:
• il
codice fiscale della S.A. (dell'Ente
che ha indetto l'appalto)
• il CIG che identifica la
procedura. (il dati specifici
dell'appalto)
La
deliberazione entra in vigore il
1° febbraio
2007 e si applica a tutte
le procedure avviate da quella data
in poi, quindi per tutti i settori,
Lavori, Servizi e Forniture, nel
2006 era obbligatorio solo per i
lavori. Delibera 10 gennaio 2007
.
La
ratio del pagamento e' il
finanziamento delle autorità di
vigilanza.
2. LE NUOVE REGOLE FISCALI PER
GLI APPALTI PREVISTI DALLA
MANOVRA BIS D.L. 223/2006
Disciplina Iva nel subappalto
(art. 35, commi 5, 6, 6-bis e
6-ter D.l.223/2006)
Il
comma 5 dell'art. 35 del decreto
ha aggiunto all'art. 17 del
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,
il seguente comma 6: "Le
disposizioni di cui al comma
precedente si applicano anche
alle prestazioni di servizi,
compresa la prestazione di
manodopera, rese nel settore
edile da soggetti subappaltatori
nei confronti delle imprese che
svolgono l'attività di
costruzione o ristrutturazione
di immobili ovvero nei confronti
dell'appaltatore principale o di
un altro subappaltatore" .
In sostanza, la nuova
disposizione estende alle
prestazioni di servizi rese nel
settore edile dai subappaltatori
il meccanismo dell'inversione
contabile, rendendo
l'appaltatore debitore
dell'imposta e obbligandolo al
relativo versamento, se
soggetto passivo nel territorio
dello Stato.
Le prestazioni rese dal
subappaltatore verranno, quindi,
fatturate senza addebito
d'imposta e integrate con
l'indicazione dell'aliquota e
della relativa imposta da parte
dell'appaltatore, che sarà
altresì tenuto ad annotare le
stesse sia nel registro delle
fatture di cui all'art. 23, sia
nel registro degli acquisti di
cui all'art. 25 del D.P.R. n.
633 del 1972.
Il meccanismo dell'inversione
contabile si applicherà anche
agli eventuali rapporti di
subappalto posti in essere dal
subappaltatore.
La norma ha lo scopo di
contrastare alcuni fenomeni
evasivi che si manifestano in
edilizia, ove non di rado accade
che il subappaltatore non versi
l'Iva addebitata all'appaltatore.
Il comma 6 prevede che
l'efficacia della disposizione è
subordinata all'autorizzazione
in deroga alla VI Direttiva
comunitaria (Direttiva n.
77/388/CEE del Consiglio del 17
maggio 1977) da parte degli
organismi comunitari preposti;
essa si applicherà, quindi, alle
prestazioni effettuate
successivamente alla data di
autorizzazione.
Il comma 6-bis, inserito in sede
di conversione in legge del
decreto, estende la facoltà di
richiedere il rimborso
dell'eccedenza detraibile
risultante dalla dichiarazione
annuale Iva, prevista dall'art.
30, comma 3, lettera a), del
D.P.R. n. 633 del 1972, anche
alle ipotesi in cui, nel
settore edile, siano rese le
prestazioni di servizi
disciplinate dal citato comma 6
dell'art. 17 del medesimo
decreto.
Il successivo comma 6-ter,
anch'esso inserito in sede di
conversione, consente
esplicitamente al subappaltatore
che rientra nell'ambito
applicativo del sesto comma
dell'art. 17 del D.P.R. n. 633
del 1972 di effettuare la
compensazione infrannuale ai
sensi dell'art. 8, comma 3, del
D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542.
Ciò in quanto il subappaltatore,
non potendo fatturare con Iva le
prestazioni rese
all'appaltatore, avrà
normalmente una posizione Iva a
credito.
La norma, inoltre, eleva il
limite di 516.456,90 euro, di
cui all'art. 34, comma 1, della
L. 23 dicembre 2000, n. 388, ad
un milione di euro a favore dei
subappaltatori il cui volume
d'affari registrato nell'anno
precedente riguardi per almeno
l'80 per cento prestazioni rese
"in esecuzione di contratti di
subappalto".
Anche le disposizioni di cui ai
richiamati commi 6-bis e 6-ter
si applicheranno successivamente
all'autorizzazione dell'Unione
europea prevista dal predetto
comma 6 dell'art. 35.
3. APPALTI - REQUISTI ECONOMICI,
FINANZIARI E
TECNICO-ORGANIZZATIVI
Il
1° luglio 2006 e' entrato
in vigore il nuovo Codice degli
appalti (Decreto legislativo
163/2006), una rivoluzione
per il settore. Ma già si
annunciano modifiche, affidate a
decreti correttivi semplificati
. Far slittare la data del 1°
luglio non era possibile: si
tratta infatti di una scadenza
obbligata, a causa di obblighi
comunitari e di direttive
applicabili direttamente, anche
senza la mediazione della norma
statale. Così, agli operatori
non resta che tentare di
prendere le misure alle nuove
norme, con la consapevolezza
che stanno per cambiare ancora.
Il momento da tener presente per
applicare la nuova disciplina è
quello della pubblicazione di
bandi o avvisi con cui si
indice la gara. Quelli
pubblicati dal 1° luglio
seguiranno la nuova normativa,
mentre per i casi di contratti
senza pubblicazione di bandi o
avvisi, il Codice « De Lise» si
applica solo per gare in cui le
imprese hanno ricevuto inviti a
presentare le offerte, spediti
dopo il 30 giugno.
Le innovazioni in arrivo
riguarderanno, con ogni
probabilità, le trattative
private, l'appalto
integrato e l'offerta
economicamente più vantaggiosa.
La trattativa privata (che il
Codice denomina «procedura
negoziata») può avvenire con
preventivo bando o senza. C'è
bando nel caso di precedente
gara non conclusa a causa di
offerte irregolari o
inammissibili. Se invece la
gara precedente è andata
deserta, si può procedere anche
senza bando. In questa
modalità si può operare anche
per motivi di natura tecnica,
per lavori complementari o
analoghi.
La diffidenza nei confronti dei
meccanismi a procedura negoziata
sarà interessata dai decreti
correttivi, che restringeranno
la casisitica: tuttavia, i bandi
e gli inviti già attivati sotto
il regime del Codice « De Lise»
continueranno ad applicare la
procedura negoziata, a meno che
non vi sia un'espressa revoca da
parte dell'amministrazione
appaltante. Revoca che potrà
avvenire solo finché il
contratto non è stipulato.
Anche l'appalto integrato è nel
mirino: con tale procedura di
gara si consente all'impresa che
dovrà costruire di controllare
anche la progettazione. Fino al
1° luglio esistono limiti
all'importo e alla tipologia di
lavori realizzabili con
commistione tra lavori e
progettazione, mentre con
l'entrata in vigore del Codice è
previsto un aumento degli
appalti integrati e una
riduzione del numero delle gare
di progettazione. Anche per gli
appalti integrati occorre tener
presente che le procedure già
iniziate con bando e avvisi,
difficilmente potranno essere
revocate al sopravvenire di
nuove norme, in tutti i casi in
cui la ricerca del contraente
sia stata avviata ed abbia già
prodotto concreti risultati.
Infine, il ricorso all'offerta
economicamente più vantaggiosa.
In caso di correzioni,
sorgeranno problemi per gli
appalti a cavallo tra queste e
le norme del Codice. Infatti,
nelle gare il criterio di
aggiudicazione deve restare
immutato per tutta la durata
della procedura, al fine di non
alterare la situazione di parità
tra concorrenti.
I soggetti pubblici che
bandiscono le gare e i
concorrenti vedono iniziare un
periodo incerto, quanto meno
fino al momento
dell'aggiudicazione e della
stipula del contratto. Solo dopo
la stipula, infatti, si
consolida la situazione
dell'impresa aggiudicataria e
sorgono eventuali diritti a
risarcimenti. Solo dalla
stipula, l'amministrazione perde
il potere di riesaminare le
motivazioni che l'hanno indotta
a bandire una gara e ad
aggiudicarla con criteri che si
sono rivelati non ottimali alla
luce di norme sopravvenute e non
ancora in vigore al momento
della gara stessa.
Del resto, le gare non possono
essere rinviate in attesa di
norme ancora più nuove di quelle
che entreranno in vigore il 1°
luglio, poiché ad esempio i
finanziamenti (anche comunitari)
rischiano di estinguersi
provocando danni maggiori anche
alle pubbliche amministrazioni.
Procedure di scelta. I criteri
di aggiudicazione del massimo
ribasso e dell'offerta
economicamente più vantaggiosa
sono equiparati. È possibile
selezionare il vincitore
attraverso l'asta elettronica
Sistemi di gara. Debuttano gli
istituti europei del dialogo
competitivo, dell'accordo quadro
e del sistema dinamico di
acquisizione
Realizzazione. Piena libertà di
scelta tra appalto di soli
lavori e appalto congiunto di
progettazione (definitiva e/o
esecutiva) e lavori
Valutazione offerte anomale.
Sotto le soglie europee
l'esclusione automatica diventa
facoltativa
Trattativa privata. Cambia nome
e diventa procedura negoziata.
Può essere applicata in un
maggior numero di casi, tra cui
le offerte irricevibili in prima
battuta o l'impossibilità di
fissare i prezzi. A trattativa
privata sono affidabili anche i
lavori complementari o
successivi al primo lotto
Progettazione. Sotto i 100mila
euro diventa obbligatorio
affidare l'incarico tramite una
gara informale con almeno cinque
concorrenti
4. Le fasce di appartenenza
Le imprese sono qualificate per
categorie di opere generali, per
categorie di opere
specializzate, nonché per
prestazioni di sola costruzione
e per prestazioni di
progettazione e costruzione, e
classificate, nell’ambito delle
categorie loro attribuite,
secondo gli importi :
I -
fino a £. 500.000.000 Euro
258.228,00
II
- fino a £. 1.000.000.000 Euro
516.457,00
III
-fino a £.2.000.000.000 Euro
1.032.913,00
IV
-fino a £.5.000.000.000 Euro
2.582.284,00
V
-fino a £.10.000.000.000 Euro
5.164.569,00
VI
-fino a £.20.000.000.000 Euro
10.329.138,00
VII
-fino a £. 30.000.000.000 Euro
15.493.707,00
VIII -oltre £. 30.000.000.000
Euro 15.493.707,00
N.B. Per le prime due fasce non
e' necessaria la certificazione
di qualità, ma bisogna
dimostrarne l'applicazione delle
procedure interne tramite
dichiarazione.
5.
Il Durc - Documento unico di
regolarità contributiva
Con
il Dlgs 251/2004 (che introduce
alcune disposizioni correttive
del Dlgs 276/2003 di attuazione
della legge Biagi) con obbligo,
dal 26 ottobre 2004, per il
committente o il responsabile
dei lavori di trasmettere
all'amministrazione comunale
concedente, prima dell'inizio
dei lavori, oggetto del permesso
di costruire o della denuncia di
inizio attività (Dia), il
nominativo dell'impresa
esecutrice dei lavori unitamente
alla documentazione di
regolarità contributiva.
Anche per gli appalti pubblici
e' obbligatorio il Durc,
La
richiesta puo' essere effettuata
per via telematica può essere
effettuata accedendo
alternativamente a:
1.
www.sportellounicoprevidenziale.it
(aziende, intermediari, stazioni
appaltanti ed enti a rilevanza
pubblica appaltanti);
2.
www.inail.it
(aziende e intermediari) o a
www.inps.it
(aziende e intermediari).
In
alternativa alla via telematica,
l'utente (azienda o
intermediario) può rivolgersi
indifferentemente presso ogni
struttura territoriale di INPS o
INAIL, identificandosi secondo
le consuete modalità, ovvero
inoltrando agli stessi il modulo
di richiesta tramite posta.
Il
DURC deve essere richiesto al
momento della partecipazione
alla gara, e fino
all'aggiudicazione l'impresa può
dichiarare l'assolvimento degli
obblighi contributivi, nonché
prima dell'inizio lavori oggetto
di concessione edilizia o in
sede di denuncia di inizio
lavori.
6. Categorie SOA, per le
quali bisogna possedere le
iscrizioni per la partecipazione
agli appalti pubblici (V. DPR
34/2000 Decreto Bargone sulla
qualificazione delle imprese)
OG= OPERE GENERALI
OS= OPERE SPECIALISTICHE
Dove c'e' scritto Si e'
obbligatoria il possesso
dell'iscrizione SOA della
relatica categoria, non non
c'e'scritto e' possibile
partecipare coprendo il
requisito con altra iscrizione
appartenente alla categoria
prevalente. es. Impianti idrici
puo'fare anche movimento terra
anche se non possiede la
categoria OS1.
7. Nuove soglie appalti
pubblici in vigore al 01/01/2008
La
Commissione Europea, con
REGOLAMENTO (CE) N. 1422/2007
del 4 dicembre 2007
pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea
del 5.12.2007 L.317/34, ha
rideterminato i valori delle
"soglie di rilevanza
comunitaria" per i contratti
pubblici di lavori, servizi e
forniture stabiliti della
Direttiva 2004/18/CE, recepita
in Italia attraverso il Codice
dei Contratti Pubblici (D.Lgs.
163/2006).
Per
la natura del provvedimento
(regolamento CE), i nuovi valori
delle soglie trovano diretta
applicazione anche in Italia
senza che sia necessario un
provvedimento di recepimento.
I
regolamenti CE, infatti, sono
provvedimenti direttamente
esecutivi in tutti i paesi
membri.
Tipologia di Contratto |
Soglie di rilevanza
comunitaria |
Fino al 31/12/2007 |
Dal 1/1/2008
|
Appalti pubblici di
forniture e di servizi |
211.000 EUR |
206.000 EUR |
Appalti pubblici di
lavori |
5.278.000 EUR |
5.150.000 EUR |
Appalti pubblici di
forniture e di servizi
aggiudicati dalle
amministrazioni
aggiudicatrici che sono
autorità governative
centrali |
137.000 EUR |
133.000 EUR |
Se
ci si trova al di sotto della
soglia e' applicabile a
discrezione dell'ente la
procedura di esclusione delle
offerte anomale (media mediana)
per cui vince chi si avvicina
alla soglia di anomalia.
Se
ci si trova ad un valore
maggiore della soglia e'
applicabile a discrezione
dell'ente la procedura del
massimo ribasso, ma il ribasso
deve essere giustificato da
idonea documentazione già in
sede di gara.
8.
L'avvali mento - requisiti
L'avvali
mento
è un istituto
giuridico di
recente
introduzione nel
nostro
ordinamento,
riguardante il
settore degli
appalti pubblici
(lavori,
forniture e
servizi) rif.
artt.49 e 50
D.Lgs. 163/2006.
Il tar di Bari Sez.I con
sentenza 2486
del 10/10/2007
ha sancito i
seguenti
principi:
-
l'istituto
dell'avvali
mento
è ammesso
pacificamente
per i
requisiti di
capacità
economico-finanziaria;
-
sono
irrilevanti
per la
stazione
appaltante i
rapporti
sottostanti
esistenti
tra il
concorrente
e il
soggetto
avvalso;
-
la
ratio
dell'istituto
non è quella
di
arricchire
la capacità
tecnica
dell'impresa
concorrente
ma quella di
consentire
la più ampia
partecipazione
alle gare.
Sotto il profilo
sostanziale, si
possono
classificare due
tipologie di
avvali mento:
-
operativo,
riguardante
le procedura
di gara;
-
di
requisiti,
riguardante
la
qualificazione
SOA
Avvali mento in
sede di Gara
Questo tipo di avvali mento è inerente le procedure per l'affidamento in appalto lavori, servizi e forniture da parte delle Amministrazioni pubbliche
Tramite tale istituto, un operatore economico che partecipa ad una procedura di gara per l'affidamento di un appalto per il quale è richiesto il possesso di determinati requisiti (economico-finanziari o tecnico-organizzativi), può dichiarare di avvalersi dei requisiti di un'altro operatore economico. Tale tipo di avvalimento vale solo per la gara in oggetto e, in caso di aggiudicazione, ha valore per tutto il corso dell'appalto. L'Impresa che "presta" i propri requisiti (ausiliaria) a quella partecipante (ausiliata) resta estranea sia alla gara che al successivo contratto, ma deve formalmente impegnarsi sia nei confronti dell'Impresa validata che nei confronti della Stazione appaltante a mettere a disposizione della prima, per tutta la durata dell'appalto, tutte le risorse di cui questa risulta carente. Restano fermi i requisiti di ordine generale rif.art.38 Dlgs 163/2006 c.d. codice degli appalti pubblici, che devono essere posseduti da entrambe.
Il principio, che già aveva trovato manifestazione nella giurisprudenza comunitaria e poi nazionale, è stato formalmente regolato nelle direttive comunarie n.17 e n.18 del 2004 ed è stato recepito nella normativa nazionale con il D.Lgs. 163/2006, che disciplina l'istituto nell'articolo 49. Tale articolo a sua volta riprende il dettato degli artt. 47 e 48 direttiva 2004/18 e dell'art.54, direttiva 2004/17.
Avvali mento in sede di qualificazione
L'istituto dell'avvali mento nell'ambito di sistemi di attestazione o di sistemi di qualificazione è regolato dall'art.50 che recepisce i principi stabiliti dall'art. 52, direttiva 2004/18 e dall'art. 53, direttiva 2004/17.
I REQUISITI PER PARTECIPARE
ALLE GARE DI APPALTO
PUBBLICHE (abrogato dal
nuovo regolamento dei
dicembre 2007)
in aggiornamento con le
nuove disposizioni |
-
I soggetti che intendono
partecipare alle gare
per l'affidamento di
concessione di lavori
pubblici, se eseguono
lavori con la propria
organizzazione di
impresa, devono essere
qualificati secondo
quanto previsto dagli
articoli 8 e 9 della
Legge con riferimento ai
lavori direttamente
eseguiti, ed essere in
possesso dei seguenti
ulteriori requisiti
economico-finanziari e
tecnico-organizzativi:
-
fatturato medio
relativo alle
attività svolte
negli ultimi cinque
anni antecedenti
alla pubblicazione
del bando non
inferiore al dieci
per cento
dell'investimento
previsto per
l'intervento;
-
capitale sociale non
inferiore ad un
ventesimo
dell'investimento
previsto per
l'intervento;
-
svolgimento negli
ultimi cinque anni
di servizi affini a
quello previsto
dall'intervento per
un importo medio non
inferiore al cinque
per cento
dell'investimento
previsto per
l'intervento;
-
svolgimento negli
ultimi cinque anni
di almeno un
servizio affine a
quello previsto
dall'intervento per
un importo medio
pari ad almeno il
due per cento
dell'investimento
previsto
dall'intervento.
-
In alternativa ai
requisiti previsti dalle
lettere c) e d) del
comma 1 il
concessionario può
incrementare i requisiti
previsti dalle lettere
a) e b) nella misura
fissata dal bando di
gara, comunque compresa
fra il doppio e il
triplo.
-
Se il concessionario non
esegue direttamente i
lavori oggetto della
concessione, deve essere
in possesso
esclusivamente dei
requisiti di cui al
comma 1, lettere a), b),
c), e d).
-
Qualora il candidato
alla concessione sia
costituito da un
raggruppamento
temporaneo di soggetti o
da un consorzio, i
requisiti previsti al
comma 1, lettere a) e
b), devono essere
posseduti dalla
capogruppo, dalle
mandanti o dalle
consorziate nella misura
prevista dall' articolo
95
|
-
L'impresa singola può
partecipare alla gara
qualora sia in possesso
dei requisiti economico
finanziari e tecnico
organizzativi relativi
alla categoria
prevalente per l'importo
totale dei lavori ovvero
sia in possesso dei
requisiti relativi alla
categoria prevalente e
alle categorie
scorporabili per i
singoli importi. I
requisiti relativi alle
lavorazioni scorporabili
non posseduti
dall'impresa devono da
questa essere posseduti
con riferimento alla
categoria prevalente.
-
Per le associazioni
temporanee di imprese e
per i consorzi di cui
all'articolo 10, comma
1, lettere d), e) ed
e-bis), della Legge di
tipo orizzontale, i
requisiti
economico-finanziari e
tecnico-organizzativi
richiesti nel bando di
gara per le imprese
singole devono essere
posseduti dalla
mandataria o da una
impresa consorziata
nelle misure minime del
40%; la restante
percentuale è posseduta
cumulativamente dalla
mandataria o dalle altre
imprese consorziate
ciascuna nella misura
minima del 10% di quanto
richiesto all'intero
raggruppamento.
L'impresa mandataria in
ogni caso possiede i
requisiti in misura
maggioritaria.
-
Per le associazioni
temporanee di imprese e
per i consorzi di cui
all'articolo 10, comma
1, lettere d), e) ed
e-bis), della Legge di
tipo verticale, i
requisiti
economico-finanziari e
tecnico-organizzativi
sono posseduti dalla
capogruppo nella
categoria prevalente;
nelle categorie
scorporate ciascuna
mandante possiede i
requisiti previsti per
l'importo dei lavori
della categoria che
intende assumere e nella
misura indicata per
l'impresa singola. I
requisiti relativi alle
lavorazioni scorporabili
non assunte da imprese
mandanti sono posseduti
dalla impresa mandataria
con riferimento alla
categoria prevalente.
-
Se l'impresa singola o
le imprese che intendano
riunirsi in associazione
temporanea hanno i
requisiti di cui al
presente articolo,
possono associare altre
imprese qualificate
anche per categorie ed
importi diversi da
quelli richiesti nel
bando, a condizione che
i lavori eseguiti da
queste ultime non
superino il 20 per cento
dell'importo complessivo
dei lavori e che
l'ammontare complessivo
delle qualificazioni
possedute da ciascuna
sia almeno pari
all'importo dei lavori
che saranno ad essa
affidati.
-
Il mandato conferito
all'impresa capogruppo
dalle altre imprese
riunite deve risultare
da scrittura privata
autenticata. La relativa
procura è conferita al
legale rappresentante
dell'impresa capogruppo.
Il mandato è gratuito ed
irrevocabile e la sua
revoca per giusta causa
non ha effetto nei
confronti della stazione
appaltante.
-
Al mandatario spetta la
rappresentanza
esclusiva, anche
processuale, delle
imprese mandanti nei
confronti della stazione
appaltante per tutte le
operazioni e gli atti di
qualsiasi natura
dipendenti dall'appalto,
anche dopo il collaudo
dei lavori, fino alla
estinzione di ogni
rapporto. La stazione
appaltante, tuttavia,
può far valere
direttamente le
responsabilità facenti
capo alle imprese
mandanti.
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Ai fini del presente
regolamento, il rapporto
di mandato non determina
di per sé organizzazione
o associazione delle
imprese riunite, ognuna
delle quali conserva la
propria autonomia ai
fini della gestione,
degli adempimenti
fiscali e degli oneri
sociali.
ATTENZIONE: TUTTE LE DITTE
CHE OPERANO CON GLI ENTI
PUBBLICI SONO OBBLIGATI AD
ESSERE CERTIFICATI CON LA
SOA PER IMPORTI SUPERIORI A
150.000,00€ |
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